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La presenza di una nonna anziana può escludere lo stato di abbandono del minore

Cassazione , sez. I civile, sentenza 14.05.2005 n° 10126
Cassazione

Sezione prima civile

Sentenza 14 maggio 2005, n. 10126


Svolgimento del processo


Con decreto del tribunale per i minorenni di Firenze del 13 dicembre 2002, veniva dichiarato lo stato di adottabilità di Manuel F., nato il 10 aprile 2002 da Silvia F., all’epoca ospite di una comunità terapeutica per tossicodipendenti, non riconosciuto dal padre, e già affidato, dopo essere vissuto nei primi mesi di vita insieme alla madre, alla nonna materna, Eda F., affidataria anche della prima figlia della F., Selene V..

Con il predetto decreto, veniva altresì disposta nei confronti della madre di Manuel la sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale, e veniva stabilito che il bambino venisse ospitato presso l’istituto Innocenti di Firenze.

Con ricorso del 17 gennaio 2003, la madre proponeva opposizione avverso detto decreto, chiedendone la revoca, con affidamento del piccolo alla nonna. La opposizione veniva rigettata dal Tribunale, con sentenza in data 14 febbraio 2003, sulla base della conferma delle valutazioni negative già espresse dal Tribunale in ordine alle figure della madre e della nonna del bambino.

Le due donne impugnavano la decisione innanzi alla Corte d’appello di Firenze, sezione per i minorenni, lamentando in primo luogo che il Tribunale non aveva considerato l’importanza per il bambino del contatto con la sorellina Selene e la grave perdita che sarebbe derivata ad entrambi dal loro allontanamento, e che inoltre era immotivata la critica alla figura della nonna materna; e rilevando inoltre il miglioramento delle condizioni della madre del bambino.

Con sentenza del 25 febbraio 2004, la Corte territoriale respingeva l’impugnazione, osservando, quanto al rilievo degli effetti negativi che sulla personalità del piccolo Manuel avrebbe potuto determinare il suo allontanamento dalla sorella maggiore, che questi era stato presso la nonna solo per pochi mesi, sicchè non era sostenibile che potesse risentire di detto allontanamento; per quanto concerne le valutazioni negative espresse dal Tribunale in ordine all’affidamento del bambino alla nonna, tra l’altro ormai ultrasettantenne, che tali valutazioni erano determinate da tutti gli elementi acquisiti,quali le relazioni dei servizi sociali e quelli desumibili dalle condizioni della piccola Selene; quanto, infine, al presunto miglioramento delle condizioni della madre, rilevava la Corte che attualmente costei risultava detenuta, con previsione di scarcerazione solo nel 2014, sicchè nessun utile riferimento avrebbe potuto farsi alla stessa in ordine all’affidamento.

Avverso tale sentenza Silvia F. e Eda F. hanno proposto ricorso per cassazione.

Motivi della decisione

Con il primo, articolato, motivo di ricorso, si lamenta violazione degli articoli 1, 6, 8 e 14 della legge184/83, motivazione insufficiente, inesistente e/o meramente apparente su punti decisivi della controversia, nonché omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360, 3 e 5 comma, Cpc. La Corte di merito si sarebbe limitata a desumere lo stato di abbandono del piccolo Manuel dalla ritenuta inadeguatezza della personalità della mamma e della nonna, senza fornire elementi di riscontro, e senza considerare che detto stato, che giustifica la dichiarazione di adottabilità del minore, non può costituire conseguenza automatica dei problemi personali dei genitori e dei parenti prossimi, postulando l’accertamento in concreto di una effettiva situazione di abbandono non transeunte e prevedibilmente non suscettibile di superamento.

Nella specie, la sentenza non avrebbe preso in considerazione gli elementi istruttori che dimostrerebbero la sussistenza di buoni rapporti tra la nonna e l’altra nipotina, e, quindi, l’attitudine della prima a creare rapporti significativi anche con il piccolo Manuel.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

L’articolo 1 della legge 184/83, attribuisce carattere prioritario alla esigenza del minore di vivere nella famiglia di origine, esigenza ribadita con forza ancor maggiore attraverso le successive modifiche apportate alla predetta norma. Ed infatti, mentre il testo originario dell’articolo 1, con il quale si apriva il titolo I, “Dell’affidamento dei minori”, della citata legge 184/83, si limitava ad affermare il diritto del minore «di essere educato nell’ambito della propria famiglia», la riformulazione della stessa disposizione ne ha arricchito il testo, introducendo, tra i “Principi generali” - così mutata la rubrica del titolo 1 della legge 184/83 per effetto della legge 149/01 - anche quello relativo al «diritto di crescere» nella famiglia naturale, nonché quello, enunciato nel comma 2 dell’articolo 1, aggiunto dalla stessa legge 149, secondo il quale «mai la condizione di indigenza dei genitori naturali può portare alla dichiarazione di adottabilità del minore», essendo affidato alle organizzazioni statali competenti, ed in particolare dei servizi sociali, in caso di difficoltà della famiglia d’origine, il compito di rimuovere le cause che possono precludere una crescita serena.

Una esigenza, quella appena evidenziata, della quale è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti – ed a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l’equilibrio psico - fisico del minore stesso.

