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GIORNALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

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Multiproprietà: indicazione incompleta o incomprensibile e nullità del contratto
Tribunale Firenze, sentenza 02.04.2004

Ancora una fondamentale decisione in tema di multiproprietà!

Sulla materia si era già espresso il Tribunale di Parma con sentenza in data 14.7.03. Con la medesima era stata respinta la domanda di nullità avanzata dal consumatore ex artt. 3 e 7, comma 3, d.lgs. 9 novembre 1998 n. 427 per la mancanza degli elementi indicati nell’art. 3 d.lgs. cit.. Era stata, per contro, accolta quella di annullamento del contratto intervenuto dalle parti a causa del dolo utilizzato dagli incaricati della società convenuta, la “La Voyage srl” oggi dichiarata fallita dal Tribunale di Torino, per convincere il soggetto all’acquisto del diritto di godimento a tempo parziale di quote di unità abitative di un residence sito in Malindi (Kenya); dolo consistito in false dichiarazioni con le quali era stato artatamente impedito l’esercizio del diritto di il recesso.

Analoghi i fatti esaminati dal Tribunale di Firenze. Anche qui all’attore è capitato, nell’ottobre 2002, di venire invitato telefonicamente dai rappresentanti di certa “Travel Group Italia s.r.l.” a recarsi il giorno 27.10.02 ad riunione presso la sede della stessa, quale vincitore di una vacanza omaggio. È, inoltre, accaduto, come sempre avviene in questi casi, che, prima nel luogo fissato poi il giorno successivo presso la sua abitazione, egli sia stato convinto a sottoscrivere un contratto di acquisto relativo ad una “settimana fluttuante in time-share in un complesso turistico situato alle isole Baleari” ; il tutto accompagnato da un finanziamento.

A differenza del Tribunale di Parma, quello di Firenze ha però dichiarato l’invalidità del contratto. Ciò perché il medesimo, come tutti quelli che vengono fatti firmare ai consumatori, non conteneva la maggior parte degli elementi richiesti a pena di nullità dall’art. 3 d.lgs. cit., ed in particolare:

a) quelli indicati nell’art. 2, comma 1, tra i quali “il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile…”, “la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione” e così via. Elementi la necessità dei quali emerge dal secondo comma dell’art. 3, richiedendo lo stesso che il contratto contenga, tra le altre cose, anche quanto prescritto dal precedente art. 2, comma 1. E non vi è dubbio ch’essi difettassero nei documenti consegnati all’acquirente, parlandosi negli stessi unicamente di un certo complesso “Turistico Residenziale denominato Mediterraneo Club Cala Pi…”;

b) “il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l’acquirente può esercitare tale diritto”, non essendo sufficiente limitarsi a parlare, come nella specie, di periodo stagionale rosso.

Per il giudice fiorentino, più in particolare, la mancanza di detti elementi non determina soltanto, coma aveva invece affermato il Tribunale di Parma, la facoltà di recesso dell’acquirente, ma anche e soprattutto, secondo quanto affermato anche dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 luglio 2003 (in I contratti 2004, 294), la radicale nullità del contratto. È ben vero, infatti, che per il d.lgs. n. 427/98 tale effetto discende unicamente dalla carenza della forma scritta. È, tuttavia, altrettanto vero, come si legge nella motivazione della sentenza del Tribunale di Firenze, che tale onere formale, essendo il medesimo rivolto ad assicurare all’acquirente la piena consapevolezza del proprio operato, non è rispettato anche quando nella scrittura non siano adoperati termini o frasi intelleggibili, o comunque indicati gli elementi ritenuti necessari dal legislatore.

Vi è poi, a parere di chi scrive, anche un’altra ragione per ritenere nullo il contratto quando lo stesso non contiene le indicazione prescritte dal menzionato art. 3. Detta norma deve considerarsi imperativa, essendo la stessa diretta a realizzare un interesse indisponibile, vale a dire quello del consumatore di conoscere con esattezza ciò che sta acquistando e gli impegni che sta assumendo. Con l’effetto che la nullità, in ipotesi di inosservanza della disposizione, discende dall’art. 1418 c.c., essendosi al cospetto di violazione di disposizione, come detto, imperativa.

La sentenza del Tribunale di Firenze ha, dunque, una particolare importanza per i numerosi, anzi numerosissimi, risparmiatori indotti all’acquisto di multiproprietà situate alle Canarie o in zone limitrofe. Per la stessa i relativi contratti devono, infatti, ritenersi nulli e, di conseguenza, privi di effetti, quando non sia stato esattamente specificato, come normalmente avviene, l’oggetto e/o il periodo destinato al godimento, non essendo sufficiente parlare di “periodo rosso”.

