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Occupazione acquisitiva e diritti dell'uomo

Corte d'Appello Firenze, sentenza 27.02.2005 n° 570

<<<<<Prima parte

Costituisce dato di fatto pacifico tra le parti che l’iter espropriativo degli appezzamenti di terreno di proprietà di Romolo e Ottavia S. non si è concluso regolarmente, con un valido e tempestivo decreto di espropriazione.

Il Prefetto di Pisa ha emanato due decreti prodromici alla successiva espropriazione di tali appezzamenti di terreno: con il decreto n. 1760/IV dell’8 luglio 1982 ha autorizzato la S.p.A. I. ad occupare una prima parte dei beni in via di urgenza, per la durata di due anni e con il successivo decreto del 12 marzo 1985 ha autorizzato l’occupazione di urgenza, sempre per la durata di due anni, di altra parte dei beni di proprietà degli S..

Soltanto con decreto del 12 giugno 1986, e per un solo anno, il Prefetto ha concesso la proroga per l’occupazione delle aree e anche con l’ulteriore proroga concessa con decreto del 30 maggio 1988, intervenuto tardivamente, ha avuto durata limitata ad un anno.

Alla scadenza del termine di occupazione legittima non ha mai fatto seguito il decreto di espropriazione, che avrebbe dovuto concludere il procedimento.

Siamo pertanto in presenza di una fattispecie che secondo la costante elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione costituirebbe una ipotesi di "occupazione acquisitiva", che, in caso di terreni edificabili, vedrebbe applicata la liquidazione "ridotta" del danno stabilita dal settimo comma dell’articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, recepito dagli articoli 37 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e che, in caso di terreni agricoli, vedrebbe invece la misura del danno corrispondente al loro valore di mercato.

In questo caso, il giudice di legittimità ha più volte ribadito che la mancata emissione del decreto di esproprio entro il periodo di occupazione autorizzata, cui è seguita l’irreversibilmente trasformazione delle aree per la realizzazione dell’opera pubblica, rende impossibile la restituzione del fondo alla scadenza di quel periodo, e determina la perdita della proprietà del privato con l'acquisto a titolo originario a favore dell'ente pubblico.

Ipotesi ben diversa, , secondo la Suprema Corte, è quella di "occupazione usurpativa", nella quale la mancanza originaria (o retro-attivamente sopravvenuta) della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera fa considerare l'occupazione ab initio illegittima e tutta l'atti-vità conseguentemente svolta come fonte di responsabilità per gli au-tori, tenuti alla restituzione del bene sottratto al suo proprietario, se questi non preferisca domandarne il risarcimento monetario del danno commisurato al pieno valore di mercato in base agli articoli 2043 e 2055 del codice civile (Cass., 11 giugno 2004, n. 11096, in Corriere giur. 2004, 1467; Cass., 23 giugno 2004, n. 6081; Cass., sez. un., 4 luglio 2003, n. 10756; Cass., sez. un., 6 maggio 2003 n. 6853, in Rass. dir. civ. 2004, 811; Cass., 25 marzo 2003, n. 4358; Cass., 3 aprile 2002, n. 4766; Cass., 12 dicembre 2001, n. 15710, Cass., 28 marzo 2001, n. 4451; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1814, in Giust. civ. 2000, I, 2655; Cass., sez. un., 4 marzo 1997, n. 1907; Cass., sez. un., 10 giugno 1988, n. 3940; Cass., sez. un., 26 febbraio 1983, n. 1464).

La differenza tra le due figure è stata recentemente confermata dalla Corte di Cassazione anche per asserire che la occupazione acquisitiva ha dimostrato la sua giuridica validità anche nel confronto con la normativa Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo la lettura data dalla Corte di Strasburgo con due sentenze rese nel giudizio Belvedere Alberghiera s.r.l. contro Italia, e nel giudizio Carbonara e Ventura contro Italia, ambedue in data 30 maggio 2000 (Cass., 11 giugno 2004, n. 11096, in Corriere giur. 2004, 1467, già citata; Cass., 2 aprile 2004, n. 6490; Cass., sez. un., 14 aprile 2003, n. 5902, in Giur. it. 2004, 169; Cass., sez. un., 6 maggio 2003, n. 6853, in Dir. e giust. 2003, 37).

A parere delle Suprema Corte, infatti, la prima sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe rilevato la presenza di una effettiva usurpazione che aveva dato luogo ad un obbligo di restituzione del bene o di risarcimento integrale per violazione della Convenzione, mentre il giudice nazionale aveva per errore ritenuto di trovarsi di fronte ad una ipotesi di accessione invertita, ed aveva dettato la corrispondente disciplina meno favorevole.

Invece, la seconda sentenza, posta di fronte ad un vero caso di occupazione acquisitiva, ne avrebbe rilevato un grado di illegittimità ridotta, rispetto alla Convenzione, proprio come avviene nel diritto interno italiano.

