Usa, legittimi i software per il file-sharing
Il 19 febbraio 2004 la Corte d’Appello USA per il nono
distretto ha affermato che produrre programmi informatici
destinati a permettere il file sharing, ossia lo scambio gratuito
di immagini e musica su Internet, non può essere considerato
un reato malgrado il loro possibile utilizzo irregolare da
parte dei pirati della rete. Infatti nel processo intentato
da Metro Goldwing Mayer e da molte altre major, gli autori
del noto software di file-sharing Grokster venivano accusati
di favorire la duplicazione abusiva di opere protette con
la realizzazione e la diffusione del software in questione.
La Corte superiore, applicando dei principi di diritto noti
fin dal 1984 (Sony Corp. of America v. Universal City Studios,
Inc., 464 U.S. 417), quando si discuteva sul problema del
chi fosse responsabile per l’utilizzo a fini illeciti
degli apparecchi di registrazione, ha riconosciuto all’azienda
Grokster piena legalità in merito alla creazione ed
alla vendita di software che permettono di scambiare on line
brani musicali e filmati gratuitamente, come accadeva sul
celeberrimo sito di Napster. Nella causa Sony-Betamax, la
Corte Suprema degli Stati Uniti ritenne a suo tempo che la
vendita di videoregistratori non costituiva certamente un
incentivo alla duplicazione illegale, sebbene il produttore
fosse a conoscenza dell’uso non corretto dei suoi prodotti.
Parimenti secondo la Corte d’Apello USA Grokster può
essere usato in modo assolutamente lecito, quindi non può
essere affermata la responsabilità di chi lo realizza
e lo distribuisce, anche se chiaramente non si può
generalizzare questa conclusione a tutti i software per il
peer to peer. Facendo infatti riferimento alla consolidata
giurisprudenza americana, la responsabilità giuridica
nasce dal momento in cui chi distribuisce il software ha ragionevole
conoscenza della specifica violazione del diritto d’autore.
Di conseguenza chi intende accusare l’autore di un software
è obbligato a fornire la prova dell’effettiva
e concreta conoscenza del fatto che qualcuno, in un preciso
momento, stia violando la legge. Inoltre se lo scambio dei
file avviene indipendentemente dalle possibilità di
intervento del distributore del software, a questi ovviamente
non può essere rivolta nessuna accusa. Con questa pronuncia,
i discografici e le case cinematografiche dovranno cambiare
strategia puntando l’attenzione non sui creatori di
software, ma sui loro singoli utilizzatori e ampliando l’attività
di lobby al fine di ottenere regole più stringenti
in merito alla tutela del diritto d’autore sulla rete.
In Italia, d’altro canto, è auspicabile che le
prossime modifiche alla legge sul diritto d’autore siano
il risultato anche di valutazioni e confronti con la recente
giurisprudenza americana. (Autore: Romina Ridolfi in Dirittosuweb.com)
(Data: 26/02/2005 - Autore: www.dirittosuweb.com.)
La redazione di megghy.com
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