Agenzia delle Entrate
CIRCOLARE N. 39 del 19.08.2005
Oggetto: Imposte sui redditi. ONLUS e terzo settore. Erogazioni
liberali. Articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80
1) Premessa
2) Soggetti beneficiari delle deduzioni (comma 1)
3) Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (comma 1)
4) Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali
(commi 1 e 3)
5) Obblighi contabili (comma 2)
6) Sanzioni (commi 4 e 5)
7) Divieto di cumulo (comma 6)
8) Liberalità in favore di enti universitari e di ricerca
(comma 7)
9) Trasferimenti agevolati (comma 8)
10) Entrata in vigore
1. Premessa
Nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale, con l'articolo 14 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, rubricato ONLUS e terzo settore, è stata approvata
una importante disposizione (la c.d. "+ dai - versi")
in materia di deducibilità delle erogazioni liberali
effettuate a favore degli organismi facenti parte del terzo
settore, ivi espressamente indicati.
2. Soggetti beneficiari delle deduzioni (comma 1)
Il comma 1 del citato articolo 14 dispone che "Le liberalità
in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti
soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore
di organizzazioni non lucrative di utilità sociale
di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, nonchè quelle erogate in favore
di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge
7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni
riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione
e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico
e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n.42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto
erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro
annui". Dal tenore letterale della disposizione sopra
riportata si evince quanto segue.
I soggetti beneficiari delle deduzioni possono essere:
- Persone fisiche soggette all'IRPEF
- Enti soggetti all'IRES
Si tratta dei soggetti richiamati dall'articolo 73 del TUIR
e, in particolare, società ed enti commerciali e non
commerciali.
3. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (comma
1)
L'articolo 14 al comma 1 fornisce un'elencazione tassativa
dei soggetti che possono ricevere erogazioni deducibili:
- ONLUS disciplinate dall'articolo 10, comma 1 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, comprese le c.d. "ONLUS
di diritto" individuate dal comma 8 del medesimo articolo
10 e le "ONLUS parziali" previste dal comma 9 dell'articolo
10 del suddetto decreto.
Le ONLUS di diritto comprendono gli organismi di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381 nonchè i consorzi di cui all'articolo
8 della predetta l. n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale
formata per il cento per cento da cooperative sociali.
Le ONLUS parziali sono gli enti ecclesiastici delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese e le associazioni di promozione sociale, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno
ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, limitatamente
all'esercizio delle attività elencate nel comma 1 dell'articolo
10 del d.lgs. n. 460 del 1997.
- Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge
7 dicembre 2000 n. 383.
Dato il riferimento puntuale ai commi 1 e 2 del citato articolo
7 della l. n. 383 del 2000, si ritiene che beneficiarie delle
erogazioni in argomento sono le Associazioni nazionali e,
in virtù della previsione di cui al successivo comma
3, i relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli
affiliati aventi diritto ad automatica iscrizione nel medesimo
registro nazionale.
Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
si intendono quelle costituite e operanti da almeno un anno,
che svolgono attività di utilità sociale ai
sensi dell'articolo 2 della l. n. 383 del 2000 in almeno 5
regioni e 20 province, iscritte nel registro nazionale ai
sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali del 14 novembre 2001, n.
471.
- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto
statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni
di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Le fondazioni e le associazioni riconosciute cui fa riferimento
la norma devono, quindi, avere acquisito la personalità
giuridica e devono operare per la tutela e valorizzazione
dei beni individuati agli articoli 10, 11 e 134 del citato
d.lgs. n. 42 del 2004.
4. Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali
(commi 1 e 3)
In base alla disposizione sopra riportata le erogazioni liberali
che danno diritto alla deducibilità possono essere
effettuate in denaro e in natura, nel limite del 10% del reddito
complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima
di 70.000,00 euro annui.
Considerata la rilevanza di entrambi i limiti di deducibilità
previsti dalla norma (70.000,00 euro annui e 10% del reddito
complessivo) deve ritenersi che l'erogazione liberale è
deducibile fino al minore dei due limiti.
L'importo massimo di 70.000,00 euro vale, quindi, solo nel
caso in cui tale cifra corrisponda o sia inferiore al 10%
del reddito complessivo del soggetto erogante (quindi per
redditi uguali o superiori a 700.000,00 euro).
Nel caso in cui il reddito dell'erogante sia inferiore a 700.000,00
euro il limite che si deve prendere in considerazione è
comunque il 10% del reddito medesimo.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo 14 dispone espressamente
che "resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni
di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".
