REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
la Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione
Emilia Romagna
in composizione monocratica nella persona del Consigliere
dott. Franco Mencarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 35378/PC del registro di segreteria,
presentato da F., nato il 6 settembre 1962, rappresentato
dalla dottoressa Angelo CARRIERO, difeso dagli avvocati Massimo
CASSIANO e Roberta FANELLI ed elettivamente domiciliato nello
studio di questi in Roma, via G. Palumbo n. 26,
avverso
il decreto n. 48013, in data 14 luglio 2003, del Ministero
della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
- Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio
II° pensioni privilegiate.
Udito, nella pubblica udienza del giorno 8 maggio 2005, con
l'assistenza del Segretario dott.ssa Lucia Caldarelli, l'avvocato
Giuseppe Petix per delega degli avv.ti Cassiano e Fanelli
per il ricorrente.
Non comparsa l'Amministrazione.
Visti gli atti della causa
FATTO
Il ricorrente ricorda che con decisione n. 649/98 pubblicata
il 12 agosto 1998, la Sezione giurisdizionale della Corte
dei conti per l'Emilia Romagna ha accolto un ricorso da lui
promosso avverso la mancata concessione di trattamento pensionistico
privilegiato ordinario. Con la citata decisione invece la
Sezione ha riconosciuto l'infermità sofferta “nevrosi
d'angoscia in personalità psicosomatica” dipendente
da causa di servizio ed ascrivibile alla VI^ categoria tab.
A per anni due dal congedo, oltre agli interessi legali.
Per l'esecuzione del suddetto giudicato l'Amministrazione
ha emesso il decreto n. 32907 del 4 gennaio 1999, concessivo
di rateo pensionistico di VI^ categoria tab. A dal 1991 per
anni quattro (per proroga ex articolo 182 DPR N. 1092 del
1973). Con successivo decreto n. 48013 del 14 luglio 2003
tale trattamento è stato confermato a vita. Lo stesso
decreto, che per questa parte viene impugnato, pur conferendo
al F. la pensione privilegiata ordinaria di VI^ categoria
tab. A dal 10 luglio 1991, ha precisato che “gli interessi
legali e/o la rivalutazione monetaria ai sensi del D.M. 1
settembre 1998 n. 352 decorrono dal 4 gennaio 2001”.
Il ricorrente impugna tale determinazione rilevando che essa
è in contrasto con quanto affermato esplicitamente
nella sentenza n. 649/98 e più in generale con l'orientamento
della giurisprudenza della Corte dei conti in materia di riconoscimento
degli interessi legali sui ratei di pensione arretrati.
Conclusivamente avendo l'Amministrazione liquidato solo con
il citato decreto del 2003 gli arretrati che spettavano al
ricorrente dal 1991 non c'è dubbio che su tali arretrati
debbano essere corrisposti anche i relativi interessi legali
con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico.
Nel ricorso si evidenzia altresì che vi è stata
un'erronea lettura del D.M. n. 352 del 1998, il quale all'articolo
2 si limita a stabilire che i benefici accessori debbono essere
liquidati d'ufficio secondo la disciplina vigente all'epoca
della maturazione e, per quanto riguarda la decorrenza, nell'articolo
3 stabilisce che i benefici suddetti decorrono dalla data
di maturazione del credito principale: nel caso di specie
il 1991, data di decorrenza del primo rateo pensionistico
privilegiato.
Sugli interessi così spettanti in relazione agli arretrati,
e a decorrere dal 1991, si chiede che vengano altresì
corrisposti, dal giorno della domanda giudiziale proposta
con il presente ricorso, anche gli interessi di cui all'articolo
1283 del codice civile fino all'effettivo soddisfo.
Si chiede infine la condanna dell'Amministrazione al pagamento
di spese di giudizio, diritti ed onorari.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e in quanto tale va accolto.
Rileva anzitutto il Giudice che il D.M. 1 settembre 1998
n. 352 - richiamato dall'Amministrazione per fissare al 4
gennaio 2001 la decorrenza degli interessi e della rivalutazione
monetaria sugli arretrati spettanti al F. - si limita a determinare
i criteri e le modalità per la corresponsione degli
interessi legali e della rivalutazione monetaria per il ritardato
pagamento anche degli emolumenti pensionistici. In particolare
stabilisce solo che, ove tali accessori facciano riferimento
a più periodi diversamente regolati, la loro liquidazione
avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun
ambito temporale. Prevede altresì (all'art. 3) che
ove occorra un apposito provvedimento, per la maturazione
del credito principale gli interessi legali e la rivalutazione
monetaria decorrano dalla scadenza del termine previsto per
l'adozione di tale provvedimento.
Nel caso di specie peraltro la sentenza n. 649 del 1998 di
questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti aveva
già stabilito che sulle somme accordate in forza di
essa dovevano essere corrisposti interessi legali a far data
dal provvedimento impugnato (29 settembre 1993) e, per i ratei
scaduti anteriormente a detto provvedimento, con decorrenza
dalla data di quest'utlimo e, per quelli successivi, dalle
relative scadenze.
Immotivatamente ed illegittimamente l'Amministrazione non
ha dato quindi esecuzione a quanto stabilito nella sentenza.
Sugli interessi legali e/o rivalutazione monetaria così
spettanti dovranno altresì essere corrisposti, a far
data dalla domanda giudiziale di cui al presente ricorso,
anche gli interessi previsti dall'articolo 1283 cc. fino all'effettivo
soddisfo.
Sussistono invece equi motivi, connessi anche alla complessità
dell'interpretazione del D.M. n. 352 del 1998 in relazione
all'applicazione di una decisione giudiziale, per compensare
le spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione
Emilia Romagna, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando,
ACCOGLIE
il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio
del 8 giugno 2005.
Il Giudice
F.to Franco Mencarelli
Depositato in segreteria il 13/06/2005
Il Direttore di Segreteria
F.to Dott.ssa Valeria Sama
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