DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno
2005
Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza
personale.
(GU n. 210 del 9-9-2005)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante «Istituzione
e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza
e disciplina del segreto di Stato», in particolare l'art.
1, secondo comma;
Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'art. 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 11 luglio 1941, n.
1161
«Norme relative al segreto militare»;
Visto l'art. 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382 «Norme
di principio sulla disciplina militare», come sostituito
dall'art. 26 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con
legge 1° agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti:
Accordo tra gli Stati membri per la tutela della sicurezza
delle informazioni, approvato dal Consiglio del Nord Atlantico
in data 21 giugno 1996;
Documento C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all'Organizzazione
del Trattato del Nord Atlantico», approvato dal Consiglio
del Nord Atlantico in data 26 marzo 2002;
Visti il Trattato di Bruxelles modificato (TBM) istitutivo
dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO), ratificato con
legge 16 marzo 1955, n. 239 e l'art. 3 dell'Accordo di sicurezza
dell'UEO, fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995 e ratificato
con legge 16 giugno 1997, n. 190;
Visti l'art. 24 del Trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica (EURATOM), ratificato con legge 14 ottobre
1954, n. 1203, ed il Regolamento n. 3 di attuazione del suddetto
articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. 406/58 del 6 ottobre 1958;
Vista la legge 9 giugno 1977, n. 358, recante «Ratifica
ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia
spaziale europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi
il 30 maggio 1975» e l'accordo tra gli Stati Parte della
predetta Convenzione e l'Agenzia spaziale europea per la protezione
e lo scambio di informazioni classificate, fatto a Parigi
il 19 agosto 2002;
Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Gabinetto, n. 5/2 1.6 - Ris. del 23 novembre 1979 e n. 5/2
1.6 - Ris. del 5 gennaio 1980;
Visti l'art. 31, paragrafi 2 e 3, della Convenzione basata
sull'art. K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce
un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), ratificata
con legge 23 marzo 1998, n. 93, e l'Atto del Consiglio dell'Unione
europea del 3 novembre 1998 che adotta le norme sulla protezione
del segreto delle informazioni dell'EUROPOL, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 26 del 30
gennaio 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556, e successive modificazioni, recante «Regolamento
di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n.
25, concernente le attribuzioni dei vertici militari»,
in particolare l'art. 12, comma l, lettera f);
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e successive
modificazioni, recante «Norme in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge
31 marzo 2000, n. 78», in particolare l'art. 8, comma
1;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modificazioni, recante «Riordino dei ruoli del personale
direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art.
5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», in particolare
l'art. 2, comma 9-bis;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive
modificazioni, recante «Adeguamento dei compiti del
Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della
legge 31 marzo 2000, n. 78», in particolare l'art. 8,
comma l, lettera b);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 aprile 2002, recante «Norme di sicurezza per la tutela
delle informazioni UE classificate di attuazione della Decisione
del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 aprile 2003, recante «Norme di sicurezza per la tutela
delle informazioni UE classificate, di attuazione della Decisione
della Commissione delle Comunita' europee del 29 novembre
2001»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 settembre 1999 recante «Criteri per il rilascio delle
certificazioni di sicurezza ai fini della tutela delle informazioni,
dei documenti e dei materiali classificati»;
Viste le pubblicazioni PCM-ANS in materia di tutela delle
informazioni classificate;
Ravvisata l'esigenza di assicurare la sicurezza dello Stato
democratico anche attraverso la tutela delle informazioni
classificate e la previsione di procedure di accertamento
soggettivo che escludano dalla conoscenza, conservazione,
custodia o trasporto di informazioni classificate colui il
cui comportamento non dia sicuro affidamento in ordine alla
fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato, nonche' alla conservazione del segreto;
Decreta:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DEI NULLA OSTA DI SICUREZZA
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «Autorita' nazionale per la sicurezza»
- in seguito A.N.S. - il Presidente del Consiglio dei Ministri
ovvero l'Organo dallo stesso delegato per l'esercizio delle
funzioni in materia di tutela delle informazioni, documenti
e materiali classificati,
