MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 marzo 2005
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi - Periodo di
rilevazione: 1° ottobre-31 dicembre 2004 - Applicazione
dal 1° aprile fino al 30 giugno 2005 (legge 7 marzo 1996,
n. 108).
(Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31-3-2005)
IL CAPO DELLA DIREZIONE V
del Dipartimento del tesoro
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni
in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1,
in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente
il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni,
di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle
per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca
d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente
per operazioni della stessa natura»;
Visto il proprio decreto del 16 settembre 2004, recante la
«classificazione delle operazioni creditizie per categorie
omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dagli intermediari finanziari»;
Visto da ultimo il proprio decreto del 17 dicembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004 e, in
particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca
d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere
per il trimestre 1° ottobre 2004 - 31 dicembre 2004 alla
rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura»
emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e
degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993
(pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2003)
e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106
del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003);
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento al 1° ottobre 2004-31 dicembre 2004 e tenuto
conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre
di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle
operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema
determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea,
la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla
Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;
Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante
interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108,
e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta
su un campione di intermediari secondo le modalita' indicate
nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione
stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell'ambito di, responsabilita' del vertice politico e di
quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento
di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art.
2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita'
del vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati
ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.
108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2004 - 31 dicembre
2004, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato
A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo
scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di
riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2005.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 giugno 2005, ai fini della determinazione
degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella
indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati
della meta'.
Art. 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad
affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico
in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato
(allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare
il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge
7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle
«istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale
medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono
per il trimestre 1° gennaio 2005 - 31 marzo 2005 alla
rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle
categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma
1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi
di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato
pagamento.
L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca
d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che,
con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo
al campione di intermediari considerato, la maggiorazione
stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento
e' mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 marzo 2005
Il capo della direzione V:
Maresca
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA
Nota metodologica
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno
dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale
i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni,
spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
16 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
230 del 30 settembre 2004, ha ripartito le operazioni di credito
in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio
italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le
medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite
nel trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi
di importo;
limitatamente a talune categorie e' data rilevanza alla durata,
all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte.
Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni
condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato
(ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti
legislativi).
Per le operazioni di «credito personale», «credito
finalizzato»,
«leasing», «mutuo», «altri finanziamenti»
e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio»
i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento
accesi nel trimestre; per esse e' adottato un indicatore del
costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa
comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture
di credito in conto corrente», il «credito revolving
e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi
su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il
«factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti
a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte
le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base
dell'effettivo utilizzo.
La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo
del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione
nella misura media praticata.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del testo unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati
sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione
del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo
di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta
degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione
casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante
opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero
di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso
l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto
tra la numerosita' degli strati nell'universo e quella degli
strati del campione.
La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono
ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la
consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie
di finanziamento sono definite considerando l'omogeneita'
delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate
e dal livello dei tassi di mercato rilevati.
La tabella - che e' stata definita sentiti la Banca d'Italia
e l'Ufficio italiano dei cambi - e' composta da 20 tassi che
fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate
sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse
classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento
dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna
classe di importo e' contenuto.
I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari
si differenziano talvolta in modo significativo in relazione
alla natura e alla rischiosita' delle operazioni. Per tenere
conto di tali specificita', alcune categorie di operazioni
sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari
finanziari.
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse
bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati
dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi
armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate
ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura.
Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi,
di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli
oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni;
i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni
di finanziamento di importo superiore a 75.000,00 euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati
vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio
del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre
di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa
riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni
di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato
dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui
misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello
sconto.
Dopo aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive
la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi
sono da considerarsi usurari.
Rilevazione degli interessi di mora.
La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto
a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli
interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione
e' stato interessato un campione di banche e di societa' finanziarie
individuato sulla base della distribuzione territoriale e
della ripartizione tra le categorie istituzionali.
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001
sono state verificate le condizioni previste contrattualmente;
per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate
le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte
le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni,
il valore della maggiorazione percentuale media e' stato posto
a confronto con il tasso medio rilevato.
Allegato A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE
BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTEPER
LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI
DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO -
30 SETTEMBRE 2004
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2005
CATEGORIE DI OPERAZIONI
CLASSI DI IMPORTO
in unità di euro
TASSI MEDI
(su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)
fino a 5.000
12.47
oltre 5.000
9.51
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)
fino a 5.000
6.92
oltre 5.000
5.74
FACTORING (3)
fino a 50.000
6.04
oltre 50.000
5.17
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI
DALLE BANCHE (4)
9.95
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI
EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)
fino a 5.000
17.66
oltre 5.000
13.62
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)
fino a 5.000
21.19
oltre 5.000
12.09
LEASING
fino a 5.000
13.21
oltre 5.000 fino a 25.000
8.71
oltre 25.000 fino a 50.000
7.42
oltre 50.000
5.40
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING
(7)
fino a 1.500
16.86
oltre 1.500 fino a 5.000
15.96
oltre 5.000
10.69
MUTUI CON GARANZIA REALE:
- A TASSO FISSO
5.56
- A TASSO VARIABILE
3.86
AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI
AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI
DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.(*)
Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della
tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.
- I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto
che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia
a 0,76 punti
Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
16.9.2004; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio
italiano dei cambi):
(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti
- sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a
breve e a medio e lungo termine alle unità produttive
private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti
futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine;
altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve
e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per
anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale;
crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri
finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive
privato
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i
tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del
D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso
assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo;
credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
La redazione di megghy.com |