Secondo condivisibile dottrina, invece, le due pronunce della Corte dei diritti umani hanno di fatto eliminato l’istituto in questione dall’ordinamento vigente dove era penetrato dalla esperienza giudiziaria ed aveva allargato in quella sede l’area delle immunità e dei privilegi che spettano alla pubblica amministrazione, attribuendo successo ad un illecito comportamento che operava una appropriazione sine titulo del bene privato, in spregio sia al principio di legalità (stabilito dal terzo comma dell’articolo 42 della Costituzione) sia alla garanzia sostanziale riconosciuta alla proprietà (dal primo comma dell’articolo 42 della Costituzione).

La ulteriore successiva sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’11 dicembre 2003 ha però chiuso la controversia Carbonara e Ventura contro Italia, pervenendo alla determinazione del risarcimento imposto allo Stato italiano anche per quella specifica viola-zione della Convenzione.

Essa si presenta, è stato perspicuamente rilevato, come chiarimento finale del carattere illegittimo dell’occupazione acquisitiva, ribadendo la divaricazione netta tra espropriazione lecita ed ablazione non consentita della proprietà, con esclusione di ogni fondamento al distinguo interpretativo proposto dalla Corte di Cassazione italiana.

In effetti, nella sentenza dell’11 dicembre 2003 si legge conclusivamente:

"34. La Corte ricorda che una sentenza che constati una violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligazione giuridica di mettere fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze in modo da garantire in quanto possibile il ripristino della situazione antecedente (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazio-ne) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

35. Gli Stati contraenti parti del caso sono in linea di principio liberi di scegliere i mezzi da utilizzare per conformarsi ad una sentenza che constati una violazione. Tale potere discrezionale in ordine alle modalità di esecuzione di una sentenza implica la libertà di scelta in relazione all’obbligazione principale imposta dalla Convenzione agli Stati contraenti: assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà garantite (art. 1). Se la natura della violazione permette la restitutio in integrum, incombe allo Stato convenuto realizzarla, non avendo la Corte la competenza né la possibilità pratica di provvedervi essa stessa. Se, al contrario, il diritto nazionale non permette o non permette che in maniera imperfetta di eliminare le conseguenze della violazione, l’art. 41 abilita la Corte ad accordare, se del caso, alla parte lesa, la soddisfazione che le sembri appropriata (Brumarescu c. Romania (equa soddisfazione) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).

36. La Corte, nella sua sentenza principale, ha dichiarato che l’ingerenza oggetto del contendere non soddisfaceva alla condizione di legalità ed era arbitraria (paragrafi 72 e 73 della sentenza principale). L’atto del Governo italiano che la Corte ha ritenuto contrario alla Convenzione non era una espropriazione che sarebbe stata legittima se fosse stato pagato un indennizzo, ma un illegale impossessamento sui beni dei ricorrenti.

37. Il carattere illecito di un simile spossessamento si ripercuote per forza di cose sui criteri da adottare per determinare la riparazione dovuta dallo Stato convenuto, non potendo le conseguenze patrimoniali di un impossessamento lecito essere assimilate a quelle di uno spossessamento illecito (Ex Re di Grecia ed altri c. Grecia, [GC], n. 25701/94, §75, CEDH 2002).

38. La Corte ha adottato una posizione molto simile nel caso Papamichalopoulos c. Grecia (Papamichalopoulos c. Grecia (articolo 50) del 31 ottobre 1995, serie A n. 330-B, p. 59, §§ 36 e 39). La Corte ivi ha concluso per la violazione in relazione ad una espropriazione di fatto irregolare (occupazione di terreni da parte della marina greca, dal 1967) che durava da più di venticinque anni alla data della sentenza resa il 24 luglio 1993.

La Corte ingiunse in conseguenza allo Stato greco di versare ai ricorrenti, “per il danno e per la perdita del godimento a decorrere da quando le autorità avevano preso possesso di questi terreni nel 1967, il valore attuale dei loro terreni incrementato dal plusvalore derivante dall’esistenza” di alcuni edifici che erano stati costruiti dopo l’occupazione, così come dal costo di costruzione di questi edifici.

39. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Corte stima che nel presente caso la natura della violazione constatata nella sentenza principale le consente di partire dal principio di una restitutio in integrum.

In mancanza di restituzione del terreno, l’indennizzo da stabilire nella fattispecie dovrà, come quello concesso nella causa Papamichalopoulos sopra citata e riguardante spossessamenti illeciti di per sé, riflettere l’idea di una totale eliminazione delle conseguenze della ingerenza oggetto della lite .

40. Trattandosi di danno materiale, la Corte stima di conseguenza che l’indennità da accordarsi ai ricorrenti non si limiti al valore che aveva la loro proprietà alla data della sua occupazione. Per questo motivo, ella ha invitato il perito a stimare anche il valore attuale del terreno oggetto della lite. Questo valore non dipende dalle condizioni ipotetiche, il che accadrebbe se si trovasse oggi nello stesso stato del 1970. Scaturisce chiaramente dalla relazione di perizia che, da allora, il detto terreno e le sue immediate prossimità - che disponevano per la loro situazione di una potenzialità di sviluppo urbanistico – sono stati valorizzati dalla costruzione di edifici, fra cui la scuola.