Per completezza, converrà ricordare che vi era nella specie anche una ragione per annullare il contratto a norma dell’art. 1439: il consumatore era stato invitato col pretesto – vero o falso poco importa! – di essere stato prescelto per trascorrere una vacanza gratuita di una settimana. La qual cosa ha spesso indotto la Confconsumatori a denunziare il fatto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, in casi come questo, come ad es. quella del 31.5.01 nei confronti di “V & V Viaggi e Vacanze s.r.l.”, ha affermato: “I messaggi telefonici in esame, alla luce delle dichiarazioni espresse dal segnalante, inducono il destinatario a ritenere di avere ricevuto in regalo una vacanza senza alcun tipo di onere o condizione annessa alla fruizione della stessa. I messaggi lasciano, infatti, intendere che, l’assegnatario contattato telefonicamente, recandosi in una data concordata nel luogo indicato dall’operatore, potrà ritirare l’omaggio promesso.

Dalle risultanze istruttorie è, al contrario, emerso che gli incontri promossi con i consumatori al dichiarato fine di consegna dell’omaggio hanno, in realtà, lo scopo principale di indurre gli intervenuti alla sottoscrizione contestuale o di poco differita, di contratti per l’acquisto di quote di immobili in multiproprietà… Nel caso di specie, pertanto, la diretta e reale finalità dell’iniziativa in questione, che è rappresentata dalla promozione della vendita di quote di immobili in multiproprietà, non risulta esplicitata dai messaggi ed in alcun modo riconoscibile come tale, ponendosi in tal modo in contrasto con la normativa di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92.

In tale contesto, la circostanza per cui durante gli incontri l’omaggio prospettato sia stato effettivamente consegnato non è sufficiente a sanare l’ingannevolezza dei messaggi in esame che restano idonei ad ingenerare nel destinatario aspettative che, di fatto, non vengono soddisfatte… è evidente, però, che sussista, in ogni caso, un onere a carico del destinatario del messaggio di recarsi a ritirare la documentazione relativa all’omaggio nel medesimo luogo e negli stessi orari in cui si svolge non solo la presentazione dei prodotti-quote in multiproprietà della società committente, ma anche la contestuale commercializzazione degli stessi.

Peraltro, si rileva che il testo della telefonata… non riporta alcun riferimento a qualsivoglia proposta contrattuale in realtà formulata nei confronti degli intervenuti al momento dell’incontro per il ritiro dell’omaggio.

Alla stregua di tutti i rilievi che precedono, dunque, i messaggi segnalati appaiono idonei ad ingenerare confusione e ad indurre in errore i destinatari.

I messaggi in esame risultano, infine, idonei anche a pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, in quanto gli stessi ingenerano false aspettative in relazione alla partecipazione all’incontro prefissato per la consegna dell’omaggio, con particolare riguardo alla ignorata formulazione di proposte contrattuali che possono orientare le scelte dei destinatari”.

Siamo, insomma, in presenza di una pubblicità ingannevole, come tale idonea ad indurre in errore un consumatore quale, nel caso nostro, l’attore. Egli, infatti, fu convinto a recarsi presso la sede della società convenuta, dove avrebbe poi firmato il contratto in questione, perché credeva di andar lì solo per ritirare il premio, mentre invece si trattava del mezzo, ingannevole, per convincerlo ad assistere alla promozione ed alla vendita di quella forma di multiproprietà.

Donde la ricorrenza nella specie di un tipico caso di dolo determinante, causa, come tale, di annullamento del contratto ex art. 1439, comma 1, c.c.

Merita, per concludere, domandarsi quali effetti si producano sul contratto di finanziamento nell’ipotesi di sottoscrizione congiunta, qualora quello di acquisto venga dichiarato nullo o annullato. La questione non è stata esaminata dal Tribunale di Firenze, perché non sottoposta alla sua decisione, ma è frequentissimo che gli acquirenti abbiano effettuato il pagamento per il tramite di una concessione di credito.

Siamo dell’opinione che si sia al cospetto di un vero e proprio collegamento contrattuale; collegamento, a ben vedere, non occasionale, ma funzionale, essendo i medesimi stati concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza. Il che trova conferma nell’art. 8 d.lgs. cit., per il quale “Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall’acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 5”. Invero, se non vi fosse il collegamento in parola, non si capirebbe la risoluzione di diritto prevista dalla disposizione.