La disposizione sopra riportata prevede, in sostanza, la facoltà
per l'erogante, titolare di reddito d'impresa, di avvalersi,
in relazione alle liberalità erogate e in luogo della
disposizione prevista dall'articolo 14 in esame, di quella
recata dall'articolo 100, comma 2, del TUIR.
In analogia a quanto previsto per la generalità delle
erogazioni liberali in favore delle ONLUS, si precisa che
anche le erogazioni liberali in esame, al fine di ottenerne
la deducibilità, devono essere effettuate avvalendosi
di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale
e sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di
debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Possono costituire oggetto di erogazione liberale anche beni
in natura.
Ai fini della rilevazione dei limiti indicati dalla norma
si dovrà prendere in considerazione il valore normale
del bene, inteso, in via generale e ai sensi dell'articolo
9, comma 3 del TUIR, come il prezzo o il corrispettivo mediamente
praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni
di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in
mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
In sostanza per l'identificazione del valore normale del bene
si dovrà fare riferimento al valore desumibile in modo
oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili.
In relazione alla particolare natura di determinati beni (es.
opere d'arte, gioielli, ecc), ove non sia possibile desumerne
il valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli eroganti
potranno ricorrere alla stima di un perito.
In ogni caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova
delle effettività della donazione e della congruità
del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura,
in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale
come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia,
etc...), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga
la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con
l'indicazione dei relativi valori.
5. Obblighi contabili (comma 2)
Il comma 2 dell'articolo 14 del d.l. n. 35 del 2005 dispone
che "costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del
soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili
atte a rappresentare con completezza e analiticità
le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonchè
la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria."
Dalla disposizione sopra riportata emergono, pertanto, due
presupposti (ulteriori rispetto a quelli del comma 1) per
la deducibilità delle erogazioni liberali posti a carico
del soggetto beneficiario delle erogazioni, il cui inadempimento
si riflette però a carico del soggetto erogatore delle
liberalità, che perde il beneficio della deduzione
fiscale.
I presupposti in argomento sono:
a) la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche,
rappresentative dei fatti di gestione;
b) la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
di un apposito documento rappresentativo della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria.
La completezza delle scritture contabili implica che ogni
fatto gestionale dell'ente debba essere individuato con precisione,
tramite l'indicazione delle necessarie informazioni quali
numero d'ordine, data, natura dell'operazione, valore, modalità
di versamento, soggetti coinvolti.
L'analiticità delle scritture contabili, inoltre, impone
di eseguire le registrazioni singolarmente, senza effettuare
alcun raggruppamento.
La completezza e l'analiticità delle scritture contabili
sono in ogni caso garantite dalla corretta tenuta della contabilità
ordinaria ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Con riferimento al presupposto sub b), occorre ricordare che
tale documento può assumere forma simile a quella di
un vero e proprio bilancio. Ne consegue che il documento richiesto
dalla norma, rappresentativo della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria, potrebbe essere rappresentato da
stato patrimoniale e rendiconto gestionale.
Lo stato patrimoniale fornisce una rappresentazione statica
del patrimonio dell'ente, distinguendo l'attività istituzionale,
accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio
finanziario.
Il rendiconto gestionale, che ha invece contenuti e connotati
tipici diversi da quelli del conto economico, fornisce evidenza
di risultati finanziari e informazioni economiche indicando
tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che
in uscita.
Per l'ente è comunque auspicabile predisporre anche
una relazione sulla gestione che, in mancanza della nota integrativa
prevista per i bilanci delle società, potrebbe adempiere
ad una funzione esplicativa delle voci di bilancio e fornire
ai terzi che hanno a vario titolo rapporti con l'ente (tra
i quali utilizzatori dei servizi, sovventori, organi di controllo)
informazioni utili relativamente ai risultati, in termini
non monetari, e ai riflessi sociali generati dall'attività
istituzionale.
La disposizione in oggetto, pertanto, ai fini della deducibilità
ivi prevista, stabilisce l'obbligo di tenere una complessa
contabilità, nel senso anzidetto, a tutti i soggetti
beneficiari di erogazioni liberali sopra specificati, prescindendo
dalla loro natura giuridica e dalle loro dimensioni reddituali.
Restano fermi gli ulteriori obblighi contabili previsti da
altre disposizioni fiscali a carico delle ONLUS e degli altri
soggetti beneficiari delle erogazioni agevolate.