41. La Corte decide che lo Stato dovrà versare agli interessati, per danno o per perdita di godimento a decorrere da quando la pubblica amministrazione ha preso possesso del terreno nel 1970, il valore attuale del terreno aumentato del plusvalore apportato dall’esistenza dell’edificio.

Quanto alla determinazione dell’ammontare di tale indennizzo, la Corte ratifica le conclusioni del rapporto peritale per la valutazione esatta del pregiudizio subito. Questo ammonta a 1.385.394,60 €uro (…)".

Nel testo riportato della decisione sul caso di occupazione acquisitiva prodottasi nella vicenda Carbonara il giudice europeo, col ritenere che lo Stato ha l’obbligo di restituire il terreno, mostra palesemente di non cogliere alcuna diversità sostanziale, rispetto al caso della s.r.l. Belvedere Alberghiera, in punto di violazione dell’articolo 1, del protocollo addizionale n. 1, della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Orbene, una volta accertato che il sistema normativo convenzionale sopranazionale, come interpretato dal giudice europeo, offre questa tutela maggiore del diritto di proprietà, al giudice italiano non è rimesso di trarre alcuna conseguenza dalla diversità delle ideologie che siano sottese all’ordinamento sovranazionale ed a quello costituzionale interno.

Al giudice italiano chiamato ad occuparsi di un caso di ablazione illegittima (com’è qualificata dalla Convenzione internazionale anche l’occupazione acquisitiva) soccorre il principio, già riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza 19 gennaio 1993 n. 10, la quale ha affermato che "Le norme internazionali appena ricordate sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione (v. sentt. nn. 188 del 1980, 153 del 1987 e 323 del 1989) e sono tuttora vigenti, non potendo, certo, esser considerate abrogate dalle successive disposizioni del codice di procedura penale (…) perché si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria".

Questo principio è stato espressamente recepito anche recentemente dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo le quali "anche in difetto di obblighi internazionali idonei a rendere vincolante oltre il caso deciso il dictum della Corte di Strasburgo nei procedimenti davanti ai giudici nazionali, dalle pronunzie della Corte medesima non può prescindersi, in quanto es-se costituiscono precedenti autorevoli e rilevanti supporti interpretativi al fine di assicurare una tutela effettiva ai diritti contemplati dalla Convenzione, nell'ambito da questa considerato" (Cass., sez. un., 14 aprile 2003, n. 5902, già citata) e "la normativa recata dalla citata Convenzione (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848) è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria dell'atto contenente il relativo ordine di esecuzione (Corte costituzionale, 19 gennaio 1993, n. 10; Cass., 8 luglio 1998, n. 6672, in motivazione), onde ha valore di fonte normativa primaria. Tale affermazione, del resto, è coerente con la struttura della Convenzione medesima, che affida in primo luogo a ciascuno Stato la cura di assicurare il godimento dei diritti riconosciuti al singolo (art. 1), richiedendo poi nell'art. 13 la garanzia dell'esistenza, nel diritto interno, di un ricorso effettivo, dinanzi ad un'istanza nazionale, che consenta di avvalersi dei diritti e delle libertà consacrati dalla normativa convenzionale (il meccanismo di tutela previsto dalla Convenzione, dunque, riveste un carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti fondamentali: arg. ex articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione)" (Cass., sez. un., 6 maggio 2003, n. 6853, già citata) ed anche dalle sezioni semplici: "vero che il decisum della Corte europea funge da insostituibile contributo interpretativo delle norme europee di salvaguardia dei diritti umani (…) e che per quanto è rimesso al potere giurisdizionale, l'applicazione della Convenzione, ove incorporata nel diritto interno, può comportare la disapplicazione delle nome interne ritenute incompatibili, senza attendere l'intervento adeguatore del potere legislativo (Cass. 19 luglio 2002, n. 10542)" (Cass., 11 giugno 2004, n. 11096, già citata).

E del resto, se di fronte ad una sentenza della Corte di Cassazione italiana che disattenda le interpretazioni date dalla Corte europea dei diritti dell’uomo alle norme della Convenzione, il cittadino soccombente ha la possibilità di proporre le sue ragioni davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo e questa può attribuirgli un risarcimento per la violazione operata dalla decisione diversamente orientata della Suprema Corte; se questo è nel sistema, non si vede come la Corte di Cassazione possa ritenersi autonoma nell’interpretare la Convenzione rispetto alla Corte europea dei diritti dell’uomo e non si vede come negare che le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo sono cogenti per ogni giudice italiano.

In attuazione di tale principio, dunque, non può non applicarsi alla fattispecie l’articolo 1, del protocollo addizionale n. 1, della Corte europea dei diritti dell’uomo, in quanto contemplante spazi di tutela superiori a quelli previsti — anche a livello costituzionale e della relativa giurisprudenza — dalla attuale nostra legislazione interna e secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte dei diritti umani.