Il nesso di cui si è detto, comporta che la declaratoria di nullità o la pronunzia di annullamento del contratto d’acquisto diano luogo ai medesimi effetti su quello di credito al consumo stipulato dal consumatore. Con la conseguenza che dovrà essere la società finanziatrice a chiedere la restituzione della somma versata alla venditrice.


REPUBBLICA ITALIANA


IL TRIBUNALE DI FIRENZE


In persona del giudice Angelo Antonio Pezzuti, ha pronunciato


IN NOME DEL POLOLO ITALIANA


La seguente


SENTENZA


Nella causa iscritta nel ruolo generale nell’anno 2003 al numero 14499, tra


XXX Andrea


Rappresentato e difeso dall’avvocato Piero Catelani


E


TRAVEL GROUP ITALIA S.R.L.


Contumace


°°°°°°°°°°°


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE


1) Andrea XXX ha chiesto al Tribunale l’accoglimento dell’invalidità del contratto sottoscritto il 28 ottobre 2002 con la società Travel Group Italia e la condanna della medesima alla restituzione della somma di euro 11.000.

2 )L’attore ha dedotto che, nel mese di ottobre 2002, era stato raggiunto da una telefonata con la quale gli era stato comunicato la vittoria di una vacanza omaggio, che, allettato da tale prospettiva, il 27 ottobre 2002, aveva partecipato a una caotica riunione presso la sede della società convenuta sottoscrivendo un modulo definito “Certificato di associazione professionale”, che il giorno successivo un addetto della Travel Group Italia gli aveva fatto firmare un firmare un contratto di acquisto relativo a una “settimana fluttuante in time-share in un complesso turistico situato alle isole Baleari” e un contratto di finanziamento, ricevendo al tempo stesso la somma di 4.000 euro, che, riesaminato con calma il contratto sottoscritto, si era accorto dell’esistenza di numerosi profili di invalidità.

3) A sostegno della domanda l’attore ha dedotto che il contratto in questione era nullo per violazione degli articoli 1346 e 1418 del c.c., nonché per violazione della normativa dettata dal decreto legislativo n. 427 del 9 novembre 1998 o, comunque, annullabile per vizio del consenso.

4) L’attore ha, in particolare, precisato che nel contratto non era “in alcun modo specificato cosa concretamente” aveva acquistato e che non erano indicati “la maggior parte degli elementi richiesti a pensa di nullità dal combinato disposto degli art. 2 e 3” del decreto legislativo n. 427 del 1998.

5) La causa, all’esito del libero interrogatorio di Andrea XXX è stata trattenuta per la decisione, sulle conclusioni rassegnate da parte attrice, in conformità all’atto introduttivo del giudizio.

6) Preliminarmente va confermata la declaratoria di contumacia della società Travel Group Italia. L’atto di citazione è stato, infatti, regolarmente notificato alla medesima il 6 ottobre 2003. La società convenuta non si è costituita né nel termine di legge, né all’udienza del 14 gennaio 2004 (fissata per gli incombenti previsti dall’art. 180), né all’udienza dell’11 marzo 2004 (fissata per gli incombenti previsti dall’art. 183).

7) Agli atti risulta che la stessa società, il 31 marzo 2004, ha depositato in cancelleria una comparsa di costituzione con mandato a margine e fascicolo contenente dei documenti. La costituzione non può essere presa in considerazione. Stabilisce, infatti, l’art. 293 del c.p.c. che la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento fino all’udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell’articolo 189. L’udienza in questione va equiparata nel rito monocratico a quella di precisazione delle conclusioni.

8) Nel caso in esame il giudice, in mancanza di richieste di assegnazione dei termini previsti dal quinto comma dell’art. 183 del c.p.c., esercitando il potere previsto dall’art. 187 del c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni all’udienza dell’11 marzo 2004, fissata per gli incombenti di cui all’art.183 del c.p.c.. Ne consegue, pertanto, che la costituzione della società Travel Group Italia, avvenuta il 31 marzo 2004, non è ammissibile.

9) Ciò posto stabilisce l’art. 1346 del c.c. che l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile. Nel caso in esame tale requisito non sussiste.

10) Nell’intestazione dell’atto si legge “Contratto di Compravendita” e “Contratto di compravendita di certificato di associazione”. Sembra, pertanto, di essere al cospetto di un contratto di compravendita relativo a un “certificato di associazione”. Con tale ultima espressione sembra intendersi che l’oggetto del contratto di compravendita sia il diritto a una partecipazione in un’associazione, in qualche modo incorporato in un titolo trasferibile.

