SENATO DELLA REPUBBLICA N. 2742-B
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
- LEGGE COMUNITARIA 2005".
(Testo approvato in via definitiva dal Senato il 13 Aprile
2005, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI.
ART. 1 .
(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine
di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente
per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell’economia e delle finanze e con
gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto
della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato
B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni
penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive
elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica perché su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine di
quaranta giorni prima indicato scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie
o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la
cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge
comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge
di conferimento della delega, ove non in contrasto con il
diritto comunitario, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri
principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa
legge comunitaria per l’anno di riferimento, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione
all’oggetto della direttiva.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge,
il Governo può emanare, con la procedura indicata nei
commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1.
6. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, e dall’articolo 16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, i decreti legislativi
di cui al comma 1 eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e
le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza
del termine stabilito per l’attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata
da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e, nelle
materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti
legislativi recano l’esplicita indicazione della natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui
una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora
esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla
direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia
conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il
Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa
altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari
di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli
schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni
e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati
ed al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla
data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza
di nuovo parere.
ART. 2 .
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega
legislativa).
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi
di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi
e criteri direttivi generali.
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie
strutture amministrative.
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa
da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle
discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione
ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.
c) salva l’applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni
amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni
dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
dell’ammenda fino a centocinquantamila euro e dell’arresto
fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta,
solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo
interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste:
la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per
le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse
protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda
per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.
La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a centocinquanta euro e non superiore a centocinquantamila
euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano
a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell’ambito
dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate
sono determinate nella loro entità, tenendo conto della
diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto
che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualità personali del colpevole, comprese quelle che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione
può recare al colpevole o alla persona o all’ente
nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate
dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che
non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni
statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi
recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive
nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi
di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura,
nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente
derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto
non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore
a cinquanta milioni di euro.
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti
direttive già attuate con legge o con decreto legislativo
si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della
materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni
alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva
modificata.
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle
materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive
medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni
comunque intervenute fino al momento dell’esercizio
della delega.
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze
di più amministrazioni statali, i decreti legislativi
individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento,
rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione,
adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni
e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza,
la celerità, l’efficacia e l’economicità
nell’azione amministrativa e la chiara individuazione
dei soggetti responsabili.
ART. 3 .
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo,
fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative
per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via
regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie
vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti
legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno
ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo
2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per l’espressione del parere da parte dei
competenti organi parlamentari con le modalità e nei
termini previsti dai commi 3 e 8 dell’articolo 1.
ART. 4 .
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte
di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò
non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo
tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio.
Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora
riferite all’attuazione delle direttive di cui agli
allegati A e B della presente legge, nonché di quelle
da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite
alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli,
mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469.
ART. 5 .
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità
di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro il termine
di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione
delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie,
al fine di coordinare le medesime con le norme legislative
vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni
necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni
contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante
l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare,
derogare, sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo
si applica quanto previsto al comma 6 dell’articolo
1.
CAPO II .
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI
DI DELEGA LEGISLATIVA.
ART. 6 .
(Modificazioni all’articolo 55 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE
della Commissione, del 23 aprile 2004).
1. All’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono apportate le seguenti modifiche.
a) al terzo comma, le parole: “di qualsiasi genere”
sono sostituite dalle seguenti: “di I^, II^, III^, IV^
e V^ categoria, gruppo A) e gruppo B),”.
b) al terzo comma dopo le parole: “dal Questore”,
sono inserite le seguenti: “, nonché materie
esplodenti di V^ categoria, gruppo C), a privati che non siano
maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità
in corso di validità”.
c) dopo il quinto comma è inserito il seguente.
“Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere
e di comunicazione mensile all’ufficio di polizia competente
per territorio, non si applicano alle materie esplodenti di
V^ categoria, gruppo D) e gruppo E).”.
ART. 7 .
(Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi).
1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati
in un’organizzazione di ente o d’impresa adempiono
all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modifiche, attraverso la conservazione,
in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie
del detentore, di cui all’articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 22 del 1997.
2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione
annuale al Catasto, di cui all’articolo 11, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
ai rifiuti urbani.
ART. 8 .
(Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie).
1. Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di
procedimento nel quale è richiesto quale requisito
il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento,
certificazione di esperienze professionali ed ogni altro attestato
che certifichi competenze acquisite dall’interessato,
l’Ente responsabile valuta la corrispondenza ai suindicati
requisiti dei titoli e certificazioni acquisite in altri Stati
membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo
sullo Spazio economico europeo o nella confederazione Elvetica.
2. La valutazione dei titoli di studio è subordinata
alla preventiva acquisizione, sugli stessi del parere favorevole
espresso dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca tenuto conto dell’oggetto del procedimento.
ART. 9 .
(Modificazioni al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
1. All’articolo 379 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, concernente la disciplina del riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti all’estero dai lavoratori
italiani e loro congiunti emigrati, sono apportate le seguenti
modifiche.
a) le parole: “lavoratori italiani e loro congiunti
emigrati”, ove ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
“cittadini dell’Unione europea, degli Stati aderenti
all’accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione
elvetica”.
b) le parole: ”all’estero”, ove ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: “in uno Stato diverso
dall’Italia”.
c) il comma 9 è soppresso.
2. L’articolo 380 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994 è soppresso.
ALLEGATO A.
(Articolo 1, commi 1 e 3).
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica
la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune
applicabile alle società madri e figlie di Stati membri
diversi.
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e
di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo,
la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per
le gallerie della rete transeuropea.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante
il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi
terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in
un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che
cooperino con le autorità competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente
l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone
trasportate.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
e che abroga la direttiva 89/336/CEE.
2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa
alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi
per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito
o volontariato.
ALLEGATO B.
(Articolo 1, commi 1 e 3).
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo
delle vittime di reato.
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme
minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa
di protezione internazionale, nonché norme minime sul
contenuto della protezione riconosciuta.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua
il principio della parità di trattamento tra uomini
e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
loro fornitura.
La redazione di megghy.com |