Ancora una fondamentale decisione in tema di multiproprietà!
Sulla materia si era già espresso il Tribunale
di Parma con sentenza in data 14.7.03. Con la medesima
era stata respinta la domanda di nullità avanzata
dal consumatore ex artt. 3 e 7, comma 3, d.lgs. 9 novembre
1998 n. 427 per la mancanza degli elementi indicati
nell’art. 3 d.lgs. cit.. Era stata, per contro,
accolta quella di annullamento del contratto intervenuto
dalle parti a causa del dolo utilizzato dagli incaricati
della società convenuta, la “La Voyage
srl” oggi dichiarata fallita dal Tribunale di
Torino, per convincere il soggetto all’acquisto
del diritto di godimento a tempo parziale di quote di
unità abitative di un residence sito in Malindi
(Kenya); dolo consistito in false dichiarazioni con
le quali era stato artatamente impedito l’esercizio
del diritto di il recesso.
Analoghi i fatti esaminati dal Tribunale di Firenze.
Anche qui all’attore è capitato, nell’ottobre
2002, di venire invitato telefonicamente dai rappresentanti
di certa “Travel Group Italia s.r.l.” a
recarsi il giorno 27.10.02 ad riunione presso la sede
della stessa, quale vincitore di una vacanza omaggio.
È, inoltre, accaduto, come sempre avviene in
questi casi, che, prima nel luogo fissato poi il giorno
successivo presso la sua abitazione, egli sia stato
convinto a sottoscrivere un contratto di acquisto relativo
ad una “settimana fluttuante in time-share in
un complesso turistico situato alle isole Baleari”
; il tutto accompagnato da un finanziamento.
A differenza del Tribunale di Parma, quello di Firenze
ha però dichiarato l’invalidità
del contratto. Ciò perché il medesimo,
come tutti quelli che vengono fatti firmare ai consumatori,
non conteneva la maggior parte degli elementi richiesti
a pena di nullità dall’art. 3 d.lgs. cit.,
ed in particolare:
a) quelli indicati nell’art. 2, comma 1, tra
i quali “il diritto oggetto del contratto, con
specificazione della natura e delle condizioni di esercizio
di tale diritto nello Stato in cui è situato
l’immobile…”, “la descrizione
dell’immobile e la sua ubicazione” e così
via. Elementi la necessità dei quali emerge dal
secondo comma dell’art. 3, richiedendo lo stesso
che il contratto contenga, tra le altre cose, anche
quanto prescritto dal precedente art. 2, comma 1. E
non vi è dubbio ch’essi difettassero nei
documenti consegnati all’acquirente, parlandosi
negli stessi unicamente di un certo complesso “Turistico
Residenziale denominato Mediterraneo Club Cala Pi…”;
b) “il periodo di tempo durante il quale può
essere esercitato il diritto oggetto del contratto e
la data a partire dalla quale l’acquirente può
esercitare tale diritto”, non essendo sufficiente
limitarsi a parlare, come nella specie, di periodo stagionale
rosso.
Per il giudice fiorentino, più in particolare,
la mancanza di detti elementi non determina soltanto,
coma aveva invece affermato il Tribunale di Parma, la
facoltà di recesso dell’acquirente, ma
anche e soprattutto, secondo quanto affermato anche
dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 luglio 2003
(in I contratti 2004, 294), la radicale nullità
del contratto. È ben vero, infatti, che per il
d.lgs. n. 427/98 tale effetto discende unicamente dalla
carenza della forma scritta. È, tuttavia, altrettanto
vero, come si legge nella motivazione della sentenza
del Tribunale di Firenze, che tale onere formale, essendo
il medesimo rivolto ad assicurare all’acquirente
la piena consapevolezza del proprio operato, non è
rispettato anche quando nella scrittura non siano adoperati
termini o frasi intelleggibili, o comunque indicati
gli elementi ritenuti necessari dal legislatore.
Vi è poi, a parere di chi scrive, anche un’altra
ragione per ritenere nullo il contratto quando lo stesso
non contiene le indicazione prescritte dal menzionato
art. 3. Detta norma deve considerarsi imperativa, essendo
la stessa diretta a realizzare un interesse indisponibile,
vale a dire quello del consumatore di conoscere con
esattezza ciò che sta acquistando e gli impegni
che sta assumendo. Con l’effetto che la nullità,
in ipotesi di inosservanza della disposizione, discende
dall’art. 1418 c.c., essendosi al cospetto di
violazione di disposizione, come detto, imperativa.