La richiamata valorizzazione del legame di sangue rende necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono del minore quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso, finalizzata esclusivamente all’obiettivo della tutela dei suoi interessi. Al riguardo, questa Corte ha già ripetutamente posto in evidenza la necessità che tale valutazione non discenda da un mero apprezzamento circa la inidoneità dei genitori e parenti del minore, cui non si accompagni l’ulteriore positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita del minore. Sotto un tal punto di vista, è stato altresì, in particolare, posto l’accento sulla positiva presenza dei nonni, la cui posizione diventa sempre più rilevante nell’ambito della famiglia, non potendo ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le loro radici nella tradizione familiare, la quale trova il suo riconoscimento anche nell’articolo 29 della Costituzione (v., tra le altre, Cassazione 4568/99).

In siffatta ottica, l’accertamento dello stato di abbandono del minore non può essere rimesso ad una valutazione astratta, compiuta ex ante -alla stregua di un giudizio prognostico, fondato su indizi privi di valenza assoluta, ed in assenza di qualsivoglia riscontro obiettivo -circa la scarsa idoneità della famiglia di origine a fornire in futuro al minore le cure necessarie per il suo sano sviluppo; dovendo, invece, la valutazione di cui si tratta necessariamente basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in atto, nella quale soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita, ed adeguati riferimenti educativi, al minore, ne giustifichino la sottrazione allo stesso nucleo.

Nella specie, la Corte di merito si è limitata, al riguardo, ad un apprezzamento negativo della personalità della nonna del bambino, asseritamente desunta dagli elementi acquisiti in atti, senza fare alcun concreto riferimento al reale contenuto degli stessi, e, soprattutto, senza spiegare in alcun modo in quale misura detti elementi potessero incidere negativamente sul processo di evoluzione fisica ed intellettuale del piccolo Manuel, impedendone una crescita serena ed un accudimento adeguato.

Né può ricavarsi, dalla sola circostanza, pure evidenziata nella sentenza impugnata, della età inoltrata della donna - nell’attuale momento storico, in cui la evoluzione della natura ed i progressi della scienza medica rendono sempre più lento il processo di senescenza e sempre più ampia l’aspettativa di vita e di vitalità - un elemento idoneo di per sè a dimostrare lo stato di abbandono attuale del piccolo per la inadeguatezza della nonna, della quale invero nessun riscontro obiettivo è stato fornito: tanto più in considerazione della sussistenza dell’obbligo, anche legislativamente assunto dallo Stato, di intervenire con opportune misure di sostegno in favore delle famiglie in difficoltà nel gestire il processo di crescita dei minori, proprio allo scopo di «prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia» (v. articolo 1, comma 3, della citata legge 184/83, introdotto dalla legge 149/01).

Alla luce delle suesposte argomentazioni, risulta radicalmente carente di motivazione la decisione impugnata, con la quale la Corte d’appello di Firenze, sezione per i minorenni, ha confermato la dichiarazione dello stato di adottabilità di Manuel F., già assunta dal Tribunale per i minorenni di Firenze, senza preoccuparsi affatto - in una situazione nella quale alla temporanea assenza della madre del bambino, sia pure destinata a protrarsi per un periodo di non breve durata, a causa dello stato di detenzione della stessa, ed alle condizioni di degrado in cui ella versava, non tali, comunque, da renderla insensibile alle esigenze affettive del figlio e da impedirle di determinarsi a chiederne l’affidamento alla propria madre onde evitare di recidere definitivamente ogni legame con lui, ben poteva far fronte, proprio a tutela della esigenza del minore di non perdere definitivamente il contatto con la famiglia di origine ed il calore che questa era in grado di offrirgli, la nonna materna - di chiarire le obiettive ragioni che, a suo avviso, rendevano configurabile, in atto, quella situazione di abbandono del minore per mancanza di «assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi», cui l’articolo 8 della citata legge 184/83 subordina la dichiarazione dello stato di adottabilità, sempre che, tra l’altro, la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. E ciò in considerazione altresì della circostanza che la nonna del piccolo risultava già affidataria - e pertanto evidentemente ben in grado di seguire il percorso formativo di un minore - dell’altra figlia della F., figura, tra l’altro, a sua volta, giova sottolinearlo. niente affatto irrilevante, a prescindere dalla brevità, evidenziata dalla Corte, del periodo di effettiva convivenza dei due, ai fini del sereno sviluppo della personalità di Manuel nel contesto della sua famiglia naturale.

Né può sottacersi, avuto riguardo alla circostanza del precedente affidamento del piccolo alla nonna materna, la presenza, nella specie, di quei significativi rapporti - accompagnati dalle relazioni psicologiche ed affettive che normalmente caratterizzano un così stretto legame di parentela - di Manuel con la nonna stessa, quale figura sostitutiva della madre, che costituiscono il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono, e, quindi, la dichiarazione di adottabilità v., al riguardo, Cassazione 3083/97).

Resta assorbita - per evidenti motivi di logicità - la seconda censura, con la quale si lamenta la omessa pronuncia della Corte d’appello sulla richiesta di sospensione del procedimento, originata dalla finalità di valutare la evoluzione della situazione nell’arco di un determinato periodo di tempo.

Conclusivamente, il ricorso va accolto per quanto di ragione; la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Firenze, stessa sezione, in diversa composizione, che la riesaminerà alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati, e che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, stessa sezione, in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2005.

Depositata in cancelleria il 14 maggio 2005.


La redazione di megghy.com

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