Ovviamente l'obbligo di tenere la contabilità sopra
ricordata non vale per l'applicazione delle altre disposizioni
intese ad agevolare le erogazioni liberali, quale ad esempio
quella recata dall'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del
TUIR che prevede una detrazione dall'imposta lorda di un importo
pari al 19 per cento, tra l'altro, delle erogazioni liberali
in denaro effettuate a favore delle ONLUS per importo non
superiore a 4 milioni di lire (2.065,83 euro).
6. Sanzioni (commi 4 e 5)
Il comma 4 dell'articolo 14 del d.l. n. 35 del 2005 stabilisce
che "qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto
erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni
dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di
deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento".
I presupposti di deducibilità di cui al comma 1 dell'articolo
14 del suddetto decreto, cui fa riferimento il comma 4 dello
stesso, sono di due tipi:
- soggettivo, consistente nell'appartenenza dei soggetti beneficiari
delle erogazioni alle categorie di enti appartenenti al terzo
settore espressamente indicate e, quindi, nell'osservanza
da parte dei predetti beneficiari delle rispettive norme che
disciplinano i requisiti qualificanti della categoria di appartenenza;
- oggettivo, derivante dal rispetto dei limiti quantitativi
alla deducibilità dal reddito delle liberalità
erogate.
La sanzione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 2,
del d.lgs. n. 471 del 1997 può variare dal 100 al 200
per cento della maggiore imposta liquidata in base all'accertamento.
Qualora il soggetto erogatore esponga nella propria dichiarazione
dei redditi deduzioni operate in violazione dei presupposti
di deducibilità suddetti, la predetta sanzione amministrativa,
per effetto della norma recata dal citato articolo 14, comma
4, è maggiorata del 200 per cento.
Detta maggiorazione del 200 per cento non è applicabile
in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili indicati
al paragrafo precedente visto l'espresso richiamo operato
dal comma 4 della norma in commento alla "violazione
dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1".
Il comma 5 dell'articolo 14 in esame prosegue disponendo che
"se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in
ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente
beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici
e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico
ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità,
l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati
in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte
accertate e per le sanzioni applicate".
La norma afferma una responsabilità solidale tra il
soggetto erogatore e l'ente beneficiario e i suoi amministratori
per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate
nell'eventualità che si riscontri l'insussistenza dei
caratteri solidaristici e sociali che devono caratterizzare
l'ente beneficiario dell'erogazione.
Poiché i caratteri solidaristici e sociali sono immanenti
nelle tipologie soggettive di beneficiari previste dalla legge
in esame, si ritiene che il possesso dei predetti caratteri
discenda necessariamente dall'insieme delle disposizioni che
ne disciplinano, a presidio proprio dei caratteri solidaristici
e sociali, i requisiti soggetti ed oggettivi.
Ai fini della responsabilità solidale del soggetto
beneficiario dell'erogazione e dei suoi amministratori è
altresì necessario che i predetti caratteri solidaristici
e sociali siano dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico
o rappresentati ai soggetti erogatori. Tale responsabilità
solidale si aggiunge ad ogni altra sanzione prevista dalle
leggi tributarie.
7. Divieto di cumulo (comma 6)
Il comma 6 dell'articolo 14 in oggetto dispone che "in
relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1
la deducibilità di cui al medesimo comma non può
cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo
di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni
di legge".
Dal tenore letterale della disposizione sopra riportata si
evince, pertanto, che se il soggetto erogatore usufruisce
delle deduzioni previste dal comma 1 del citato articolo 14
non potrà usufruire, per analoghe erogazioni effettuate
a beneficio dei soggetti indicati nel predetto comma 1, di
deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre norme agevolative.
Al riguardo, è bene precisare che la non cumulabilità
prescinde dall'importo delle liberalità erogate.
Ove, ad esempio, il contribuente eroghi (anche a più
beneficiari) liberalità per un valore superiore al
limite massimo consentito di 70.000,00 euro, non potrà
avvalersi, in relazione alla parte eccedente tale limite,
del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi
di altre disposizioni di legge.
Come già ricordato al paragrafo 4, l'articolo 14, comma
3, del d.l. n. 35 del 2005 dispone espressamente che
"Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni
di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".
Pertanto, qualora il titolare di reddito d'impresa, in applicazione
della richiamata disposizione, effettui liberalità
a favore di soggetti indicati sia nel comma 1 dell'articolo
14 del d.l. n. 35 del 2005, sia nell'articolo 100, comma 2,
del TUIR, lo stesso ha la facoltà di applicare, in
alternativa, l'una o l'altra disposizione nel rispetto delle
relative condizioni.
