MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 28 luglio 2005
Criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
(GU n. 181 del 5-8-2005)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Premesso che l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita', stabilisce che il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata,
adotta uno o piu' decreti con i quali sono definiti i criteri
per l'incentivazione della produzione di energia elettrica
dalla fonte solare;
Premesso che l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricita'
prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
i criteri per l'incentivazione prevedono una specifica tariffa
incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire
una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
Visto l'art. 15 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che delega
il Governo ad attuare la direttiva 2003/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 96/92/CE, e in particolare il comma 1,
lettera f);
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, e successive modificazioni
e aggiornamenti;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, recante disposizioni specifiche per gli impianti di potenza
non superiore a 20 kW;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, recante razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica 6 agosto 1999, n. 126, di approvazione
del libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti
rinnovabili;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica 19 dicembre 2003, n. 123, di revisione
delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione
delle emissioni dei gas serra (legge n. 120/2002);
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, che disciplina le condizioni
tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale
non superiore a 20 kW;
Considerata l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella
seduta del 14 luglio 2005;
Ritenuto opportuno definire criteri e misure per l'incentivazione
della produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante
conversione fotovoltaica;
Ritenuto opportuno definire tariffe incentivanti, valorizzando
la disciplina dello scambio sul posto dell'energia elettrica
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza
nominale non superiore a 20 kW, di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Ritenuto opportuno definire tariffe incentivanti per l'energia
elettrica prodotta da impianti di potenza superiore a 20 kW
e non superiore a 50 kW;
Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera
f), della legge 18 aprile 2005, n. 62, introdurre meccanismi
di gara per l'incentivazione della produzione di energia elettrica
dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica, limitatamente
agli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1.
Finalita'
1. Con il presente decreto sono definiti i criteri per l'incentivazione
della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici
in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, tenuto conto dell'art. 15, comma 1, lettera
f), della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate
all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso
il comma 15, nonche' le definizioni riportate all'art. 2 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed inoltre le
seguenti:
a) impianto o sistema fotovoltaico e' un impianto di produzione
di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione
solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente
da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o piu' convertitori
della corrente continua in corrente alternata e altri componenti
minori;
b) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa)
dell'impianto fotovoltaico e' la potenza elettrica dell'impianto,
determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o
massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico
facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni
nominali, come definite alla lettera d);
c) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico
e' l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile
alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa
nella rete elettrica;
d) condizioni nominali sono le condizioni di temperatura e
di irraggiamento solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni
dei moduli fotovoltaici, come definite nelle norme CEI EN
60904-1 di cui all'allegato 1;
e) punto di connessione e' il punto della rete elettrica,
di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico
viene collegato alla rete elettrica;
f) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico
e' la data, comunicata dal soggetto responsabile, di cui alla
lettera g), al gestore di rete e al soggetto attuatore, di
cui alla lettera h), da cui decorre il riconoscimento delle
tariffe incentivanti di cui all'art. 7, comma 7;
g) soggetto responsabile e' il soggetto, avente i requisiti
di cui all'art. 3, responsabile della realizzazione e dell'esercizio
dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe
incentivanti di cui all'art. 7, comma 7;
h) soggetto attuatore e' il soggetto di cui all'art. 9, comma
2;
i) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un
impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale
da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo,
come definita alla lettera j);
j) produzione aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto
a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia
elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera c), rispetto
alla produzione annua media prima dell'intervento, come definita
alla lettera k);
k) produzione annua media di un impianto e' la media aritmetica,
espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente
prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi cinque anni
solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto
eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
l) rifacimento totale e' l'intervento impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti
anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno
di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata.
Art. 3.
Requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione
1. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia
elettrica, ottenuta dagli impianti di cui all'art. 5, le persone
fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i
condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti,
progettati, realizzati ed eserciti in conformita' alle disposizioni
del presente decreto, che presentano richiesta di scambio
sul posto dell'energia elettrica prodotta dai medesimi impianti
fotovoltaici.
2. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia
elettrica ottenuta dagli impianti di cui all'art. 6, le persone
fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i
condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti,
progettati, realizzati ed eserciti in conformita' alle disposizioni
del presente decreto.
Art. 4.
Requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti
1. Possono accedere all'incentivazione alla produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia
solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici
di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a
1000 kW collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole
reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, entrati in esercizio, a seguito di nuova
costruzione o rifacimento totale, in data successiva al 30
settembre 2005, i cui soggetti responsabili inoltrano la domanda
di accesso alle tariffe incentivanti in conformita' all'art.
7.
2. Possono accedere all'incentivazione alla produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia
solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici
collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti
isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, entrati in esercizio, a seguito di potenziamento,
in data successiva 30 settembre 2005, limitatamente alla produzione
aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento,
i cui soggetti responsabili inoltrano la domanda di accesso
alle tariffe incentivanti in conformita' all'art. 7.
3. Ai fini dell'accesso all'incentivazione alla produzione
di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia
solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici
e i relativi componenti devono essere realizzati nel rispetto
delle norme tecniche richiamate in allegato 1.
4. Gli impianti di cui all'art. 6, comma 3, devono essere
realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle
due seguenti condizioni:
a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc, dove:
Pcc e' la potenza in corrente continua misurata all'uscita
del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ±
2%, Pnom e' la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
I e' l'irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli,
con precisione migliore del ± 3%;
Istc, pari a 1000 W/m2, e' l'irraggiamento in condizioni di
prova standard;
Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2.
b) Pca > 0,9 * Pcc, dove:
Pca e' la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita
del gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata, con precisione migliore del 2%.
Tale condizione deve essere verificata per Pca > 90% della
potenza di targa del gruppo di conversione della corrente
continua in corrente alternata.
5. Gli impianti di cui all'art. 5 devono essere collegati
alla rete elettrica in bassa o media tensione.
Art. 5.
Criteri per la determinazione dell'entita' dell'incentivazione
per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore
a 20 kW.
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici
di potenza nominale non superiore a 20 kW beneficia della
disciplina di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di
potenza nominale non superiore a 20 kW, muniti di idonei sistemi
per la misurazione dell'energia prodotta, ha diritto, nel
rispetto delle disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, e del presente decreto, ad una tariffa
incentivante il cui valore e' stabilito come segue:
a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma
1, e' stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,445 euro/kWh
per un periodo di venti anni;
b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma
1, e' stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore
della tariffa incentivante di cui alla lettera a) e' decurtato
del 2 %, con arrotondamento alla terza cifra decimale, per
ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il
periodo di venti anni.
3. Le tariffe di cui al comma 2 sono riconosciute nel limite
massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma
2.
Tale limite include la potenza nominale cumulata degli impianti
di cui all'art. 6, comma 2.
4. Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante,
di cui al comma 2, continua ad applicarsi la disciplina richiamata
al comma 1.
5. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina richiamata
al comma 1 si applica la disciplina di cui alla deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre
2000, n. 224/00. In tale ambito, il soggetto responsabile,
di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), coincide con il richiedente,
di cui all'art. 1, lettera k), della predetta deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre
2000, n. 224/00.
Art. 6.
Criteri per la determinazione dell'entita' dell'incentivazione
per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore
a 20 kW.
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici
di potenza nominale superiore a 20 kW, immessa nella rete
elettrica, e' ritirata con le modalita' e alle condizioni
fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai
sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
2. In aggiunta al riconoscimento delle condizioni di cui al
comma 1, l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici
di potenza nominale superiore a 20 kW e non superiore a 50
kW, immessa in tutto o in parte nella rete elettrica, ha diritto,
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a una
tariffa incentivante i cui valori sono stabiliti come segue:
a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma
1, e' stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,460 euro/kWh
per un periodo di venti anni;
b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma
1, e' stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore
della tariffa incentivante di cui alla lettera a) e' decurtato
del 2 %, con arrotondamento alla terza cifra decimale, per
ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il
periodo di venti anni.
3. In aggiunta al riconoscimento delle condizioni di cui al
comma 1, l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici
di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000
kW, immessa in tutto o in parte nella rete elettrica, ha diritto,
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a una
tariffa incentivante i cui valori massimi sono stabiliti come
segue:
a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma
1, e' stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,490 euro/kWh
per un periodo di venti anni;
b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma
1, e' stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore
della tariffa incentivante di cui alla lettera a) e' decurtato
del 2 %, con arrotondamento alla terza cifra decimale, per
ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il
periodo di venti anni.
L'entita' della tariffa incentivante effettivamente riconosciuta
e' determinata con le modalita' di cui all'art. 7, nel limite
massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma
3.
4. Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante,
di cui ai commi 2 e 3, l'energia elettrica prodotta, immessa
nella rete elettrica, continua ad essere ritirata con le modalita'
e alle condizioni di cui al comma 1.
5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa
fiscale in materia di produzione di energia elettrica.
6. L'aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all'art.
5, comma 2, e all'art. 6, commi 2 e 3, viene effettuato a
decorrere dal primo gennaio di ogni anno sulla base del tasso
di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precendenti,
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
rilevati dall'Istat.
Art. 7.
Criteri di priorita' per l'accesso all'incentivazione e modalita'
per la determinazione dell'incentivazione effettivamente riconosciuta.
1. Entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il
31 dicembre di ciascun anno, il soggetto responsabile che
intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle
tariffe incentivanti di cui al presente decreto inoltra apposita
domanda al soggetto attuatore. Alla domanda e' allegato il
progetto preliminare dell'impianto. Nel caso di impianti di
cui all'art. 6, comma 3, alla domanda e' allegata anche la
cauzione definitiva di cui al comma 9.
2. Il progetto preliminare di cui al comma 1 include una scheda
tecnica che riporta l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto,
la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata,
la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata,
le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata,
la produzione annua attesa di energia elettrica, le modalita'
con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti tecnici
di cui all'art. 4.
3. Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda
di cui al comma 1 e' allegata una busta chiusa sigillata,
nella quale il soggetto responsabile, con riferimento alla
potenza nominale dell'impianto e ai valori massimi delle tariffe
incentivanti vigenti nell'anno, di cui all'art. 6, comma 3,
riporta il valore della tariffa incentivante richiesta.
4. Entro i sessanta giorni successivi alle scadenze previste
per l'inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto
attuatore, previa verifica di ammissibilita' delle domande
ricevute, redige l'elenco delle domande afferenti agli impianti
di cui all'art. 5 e all'art. 6, comma 2,aventi diritto alla
tariffa incentivante, ordinandole sulla base della data di
ricevimento della domanda medesima, fino al limite massimo
di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 2.
5. Entro i sessanta giorni successivi alle scadenze previste
per l'inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto
attuatore, previa verifica di ammissibilita' delle domande
ricevute, redige una graduatoria delle domande afferenti agli
impianti di cui all'art. 6, comma 3, ordinandole sulla base
del valore della tariffa incentivante richiesta. Le tariffe
incentivanti effettivamente riconosciute sono determinate
attribuendo priorita' alle domande con piu' basso valore della
tariffa incentivante richiesta, nel limite massimo di potenza
nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 3. In caso di
domande che presentano pari valore della tariffa incentivante
richiesta, la priorita' tra le domande e' attribuita sulla
base della data di inoltro della domanda di cui al comma 1.
6. Le domande la cui inclusione nell'elenco di cui al comma
4, ovvero nella graduatoria di cui al comma 5, comporta il
superamento dei limiti di potenza nominale cumulata di cui
all'art. 12, commi 2 e 3, non hanno diritto al riconoscimento
della tariffa incentivante.
7. Entro i novanta giorni successivi alle scadenze previste
per l'inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto
attuatore comunica l'esito di cui ai commi 4 e 5 ai soggetti
responsabili che hanno inoltrato la domanda di cui al comma
1. Il soggetto attuatore comunica inoltre ai soggetti aventi
diritto, sulla base di quanto disposto al comma 5, all'art.
5, e all'art. 6, comma 2, l'entita' della tariffa incentivante
effettivamente riconosciuta per un periodo di venti anni a
decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
8. Alla tariffa riconosciuta ai sensi del comma 7 si applicano
le eventuali riduzioni di cui all'art. 10, comma 1.
9. Il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art.
6, comma 3, e' tenuto a costituire una cauzione definitiva
nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale
dell'impianto, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria
o polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi
o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 395, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita'
di rilascio di garanzie. La cauzione e' costituita a favore
del soggetto attuatore. La cauzione non e' dovuta se il soggetto
responsabile e' tenuto a prestare analoga forma di garanzia
in attuazione di leggi speciali o normative di settore.
La cauzione e' costituita a titolo di penale in caso di mancata
realizzazione dell'impianto nei termini conclusivi di cui
all'art. 8, comma 3, nonche' di mancato rispetto dei termini
per l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo, di cui
all'art. 8, comma 4. La cauzione cosi' prestata deve essere
incondizionata ed a prima richiesta e deve quindi espressamente
contenere:
a) la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del
debitore principale;
b) la rinuncia alla possibilita' del fideiussore di far valere
il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi
di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore e'
tenuto a proporre le proprie istanze avverso il debitore,
ai sensi dell'art. 1957 del codice civile;
c) la sua operativita' entro trenta giorni a semplice richiesta
del soggetto attuatore.