E, come si è visto anche nella controversia Carbonara e Ventura contro Italia, è stato confermato dalla Corte dei diritti dell’uomo il contenuto della tutela da concedere in via principale in caso di occupazione acquisitiva concretante (come in quella usurpativa) una violazione dei diritti dell’uomo: esso è rappresentato dalla integrale restitutio in integrum, che solo può elidere gli effetti della perpetrata violazione del diritto umano di proprietà, salvo la possibilità degli Stati contraenti di scegliere di sostituirla con un appropriato risarcimento pienamente equivalente al valore attuale del bene trattenuto.

Questo principio si legge espressamente nel punto n. 35 della decisione Carbonara e Ventura contro Italia e si rinviene anche nel caso Maselli contro Italia, per il quale la Corte dei diritti dell’uomo si è pronunziata in data 1 aprile 2004, con una decisione di ricevibilità, proprio in una vicenda nella quale il proprietario ha contestato l’esiguità del risarcimento del danno da occupazione appropriativa.

Va inoltre ricordato anche che con la sentenza del caso Scordino contro Italia, in data 29 luglio 2004, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto inadeguato l’indennizzo stabilito per le espropriazioni legittime dall’articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359 — rappresentato dal 50% del valore dei beni espropriati, ma gravato da un’imposta del 20%, ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Si deve pertanto ritenere che spetta agli S., per l’ablazione illegittima dei loro appezzamenti di terreno, dei fabbricati ivi insistenti e per il deprezzamento dei fabbricati di cui sono rimasti proprietari, l’integrale risarcimento del danno ad oggi subito, corrispondente ad una effettiva restitutio in integrum, inattuabile e, del resto, mai domandata.

Questo diritto consegue ad una attività illecita della pubblica amministrazione avente carattere permanente, in quanto prosegue fino alla restituzione dei beni illecitamente appresi, se richiesta, oppure sino alla liquidazione del risarcimento integrale del danno commisurato al pieno valore di mercato nel momento della decisione.

Con l’ulteriore conseguenza che fino a che i beni non siano stati restituiti, non viene meno l’attività illecita della pubblica amministrazione e non inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.

Inoltre, poiché l’obbligazione principale sarebbe quella di restituire i beni ai proprietari, e il risarcimento dei danni costituisce soltanto adempimento sostitutivo, è evidente che il soggetto legittimato passivo non può che essere individuato nell’ente espropriante che è titolare dell’opera, cioè nella S.p.A. Ente Nazionale Strade.

Soltanto la S.p.A. Ente Nazionale Strade potrebbe eventualmente provvedere alla restitutio in integrum e, quindi, è tenuto ad assolvere l’obbligazione alternativa risarcitoria, mentre la S.p.A. B., che ha assunto la qualità di impresa delegata non avrebbe alcun titolo per restituire i beni immobili ai proprietari e, di conseguenza, non può essere legittimata passiva in ordine alla domanda di risarcimento dei danni.

La carenza di legittimazione passiva della S.p.A. B. rimane confermata dall’ulteriore considerazione (sulla scia di Cass., sez. un., 26 febbraio 1983, n. 1464), che l'occupazione legittima postula l'esercizio ad opera della pubblica amministrazione del potere, riconosciutole dalla legge, di incidere temporaneamente sulla facoltà di godimento del bene da parte del privato.

E quindi, nei limiti temporali in cui tale compressione è legittima, ciò che accade nel fondo occupato è del tutto irrilevante nei confronti del privato, cui è riconosciuto soltanto l'indennizzo.

È alla scadenza del periodo di occupazione legittima — ove non sia nel frattempo intervenuto un provvedimento ablatorio che abbia trasferito la proprietà all'ente occupante — che la radicale trasformazione del suolo che si sia verificata con la costruzione dell'opera pubblica acquista rilevanza, determinando l’accollo dell’onere restitutorio - risarcitorio all’ente beneficiario dell’opera (nella specie: la S.p.A. Ente Nazionale Strade).

Finché è pendente il periodo di occupazione temporanea legittima, è da escludere che sia illecito, ex se, il comportamento di chi procede all'esecuzione dell'opera e la porta a compimento, tale anticipazione di effetti pratici rientrando nella causa del provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione.

In realtà, l'obbligo a carico della S.p.A. B. di coordinare i tempi della attività materiale e della attività amministrativa (al quale essa risulta del resto aver adempiuto in considerazione anche del fatto che nel corso del rapporto l’A.N.A.S. non ebbe mai a contestarle alcun inadempimento) va inteso nel senso che l’anticipazione nel tempo dell'esautoramento del proprietario da ogni contenuto del diritto si presenta, in prima battuta, come assistita da un crisma di legittimità rigidamente condizionato alla pronuncia del decreto di espropriazione prima della scadenza del termine assegnato alla occupazione temporanea d'urgenza, scaduto il quale l'attività di irreversibile trasformazione, si paleserà priva di giustificazione e quindi abusiva.

