In caso di cessione senza il consenso
del locatore del contratto di locazione insieme all’azienda,
ai sensi dell’articolo 36 della legge 392/78,
tutti i conduttori cedenti e cessionari, sono solidalmente
obbligati nei confronti del locatore ceduto per le obbligazioni
discendenti dal contratto di locazione, oggetto di cessione.
Cassazione
Sezione terza civile
Sentenza 30 marzo-1° giugno 2004, n. 10485
(Presidente Giuliano – Relatore Segreto)
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 12 aprile 1989 C. Franco
ed Angelo e M. Irene convenivano davanti al Tribunale
di Genova G. Liliana, assumendo che erano proprietari
locatori dei locali, siti in Genova, corso Sardegna
331 e 333, già condotti in locazione dalla convenuta
che vi esercitava attività di lavanderia; che
i locali erano stati ceduti alla convenuta, ai sensi
dell’articolo 36 legge 392/78 da S. Flores; che
a questa i locali erano stati ceduti dall’originario
conduttore G. Ignazio; che essi attori mai avevano liberato
i vari cedenti e cessionari nel corso delle cessioni;
che ai locali erano stati cagionati gravi danni durante
la locazione, dei quali ne chiedevano il risarcimento.
La G. chiamava in giudizio la S. ed il G., per essere
dagli stessi manlevata.
Questi si costituivano e resistevano.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 12 aprile
1995, condannava il G., in solido con la S. e la G.
al pagamento della somma di lire 20.710.000, nonché
queste ultime due al pagamento della somma di lire 2.670.000,
oltre interessi rivalutazione.
Avverso questa sentenza proponevano appello il G.,
la S. e la G..
La Corte di appello di Genova, con sentenza depositata
il 28 aprile 2000, condannava la G., la S. ed il G.
in solido e con diritto di rivalsa degli ultimi due
nei confronti della G., al pagamento agli attori della
somma di lire 8.630.000, oltre rivalutazione ed interessi.
Condannava il solo G. al pagamento nei confronti degli
attori della somma di lire 2.300.000
Riteneva la Corte di appello, per la parte che qui
interessa, che gli attori avevano esteso la domanda
in primo grado nei confronti dei chiamati in causa;
che, a norma dell’articolo 36 legge 392/78, obbligata
principale alla restituzione della cosa locata in buono
stato locativo . era esclusivamente la G., quale ultima
conduttrice, mentre gli altri due precedenti conduttori
erano solo solidalmente obbligati con la stessa nei
confronti dei locatori; che, conseguentemente, fatto
salvo il danno relativo ad un servizio igienico, pari
a lire 2.300.000 cagionato dal G., che veniva condannato
direttamente al pagamento nei confronti degli attori,
per tutti gli altri danni (per i quali non era stata
raggiunta la prova certa di chi fosse l’autore
tra i tre conduttori) il risarcimento doveva ricadere
esclusivamente sulla G., nell’ambito del rapporto
interno, poiché essa era l’obbligata principale
alla restituzione dell’immobile in buono stato
locativo ai locatori.
Riteneva poi la Corte di merito che detti danni all’immobile
andassero limitati, in ogni caso, a soli quelli accertati
come verificatisi nel corso dell’intero periodo
di locazione, e quindi complessivamente in lire 8.630.000.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione
G. Liliana.
Resistono con controricorso gli attori
Non si sono costituiti gli altri intimati.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta
la violazione di legge per errata interpretazione del
disposto dell’articolo 36 legge 392/78, la violazione
di legge per inosservanza dei principi generali in materia
di obbligazioni ed in particolare dell’articolo
1299 Cc, in tema di regresso fra condebitori solidali,
nonché la violazione di legge per inosservanza
del disposto dell’articolo 1588 Cc in materia
di locazione.
Secondo la ricorrente l’articolo 36 della legge
392/78 prevede l’obbligo solidale del cedente
l’azienda nei confronti del locatore per le obbligazioni
derivanti dal rapporto locatizio. Ritiene la ricorrente
che correttamente il primo giudice aveva rilevato che
sulla base di detta norma sussiste una solidarietà
“discendente” tra i successivi conduttori,
per cui sussisteva una responsabilità del primo
(G.) per l’intero importo liquidato, per il secondo
(S.) solo per le obbligazioni proprie e della successiva
ed ultima (G.), la quale era poi responsabile solo per
le proprie (dal 1986 al 1988).