10. La mancata costituzione della cauzione nei termini di
cui al comma 9 indicati comporta l'inammissibilita' della
domanda di cui al comma 1.
Art. 8.
Obblighi connessi alla realizzazione dell'impianto
1. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento
della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto
responsabile inoltra al gestore di rete il progetto preliminare
dell'impianto, di cui all'art. 7, comma 1, e richiede al medesimo
gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto
previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387. Nel caso di impianti di cui all'art. 5, il soggetto
precisa che intende usufruire del servizio di scambio sul
posto per l'energia elettrica prodotta, in maniera conforme
alla disciplina di cui al comma 1, ovvero al comma 5, del
medesimo art. 5.
2. Entro i successivi trenta giorni, il gestore di rete comunica
al soggetto responsabile il punto di consegna.
3. In ogni caso, entro sei mesi ovvero, per i soli impianti
di cui all'art. 6, entro dodici mesi, dalla data della comunicazione
di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile da' inizio
ai lavori di realizzazione dell'impianto, in conformita' al
progetto inoltrato al gestore di rete e al soggetto attuatore,
nel rispetto di quanto disposto all'art. 4, dandone comunicazione
ai medesimi soggetti.
Entro dodici mesi ovvero, per i soli impianti di cui all'art.
6, entro ventiquattro mesi, dalla data della comunicazione
di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile conclude
la realizzazione dell'impianto, in conformita' al progetto
inoltrato al gestore di rete e al soggetto attuatore, nel
rispetto di quanto disposto all'art. 4, dandone comunicazione
ai medesimi soggetti. A tale ultima comunicazione e' allegato
il certificato di collaudo dell'impianto.
Il gestore di rete e' tenuto ad effettuare la connessione
dell'impianto alla rete elettrica entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della predetta comunicazione di conclusione
dei lavori.
4. Il soggetto responsabile e' tenuto a comunicare al soggetto
attuatore, nonche' al gestore di rete, la data di entrata
in esercizio dell'impianto. In tutti i casi, tale data non
puo' essere successiva a sei mesi la data di conclusione dei
lavori di realizzazione dell'impianto, di cui al comma 3.
5. All'atto della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto,
di cui al comma 4, il soggetto responsabile e' tenuto a trasmettere
al medesimo soggetto attuatore dichiarazione giurata con la
quale sono forniti gli elementi per l'applicazione di quanto
disposto all'art. 10, commi da 1 a 5.
Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la
falsa dichiarazione comporta la decadenza dal diritto alla
tariffa incentivante sull'intera produzione e per l'intero
periodo di diritto alla stessa alla tariffa incentivante.
6. Il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori
di realizzazione e di conclusione dei lavori di realizzazione
dell'impianto, di cui al comma 3, comporta la decadenza dal
diritto alla tariffa incentivante, acquisito ai sensi dell'art.
7, comma 7.
Comporta altresi' la decadenza dal diritto alla medesima tariffa
incentivante il mancato rispetto dei termini per l'entrata
in esercizio dell'impianto, di cui al comma 4.
Art. 9.
Modalita' per l'erogazione dell'incentivazione
1. Con propri provvedimenti l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas determina le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 7
trovano copertura nel gettito della componente tariffaria
A3, per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore della
rete ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera
b), dell'allegato alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5,
recante «testo integrato delle disposizioni dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi
di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia
elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni
in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi».
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas individua
il soggetto che eroga le tariffe incentivanti ai sensi all'art.
7, le modalita' e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa
la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli
4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e
13.
Art. 10.
Condizioni per la cumulabilita' dell'incentivazione con altri
incentivi
1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art.
7, comma 7, sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza
l'impianto benefici della detrazione fiscale richiamata all'art.
2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel
caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione.
2. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non
sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici
per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi
pubblici in conto capitale, eccedenti il 20% del costo dell'investimento.
3. In particolare, le tariffe incentivanti di cui al presente
decreto, non sono applicabili all'elettricita' prodotta da
impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati
concessi gli incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e dalle regioni e province autonome,
nell'ambito del programma «Tetti fotovoltaici»
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
come definito dai decreti del Direttore del servizio inquinamento
atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero 22
dicembre 2000, n. 111/SIAR/2000, e 16 marzo 2001, n.