La sentenza del Tribunale di Firenze ha, dunque, una
particolare importanza per i numerosi, anzi numerosissimi,
risparmiatori indotti all’acquisto di multiproprietà
situate alle Canarie o in zone limitrofe. Per la stessa
i relativi contratti devono, infatti, ritenersi nulli
e, di conseguenza, privi di effetti, quando non sia
stato esattamente specificato, come normalmente avviene,
l’oggetto e/o il periodo destinato al godimento,
non essendo sufficiente parlare di “periodo rosso”.
Per completezza, converrà ricordare che vi era
nella specie anche una ragione per annullare il contratto
a norma dell’art. 1439: il consumatore era stato
invitato col pretesto – vero o falso poco importa!
– di essere stato prescelto per trascorrere una
vacanza gratuita di una settimana. La qual cosa ha spesso
indotto la Confconsumatori a denunziare il fatto all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, la quale, in
casi come questo, come ad es. quella del 31.5.01 nei
confronti di “V & V Viaggi e Vacanze s.r.l.”,
ha affermato: “I messaggi telefonici in esame,
alla luce delle dichiarazioni espresse dal segnalante,
inducono il destinatario a ritenere di avere ricevuto
in regalo una vacanza senza alcun tipo di onere o condizione
annessa alla fruizione della stessa. I messaggi lasciano,
infatti, intendere che, l’assegnatario contattato
telefonicamente, recandosi in una data concordata nel
luogo indicato dall’operatore, potrà ritirare
l’omaggio promesso.
Dalle risultanze istruttorie è, al contrario,
emerso che gli incontri promossi con i consumatori al
dichiarato fine di consegna dell’omaggio hanno,
in realtà, lo scopo principale di indurre gli
intervenuti alla sottoscrizione contestuale o di poco
differita, di contratti per l’acquisto di quote
di immobili in multiproprietà… Nel caso
di specie, pertanto, la diretta e reale finalità
dell’iniziativa in questione, che è rappresentata
dalla promozione della vendita di quote di immobili
in multiproprietà, non risulta esplicitata dai
messaggi ed in alcun modo riconoscibile come tale, ponendosi
in tal modo in contrasto con la normativa di cui all’art.
4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92.
In tale contesto, la circostanza per cui durante gli
incontri l’omaggio prospettato sia stato effettivamente
consegnato non è sufficiente a sanare l’ingannevolezza
dei messaggi in esame che restano idonei ad ingenerare
nel destinatario aspettative che, di fatto, non vengono
soddisfatte… è evidente, però, che
sussista, in ogni caso, un onere a carico del destinatario
del messaggio di recarsi a ritirare la documentazione
relativa all’omaggio nel medesimo luogo e negli
stessi orari in cui si svolge non solo la presentazione
dei prodotti-quote in multiproprietà della società
committente, ma anche la contestuale commercializzazione
degli stessi.
Peraltro, si rileva che il testo della telefonata…
non riporta alcun riferimento a qualsivoglia proposta
contrattuale in realtà formulata nei confronti
degli intervenuti al momento dell’incontro per
il ritiro dell’omaggio.
Alla stregua di tutti i rilievi che precedono, dunque,
i messaggi segnalati appaiono idonei ad ingenerare confusione
e ad indurre in errore i destinatari.
I messaggi in esame risultano, infine, idonei anche
a pregiudicare il comportamento economico dei destinatari,
in quanto gli stessi ingenerano false aspettative in
relazione alla partecipazione all’incontro prefissato
per la consegna dell’omaggio, con particolare
riguardo alla ignorata formulazione di proposte contrattuali
che possono orientare le scelte dei destinatari”.
Siamo, insomma, in presenza di una pubblicità
ingannevole, come tale idonea ad indurre in errore un
consumatore quale, nel caso nostro, l’attore.
Egli, infatti, fu convinto a recarsi presso la sede
della società convenuta, dove avrebbe poi firmato
il contratto in questione, perché credeva di
andar lì solo per ritirare il premio, mentre
invece si trattava del mezzo, ingannevole, per convincerlo
ad assistere alla promozione ed alla vendita di quella
forma di multiproprietà.