Lamenta la ricorrente che il giudice di appello, sovvertendo
detta impostazione, aveva invece ritenuto la solidarietà
nel debito di tutti i conduttori, con un diritto di
rivalsa dei primi due nei suoi confronti, sul rilievo
che, essendo essa l’ultima conduttrice cessionaria,
l’obbligazione del risarcimento dei danni all’immobile
locato grava su di essa. Sostiene la ricorrente, invece,
che essa aveva chiamato in causa i precedenti conduttori,
proprio per essere dagli stessi manlevata nei confronti
del locatore per fatti riferibili alle precedenti locazioni.
Secondo la ricorrente a lei era imputabile il solo
danno relativo alla rimozione del perlinato, pari a
lire 400.000, mentre gli altri danni erano imputabili
ai precedenti conduttori; così operando la Corte
di merito ha fatto errata applicazione dell’articolo
1588 Cc, che dispone che il conduttore è responsabile
del deterioramento della cosa che interviene nel corso
della locazione, qualora non provi che tali danni siano
accaduti per causa a lui non imputabile, nonché
dell’articolo 1299 Cc, che stabilisce il diritto
di regresso del condebitore, che abbia pagato l’intero
debito, per il pagamento della parte di ciascuno di
essi.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
sul punto dell’obbligo solidale e del regresso
dei condebitori, l’omessa pronuncia sulla domanda
di condanna diretta dei precedenti conduttori e/o manleva
e garanzia per i danni da loro provocati, nonché
l’omessa od erronea valutazione delle risultanze
probatorie in punto di riferibilità di danni.
La ricorrente lamenta che senza valida motivazione
essa sia stata ritenuta responsabile di tutti i danni,
anche di quelli precedenti alla sua locazione, mentre
degli stessi dovevano rispondere i precedenti conduttori
direttamente, ovvero, nel caso di ritenuta solidarietà,
doveva essere accolta la sua domanda di rivalsa; che
il Tribunale aveva rilevato correttamente chi erano
gli autori dei danni, riportandosi alle conclusioni
del ctu ed alle deposizioni testimoniali nonché
alle dichiarazioni dell’attore Franco C..
3.1. Ritiene questa Corte che i due motivi, essendo
strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente.
Essi sono parzialmente fondati e vanno accolti per
quanto di ragione.
Osserva preliminarmente questa Corte che in materia
di locazioni, in caso di cessione - senza il consenso
del locatore - del contratto di locazione insieme all’azienda
ai sensi dell’articolo 36 della legge 392/78 (c.d.
dell’equo canone), il conduttore cedente - che
non sia stato liberato dal locatore ceduto - risponde
solidalmente dell’inadempimento del cessionario.
Tale obbligazione di garanzia, il cui fondamento va
ravvisato nel potere esclusivo di scelta del cessionario
da parte del cedente e nella corrispondente esigenza
di tenere il locatore - che a tale scelta non ha titolo
- indenne dalle negative conseguenze che possano derivarne,
trova applicazione anche nelle ipotesi di c.d. cessioni
intermedie, e cioè qualora alla prima cessione
ne segua una seconda ad opera del cessionario, con la
conseguenza che l’originario conduttore e primo
cedente rimane obbligato in solido con l’ultimo
cessionario per le obbligazioni di costui, essendo tenuto
a rispondere del meccanismo dei subentri automatici
da lui posto in essere e che il locatore non può.
evitare (Cassazione 17201/02; 894/86; 2435/89).
3.2. Il primo problema che si pone è se, viceversa,
anche il cessionario conduttore sia responsabile nei
confronti del locatore ceduto delle obbligazioni a carico
del conduttore cedente e da questi non adempiute.
Sul punto l’articolo 36 legge 392/78 tace.
Ne consegue che, trattandosi di cessione di contratto,
operano i principi generali fissati per detto istituto
e segnatamente dagli articoli 1408 e 1409 Cc.
Il cessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi
del cedente, che non siano estinti prima della cessione.
Poiché il cessionario è entrato nei rapporti
preesistenti, ai quali peraltro il ceduto rimane vincolato,
codesta moltiplicazione delle posizioni soggettive passive
dei rapporti riproduce il fenomeno noto sotto il nome
di “successione cumulativa”: espressione
che, benché contraddittoria, indica chiaramente
la permanenza dell’obbligo originario, quindi
l’identità dell’obbligo, di cui ora
rispondono il vecchio ed il nuovo
debitore.