106/SIAR/2001.
4. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non
sono compatibili con i certificati verdi di cui all'art. 2,
comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387.
5. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non
sono compatibili con i titoli derivanti dalla applicazione
delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ne' con i titoli derivanti
dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
6. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta
sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia
solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
Art. 11.
Obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare
1. In attuazione dell'art. 7, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' stabilito un obiettivo
nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare
entro il 2015 di 300 MW.
Art. 12.
Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti
gli impianti che possono ottenere l'incentivazione e criteri
di priorita' per l'accesso all'incentivazione.
1. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono
riconosciute fino a quando la potenza nominale cumulativa
di tutti gli impianti che ottengono le medesime tariffe incentivanti
raggiunge il valore di 100 MW.
2. La potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti, di
cui all'art. 5 e all'art. 6, comma 2, che possono ottenere
le tariffe incentivanti e' fissata in 60 MW.
3. La potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti, di
cui all'art. 6, comma 3, che possono ottenere le tariffe incentivanti
e' fissata in 40MW.
4. Entro i medesimi termini di cui all'art. 7, comma 7, il
soggetto attuatore rende noto, a solo scopo informativo, il
valore della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti
che possono ottenere le tariffe incentivanti, di cui ai commi
2 e 3, al netto della potenza nominale cumulativa di tutti
gli impianti ai quali sono state riconosciute le tariffe incentivanti
ai sensi dell'art. 7, comma 7, tenuto conto di quanto disposto
all'art. 7, comma 10, e all'art. 8, commi 5 e 6.
5. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative
per la conversione fotovoltaica che permettano anche l'aumento
dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti,
il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per
promuovere, anche mediante meccanismi di gara, lo sviluppo
delle predette tecnologie e delle imprese, fino al limite
massimo di potenza cumulata installata di cui all'art. 11.
Art. 13.
Attivita' di monitoraggio e disposizioni finali
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore
trasmette al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni
e province autonome, all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto sulle domande
ricevute e sugli elenchi e le graduatoria redatte, ai sensi
dell'art. 7.
2. Con il medesimo rapporto di cui al comma 1 sono forniti,
per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia
di impianto di cui agli articoli 5 e 6, l'ubicazione degli
impianti fotovoltaici in costruzione e in esercizio, la potenza
annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica,
il valore, ovvero il valore medio, delle tariffe incentivanti
erogate, l'entita' cumulata delle tariffe incentivanti erogate
in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato utile,
in particolare, all'attuazione di quanto disposto agli articoli
11 e 12.
3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di
trasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni
del Ministero delle attivita' produttive o del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, il rapporto di cui al comma
1 e' reso pubblico.
4. Sulla base del rapporto di cui al comma 1, il Ministero
delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, anche su sollecitazione delle
regioni, delle province autonome e degli enti locali, individuano
le cadenze e le modalita' per l'attuazione di quanto previsto
all'art. 12, comma 5.
5. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2005
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Allegato 1
NORME TECNICHE RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL
PRESENTE DECRETO
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale
non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua;
CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi
i continuita' collegati a reti di I e II categoria;
CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle
caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;
CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione
per le celle fotovoltaiche di riferimento;
CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi
di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre
e irraggiamento spettrale di riferimento;
CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche
dell'interfaccia di raccordo con la rete;
CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per
applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione
del tipo;
CEI EN 61000-3-2: Compatibilita' elettromagnetica (EMC) -
Parte 3:
Limiti Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica
(apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per fase);
CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti
da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici
simili-Parte 1: Definizioni;
CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione
e manovra per bassa tensione;
CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi
e delle estremita' dei conduttori designati e regole generali
per un sistema alfanumerico;
CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice
IP);
CEI EN 60099-1-2: Scaricatori;
CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non
superiore a 450/750 V;
CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione
nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini;
CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno
e per chilometro quadrato;
CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine;
CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di
progetto per impianti elettrici;
CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per
la legge n. 46/1990;
UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati
climatici.;
CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici.
Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part
7-712:
Requirements for special installations or locations Solar
photovoltaic (PV) power supply systems.
Qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate
o aggiornate, si applicano le norme piu' recenti Si applicano
inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate,
i documenti tecnici emanati dalle societa' di distribuzione
di energia elettrica riportanti disposizioni applicative per
la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete
elettrica.
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