Donde la ricorrenza nella specie di un tipico caso
di dolo determinante, causa, come tale, di annullamento
del contratto ex art. 1439, comma 1, c.c.
Merita, per concludere, domandarsi quali effetti si
producano sul contratto di finanziamento nell’ipotesi
di sottoscrizione congiunta, qualora quello di acquisto
venga dichiarato nullo o annullato. La questione non
è stata esaminata dal Tribunale di Firenze, perché
non sottoposta alla sua decisione, ma è frequentissimo
che gli acquirenti abbiano effettuato il pagamento per
il tramite di una concessione di credito.
Siamo dell’opinione che si sia al cospetto di
un vero e proprio collegamento contrattuale; collegamento,
a ben vedere, non occasionale, ma funzionale, essendo
i medesimi stati concepiti e voluti come avvinti teleologicamente
da un nesso di reciproca interdipendenza. Il che trova
conferma nell’art. 8 d.lgs. cit., per il quale
“Il contratto di concessione di credito erogato
dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra
questi ed il venditore, sottoscritto dall’acquirente
per il pagamento del prezzo o di una parte di esso,
si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna
penale, qualora l’acquirente abbia esercitato
il diritto di recesso ai sensi dell’art. 5”.
Invero, se non vi fosse il collegamento in parola, non
si capirebbe la risoluzione di diritto prevista dalla
disposizione.
Il nesso di cui si è detto, comporta che la
declaratoria di nullità o la pronunzia di annullamento
del contratto d’acquisto diano luogo ai medesimi
effetti su quello di credito al consumo stipulato dal
consumatore. Con la conseguenza che dovrà essere
la società finanziatrice a chiedere la restituzione
della somma versata alla venditrice.
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
In persona del giudice Angelo Antonio Pezzuti, ha pronunciato
IN NOME DEL POLOLO ITALIANA
La seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel ruolo generale nell’anno
2003 al numero 14499, tra
XXX Andrea
Rappresentato e difeso dall’avvocato Piero Catelani
E
TRAVEL GROUP ITALIA S.R.L.
Contumace
°°°°°°°°°°°
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Andrea XXX ha chiesto al Tribunale l’accoglimento
dell’invalidità del contratto sottoscritto
il 28 ottobre 2002 con la società Travel Group
Italia e la condanna della medesima alla restituzione
della somma di euro 11.000.
2 )L’attore ha dedotto che, nel mese di ottobre
2002, era stato raggiunto da una telefonata con la quale
gli era stato comunicato la vittoria di una vacanza
omaggio, che, allettato da tale prospettiva, il 27 ottobre
2002, aveva partecipato a una caotica riunione presso
la sede della società convenuta sottoscrivendo
un modulo definito “Certificato di associazione
professionale”, che il giorno successivo un addetto
della Travel Group Italia gli aveva fatto firmare un
firmare un contratto di acquisto relativo a una “settimana
fluttuante in time-share in un complesso turistico situato
alle isole Baleari” e un contratto di finanziamento,
ricevendo al tempo stesso la somma di 4.000 euro, che,
riesaminato con calma il contratto sottoscritto, si
era accorto dell’esistenza di numerosi profili
di invalidità.
3) A sostegno della domanda l’attore ha dedotto
che il contratto in questione era nullo per violazione
degli articoli 1346 e 1418 del c.c., nonché per
violazione della normativa dettata dal decreto legislativo
n. 427 del 9 novembre 1998 o, comunque, annullabile
per vizio del consenso.
4) L’attore ha, in particolare, precisato che
nel contratto non era “in alcun modo specificato
cosa concretamente” aveva acquistato e che non
erano indicati “la maggior parte degli elementi
richiesti a pensa di nullità dal combinato disposto
degli art. 2 e 3” del decreto legislativo n. 427
del 1998.
5) La causa, all’esito del libero interrogatorio
di Andrea XXX è stata trattenuta per la decisione,
sulle conclusioni rassegnate da parte attrice, in conformità
all’atto introduttivo del giudizio.
6) Preliminarmente va confermata la declaratoria di
contumacia della società Travel Group Italia.
