Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 21 luglio 2005, n. 15324
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2001, G.B. proponeva
davanti al Giudice di pace di Bressanone opposizione avverso
tre verbali di contestazione redatti dalla locale Polizia
Municipale e relativi ad altrettante violazioni del codice
stradale per avere egli contemporaneamente, in data 21 dicembre
2000 ed alla guida della Renault Twingo targata XXXX oltrepassato
l'intersezione tra Viale Mozart e Via San Cassiano, sita nel
Comune omonimo, malgrado il semaforo proiettasse luce rossa
ed effettuato il sorpasso di altri veicoli lenti o in lento
movimento portandosi nella parte sinistra della carreggiata,
nonché per non avere particolarmente regolato la velocità
in prossimità dell'anzidetta intersezione.
Deduceva l'opponente che il vigile gli avrebbe dovuto immediatamente
contestare le infrazioni, mentre, invece, quest'ultimo aveva
altresì omesso di avvisarlo in merito al successivo
invio dei verbali in questione.
Si costituiva l'Amministrazione comunale, esponendo che il
ricorrente di per sé non contestava le violazioni ascrittegli
e che l'agente accertatore aveva esplicitamente indicato nel
verbale i motivi della mancata contestazione immediata.
Il Giudice adito, con sentenza dei 9-28 maggio 2001, rigettava
il ricorso quanto alla prima delle anzidette infrazioni, mentre
lo accoglieva quanto alle rimanenti due, assumendo che mancassero
prove certe in ordine alla responsabilità del B. a
quest'ultimo riguardo, segnatamente nel senso che la distanza
alla quale si trovava il verbalizzante dall'autoveicolo nel
momento delle pretese violazioni era tale da non consentire
una credibile valutazione, anche in considerazione del punto
di osservazione, frontale rispetto al senso di marcia e, quindi,
suscettibile di facili errori prospettici, onde era probabile
che lo stesso verbalizzante avesse potuto apprezzare soltanto
la parte finale della manovra di sorpasso effettuata dal ricorrente,
ricevendo l'impressione di una velocità eccessiva e
di un sorpasso irregolare.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il Comune di
Bressanone, deducendo due motivi di gravame ai quali non resiste
il B.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente,
ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., contraddittorietà
della motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia,
prospettato dalle parti, assumendo che il pubblico ufficiale
il quale ha redatto i verbali di contestazione delle infrazioni,
sentito anche come testimone, doveva essere ritenuto attendibile
riguardo alle circostanze relative a tutti gli atti impugnati,
essendo stato ritenuto attendibile in ordine ad uno di essi
e costituendo, del resto, le violazioni un contesto unico
ed inscindibile.
Con il secondo motivo di impugnazione, del cui esame congiunto
con il precedente si palesa l'opportunità involgendo
ambedue la trattazione di questioni strettamente connesse,
lamenta il ricorrente violazione e/o falsa applicazione della
norma di cui all'art. 2700 c.c., dato che la fede privilegiata
dei verbali di infrazione doveva essere riconosciuta a tutti
gli atti pubblici impugnati, in assenza di querela di falso
ed in presenza, anzi, di esplicite e decisive ammissioni di
responsabilità, da parte dell'opponente, nel giudizio
di primo grado.
I due motivi non sono fondati.
Giova premettere come il Giudice di pace, per quanto attiene
al verbale di contestazione n. 3449, riguardante la violazione
degli artt. 41, undicesimo comma, e 146, terzo comma, del
codice stradale, abbia, con incensurato apprezzamento, rilevato
che "dalla relazione del vigile accertatore emerge che
egli ha visto chiaramente come il ricorrente abbia, a bordo
della vettura Renault Twingo tg. XXXXX oltrepassato l'intersezione
semaforica posta ad ovest dell'incrocio di viale Mozart e
via san Cassiano con la luce rossa" onde il riconoscimento
che il verbale in questione, senza che il ricorrente abbia
fornito al riguardo alcuna prova contraria né abbia,
tanto meno, proposto querela di falso avverso il contenuto
del verbale stesso, costituisca "piena prova in merito
a quanto ivi accertato sul rilievo" che "Dalla posizione
in cui l'agente si trovava, il semaforo era ben visibile e,
proiettando la stessa luce in entrambi i sensi di marcia,
(egli) ha potuto accertare che l'attraversamento è
avvenuto nel momento di interdizione".
