Prima decisione sulla restituzione dei punti in seguito alla
sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005 con cui la Corte Costituzionale
ha dichiarato l'incostituzionalità dell’art. 126-bis,
comma 2, del codice della strada
Il Tar Toscana, rilevato che la dichiarazione di illegittimità
costituzionale ha effetto retroattivo, ha accolto il ricorso
di un automobilista annullando il provvedimento della decurtazione
di 10 punti dalla patente del ricorrente.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche
e integrazioni, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio
2005.
Visto il ricorso n. 270/2005 proposto da:
T. T.
rappresentato e difeso da:
CRESCI GIACOMO
TOSATTI ERIKA
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEI DELLA ROBBIA, 20
presso
TOSATTI ERIKA
contro
DIR.GEN.MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE
DIREZIONE PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE DI FIRENZE
PREFETTURA DI PRATO
PREFETTURA DI FIRENZE
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI 4
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento emesso dalla Direzione della Motorizzazione
Provinciale di Firenze, prot. n. 6336/10, del 03.01.2005,
successivamente comunicato, con il quale è stato disposto
nei confronti del ricorrente la revisione della patente di
guida mediante espletamento di nuovo esame di idoneità
tecnica (prova tecnica e pratica di guida), ai sensi dell’art.
128 D.Lgvo n. 285/1992, in considerazione dell’esaurimento
dei punti posseduti ai fini della validità del titolo
e quale conseguenza della detrazione operata a seguito di
verbale di accertamento infrazione al C.d.S., da eseguirsi
nel termine di 30 giorni sotto pena della sospensione a tempo
indeterminato della patente;
- del provvedimento della Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza dei Trasporti Terrestri - Dipartimento per
i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici,
del 03.01.2005, successivamente comunicato, con il quale chi
ricorre è stato informato dell’avvenuta variazione
in pejus da “punti 10” a “punti 0”
disposta d’ufficio del punteggio di spettanza sulla
patente, per effetto della sanzione accessoria della decurtazione
di n. 10 punti disposto con verbale n. 3935U/2004 emesso dalla
Polizia Municipale di San Miniato;
- di tutti gli atti del procedimento presupposti, connessi
e/o conseguenti, che hanno condotto all’adozione dei
provvedimenti impugnati, ancorchè di estremi e contenuto
sconosciuti, ivi compreso per quanto occorrer possa, il verbale
di accertamento di violazione C.d.S., n. 3935U/2004/V, del
27.08.2004, emesso dal Comando di Polizia Municipale del Comune
di San Miniato, nella parte in cui ha posto a carico del ricorrente
- quale proprietario solidamente responsabile - la sanzione
accessoria personale della decurtazione di n. 10 punti sulla
patente per il caso di mancata comunicazione nel termine di
30 giorni delle generalità e dei dati identificativi
del soggetto alla guida del veicolo al momento contestato.
nonchè per la declaratoria
ed il riconoscimento del diritto del ricorrente a non vedersi
attribuita la sanzione accessoria personale della decurtazione
di n. 10 punti sulla patente di guida quale mero proprietario
del veicolo solidamente responsabile, sulla base della pronuncia
di incostituzionalità dell’art. 126 bis C.d.S.
emesso dalla Consulta e, per l’effetto, vedersi riassegnato
il punteggio posseduto precedentemente alla suddetta sanzione,
con conseguente annullamento del provvedimento con cui è
stata disposta la revisione della patente mediante nuovo esame
di idoneità, sotto pena della sua sospensione a tempo
indeterminato.
Visto gli atti e documenti presentati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla
parte ricorrente;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti
intimate;
Designato relatore, alla Camera di Consiglio del 22 febbraio
2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.Cresci,
l’avv. E.Tosatti e l’avv.dello Stato M.Gramaglia;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art.21, nono
comma, della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano
i presupposti per l’adozione di una decisione in forma
semplificata;
Considerato che il ricorrente ha impugnato:
a) l'ordine in data 3 gennaio 2005 di revisione della patente
di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica emesso
dall'Ufficio provinciale della motorizzazione di Firenze,
b) la variazione del punteggio relativo alla sua patente,
disposta in pari data dalla Direzione generale della motorizzazione;
Considerato che la decurtazione di tutti i punti residui
è avvenuta a seguito di una violazione del limite di
velocità accertata dalla polizia municipale di San
Miniato il 10 giugno 2004 e non immediatamente contestata;
Vista la sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 con cui la Corte
costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 126-bis, 2°
comma, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
nella parte in cui prevede la detrazione di punti a carico
del proprietario dell'automobile qualora questi, in mancanza
di contestazione immediata della violazione e di identificazione
del conducente, non comunichi entro 30 giorni i dati personali
e della patente del conducente;
Considerato che la dichiarazione di illegittimità
costituzionale ha effetto retroattivo e che il rapporto giuridico
in esame non può dirsi esaurito per effetto dell'avvenuto
pagamento della sanzione pecuniaria, comunque dovuta dal proprietario
del veicolo in quanto debitore in solido, mentre la decurtazione
del punteggio, conseguente all’accertamento della violazione,
è disposta con separato atto (strumentale rispetto
all’ordine di revisione e quindi rientrante, come quest'ultimo,
nella giurisdizione amministrativa) in applicazione della
norma citata, previo accertamento della mancata comunicazione
dei dati personali del conducente;
Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha tempestivamente
impugnato la variazione di punteggio e il conseguente ordine
di revisione della patente e che è fondata la censura
di violazione dell’art. 126-bis citato, quale risulta
dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e che, per la novità
della questione, sussistano giuste ragioni per dichiarare
compensate tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez.
I, accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze il 22 febbraio 2005 dal Tribunale
amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera
di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio Consigliere
Bernardo Massari Consigliere
F.to Giovanni Vacirca est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 FEBBRAIO 2005
Firenze, lì 23 FEBBRAIO 2005
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi
m.p.
La redazione di megghy.com
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