Vanno pertanto rigettate tutte le domande proposte nei confronti della S.p.A. B. per carenza di legittimazione passiva, rimanendo assorbita ogni altra domanda dalla stessa proposta sia con l’appello principale che con l’appello incidentale (ciò che, per altro, non incide sul regolamento finale che dovrà essere dato ai rapporti contrattuali tra la S.p.A. Ente Nazionale Strade e la S.p.A. B.).

Per converso, deve essere respinto l’appello incidentale proposto dalla S.p.A. Ente Nazionale Strade per sentir dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre che la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, per le ragioni già esposte.

Passando alla valutazione del danno riportato dagli S., non può assolutamente essere condivisa l’affermazione del consulente tecnico d'ufficio, secondo il quale per il riconoscimento della natura edificatoria di terreni è sufficiente la sola edificabilità legale e anche la sola edificabilità di fatto.

E’ noto infatti che nel sistema di disciplina della stima dell’indennizzo espropriativo introdotto dall’articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359 — caratterizzato dalla rigida dicotomia, che non lascia spazi per un tertium genus, tra "aree edificabili" (indennizzabili in percentuale del loro valore venale) ed "aree agricole" o "non classificabili come edificabili" (tuttora indennizzabili in base a valori agricoli tabellari, ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865) — un’area va ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento dell’apposizione del vincolo espropriativo dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o di autosufficienza dell’edificabilità legale (Cass., 12 marzo 2004, n. 5106; Cass., 29 maggio 2001, n. 7258, in Foro it. 2003, I, 56; Cass., sez. un., 23 aprile 2001, n. 172; Cass., 22 settembre 2000, n. 12551, in Urbanistica e ap-palti 2000, 1308).

La cosiddetta edificabilità "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva — in carenza di strumenti urbanistici, quando per esempio non sia stato adottato il piano regolatore generale o per decadenza di vincoli di edificabilità — ovvero, in via complementare (ed integrativa), sul piano cioè della quantificazione del valore venale del bene in caso di edificabilità riconosciuta dallo strumento urbanistico anzidetto, onde il carattere edificatorio del fondo espropriato deve essere escluso in presenza di vincoli di inedificabilità o di destinazione agricola (Cass., 9 giugno 2004, n. 10889; Cass., 6 giugno 2003, n. 9096; Cass., 16 settembre 2002, n. 13473; Cass., 12 dicembre 2001, n. 15704; Cass., 26 giugno 2001, n. 8685; Cass., sez. un., 23 aprile 2001, n. 172; Cass., 22 settembre 2000, n. 12551, in Urbanistica e appalti 2000, 1308; Cass., 19 settembre 2000, n. 12408; Cass., 24 luglio 2000, n. 9683, in Giur. it. 2000, 2389; Cass., 13 giugno 2000, n. 8035; Cass., 9 giugno 2000, n. 7874; Cass., 1 settembre 1999, n. 9207; Cass., 29 aprile 1999, n. 4300; Cass., 17 aprile 1999, n. 3839; Cass., 15 marzo 1999, n. 2272, in Appalti, urbanistica, edilizia 2000, 218; Cass., 2 set-tembre 1998, n. 8702, in Appalti, urbanistica, edilizia 1999, 619; Cass., 28 agosto 1998, n. 8570; Cass., 25 agosto 1998, n. 8434, in Corriere Giur. 1999, 880).

Il Piano Regolatore Generale non è uno strumento di rilevazione dei caratteri del territorio comunale scelti secondo un qualunque criterio di riferimento, ma la fissazione dei criteri di ripartizione del territorio stesso legislativamente definiti per la sua utilizzazione urbanistica futura (cosiddetta zonizzazione: la "Zona A", la "Zona B", la "Zona C" e la "Zona D" sono le porzioni del territorio omogeneamente destinate alle varie tipologie di edificazione, mentre la "Zona E" è quella parte del territorio che resta utilizzabile solo a fini agricoli. "Zona F" è, invece, quanto in ciascuna di dette zone viene destinato a "servizi" necessariamente complementari alla destinazione di essa stabilita e di essa non parla la legge urbanistica, ma solo il decreto ministeriale di attuazione).

Nella progettazione urbanistica che connota la funzione del Piano Regolatore Generale, l’edificabilità di fatto è un controsenso perché il suo significato etimologico è quello di edificabilità non progettata. E non ha senso comune la sequenza di parole così costruita: edifi-cabile è la zona di territorio su cui si potrà costruire nella previsione del Piano Regolatore Generale; edificabile di fatto è la zona di territorio su cui non si potrà costruire nella previsione del Piano Regolatore Generale; tal ché una delle due proposizioni è necessariamente errata.

Ma la destinazione a viabilità non altro è che la destinazione ad uno dei "servizi" connaturati alla zona coinvolta.

Nel caso in esame, secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di Pisa, approvato nel 1965, parte dei terreni di proprietà degli S. risultavano destinati a viabilità e altra parte risultavano inseriti in zona agricola.