11) Il contratto, tuttavia, non specifica assolutamente di che tipo di associazione si tratti. Non è, infatti, precisato se si tratta della partecipazione a una persona giuridica, a un ente di fatto, ad un fondo, a un patrimonio separato, a una società commerciale.

12) L’art. 1 della premessa si limita a statuire che la società Travel Group Italia vende “Certificati di associazione” del “Complesso turistico residenziale denominato Mediterraneo Club Cala Pi” senza assolutamente precisare il tipo di titolo venduto, la sua legge di circolazione e la natura della “associazione” a cui fa riferimento.

13) La lettura della premessa del contratto non aiuta a comprendere l’oggetto del contratto. Al punto D) si fa riferimento a “settimane commercializzate”. Non è dato intendere, in nessun modo, quale sia il collegamento tra le “settimane commercializzate” e il “certificato di associazione”. La clausola contrattuale precisa che le “settimane” in questione “sono di tipologia floating (dal 1° gennaio al 31 dicembre). La precisazione è del tutto incomprensibile e non consente di capire la durata e la collocazione temporale del periodo di godimento dell’immobile.

14) Al punto E) ed F) della premessa si legge i un “iscrizione al circuito Interval International” di cui non è assolutamente chiara né la natura né le conseguenze, salvo quella di poter “scambiare la propria settimana di godimento”. Va rilevato che non è assolutamente precisato il costo di tale iscrizione che, dopo che per due anni è pagata dalla società convenuta, “sarà facoltativa e di competenza dell’acquirente”.

15) Al punto G) si fa riferimento a una società la Club Esteda Dorada che viene definita “di gestione”. Tale società che ha “l’amministrazione e la gestione del complesso turistico”, non corrisponde alla società venditrice. Essa, inoltre, sembra non abbia nulla a che fare anche con l’ ”associazione” di cui l’acquirente acquista il “certificato”. Pertanto, sembra di capire che colui che aderisce al contratto in esame non ha alcuna possibilità di amministrare o gestire il complesso e non può, di per sé, scambiare la “settimana di godimento”, pur essendo essa “floating”.

16) L’incertezza in ordine all’oggetto del contratto aumenta e non diminuisce con la lettura della condizioni contrattuale successive alla premessa. L’art. 1 sotto la dicitura “Oggetto del contratto” prevede che la cessione di “n. 01 certificato/i di associazione”. Esso è “relativo al complesso sopra descritto”. Ancora non è chiaro cosa l’acquirente compra. Sembra intendersi, ancora una volta, che l’oggetto del contratto sia il diritto di partecipazione ad un’associazione, ma non è chiaro di quale associazione si tratti e neppure la denominazione di essa.

17) Il punto 1.3 dello stesso contratto parla di “immobile in oggetto” e precisa che lo stesso “è completamente costruito”, ma non è chiaro di che immobile si tratti.

18) Dopo una precisa regolamentazione del prezzo l’art. 3 del contratto precisa che il “certificato di associazione” è “cedibile, vendibile” e, persino, “ereditabile”, ma che, tuttavia, viene trasferito, solo dopo il pagamento della somma dovuta in un termine di novanta giorni da tale pagamento. Sembra, pertanto, che con il contratto in questione non si trasferisca, almeno nell’immediatezza, la proprietà di nulla.

19) La stessa clausola del contratto precisa che “le spese relative all’intestazione del certificato di associazione ammontano a euro 522,00”. Non è chiaro a cosa si riferisca tale pattuizione. Non si capisce, infatti, quale sia le “spese relative all’intestazione del certificato” e per quale motivo le stesse ammontino a ben “euro 522,00”. Inoltre non è per nulla precisato quale sia la conseguenza giuridica dell’intestazione del certificato” anche con riferimento ai costi e alle spese della possibile “associazione” di cui si entrerebbe a far parte.

20) Le ulteriori clausole del contratto e della premessa non aiutano a comprendere l’oggetto del negozio giuridico stipulato tra le parti. Né è possibile fare riferimento ad altre pattuizioni o accordi verbali atteso che, non solo il contratto stesso lo vieta con la clausola n° 5, ma che, ai sensi dell’art. 3 (“Requisiti del contratto”) del decreto legislativo n° 427 del 9 novembre 1998, il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. Per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta “ad sustantiam” l’oggetto del contratto deve essere, infatti, determinato o almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall’atto stesso, e non acquisibili “aliunde” (Cass., 20 gennaio 2003, n° 729; 2 giugno 1995, n° 6201).