Per converso, l'anzidetto Giudice, riguardo alle altre due
infrazioni contestate al ricorrente (di cui ai verbali n.
3450 e n. 3451 rispettivamente relativi, il primo, alla violazione
dell'art. 148, undicesimo e sedicesimo comma, del codice stradale
per avere sorpassato altri veicoli fermi o in lento movimento
al semaforo, nonché, il secondo, alla violazione dell'art.
141, terzo e ottavo comma, del codice stradale per non avere
regolato particolarmente la velocità in prossimità
di intersezione), ha ritenuto «che la distanza che separava
il vigile dall'autoveicolo del ricorrente nel momento delle
presunte infrazioni (più di 150 m.) era tale da non
consentire una credibile valutazione anche in considerazione
del punto di osservazione, frontale rispetto al senso di marcia
e quindi suscettibile di facili errori prospettici. È
probabile che il vigile abbia potuto osservare soltanto la
parte finale della manovra di sorpasso effettuata dal ricorrente
ricevendo l'impressione di una velocità eccessiva e
di un sorpasso irregolare".
Al riguardo, deve innanzi tutto osservarsi come un simile
apprezzamento vada esente da censure per quanto concerne il
mancato riconoscimento agli altri due verbali indicati da
ultimo della medesima "fede privilegiata" attribuita
al primo, atteso che il Giudice di merito, sulla base di accertamenti
di fatto di per sé incensurati (rispettivamente relativi
alla "distanza che separava il vigile dall'autoveicolo
del ricorrente nel momento delle presunte infrazioni"
ed al "punto di osservazione, frontale rispetto al senso
di marcia") ha puntualmente e correttamente applicato
il principio secondo cui, con riferimento al verbale di accertamento
di una violazione del codice della strada, l'efficacia di
piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi,
ex art. 2700 c.c., in forza della sua natura di atto pubblico,
oltre che riguardo alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni
rese delle parti, anche relativamente "agli altri atti
che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti
in sua presenza o da lui compiuti" non sussiste né
con riferimento ai giudizi valutativi che esprima il pubblico
ufficiale, né con riferimento alla menzione di quelle
circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro
modalità di accadimento, non si siano potuti verificare
e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo
e, pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale
implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che
quanto attestato dal pubblico ufficiale inerisca non alla
percezione di una realtà statica (come, ad esempio,
la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento),
bensì all'indicazione di un corpo o di un oggetto in
movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione
visiva del verbalizzante (Cass. 10 aprile 1999, n. 3522).
Ne consegue che, una volta denegata l'applicabilità,
per le ragioni accennate, del richiamato art. 2700 c.c., del
tutto corretto si palesa il "libero" apprezzamento
che dei due verbali in questione, al pari di un qualsiasi
elemento probatorio non coperto dalla fede privilegiata dell'atto
pubblico, è stato fatto dal medesimo Giudice, il quale
ha considerato non fondate le valutazioni del verbalizzante,
ritenendole sostanzialmente "inattendibili" sulla
base della motivazione sopra riportata, di per sé immune
da vizi logici e giuridici, ovvero sulla base del rilievo
che "La distanza che separava il vigile dall'autoveicolo
del ricorrente nel momento delle presunte infrazioni (più
di 150 m.) era tale da non consentire una credibile valutazione
anche in considerazione del punto di osservazione, frontale
rispetto al senso di marcia e quindi suscettibile di facili
errori prospettici. È probabile che il vigile abbia
potuto osservare soltanto la parte finale della manovra di
sorpasso effettuata dal ricorrente ricevendo l'impressione
di una velocità eccessiva e di un sorpasso irregolare"
laddove, invece, quanto al verbale di contestazione n. 3449
relativo all'attraversamento dell'intersezione semaforica
con la luce rossa, si è già visto come il Giudice
di merito abbia rilevato che "Dalla posizione in cui
l'agente si trovava, il semaforo era ben visibile e, proiettando
la stessa luce in entrambi i sensi di marcia, ha potuto accertare
che l'attraversamento è avvenuto nel momento di interdizione".