L’atto di citazione è stato, infatti, regolarmente
notificato alla medesima il 6 ottobre 2003. La società
convenuta non si è costituita né nel termine
di legge, né all’udienza del 14 gennaio
2004 (fissata per gli incombenti previsti dall’art.
180), né all’udienza dell’11 marzo
2004 (fissata per gli incombenti previsti dall’art.
183).
7) Agli atti risulta che la stessa società,
il 31 marzo 2004, ha depositato in cancelleria una comparsa
di costituzione con mandato a margine e fascicolo contenente
dei documenti. La costituzione non può essere
presa in considerazione. Stabilisce, infatti, l’art.
293 del c.p.c. che la parte che è stata dichiarata
contumace può costituirsi in ogni momento fino
all’udienza in cui la causa è rimessa al
collegio a norma dell’articolo 189. L’udienza
in questione va equiparata nel rito monocratico a quella
di precisazione delle conclusioni.
8) Nel caso in esame il giudice, in mancanza di richieste
di assegnazione dei termini previsti dal quinto comma
dell’art. 183 del c.p.c., esercitando il potere
previsto dall’art. 187 del c.p.c., ha invitato
le parti a precisare le conclusioni all’udienza
dell’11 marzo 2004, fissata per gli incombenti
di cui all’art.183 del c.p.c.. Ne consegue, pertanto,
che la costituzione della società Travel Group
Italia, avvenuta il 31 marzo 2004, non è ammissibile.
9) Ciò posto stabilisce l’art. 1346 del
c.c. che l’oggetto del contratto deve essere determinato
o determinabile. Nel caso in esame tale requisito non
sussiste.
10) Nell’intestazione dell’atto si legge
“Contratto di Compravendita” e “Contratto
di compravendita di certificato di associazione”.
Sembra, pertanto, di essere al cospetto di un contratto
di compravendita relativo a un “certificato di
associazione”. Con tale ultima espressione sembra
intendersi che l’oggetto del contratto di compravendita
sia il diritto a una partecipazione in un’associazione,
in qualche modo incorporato in un titolo trasferibile.
11) Il contratto, tuttavia, non specifica assolutamente
di che tipo di associazione si tratti. Non è,
infatti, precisato se si tratta della partecipazione
a una persona giuridica, a un ente di fatto, ad un fondo,
a un patrimonio separato, a una società commerciale.
12) L’art. 1 della premessa si limita a statuire
che la società Travel Group Italia vende “Certificati
di associazione” del “Complesso turistico
residenziale denominato Mediterraneo Club Cala Pi”
senza assolutamente precisare il tipo di titolo venduto,
la sua legge di circolazione e la natura della “associazione”
a cui fa riferimento.
13) La lettura della premessa del contratto non aiuta
a comprendere l’oggetto del contratto. Al punto
D) si fa riferimento a “settimane commercializzate”.
Non è dato intendere, in nessun modo, quale sia
il collegamento tra le “settimane commercializzate”
e il “certificato di associazione”. La clausola
contrattuale precisa che le “settimane”
in questione “sono di tipologia floating (dal
1° gennaio al 31 dicembre). La precisazione è
del tutto incomprensibile e non consente di capire la
durata e la collocazione temporale del periodo di godimento
dell’immobile.
14) Al punto E) ed F) della premessa si legge i un
“iscrizione al circuito Interval International”
di cui non è assolutamente chiara né la
natura né le conseguenze, salvo quella di poter
“scambiare la propria settimana di godimento”.
Va rilevato che non è assolutamente precisato
il costo di tale iscrizione che, dopo che per due anni
è pagata dalla società convenuta, “sarà
facoltativa e di competenza dell’acquirente”.
15) Al punto G) si fa riferimento a una società
la Club Esteda Dorada che viene definita “di gestione”.
Tale società che ha “l’amministrazione
e la gestione del complesso turistico”, non corrisponde
alla società venditrice. Essa, inoltre, sembra
non abbia nulla a che fare anche con l’ ”associazione”
di cui l’acquirente acquista il “certificato”.
Pertanto, sembra di capire che colui che aderisce al
contratto in esame non ha alcuna possibilità
di amministrare o gestire il complesso e non può,
di per sé, scambiare la “settimana di godimento”,
pur essendo essa “floating”.
16) L’incertezza in ordine all’oggetto
del contratto aumenta e non diminuisce con la lettura
della condizioni contrattuale successive alla premessa.