Ne consegue che, coordinando l’articolo 36 legge
392/78 con i principi in tema di cessione del contratto,
in caso di cessione del contratto di locazione nell’ipotesi
di cui al cit. articolo 36, il conduttore cedente risponde
solidalmente nei confronti del locatore ceduto delle
obbligazioni scadute successivamente alla cessione,
ma anche il conduttore cessionario risponde solidalmente
verso il locatore ceduto (salva diversa volontà
delle parti) delle obbligazioni non adempiute dal cedente.
Per i principi esposti al punto 3.legge, ciò
vale anche nell’ipotesi di cessioni intermedie,
per cui tutti i conduttori cedenti e cessionari, sono
solidalmente obbligati nei confronti del locatore ceduto
per le obbligazioni discendenti dal contratto di locazione,
oggetto di cessione.
3.3. La questione posta dalla dottrina, in tema di
cessione di contratto in generale, e cioè che
non di obbligazione solidale si tratterebbe, ma di responsabilità
sussidiaria o subordinata, con la conseguenza che il
creditore ceduto avrebbe l’onere prima di chiedere
l’adempimento al cessionario di rivolgersi al
cedente, non può essere condivisa, poiché
essa finisce per introdurre anche in questa ipotesi
una sorta di beneficium ordinis, che è stato
invece costantemente escluso dalla giurisprudenza (cfr.
Cassazione Su, 5572/79 e 2517/95).
Ne consegue che non è corretta la censura della
ricorrente, secondo cui, riportandosi alla motivazione
della sentenza di primo grado, dei danni pretesamene
verificatisi nel periodo precedente a quello della sua
locazione non poteva essere chiamata a rispondere.
Pertanto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto
la responsabilità solidale di tutti i conduttori
succedutisi per effetto delle cessioni di contratto
nei confronti dei locatori.
4.1. Sennonché, una volta ritenuto che trattasi
di obbligazione solidale, i rapporti interni tra gli
stessi sono regolati dall’articolo 1298 Cc, per
cui l’obbligazione si divide secondo le parti
che fanno carico a ciascuno dei debitori solidali e,
se non risulta diversamente, le parti si presumono eguali.
La Corte di merito ha invece ritenuto che, poiché
la G. era l’ultima cessionaria del contratto,
e quindi a questa faceva carico l’obbligo di restituire
i locali in buono stato locativo a norma dell’articolo
1590 su di essa gravasse per intero, nell’ambito
dei rapporti, interni, l’obbligo del risarcimento
del danno alla cosa locata.
Il principio non può essere condiviso.
4.2. Infatti la sentenza impugnata confonde l’obbligo
di restituzione della cosa locata in buono stato locativo,
che è sancito dall’articolo 1590 Cc, con
l’obbligo del risarcimento del danno per deterioramento
della cosa locata, previsto dall’articolo 1588
Cc.
Il fatto che la prestazione di restituzione della cosa
locata in buono stato locativo sia esigibile solo alla
fine della locazione e quindi, in caso di cessione di
contratto, solo dall’ultimo cessionario, non comporta
che, l’obbligo di non deteriorare la cosa locata
sorga solo alla scadenza del contratto.
Infatti l’obbligo del conduttore di osservare
nell’uso della cosa locata la diligenza del buon
padre di famiglia, a norma dell’articolo 1587
n. 1 Cc, è sempre operante nel corso della locazione,
indipendentemente dall’altro obbligo, sancito
dall’articolo 1590, di restituire, al termine
del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui
è stata consegnata, sicché il locatore
ha diritto di esigere in ogni tempo l’osservanza
dell’obbligazione di cui all’articolo 1587
n. 1 e di agire nei confronti del conduttore inadempiente
sia per la risoluzione del contratto, sia per la riduzione
in pristino o l’esecuzione delle necessarie opere
di manutenzione, ed in ogni caso per il risarcimento
dei danni (Cassazione 8385/95; 4488/85).
Ciò comporta che l’obbligo del risarcimento
del danno sorge nel momento stesso in cui il danno è
prodotto, come emerge dall’articolo 1588 Cc.
Ne consegue che, nel caso di cessione di contratto
di locazione, l’obbligo di risarcimento del danno
per deterioramento della cosa locata sorge in capo al
soggetto che era il conduttore cedente o cessionario.
al momento in cui il danno si è verificato, se
questi non prova che il deterioramento è accaduto
per causa a lui non imputabile, salva, poi la responsabilità
solidale di entrambi nei confronti del locatore per
i motivi già detti. Ma ciò attiene al
rapporto esterno tra i vari conduttori debitori solidali
ed il locatore.