Discende, poi, da quanto precede e, segnatamente, dalle già
indicate ragioni di "inattendibilità", che
si sottrae alle censure dedotte dal ricorrente altresì
il mancato (o insufficiente) apprezzamento della deposizione
testimoniale resa dall'agente accertatore (là dove
questo, secondo l'assunto dell'odierno ricorrente, ha confermato
quanto scritto nei verbali di contestazione, affermando esattamente
"nella posizione in cui mi trovavo ebbi modo di osservare
esattamente come il sig. G. effettuò il sorpasso dell'autoveicolo,
credo germanico, che si era fermato al semaforo regolarmente"),
come pure delle dichiarazioni rese dallo stesso agente nella
relazione di servizio prot. n. 1890/01 P.M. in data 4 maggio
2001 (là dove questo, di nuovo secondo l'assunto del
ricorrente, ha affermato "Il conducente, giunto all'intersezione
semaforica con via S. Cassiano eseguiva manovra di sorpasso
di un veicolo che lo precedeva, il quale si era fermato regolarmente
all'intersezione semaforica che emetteva luce gialla. Quindi
il conducente oltrepassava l'intersezione semaforica con luce
rossa a velocità pericolosa...").
Circa, infine, le dichiarazioni rese dal contravventore,
si osserva che il Giudice di pace ha preso in considerazione
tali dichiarazioni (là dove il medesimo contravventore,
secondo l'apprezzamento contenuto nella sentenza impugnata,
ha affermato "di aver iniziato il sorpasso della vettura
germanica - spostandosi a tal fine in parte sulla carreggiata
destinata al senso opposto di marcia - ad una distanza di
20 m. dal semaforo, in quanto la predetta vettura si era accostata
o comunque stava per accostarsi al bordo del marciapiede,
e di aver imboccato l'incrocio quando si trovava di nuovo
sulla propria destra" implicitamente rilevando, tuttavia,
con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici,
come siffatte dichiarazioni, peraltro in contrasto con le
affermazioni del vigile (il quale "affermava che la vettura
del turista germanico si trovava nell'imminenza del semaforo
diffondente luce gialla, ed arrestava la sua corsa, quando
veniva sorpassato dalla vettura condotta dall'odierno ricorrente")
vero essendo, comunque, "che lo svolgimento del sorpasso
è avvenuto ad una distanza di più di 150 metri
dalla posizione del vigile che difficilmente poteva vedere
l'antecedente fase iniziale dei sorpasso, iniziato a dire
del ricorrente circa 20 m. prima del semaforo in questione"
non implichino minimamente l'ammissione di avere eseguito
la manovra in parola "nell'imminenza del semaforo"
senza che, al riguardo, si palesi decisiva neppure la prospettazione
del Comune di Bressanone (là dove quest'ultimo assume
che il contravventore abbia riconosciuto di avere proceduto
al sorpasso dell'autovettura dei predetto turista "giunti
in prossimità - una decina di metri ca. - dal semaforo
di viale Mozart") dal momento che, come appare palese,
altro è sorpassare "nell'imminenza" del semaforo
altro è sorpassare "in prossimità"
del semaforo, indipendentemente, poi, in quest'ultimo caso,
dal fatto che la distanza sia di "circa 20 m." ovvero
di "una decina di metri ca.".
L'impugnata sentenza, pertanto, non soggiace alle censure
dedotte dal ricorrente, onde il ricorso deve essere rigettato.
Nulla è a pronunziar circa la sorte delle spese del
giudizio di cassazione, non avendo l'intimato, in questa sede,
né resistito, né comunque, svolto attività
difensiva alcuna.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
La redazione di megghy.com |