21) Il contratto in esame è, pertanto, nullo per violazione dell’art. 1346 del c.c. L’accertamento di tale profilo di nullità renderebbe superflua sia l’indagine in ordine alla contrarietà del contratto in esame alla normativa dettata dal decreto legislativo n° 427 del 1998.

22) Il contratto in questione sembra essere diretto alla realizzazione di una multiproprietà c.d. associativa o societaria. In tale figura di multiproprietà, proprietaria dell’immobile oggetto di godimento è una società, i cui soci, acquistando le quote o le azioni di essa, acquistano altresì il diritto di godimento turnario di tutto o di parte dell’immobile, diritto che si ritiene incorporato nel titolo partecipativo.

23) In questo tipo di multiproprietà (secondo Cass. Sez. I, 4 giugno 1999, n. 5494) il dato caratterizzante è rappresentato dal conferimento dell’ immobile nella società, alla quale partecipano i soggetti che intendono ripartirsene il godimento. I multiproprietari acquistano, pertanto, solo una quota del capitale della società proprietaria.

24) Il contratto in questione è, quindi, disciplinato dal decreto legislativo n° 427 del 9 novembre 1998. L’art. 3 (“Requisiti del contratto”) di tale testo legislativo prevede che il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e deve contenere, tra gli altri elementi:

il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;

l’entità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l’entità ed il domicilio del proprietario;

il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l’acquirente può esercitare tale diritto;

la previsione di una clausola in cui si afferma che l’acquisto non comporta per l’acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;

la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;

gli estremi della concessione edilizia dell’immobile e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;

i servizi comuni ai quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;

le strutture comuni alle quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;

le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;

il prezzo che l’acquirente dovrà versare per l’esercizio del diritto oggetto del contratto; la stima dell’importo delle spese, a carico dell’acquirente, per l’utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell’importo degli oneri connessi all’occupazione dell’immobile da parte dell’acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;

informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l’indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l’importo delle spese che l’acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso.

25) La totale assenza di tutti tali elementi non può determinare, come ritenuto invece dal Tribunale di Parma, con la pronuncia del 14 luglio 2003 (allo stato inedita), solo la facoltà di recesso dell’acquirente, ma come ritenuto anche dal Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 22 luglio 2003, leggibile nella rivista I contratti, 2004, pg. 294, anche la radicale nullità del contratto. E’ vero, infatti, che il decreto legislativo n° 427 del 1998 sanzione con la nullità solo la carenza della forma scritta, ma “l’omessa indicazione va parificata, quoad effectum, all’indicazione incompleta, circonvoluta o incomprensibile”. L’obbligo della forma scritta è rivolta ad assicurare all’acquirente una piena consapevolezza del proprio operato, tale onere di forma non è rispettato quando nella scrittura non siano adoperati termini o frasi che siano chiaramente intelligibili.

26) Tutto ciò premesso, indipendentemente dall’esame degli altri profili di invalidità del contratto prospettati da Andrea XXX, la società Travel Group Italia va condannata a rimborsare allo stesso la somma di eruo 11.000, oltre agli interessi nella misura legale con decorrenza dal 4 giugno 2003, data di messa in mora corrispondente a quella di ricezione da parte della società convenuta della lettera datata 30 maggio 2003, sottoscritta anche da Andrea XXX.

27) In applicazione del principio stabilito dall’art. 91 c.p.c. la società Travel Group Italia va condannata anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni trattate e all’attività svolta dal difensore innanzi al giudice, si liquidano in complessivi euro 3.421,50 oltre all’IVA e al CAP, di cui euro 1.115 per diritti ed euro 1.850 per onorari, euro 296,50 quale rimborso forfettario sulle spese generali (ai sensi dell’art. 15 della tariffa approvata con decreto ministeriale) e infine euro 160 quali spese effettivamente sostenute

per questi motivi

Il Tribunale, definitivamente decidendo, condanna la società Travel Group Italia a pagare ad Andrea XXX la somma di euro 11.000, oltre agli interessi nella misura legale con decorrenza dal 4 giugno 2003 ed al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.421,50 oltre all’IVA e al CAP.

Così deciso il 2 aprile 2004 in Firenze.

Il Giudice Angelo Antonio Pezzuti

Fonte news: Altalex.com

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