DECRETO-LEGGE 21 settembre 2005, n.184
Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente
a punti.
(GU n. 220 del 21-9-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adeguare
la normativa vigente alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice
della strada, in tema di omessa identificazione del conducente
del veicolo che ha commesso la violazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo
n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La
comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente
quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione
di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato
in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo
di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di
notifica del verbale di contestazione, i dati personali e
della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;
b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «Il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido
ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica,
che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 250 a euro 1.000.»;
2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario
del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato
identificato il conducente responsabile della violazione,
e' riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato,
al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti
degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono efficacia
i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis,
adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia
contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma
del presente comma.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
La redazione di megghy.com |