L’art. 1 sotto la dicitura “Oggetto del
contratto” prevede che la cessione di “n.
01 certificato/i di associazione”. Esso è
“relativo al complesso sopra descritto”.
Ancora non è chiaro cosa l’acquirente compra.
Sembra intendersi, ancora una volta, che l’oggetto
del contratto sia il diritto di partecipazione ad un’associazione,
ma non è chiaro di quale associazione si tratti
e neppure la denominazione di essa.
17) Il punto 1.3 dello stesso contratto parla di “immobile
in oggetto” e precisa che lo stesso “è
completamente costruito”, ma non è chiaro
di che immobile si tratti.
18) Dopo una precisa regolamentazione del prezzo l’art.
3 del contratto precisa che il “certificato di
associazione” è “cedibile, vendibile”
e, persino, “ereditabile”, ma che, tuttavia,
viene trasferito, solo dopo il pagamento della somma
dovuta in un termine di novanta giorni da tale pagamento.
Sembra, pertanto, che con il contratto in questione
non si trasferisca, almeno nell’immediatezza,
la proprietà di nulla.
19) La stessa clausola del contratto precisa che “le
spese relative all’intestazione del certificato
di associazione ammontano a euro 522,00”. Non
è chiaro a cosa si riferisca tale pattuizione.
Non si capisce, infatti, quale sia le “spese relative
all’intestazione del certificato” e per
quale motivo le stesse ammontino a ben “euro 522,00”.
Inoltre non è per nulla precisato quale sia la
conseguenza giuridica dell’intestazione del certificato”
anche con riferimento ai costi e alle spese della possibile
“associazione” di cui si entrerebbe a far
parte.
20) Le ulteriori clausole del contratto e della premessa
non aiutano a comprendere l’oggetto del negozio
giuridico stipulato tra le parti. Né è
possibile fare riferimento ad altre pattuizioni o accordi
verbali atteso che, non solo il contratto stesso lo
vieta con la clausola n° 5, ma che, ai sensi dell’art.
3 (“Requisiti del contratto”) del decreto
legislativo n° 427 del 9 novembre 1998, il contratto
deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
Per i contratti per i quali è prescritta la forma
scritta “ad sustantiam” l’oggetto
del contratto deve essere, infatti, determinato o almeno
determinabile in base ad elementi risultanti dall’atto
stesso, e non acquisibili “aliunde” (Cass.,
20 gennaio 2003, n° 729; 2 giugno 1995, n° 6201).
21) Il contratto in esame è, pertanto, nullo
per violazione dell’art. 1346 del c.c. L’accertamento
di tale profilo di nullità renderebbe superflua
sia l’indagine in ordine alla contrarietà
del contratto in esame alla normativa dettata dal decreto
legislativo n° 427 del 1998.
22) Il contratto in questione sembra essere diretto
alla realizzazione di una multiproprietà c.d.
associativa o societaria. In tale figura di multiproprietà,
proprietaria dell’immobile oggetto di godimento
è una società, i cui soci, acquistando
le quote o le azioni di essa, acquistano altresì
il diritto di godimento turnario di tutto o di parte
dell’immobile, diritto che si ritiene incorporato
nel titolo partecipativo.
23) In questo tipo di multiproprietà (secondo
Cass. Sez. I, 4 giugno 1999, n. 5494) il dato caratterizzante
è rappresentato dal conferimento dell’
immobile nella società, alla quale partecipano
i soggetti che intendono ripartirsene il godimento.
I multiproprietari acquistano, pertanto, solo una quota
del capitale della società proprietaria.
24) Il contratto in questione è, quindi, disciplinato
dal decreto legislativo n° 427 del 9 novembre 1998.