Ora, se la destinazione a viabilità non è un fondamento di ripartizione per zone del territorio comunale, si deve ritenere che i suoli erano anche in questa porzione legalmente inedificabili perché insistenti in zona agricola.

Giacché i proprietari hanno diritto all’integrale risarcimento del danno subito, l’equivalente monetario dei terreni illegittimamente appresi dalla S.p.A. Ente Nazionale Strade deve essere determinato sulla base del loro valore di mercato.

E per questa stima, in presenza di concreti riferimenti, il criterio più attendibile è sicuramente costituito dal metodo sintetico - comparativo, che si avvale delle indicazioni costituite dal prezzo pagato per aree omogenee.

Gli S. hanno prodotto in giudizio il contratto pubblico con il quale il 4 dicembre 1989 hanno venduto alla Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei un appezzamento di terreno limitrofo a quello per cui è causa, della superficie complessiva di 7.010 metri quadrati, per il prezzo di lire 245.350.000, corrispondente esattamente a lire 35.000 al metro quadrato.

Questo atto di compravendita, stipulato in epoca prossima a quella di scadenza dell’occupazione legittima degli appezzamenti di terreno in oggetto, costituisce un riferimento essenziale per stabilire il valore di mercato delle aree situate nella zona, in prossimità dell’aeroporto.

E, del resto, questo valore non soltanto non è contestato, ma è stato invocato dalla stessa S.p.A. Ente Nazionale Strade, nel proprio appello incidentale, quando ha censurato la sentenza del primo giudice, proprio nel punto in cui aveva attribuito alle aree un valore diverso da quello risultante da questo specifico riferimento.

L’altra cessione, avvenuta per il minor prezzo di lire 11.620 al metro quadrato, è invece sicuramente meno attendibile, ai fini che interessano, perché effettuata nell’ambito di una procedura espropriativa e, quindi, il corrispettivo è stato certamente influenzato, in misura determinante, dalla pendenza del procedimento per l’ablazione imperativa delle aree interessate.

Ne consegue che all’intera superficie di proprietà degli S., per complessivi 16.160 (13.840 + 2.320) metri quadrati, va attribuito il valore complessivo di lire 565.600.000 (16.160 metri quadrati x lire 35.000), equivalenti a €uro 292.108,02, con riferimento al 4 dicembre 1989.

In difetto di più concreti elementi di valutazione, questa stima può essere aggiornata al momento attuale prendendo come riferimento gli indici di rivalutazione monetaria forniti dall’I.S.T.A.T., che portano a determinare il valore odierno delle superfici ablate in com-plessivi €uro 480.313,22 (€uro 292.108,02 x 1,6443).

A questo importo va aggiunto quello di €uro 15.443,35, equiva-lenti a lire 29.902.500, per il danno costituito dalla demolizione dei quattro fabbricati che insistevano sulle superfici ablate. Questo valore, che non è stato contestato dalle parti, è stato determinato dal consulente tecnico d'ufficio con riferimento al mese di settembre 1998, sottraendo al valore dei fabbricati, pari a lire 39.870.000, la percentuale del 25% per il valore relativo all’incidenza dell’area.

Applicando anche in questo caso gli indici di rivalutazione monetaria forniti dall’I.S.T.A.T., il pregiudizio patrimoniale per la demolizione dei fabbricati in moneta attuale è pari a €uro 17.809,27 (€uro 15.443,35 x 1,1532).

L’illegittima usurpazione dei terreni, come sopra configurata, comporta non soltanto il risarcimento dei danni per la perdita degli immobili, ma anche l’integrale rifusione del pregiudizio consistente nel deprezzamento dei due fabbricati che sono rimasti di proprietà degli S., quale conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita dell’ente espropriante.

Il consulente tecnico d'ufficio, con valutazione corretta e non sottoposta dalle parti ad alcuna censura ha accertato che i due fabbricati nel mese di settembre 1998 avevano un valore complessivo di lire 2.025.000.000 e che la realizzazione dell’opera pubblica, a seguito dell’occupazione usurpativa, aveva provocato una riduzione del valore di mercato pari a circa il 30%.

Si può quindi determinare il danno, per il deprezzamento dei due fabbricati, il complessive lire 607.500.000, equivalenti a €uro 313.747,57. Anche questo importo deve essere rivalutato a oggi, applicando gli indici forniti dall’I.S.T.A.T., ed ascende a €uro 361.813,70 (€uro 313.747,57 x 1,1532).

Sulla somma complessiva di €uro 859.936,19 (€uro 480.313,22 + 17.809,27 + 361.813,70) — che potrebbe essere tacitata mediante la restituzione in natura — non sono maturati interessi (ovviamente, spetteranno per legge quelli che matureranno nel futuro, a partire dalla sentenza che determina l’importo del debito per capitale).