La lettura logico-sistematica delle due disposizioni in argomento
induce a ritenere che la scelta effettuata debba rimanere
ferma per tutto il periodo d'imposta.
8. Liberalità in favore di enti universitari e di
ricerca (comma 7)
Il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legge in esame, al
fine di incentivare le liberalità a favore di università
ed enti di ricerca incide sulle disposizioni contenute nel
TUIR e precisamente sull'articolo 10, comma 1 e sull'articolo
100, comma 2.
8.1. In particolare, nell'articolo 10, comma 1, è
inserita la lettera l-quater) che introduce una nuova previsione
normativa in base alla quale dal reddito complessivo delle
persone fisiche si deducono senza limiti di importo, se non
sono deducibili nella determinazione delle singole categorie
di reddito che concorrono a formarlo, le "erogazioni
liberali in denaro effettuate a favore di università,
fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti
di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'università
e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità
e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali".
8.2. Nell'articolo 100, comma 2, è prevista la sostituzione
dell'attuale lettera c).
La nuova formulazione della disposizione amplia l'ambito dei
beneficiari delle erogazioni liberali, prevedendo, per i soggetti
titolari di reddito d'impresa, la deducibilità dal
proprio reddito delle "erogazioni liberali a favore di
università, fondazioni universitarie di cui all'articolo
59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle
fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute
a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario
lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca
scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità
e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali".
Rispetto alla precedente disciplina:
- è stato ampliato l'ambito soggettivo dei beneficiari
delle erogazioni liberali (non si tratta più delle
sole università e degli istituti di istruzione universitaria);
- è stato eliminato il limite massimo di deducibilità,
pari al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
Pertanto sono deducibili senza limiti di importo le liberalità
erogate a favore dei seguenti soggetti:
a) università;
b) fondazioni universitarie ex articolo 59, comma 3 legge
23 dicembre 2000, n. 388, regolamentate con il decreto del
Presidente della Repubblica del 24 maggio 2001, n. 254;
c) istituzioni universitarie pubbliche;
d) enti di ricerca pubblici;
e) fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute a norma
del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la
promozione di attività di ricerca scientifica. Questi
enti dovranno essere individuati, però, con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
f) enti di ricerca privati, sottoposti a vigilanza da parte
del Ministero dell'istruzione e dell'università e della
ricerca;
g) Istituto superiore di sanità (ISS);
h) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
i) enti parco regionali e nazionali.
Si tratta, in sostanza, delle stesse categorie di soggetti
elencate alla lettera l-quater) dell'articolo 10, con l'aggiunta
della categoria sub e).
Per quanto riguarda le modalità attraverso cui è
possibile effettuare le erogazioni liberali si richiamano
quelle indicate nel
precedente paragrafo 4.
9. Trasferimenti agevolati (comma 8)
Per agevolare i trasferimenti a titolo gratuito, nel successivo
comma 8 dell'articolo 14, è previsto che gli atti relativi
ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università,
fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3,
della l. n. 388 del 2000 e di istituzioni universitarie pubbliche,
degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca
vigilati dal ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità
e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali,
"... sono esenti da tasse ed imposte indirette diverse
da quella sul valore aggiunto e dai diritti dovuti a qualunque
titolo".
Infine, nella parte finale del citato comma 8, è prevista,
altresì, una riduzione, pari al 90 per cento, degli
onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati
ai sensi del comma 7.
10. Entrata in vigore
Le erogazioni liberali in argomento potranno essere dedotte
ai sensi della disposizione recata dall'articolo 14 del d.l.
n. 35 del 2005 se effettuate a partire dal 17 marzo 2005,
data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Per quanto riguarda, tuttavia, le erogazioni liberali effettuate
a favore di fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute
aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione
dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di
cui al d.lgs. n. 42 del 2004, introdotte nella disposizione
in argomento con la legge di conversione n. 80 del 2005, le
erogazioni medesime potranno essere dedotte se effettuate
a decorrere dal 15 maggio 2005, data di entrata in vigore
della stessa legge di conversione.
Le erogazioni a favore di associazioni e fondazioni riconosciute
che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
infine, non potranno essere dedotte se effettuate prima dell'entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
citato al comma 7 lettera c) dell'articolo 14 in oggetto,
da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca.
Le Direzioni Regionali daranno la massima diffusione al contenuto
della presente circolare e vigileranno sull'applicazione della
medesima.
La redazione di megghy.com |