L’art. 3 (“Requisiti del contratto”)
di tale testo legislativo prevede che il contratto deve
essere redatto per iscritto a pena di nullità
e deve contenere, tra gli altri elementi:
il diritto oggetto del contratto, con specificazione
della natura e delle condizioni di esercizio di tale
diritto nello Stato in cui è situato l’immobile;
se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso
contrario, quali occorre soddisfare;
l’entità ed il domicilio del venditore,
con specificazione della sua qualità giuridica,
l’entità ed il domicilio del proprietario;
il periodo di tempo durante il quale può essere
esercitato il diritto oggetto del contratto e la data
a partire dalla quale l’acquirente può
esercitare tale diritto;
la previsione di una clausola in cui si afferma che
l’acquisto non comporta per l’acquirente
altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti
nel contratto;
la possibilità o meno di partecipare ad un sistema
di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del
contratto, nonché i costi eventuali qualora il
sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato
dal venditore o da un terzo da questi designato nel
contratto;
gli estremi della concessione edilizia dell’immobile
e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile
con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili
situati all’estero, gli estremi degli atti che
garantiscano la loro conformità alle prescrizioni
vigenti in materia;
i servizi comuni ai quali l’acquirente ha o avrà
accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di
rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
le strutture comuni alle quali l’acquirente ha
o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre,
e le relative condizioni di utilizzazione;
le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione
dell’immobile, nonché in materia di amministrazione
e gestione dello stesso;
il prezzo che l’acquirente dovrà versare
per l’esercizio del diritto oggetto del contratto;
la stima dell’importo delle spese, a carico dell’acquirente,
per l’utilizzazione dei servizi e delle strutture
comuni e la base di calcolo dell’importo degli
oneri connessi all’occupazione dell’immobile
da parte dell’acquirente, delle tasse e imposte,
delle spese amministrative accessorie per la gestione,
la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali
spese di trascrizione del contratto;
informazioni circa il diritto di recesso dal contratto
con l’indicazione degli elementi identificativi
della persona alla quale deve essere comunicato il recesso
stesso, precisando le modalità della comunicazione
e l’importo delle spese che l’acquirente
in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni
circa le modalità per risolvere il contratto
di concessione di credito connesso al contratto, in
caso di recesso.
25) La totale assenza di tutti tali elementi non può
determinare, come ritenuto invece dal Tribunale di Parma,
con la pronuncia del 14 luglio 2003 (allo stato inedita),
solo la facoltà di recesso dell’acquirente,
ma come ritenuto anche dal Tribunale di Roma, con l’ordinanza
del 22 luglio 2003, leggibile nella rivista I contratti,
2004, pg. 294, anche la radicale nullità del
contratto. E’ vero, infatti, che il decreto legislativo
n° 427 del 1998 sanzione con la nullità solo
la carenza della forma scritta, ma “l’omessa
indicazione va parificata, quoad effectum, all’indicazione
incompleta, circonvoluta o incomprensibile”. L’obbligo
della forma scritta è rivolta ad assicurare all’acquirente
una piena consapevolezza del proprio operato, tale onere
di forma non è rispettato quando nella scrittura
non siano adoperati termini o frasi che siano chiaramente
intelligibili.
26) Tutto ciò premesso, indipendentemente dall’esame
degli altri profili di invalidità del contratto
prospettati da Andrea XXX, la società Travel
Group Italia va condannata a rimborsare allo stesso
la somma di eruo 11.000, oltre agli interessi nella
misura legale con decorrenza dal 4 giugno 2003, data
di messa in mora corrispondente a quella di ricezione
da parte della società convenuta della lettera
datata 30 maggio 2003, sottoscritta anche da Andrea
XXX.
27) In applicazione del principio stabilito dall’art.
91 c.p.c. la società Travel Group Italia va condannata
anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto
conto della natura e del valore della controversia,
dell’importanza e del numero delle questioni trattate
e all’attività svolta dal difensore innanzi
al giudice, si liquidano in complessivi euro 3.421,50
oltre all’IVA e al CAP, di cui euro 1.115 per
diritti ed euro 1.850 per onorari, euro 296,50 quale
rimborso forfettario sulle spese generali (ai sensi
dell’art. 15 della tariffa approvata con decreto
ministeriale) e infine euro 160 quali spese effettivamente
sostenute
per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente decidendo, condanna la
società Travel Group Italia a pagare ad Andrea
XXX la somma di euro 11.000, oltre agli interessi nella
misura legale con decorrenza dal 4 giugno 2003 ed al
rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi
euro 3.421,50 oltre all’IVA e al CAP.
Così deciso il 2 aprile 2004 in Firenze.
Il Giudice Angelo Antonio Pezzuti
Fonte news: Altalex.com
La redazione di megghy.com |