L'indennità per l'occupazione legittima deve essere liquidata in ogni caso in base ad un criterio unico ed unitario che, quando il terreno occupato ha destinazione non edificatoria, è dettato dal terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, il quale dispone che in ogni caso l'indennità di occupazione va determinata in una somma pari, per ciascun anno, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, calcolata, a norma dell'articolo 16 della stessa legge, in base al criterio del valore agricolo medio tabellare.

Il consulente tecnico d'ufficio ha determinato, con riferimento alla data di immissione in possesso delle aree, cioè al 6 agosto 1982, il valore agricolo medio tabellare in lire 1.800 al metro quadrato che, per una superficie complessiva di 16.160 (13.840 + 2.320) metri quadrati, comporta un valore complessivo di lire 29.088.000, equiva-lenti a €uro 15.022,70.

Questo importo deve essere rivalutato al 6 agosto 1984, data di scadenza dell’occupazione legittima biennale, non tempestivamente prorogata, in complessivi €uro 18.862,50 (€uro 15.022,70 x 1,2556), e perciò l'indennità va determinata in complessivi €uro 3.143,75 (€uro 18.862,50 : 12 x 2 anni).

La stessa operazione può essere ripetuta per i quattro edifici rustici abbattuti e già valutati 15.433,35 nel mese di settembre 1998 e così equivalenti a €uro 6.258,54 alla data del 6 agosto 1982 ed a €uro 7.857,70 alla data del 6 agosto 1984.

L’indennità di occupazione legittima per il mancato godi-mento di questi fabbricati va quindi determinata in complessivi €uro 1.309,61 (€uro 7.857,70 : 12 x 2) e il totale dell’indennità ammonta, dunque, a complessivi €uro 4.453,36.

Su questa somma gli S. hanno chiesto il riconosci-mento degli interessi dovuti, dal giorno di scadenza dell’occupazione legittima a quello dell’effettivo pagamento, nonché i danni conseguenti alla intervenuta svalutazione monetaria.

Gli interessi, nella misura legale, hanno natura compensativa e decorrono dalla scadenza del periodo di indennità di occupazione legittima, quale momento di maturazione del relativo diritto (Cass., 11 novembre 2003, n. 16908), quindi possono essere liquidati in €uro 5.334,58, che portano l’indennità a complessivi €uro 9.787,94.

Non può essere accolta, invece, la richiesta di rivalutazione monetaria della somma liquidata perché l'indennità di occupazione legittima ha natura compensativa del mancato godimento delle aree occupate e costituisce debito di valuta non suscettibile di automatica rivalutazione in relazione al deprezzamento della moneta, il quale può solo giustificare il riconoscimento, in aggiunta agli interessi, del maggior danno causato dalla mora del debitore, secondo la disciplina del secondo comma dell'articolo 1224 del codice civile (Cass., 20 marzo 2003, n. 4070; Cass., 29 agosto 2002, n. 12651; Cass., 3 aprile 2002, n. 4766; Cass., 10 maggio 2000, n. 5940, in Foro it. 2001, I, 797; Cass., 13 dicembre 1999, n. 13942, in Giur. it. 2000, 1, I, 831; Cass., sez. un., 26 gennaio 1998, n. 761, in Foro it. 1998, I, 1344).

Questo pregiudizio va tuttavia riconosciuto nei limiti in cui il creditore alleghi che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti economici depauperativi derivanti dall’inflazione, fornendo precise indicazioni in ordine al danno da lui subito per effetto dell’indisponibilità del danaro determinata dall’inadempimento, con riferimento ad investimenti programmati e non attuati o altri impieghi produttivi non potuti realizzare, consentendo al giudice di verificare se, tenuto conto delle sue qualità personali e professionali, il danno richiesto possa essersi verosimilmente prodotto (Cass., 28 luglio 2004, n. 14202; Cass., 16 luglio 2003, n. 11120; Cass., 4 aprile 2003, n. 5263; Cass., 4 marzo 2003, n. 3158; Cass., 23 ottobre 2002, n. 14970; Cass., 26 febbraio 2002, n. 2823).

Nel caso di specie, gli S. non hanno neppure dedotto quale particolare danno hanno subito a causa del ritardato pagamento dell’indennità che era loro dovuta al momento della scadenza del termine e quindi non possono ottenere anche il risarcimento ulteriore, rispetto a quello già attuato mediante il riconoscimento degli interessi legali, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 1224 del codice civile.

Dal 6 agosto 1984, data di scadenza dell’occupazione legittima biennale, non tempestivamente prorogata dai successivi decreti, fino alla data odierna, le superfici sono state invece occupate illegittimamente.

Il fatto illecito genera una obbligazione risarcitoria, che consiste nel riconoscimento dell’equivalente monetario del mancato godimento delle aree per tutto il periodo in considerazione.