b) per «Ufficio centrale per la sicurezza» - in
seguito U.C.Si. - il III Reparto della Segreteria generale
del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di
sicurezza (CESIS) di cui l'A.N.S. si avvale per l'esercizio
delle funzioni in materia di tutela delle informazioni, documenti
e materiali classificati;
c) per «informazione classificata», ogni informazione,
documento o materiale cui sia stata attribuita, da un'autorita'
competente, una classifica di segretezza «SEGRETISSIMO»,
«SEGRETO», «RISERVATISSIMO»
o «RISERVATO», con o senza una qualifica di sicurezza
internazionale;
d) per «qualifica di sicurezza internazionale»,
la sigla, o altro termine convenzionale, che, premessa ad
una classifica di segretezza, determina l'appartenenza e l'ambito
di circolazione dell'informazione classificata;
e) per «nulla osta di sicurezza» - in seguito
NOS - la determinazione che autorizza l'Ente richiedente ad
avvalersi di una persona in attivita' che comportano la trattazione
di informazioni classificate;
f) per «abilitazione preventiva» - in seguito
AP - la determinazione che autorizza la ditta individuale,
la societa', la persona giuridica di diritto privato, l'ente
privato, l'associazione o l'organismo a partecipare a gare
classificate. La materia e' disciplinata dalla pubblicazione
PCM-ANS l/R, Vol. III, Sicurezza industriale;
g) per «nulla osta di sicurezza complessivo» -
in seguito NOSC -
la determinazione che autorizza la ditta individuale, la societa',
la persona giuridica di diritto privato, l'ente privato, l'associazione
o l'organismo ad effettuare lavorazioni classificate. La materia
e' disciplinata dalla pubblicazione PCM-ANS 1/R, Vol. III,
Sicurezza industriale;
h) per «trattazione di informazioni classificate»,
qualunque operazione di originazione, contabilizzazione, registrazione,
preparazione per la spedizione, distribuzione, trasmissione,
diramazione, ricezione, visione, consultazione, discussione,
custodia, riproduzione, trasporto e distruzione autorizzata
di informazioni classificate, sotto qualunque forma espresse
e con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali.
Art. 2.
Funzione del NOS, dell'AP e del NOSC
1. Il rilascio del NOS consente alla Pubblica amministrazione,
alla ditta individuale, alla societa', alla persona giudirica
di diritto privato, all'ente, all'associazione o all'organismo,
gia' legittimati alla trattazione di informazioni classificate,
di poter impiegare una persona, in attivita' che comportano
la necessita' di trattare informazioni classificate «SEGRETISSIMO»,
'SEGRETO» o «RISERVATISSIMO».
2. Il rilascio del NOS e' subordinato al favorevole esito
di un preventivo procedimento di accertamento soggettivo sulla
base delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, a seguito del quale deve essere comunque esclusa
dalla trattazione di informazioni classificate la persona
il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche
non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' ai valori
della Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza
dello Stato, nonche' ai fini della conservazione del segreto.
3. La Pubblica amministrazione, le ditte individuali, le societa',
le persone giuridiche di diritto privato, gli enti, le associazioni
e gli organismi legittimati alla trattazione di informazioni
classificate definiscono, sulla base dei rispettivi ordinamenti
interni ed esigenze funzionali, gli incarichi che comportano,
ai fini del rilascio dei NOS, l'effettiva necessita' di trattare
informazioni classificate «SEGRETISSIMO», «SEGRETO»
o «RISERVATISSIMO».
4. Il rilascio dell'AP consente alla ditta individuale, alla
societa', alla persona giudirica di diritto privato, all'ente,
all'associazione o all'organismo di partecipare a gare classificate
in ambito nazionale ed internazionale o a trattative per l'esecuzione
di studi o lavori classificati a livello RISERVATO e superiore.
5. Il rilascio del NOSC consente alla ditta individuale, alla
societa', alla persona giudirica di diritto privato, all'ente,
all'associazione o all'organismo di condurre lavori, esperienze,
studi e progettazioni classificate in ambito nazionale e internazionale
a livello RISERVATO e superiore.
Art. 3.
Autorita' competenti al rilascio del NOS
1. L'A.N.S. rilascia i «NOS fino a livello «SEGRETISSIMO»,
con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali,
relativi a:
a) ambasciatori, dirigenti di prima fascia e qualifiche corrispondenti
della Pubblica amministrazione;
b) consiglieri di ambasciata, prefetti, vice prefetti, ufficiali
generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato;
c) cittadini stranieri appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione
europea, dell'Alleanza atlantica o di altra organizzazione
internazionale di cui l'Italia e' parte in virtu' di trattati,
accordi, convenzioni o intese comunque denominati, sempre
che non sia diversamente disposto dalle pertinenti norme di
sicurezza che regolano la materia;
d) cittadini stranieri diversi da quelli di cui alla lettera
c), sempre che sussistano sufficienti elementi di valutazione
ai fini della salvaguardia della difesa e sicurezza, interna
ed esterna, dello Stato.
Agli adempimenti istruttori provvede il III Reparto - U.C.Si.
della Segreteria generale del CESIS.
2. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo del III Reparto
U.C.Si.
della Segreteria generale del CESIS rilascia i NOS fino a
livello
«SEGRETISSIMO», con o senza una o piu' qualifiche
di sicurezza internazionali, relativi a:
a) colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e
dei Corpi armati dello Stato, dirigenti di seconda fascia
della Pubblica amministrazione e vice prefetti aggiunti;
b) personale civile della Pubblica amministrazione, fatta
eccezione per quello di cui ai commi 3, 4 lettera b) e 5 lettera
b), e fatto salvo quanto previsto al comma 7;
c) cancellieri della giustizia militare;
d) legali rappresentanti, dirigenti ed impiegati di ditte
individuali, societa', persone giuridiche di diritto privato,
enti, associazioni od organismi;
e) persone della Pubblica amministrazione o di ditta individuale,
societa', persona giuridica di diritto privato; ente, associazione
od organismo, designate a partecipare, in qualita' di esperti,
a conferenze, commissioni, comitati, gruppi di lavoro o riunioni;
in Italia e all'estero, che richiedono il NOS;
f) persone con incarichi riferiti a specifiche esigenze.
3. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo della Segreteria
speciale Cosmic-Focal-UE/SS del Ministero dell'interno rilascia
i NOS fino a livello, «SEGRETO», con o senza una
o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a:
a) personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno
con qualifica non dirigenziale;
b) personale della Polizia di Stato con qualifica non dirigenziale;
c) personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con
qualifica non dirigenziale.
4. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Vice Capo reparto impiego
delle Forze dello Stato maggiore dell'esercito, il Vice Capo
reparto per le telecomunicazioni, comando, controllo, informatica
e sicurezza (TEIS) dello Stato maggiore della marina - III
Reparto, il Capo reparto generale sicurezza dell'aeronautica
e il Capo del II Reparto del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, rilasciano i NOS fino a livello «SEGRETO»,
con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali,
relativi a:
a) personale militare della rispettiva Forza armata con grado
inferiore a colonnello o corrispondente;
b) personale civile dipendente appartenente alle Aree A e
B ovvero inquadrato in livelli equivalenti;
c) personale operaio e assimilato dipendente da ditta individuale,
societa', persona giuridica di diritto privato, ente privato,
associazione od organismo il cui controllo, sotto il profilo
della sicurezza e della tutela delle informazioni classificate,
e' affidato all'Organo centrale di sicurezza della Forza armata
competente in base alle disposizioni contenute nella pubblicazione
PCM-A.N.S. 1/R, Volume III, Sicurezza industriale.
5. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Comandante e il Vice
Comandante delle Forze operative terrestri, il Comandante
delle Truppe alpine, i Comandanti delle Forze operative di
difesa - 1° e 2°
FOD, il Comandante del C4-IEW, l'Ispettore per il reclutamento
e le Forze di completamento, il Comandante dell'aviazione
dell'Esercito e il Comandante della brigata artiglieria contraerea
dell'Esercito rilasciano i NOS fino a livello «SEGRETO»,
con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali,
relativi al personale militare e civile in servizio presso
i comandi e gli enti dipendenti, rispettivamente:
a) con grado inferiore a maggiore;
b) appartenente alle Aree A e B ovvero inquadrato in livelli
equivalenti.
6. Su autorizzazione dell'A.N.S., il Capo del II Reparto del
Comando generale del Corpo della Guardia di finanza rilascia
i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una
o piu' qualifiche di sicurezza internazionali, relativi al
personale militare con grado inferiore a colonnello.
7. Su autorizzazione dell'A.N.S., i NOS a livello «SEGRETISSIMO»,
con o senza una o piu' qualifiche di sicurezza internazionali,
relativi al personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, sono rilasciati
dal Capo del III Reparto U.C.Si. della Segreteria generale
del CESIS.
8. Il rilascio del NOS e' comunicato all'ente richiedente,
unitamente ai livelli di classifica di segretezza e qualifiche
di sicurezza internazionali accordati.
Art. 4.
Autorita' competenti all'attribuzione delle qualifiche di
sicurezza internazionali
L'attribuzione, ai NOS, di una o piu' qualifiche di sicurezza
internazionali, e' di competenza delle Autorita' di cui all'art.
3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fatta eccezione per quelle riservate
alla competenza esclusiva dell'A.N.S.
Art. 5.
Istruttoria per il rilascio dei NOS
1. Fatte salve le competenze del III Reparto - U.C.Si. della
Segreteria generale del CESIS in ordine alle istruttorie relative
all'adozione delle decisioni di competenza dell'A.N.S., l'istruttoria
per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS e' effettuata
dall'Autorita' competente ad adottare la decisione.
