UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice di Pace, dott. P. Sgherri, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n 11448/04 R.G. e promossa con ricorso
depositato in data 30.8.2004 da
F. F., rappresentata e difesa anche dall’avv. Enrico
Ancillotti ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio
in Firenze, Via S. Gallo n. 79, come da procura a margine
del ricorso
-parte opponente-
contro
PREFETTURA DI FIRENZE, in giudizio a mezzo di funzionario
delegato
-parte opposta-
avente ad oggetto opposizione a verbali di accertamento e
discussa all’udienza del 19.4.2005 sulle seguenti conclusioni
di parte opponente: annullamento dei verbali impugnati, previa
sospensione dell’esecutività degli stessi.
Conclusioni di parte opposta: remissiva a giustizia
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 22-23 L.689/81 depositato nella cancelleria
di questo ufficio in data 30.8.2004, la sig.ra F. F. proponeva
opposizione avverso i verbali di accertamento n. 103300811
e 103300919 emessi dai Carabinieri della Regione Toscana,
Reparto Territoriale di Firenze, Nucleo Radiomobile, con i
quali la Prefettura di Firenze le richiedeva il pagamento
della complessiva somma di euro 148,24 (137,55+10,69) per
ciascun verbale, a seguito di violazione dell’art. 148,
comma 11 e 16, dell’art. 41, comma 11, e dell’art.
146, comma 3, C.d.S. perché, alla guida del furgone
Mercedes Daimler Chrysler tg. XX000XX “il conducente
effettuava il sorpasso di un veicolo (più veicoli)
fermi ad un semaforo, spostandosi nella parte della carreggiata
destinata al senso opposto di marcia”, e perché
“il conducente del veicolo sopraindicato proveniente
da Via Pistoiese proseguiva la marcia nonostante il semaforo
rosso posto all’incrocio con Via Campania”.
A sostegno dell’opposizione la ricorrente esponeva
la nullità della notifica dei verbali, risultanti da
fotocopie degli stessi e l’incertezza sull’autore
della presunta violazione.
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare la sospensione
dell’esecutività dei verbali impugnati, con la
conseguente revoca degli stessi e con vittoria di spese.
Concessa la richiesta sospensione, veniva fissata l’udienza
di comparizione delle parti per il giorno 21.12.2004, mentre
la cancelleria provvedeva a richiedere le notificazioni di
rito.
L’autorità opposta depositava i documenti di
cui all’art. 23, 2° comma, L. 689/81 e si costituiva
in giudizio rimettendosi a giustizia.
La causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti
e dopo la discussione veniva pronunciata in data odierna sentenza
con immediata lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Il presente ricorso è fondato e deve quindi essere
accolto.
L’opponente, pur non contestando le infrazione commesse,
sostiene che l’iter burocratico seguito per portare
a conoscenza della proprietaria del veicolo dette infrazioni
non sia avvenuto nel rispetto della previsione di legge.
Infatti, se fosse stato rispettato il disposto normativo,
l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo
accertatore avrebbe dovuto inviare alla ricorrente uno degli
originali dei presunti verbali o copie autenticate degli stessi,
e non due semplici fotocopie.
A tale proposito rileva questo giudice che l’art. 385,
comma 3, del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. circa le
modalità della contestazione non immediata, come nel
caso in esame, dispone che ai soggetti, ai quali devono essere
notificati gli estremi del verbale, viene inviato uno degli
originali o copia autenticata a cura del responsabile dell’ufficio.
Le confuse e non esaurienti informazioni fornite da parte
opposta non consentono a questo giudice di esaminare il problema
sollevato, se non alla luce del disposto normativo e per tali
motivi il presente ricorso deve essere accolto.
Circa l’eccepita incertezza sull’autore delle
infrazioni, è da ritenere che ogniqualvolta non vi
sia contestazione immediata di una violazione e l’identità
del contravventore non venga rilevata in concreto dagli agenti
accertatori, è sempre il proprietario del veicolo che
risponde ad ogni effetto delle conseguenze di comportamenti
illeciti.
Le spese di lite, liquidate in via equitativa in euro 100,00,
vengono poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie
il ricorso proposto da F. F. nei confronti della Prefettura
di Firenze e pone a carico di parte opposta le spese, liquidate
in via equitativa in euro 100,00.
Firenze, 19.4.2005
Il Giudice di Pace
(dott.ssa P. Sgherri)
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