Nulla la notifica al portiere se la relazione
dell'ufficiale giudiziario non contiene l'attestazione del
mancato rinvenimento, lo ha ribadito la Corte di Cassazione
nell'ordinanza n. 8214 depositata il 20 aprile 2005.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILI
ORDINANZA 20-04-2005, n. 8214
LA CORTE
Rilevato che la notificazione del ricorso introduttivo alla
s.r.l. Impresa Edile S., presso il difensore domiciliatario
della stessa Avv. Roberto Cefaloni in V.le Parioli n. 67,
ha avuto luogo a mani del portiere e che la relata non indica
in alcun modo l'avvenuto previo inutile tentativo di consegna
dell'atto a mani proprie del destinatario o delle persone
indicate in ordine di preferenza tra loro e rispetto al portiere,
dall'art. 139 CPC;
Rilevato che, in caso di notifica nelle mani del portiere,
l'ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell'assenza
del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone
preferenzialmente abilitate ad avere l'atto, onde il relativo
accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in
forme sacramentali nè riprodurre testualmente le ipotesi
normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza
del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie
contemplate dal secondo comma dell'art. 139 CPC, la successione
preferenziale dei quali vi è tassativamente stabilita;
RILEVATO
che, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, è,
pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando,
come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario
non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle
persone indicate nella norma citata (ex pluribus, Cass. 11.5.98
n. 4739, 1387, 21.11.83 n. 6956);
Rilevato che parte intimata non ha svolto difensiva, onde
la detta nullità non ha beneficiato la sanatoria che
sarebbe stata consentita ove fosse stato, in tal modo, dimostrato
avere l'atto raggiunto comunque il suo scopo;
Ritenuto doversi, consequenzialmente, discorre, ex art. 291
CPC, la rinnovazione della notificazione del ricorso;
P.Q.M.
Dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso,
concedendo all'uopo il termine di giorni dalla comunicazione
della presente ordinanza, la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2005.
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