ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Circolare n. 36 del 13 luglio 2005.
Oggetto: Lavori a carattere temporaneo. Nuovo modulo di denuncia.
Istruzioni operative.
Quadro Normativo
• Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000, art. 12 delle
modalità per l’applicazione delle Tariffe dei
premi, relativo alle modalità di denuncia e gestione
dei nuovi lavori temporanei.
• Circolare n. 9 dell’11 febbraio 2002, punto
11, relativo alle denunce dei lavori a carattere temporaneo
e alla relativa gestione, ai sensi del suddetto art. 12.
• Circolari n. 19 del 25 marzo 1976 e n. 44 del 28
maggio 1977, riguardanti, tra l’altro, il modulo 66-D.L.
"Denuncia di nuovo lavoro - Costruzioni: edili, idrauliche,
stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte".
PREMESSA
Nel quadro delle iniziative dirette all’aggiornamento
ed alla semplificazione della modulistica ufficiale, è
stato definito il nuovo modulo per la denuncia dei lavori
a carattere temporaneo, prevista dalle modalità per
l’applicazione delle Tariffe dei premi (nel seguito,
MAT)1 .
Le vigenti disposizioni2, come è noto, individuano
anche speciali modalità di gestione dei lavori a carattere
temporaneo, disponendone l’accentramento e cioè
l’inclusione nell’ambito di un’unica posizione
assicurativa territoriale (nel seguito, PAT) – accesa
presso la Sede INAIL nella cui circoscrizione il Datore di
lavoro ha la sua sede legale – di tutti i lavori aventi
la menzionata natura3 .
La finalità delle seguenti istruzioni è quella
di assicurare il corretto utilizzo del nuovo modulo di denuncia
e, al tempo stesso, il consolidarsi di modalità di
gestione conformi alle disposizioni in vigore.
1. NUOVO MODULO DI DENUNCIA. ABOLIZIONE DEL MODULO 66-D.L.
Il Modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo4 sostituisce,
a decorrere dalla data di pubblicazione di questa circolare,
il modulo 66-DL.
2. CONTENUTO DEL NUOVO MODULO
Il nuovo modulo di denuncia conferma sostanzialmente l’impostazione
generale del precedente modulo 66-D.L. e si configura, quindi,
come modulo semplificato ed alternativo rispetto al modulo
di denuncia di variazione.
La compilazione deve essere effettuata secondo le istruzioni
riportate in allegato al modulo stesso, al quale si fa rinvio.
3. QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO IL NUOVO MODULO
L’utilizzo del nuovo modulo presuppone la contestuale
ricorrenza delle seguenti condizioni:
1. temporaneità dei nuovi lavori
2. riconducibilità dei lavori stessi ad una voce di
rischio già presente nell’ambito della PAT attiva
presso la Sede INAIL nella cui circoscrizione il Datore di
lavoro ha la sua sede legale (nel seguito, “Sede accentrante”).
Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni.
a) Lavori a carattere temporaneo
Ai fini tariffari, sono lavori a carattere temporaneo i lavori
che abbiano un termine finale certo - determinato o determinabile
- anche se di lunga durata (es., contratto d’appalto
per la costruzione di una diga con fine lavori a dieci anni
dall’inizio).
In proposito, si segnala che la casistica più frequente
è quella dei lavori edili ed affini espressamente menzionati
nel vecchio modulo 66-DL. Tuttavia, rientrano in questo ambito
applicativo anche gli altri lavori aventi durata temporanea,
quali, ad esempio, quelli derivanti dalla gestione temporanea
(in appalto) di un servizio di mensa scolastica o di un servizio
di pulizia di un edificio, privato o pubblico5.
b) Riconducibilità del lavoro a carattere temporaneo
a voci di tariffa già attive nell’ambito della
PAT della “Sede accentrante”.
Il nuovo lavoro temporaneo deve essere riconducibile ad una
voce di tariffa già attiva nell’ambito della
PAT della Sede accentrante (anche se relativa ad un’attività
stabile).
4. QUANDO NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO IL NUOVO MODULO
a) Nuovi lavori stabili (non aventi carattere temporaneo)
I nuovi lavori stabili:
- devono essere denunciati con la modulistica ordinaria (denuncia
di variazione)6
- sono soggetti alle ordinarie modalità di gestione7
b) Nuovi lavori a carattere temporaneo non riconducibili
a voci di tariffa già attive nell’ambito della
PAT della “Sede accentrante”.
Questi lavori:
- devono essere denunciati con la modulistica ordinaria (denuncia
di variazione)
- ma devono essere gestiti con le modalità previste
dalle richiamate disposizioni in tema di lavori temporanei8
(riconduzione nell’ambito della PAT attiva presso la
“Sede accentrante”).
In questi casi, infatti, l’impossibilità di
utilizzare il modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo
deriva esclusivamente dall’esigenza di acquisire tutte
le informazioni e notizie necessarie per la corretta valutazione
del nuovo rischio (informazioni e notizie presenti solo in
parte nella modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo).
Una volta acquisita la relativa denuncia di variazione, il
nuovo rischio temporaneo dovrà essere però gestito
con le summenzionate modalità, e cioè riconducendolo
nell’ambito della PAT attiva presso la “Sede accentrante”9.
Al riguardo, ad integrazione delle istruzioni impartite10.
ed al fine di assicurare che la gestione dei lavori in parola
sia conforme alle modalità prescritte, si dispone che
nella parte descrittiva delle lavorazioni sia messa in rilievo
la natura temporanea del nuovo lavoro, apponendovi –
prima della descrizione delle lavorazioni, che è comunque
dovuta - la dicitura “LAVORO TEMPORANEO” o altra
equivalente.