Per quantificare questo pregiudizio economico, si deve determinare il valore iniziale delle aree de quibus, con riferimento alla data del 6 agosto 1984. In precedenza il valore delle aree, con riferimento alla data in cui aveva un sicuro parametro di comparazione, cioè al 4 dicembre 1989, è stato determinato in €uro 292.108,02 e, applicando ancora gli indici di rivalutazione (in questo caso di devalutazione) forniti dall’I.S.T.A.T., alla data di scadenza dell’occupazione tale valore va ridotto a €uro 211.918,18 (€uro 292.108,02 : 1,3784). La somma va aumentata a €uro 219.775,88 (€uro 211.918,18 + 7.857,70) del valore attribuibile ai quattro fabbricati rustici distrutti, e perciò non più goduti.

Anche il pregiudizio derivante dal mancato godimento delle aree e dei fabbricati rustici non può che essere determinato in una misura percentuale rispetto al loro valore, posto che il risarcimento del danno derivante dall’occupazione illegittima ha la funzione di ricostituire il patrimonio del soggetto danneggiato nella parte in cui viene depauperato della somma corrispondente ai frutti civili che avrebbe percepito se avesse potuto disporre dei suoi beni.

Detta misura percentuale, in difetto di altri elementi di valutazione, anche in questo caso è legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali, corrispondenti ai frutti civili che i proprietari avrebbero potuto trarre dal godimento dei beni loro sottratti.

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la S.p.A. Ente Nazionale Strade deve essere condannata a pagare a Romolo S. e Ottavia S. la somma di €uro 869.724,13 (€uro 859.936,19 + 9.787,94), sulla quale sono dovuti per legge gli interessi, nella misura legale, dalla sentenza fino al momento dell’effettivo pagamento, e i redditi perduti corrispondenti gli interessi legali sulla somma di €uro 219.775,88, rivalutata anno per anno, a partire dal 6 agosto 1984, e sulle annualità di interessi così determinati dovranno essere calcolati sia gli interessi compensativi nella misura legale che la rivalutazione monetaria, come più volte affermato dalla Suprema Corte (Cass., 3 agosto 2004, n. 17363; Cass., 3 dicembre 2002, n. 17157, in Arch. civ. 2003, I, 1181; Cass., 15 ottobre 2002, n. 14651; Cass., 3 gennaio 2002, n. 24, in Giur. it. 2002, 1361; Cass., 27 luglio 2001, n. 10291; Cass., 7 giugno 2001, n. 7692; Cass., 15 gennaio 2001, n. 492; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1814; Cass., 14 febbraio 2000, n. 1633).

In applicazione del principio stabilito dall'articolo 91 del codice di procedura civile, cui non vi è ragione di derogare, la S.p.A. Ente Nazio-nale Strade deve essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dagli S. in entrambi i gradi di giudizio che, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, si liquidano in complessivi €uro 15.702,77 (di cui €uro 2.576,91 per spese effettivamente sostenute, €uro 3.125,86 per diritti e €uro 10.000,00 per onorari) per il primo grado e in complessivi €uro 13.266,50 (di cui €uro 331,50 per spese effettivamente sostenute, €uro 2.895,00 per diritti e €uro 10.000,00 per onorari) per il giudizio di impugnazione, oltre spe-se generali, C.A.P. e I.V.A. come per legge.

Gli S. e la S.p.A. Ente Nazionale Strade vanno invece condannati, in solido tra loro, a rimborsare la S.p.A. Monatti delle spese processuali dei due gradi processuali, liquidate per il primo procedimento in complessivi €uro 6.367,61 (di cui €uro 250,00 per spese ef-fettivamente sostenute, €uro 1.117,61 per diritti e €uro 5.000,00 per onorari) e per il processo di appello in complessivi €uro 13.958,40 (di cui €uro 1.063,40 per spese effettivamente sostenute, €uro 2.895,00 per diritti e €uro 10.000,00 per onorari), oltre spese generali, C.A.P. e I.V.A. come per legge.


P. Q. M.


La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza n. 881 del 9 agosto 2002 del Tribunale di Pisa, condanna la S.p.A. Ente Nazionale Strade a pagare a Romolo S. e Ottavia S. la somma di €uro 869.724,13, oltre agli interessi sulla somma di €uro 219.775,88, rivalutata anno per anno, a partire dal 6 agosto 1984; e, sulle annualità di interessi così determinati, la condanna a corrispondere sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria ad oggi determinata, secondo gli indici forniti dall’I.S.T.A.T. Rigetta tutte le domande proposte nei confronti della S.p.A. B.. Condanna la S.p.A. Ente Nazionale Strade a rimborsare agli S. le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in com-plessivi €uro 15.702,77 per il primo grado ed in complessivi €uro 13.266,50 per il secondo grado, oltre spese generali, C.A.P. e I.V.A. come per legge. Condanna gli S. e la S.p.A. Ente Nazionale Strade, in solido tra loro, a rimborsare alla S.p.A. B. le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi €uro 15.702,77 per il primo grado ed in complessivi €uro 13.266,50 per il secondo grado, oltre spese generali, C.A.P. e I.V.A. come per legge.


Così deciso il 27 febbraio 2005 a Firenze, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Firenze, su relazione del Consigliere dott. Valentino Pezzuti.


Il Consigliere Estensore

 

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