2. L'ente interessato al rilascio, al rinnovo o all'elevazione
del NOS invia la relativa richiesta all'Autorita' competente
ad adottare la decisione. La richiesta specifica i motivi
per i quali la persona indicata ha necessita' di trattare
informazioni classificate e il livello di classifica di segretezza
ed eventuali qualifiche di sicurezza internazionali da accordare.
3. Quando nel corso dell'istruttoria per il rilascio, il rinnovo
o l'elevazione del NOS vengono a cessare i motivi che ne avevano
determinato la richiesta, il richiedente interrompe la procedura,
dandone comunicazione all'ente competente per l'istruttoria
e la decisione.
4. L'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione
del NOS si conclude entro il termine di 12 mesi dal ricevimento
della richiesta da parte dell'Autorita' competente ad istruire
la pratica, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6
mesi nel caso risulti particolarmente complessa.
5. L'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo
della Guardia di finanza, forniscono alle Autorita' competenti
ad adottare le decisioni gli elementi informativi nei limiti
di cui agli articoli 8, comma 1, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 297;
2, comma 9-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334 e 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, e delle disposizioni emanate dall'A.N.S.
Ai fini del rilascio dei NOS a livello «Segreto»
e «Segretissimo», gli organismi di cui agli articoli
4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, forniscono all'A.N.S.,
su richiesta del III reparto U.C.Si.
della segreteria generale del CESIS, gli elementi di informazione
eventualmente acquisiti agli atti delle competenti articolazioni.
Gli elementi informativi sono forniti all'Autorita' che ne
ha fatto richiesta entro il termine di 120 giorni dalla data
di ricezione della stessa. L'inutile decorso del termine e'
valutato quale assenza di elementi di controindicazione.
Le informazioni pervenute oltre il termine di 120 giorni sono
comunque valutate ai fini del diniego, revoca, sospensione,
riduzione di classifica di segretezza, di qualifica di sicurezza
internazionale e dequalifica del NOS.
Art. 6.
Diniego, revoca, sospensione, riduzione della classifica di
segretezza e riduzione della qualifica o dequalifica di sicurezza
internazionale dei NOS
1. Il NOS e' negato, revocato, sospeso, ridotto di classifica
di segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale e
dequalificato in tutti i casi in cui emergano, nei confronti
della persona in esso indicata, fondati elementi che influiscono
negativamente sulla sua affidabilita' sotto il profilo della
scrupolosa fedelta' ai valori della Costituzione repubblicana
ed alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonche' della conservazione
del segreto.
2. Le decisioni concernenti il diniego e la revoca dei NOS
sono di esclusiva competenza dell'A.N.S.
3. Tutte le Autorita' competenti al rilascio dei NOS adottano
anche le decisioni concernenti la sospensione, la riduzione
della classifica di segretezza, la riduzione della qualifica
di sicurezza internazionale e la dequalifica dei NOS, nell'ambito
delle rispettive competenze.
Le Autorita' di cui all'art. 3, commi 3, 4, 5 e 6, comunicano
le decisioni innanzi descritte all'A.N.S., per il tramite
del Capo del III reparto U.C.Si. della segreteria generale
del CESIS.
4. I NOS revocati o sospesi sono restituiti alle Autorita'
che li hanno rilasciati entro trenta giorni dalla data di
ricezione della comunicazione della decisione.
Art. 7.
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di tutela
delle informazioni classificate in contrasto con quelle contenute
nel presente decreto.
2. L'Organo delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera
a), provvede, nel termine di centottanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, ad aggiornare le pubblicazioni
PCM-A.N.S. ed ogni altra disposizione in materia di tutela
delle informazioni classificate, adeguandole al presente decreto
e ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
aprile 2002 concernente
«Schema nazionale per la valutazione e la certificazione
della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai fini
della tutela delle informazioni classificate, concernenti
la sicurezza interna ed esterna dello Stato»; 11 aprile
2002 concernente «Norme di sicurezza per la tutela delle
informazioni UE classificate di attuazione della decisione
del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001»
e 11 aprile 2003 concernente «Norme di sicurezza per
la tutela delle informazioni UE classificate, di attuazione
della decisione della Commissione delle Comunita' europee
del 29 novembre 2001». L'A.N.S., per il tramite del
III reparto U.C.Si. della segreteria generale del CESIS, verifica
la corretta applicazione delle disposizioni in materia di
rilascio dei NOS.
3. E' in facolta' dell'A.N.S. emanare ogni necessaria disposizione
di dettaglio.
4. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2005
Il Presidente: Berlusconi
La redazione di megghy.com |