5. ERRATO UTILIZZO DEL NUOVO MODULO DI DENUNCIA
In relazione alla casistica descritta al precedente punto
3, lett. b), nel caso di utilizzo del modulo di denuncia di
nuovo lavoro temporaneo in luogo della modulistica ordinaria,
la Sede inviterà il Datore di lavoro a compilare e
presentare la denuncia sulla modulistica ordinaria, assegnandogli
un congruo termine, comunque non inferiore a 20 giorni dal
ricevimento della richiesta.
Qualora la nuova denuncia sia presentata o spedita nel termine
assegnato, sarà considerata quale data di presentazione
o spedizione quella della precedente denuncia (presentata
o spedita sul modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo).
6. ABROGAZIONI
A decorrere dalla data di pubblicazione di questa circolare
sono abrogate le circolari n. 19 del 25 marzo 1976 e n. 44
del 28 maggio 1977, nella parte riguardante il modulo 66-D.L.
"Denuncia di nuovo lavoro - Costruzioni: edili, idrauliche,
stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte".
7. DOVE REPERIRE LA NUOVA MODULISTICA
Le Unità operative disporranno, in fase di avvio,
di un congruo numero di modelli cartacei direttamente spediti
dalla Tipografia. Eventuali richieste successive saranno effettuate
da ciascuna Unità direttamente alla Tipografia, in
relazione alle specifiche esigenze operative.
In proposito, è utile segnalare che:
- il nuovo modulo di denuncia potrà essere direttamente
scaricato dall’Utenza accedendo all’apposita sezione
“modulistica” dal sito internet aziendale
- è previsto il rilascio di una procedura per l’invio
telematico della denuncia.
Ulteriori informazioni ed istruzioni a quest’ultimo
riguardo saranno oggetto di apposita comunicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr Maurizio CASTRO
Allegati: 1 (link al sito dell'INAIL - formato .pdf)https://normativo.inail.it/bdninternet/2005/ci200536all1.pdf
_______________________
1.Cfr. art. 12 delle modalità per l’applicazione
delle Tariffe dei premi, approvate con decreto ministeriale
12 dicembre 2000, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.
15 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.
2.Art. 12 delle modalità per l’applicazione delle
Tariffe dei premi.
3.Cfr circolare n. 9/2002, punto 11.
4. Allegato 1.https://normativo.inail.it/bdninternet/2005/ci200536all1.pdf
5.In sostanza, i lavori a carattere temporaneo si distinguono
dai lavori a carattere stabile non per la loro intrinseca
natura ma per il fatto che per i lavori a carattere stabile
non è prevista una data finale (ad esempio, apertura
di una nuova filiale di una banca; apertura di un nuovo punto
vendita di una catena di supermercati alimentari). I nuovi
lavori a carattere stabile devono sempre essere denunciati
con apposita denuncia di variazione e non sono soggetti alle
modalità di gestione di cui all’articolo 12 delle
MAT.
6.Nell’attuale sistema tariffario, la denuncia di variazione
si riferisce a tutte le modifiche ed estensioni di rischio
che riguardino Datori di lavoro già assicurati e, quindi,
in possesso di codice ditta e n. PAT. Nell’ambito di
questa categoria generale, si possono tuttavia distinguere
le tre seguenti tipologie di denuncia di variazione:
1. denuncia di variazione per apertura di nuova sede di lavoro
2. denuncia di variazione per l’avvio di una nuova lavorazione
nell’ambito della stessa sede di lavoro
3. denuncia di variazione per la modifica della lavorazione
svolta nella sede di lavoro.
7.Le soluzioni gestionali possono essere così riassunte:
a) se il nuovo lavoro viene avviato presso una diversa sede
di lavoro si provvederà all’apertura della nuova
PAT ed alla istituzione, in tale ambito, del rischio relativo
al nuovo lavoro
b) se il nuovo lavoro viene avviato presso la stessa sede
di lavoro e consiste in una nuova lavorazione che si affianca
a quella già assicurata, verrà istituito il
nuovo rischio (nuova voce) relativo al nuovo lavoro
c) se il nuovo lavoro viene avviato presso la stessa sede
di lavoro e consiste in una nuova lavorazione che sostituisce
quella già assicurata, verrà istituito il nuovo
rischio (nuova voce) relativo al nuovo lavoro e, contestualmente,
cessato il rischio relativo alla vecchia lavorazione.
8.Art. 12 delle modalità per l’applicazione delle
Tariffe dei premi.
9.Nel caso in cui lavori temporanei regolarmente denunciati
risultino inclusi in una o più PAT diverse da quella
relativa alla “Sede accentrante”, è possibile
ricondurli alla PAT corretta secondo le indicazioni operative
illustrate nella circolare n. 9/2002, preavvertendo la ditta
della variazione d’ufficio, con accensione del nuovo
rischio nell’ambito della PAT attiva presso la “Sede
accentrante”. Nel caso in cui presso tale Sede non sia
attiva una PAT, l’accensione del nuovo rischio dovrà
essere preceduta dall’apertura della relativa PAT. Qualora
nell’ambito di tale rischio siano compresi anche lavori
stabili, non dovrà essere cessato il rischio e si procederà
soltanto al travaso nella PAT della “Sede accentrante”
delle masse salariali e degli eventi infortunistici relativi
ai lavori temporanei. La funzione di aggancio è illustrata
nella lettera inviata da questa Direzione generale, Direzione
Centrale Rischi, dell’8 agosto 2002, reperibile nel
sito Internet aziendale (Istruzioni Operative).
10.Circolare n. 9/2002.
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