4.3. Nell’ambito dei rapporti interni tra i vari
conduttori succedutisi nel tempo per effetto delle cessioni
del contratto il debito solidale predetto andrà
ripartito secondo il criterio dell’imputabilità,
non diversamente dal caso in cui il deterioramento della
cosa sia stata provocato da persone che il conduttore
ammette anche temporaneamente, all’uso ed al godimento
della cosa (articolo 1588, c. 2 Cc) e che siano convenute,
insieme al conduttore stesso, dal locatore per il risarcimento
solidale del danno (di natura contrattuale per il conduttore
ed extracontrattuale per il terzo).
Se non è possibile accertare a quali dei vari
debitori solidali siano imputabili i deterioramenti,
le parti del debito solidale si presumono eguali, secondo
la presunzione di cui all’articolo 1298, c. 2,
Cc (presunzione cui si ispira anche l’articolo
2055, c. 3, Cc, in tema di responsabilità extracontrattuale).
4.4. Nel caso di pluralità di deterioramenti,
i due criteri di riparto interno tra i vari debitori
solidali possono concorrere, per cui il risarcimento
dei danni di cui è certo l’autore sono
posti a carico esclusivo dello stesso, mentre il risarcimento
dei danni di cui non è certo l’autore (pur
essendo certo - nel rapporto esterno con il locatore
- che essi sono stati cagionati nel corso della locazione),
è ripartito in parti eguali tra i vari conduttori
(obbligati solidalmente nei confronti del locatore).
La sentenza impugnata, invece, in violazione dei suddetti
principi, ha ritenuto che per tutti i danni, di cui
non era possibile accertare quale dei conduttori ne
fosse stato l’autore, i debitori solidali G. e
S. avevano diritto di rivalsa nei confronti della G.,
rigettando implicitamente la domanda di regresso della
stessa.
I motivi di ricorso, quindi, sul punto sono fondati
e vanno accolLi, dovendosi cassare in relazione l’impugnata
sentenza.
4.5. ES.mente la ricorrente rileva che la sentenza
impugnata, in modo contraddittorio con quanto da essa
stessa affermato in tema di solidarietà del debito
dei vari conduttori, ha poi condannato in via esclusiva
il G. al pagamento nei confronti dei locatori della
somma di lire 2.300.000 per il rifacimento di un servizio
igienico, da lui modificato.
Infatti anche detta somma costituiva, per le ragioni
sopra dette, debito solidale nei confronti dei locatori,
salvo poi nell’ambito del rapporto interno a dover
esser posta esclusivamente a carico del G., essendo
stato accertato che era stato l’autore di detto
danneggiamento. Sennonché questo punto è
passato in giudicato, non essendo stato impugnato dai
soggetti legittimati, tra cui non rientra l’attuale
ricorrente, non avendo la stessa interesse processuale.
5. Sono, invece inammissibili, per violazione del principio
di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza
del ricorso, le censure attinenti al vizio di motivazione
dell’impugnata sentenza, relativamente all’accertamento
fattuale dei danni e di chi ne fosse stato l’autore
ovvero sull’impossibilità di tale ultimo
accertamento.
Infatti la ricorrente si limita a lamentare genericamente
sul punto la non eS. valutazione delle risultanze processuali
e, segnatamente della consulenza di ufficio.
Osserva questa Corte che, qualora, con il ricorso per
Cassazione, venga dedotta l’omessa od insufficiente
motivazione della sentenza impugnata per l’asserita
mancata valutazione di risultanze processuali (un documento,
deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti
del ct, ecc.), è necessario, al fine di consentire
al giudice di legittimità il controllo della
decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente
valutata), che il ricorrente precisi – ove occorra,
mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso
- la risultanza che egli asserisce
decisiva e non valutata o insufficientemente valutata,
dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso
per Cassazione, il controllo deve essere consentito
alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni
contenute nell’atto, alle cui lacune non è
possibile sopperire con indagini integrative (Cassazione
civile, Sezione seconda, 1161/95).
6. In definitiva,vanno accolti per quanto di ragione
il primo ed il secondo motivo di ricorso; va cassata,
in relazione, l’impugnata sentenza, con rinvio,
anche per le spese di questo giudizio di Cassazione
ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che
si uniformerà ai suddetti principi di diritto.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo
motivo di ricorso. Cassa, in relazione, l’impugnata
sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di
cassazione, ad altra Sezione della Corte di appello
di Genova.
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La redazione di megghy.com
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