REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
nella persona del
Giudice unico
dr. Paolo COMINELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1038/PM del registro di
Segreteria, proposto da xxxx xxx, nato il 14 aprile
1945 a La Spezia, elettivamente domiciliato a Roma in
via Civinini 12, presso l'avvocato Massimo Cassiano
che lo rappresenta e difende, contro il Ministero della
Difesa;
Udito, nella pubblica udienza del 23 settembre 2004,
l'avv. Massimo Cassiano per il ricorrente, non rappresentata
l'Amministrazione;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Il sig. x x, con ricorso presentato il 16 febbraio
1982, ha contestato il decreto n. 166 del 12 novembre
1981, con il quale il Ministero della Difesa gli aveva
negato il trattamento pensionistico privilegiato per
non dipendenza da causa di servizio dell'infermità
“sindrome schizofrenica inalterata e stabilizzata
(in atto: sindrome dissociativa)”, che egli assume
essere stata causata dal servizio militare di leva,
prestato negli anni 1966/1967, durante il quale visse
esperienze negative quali punizioni per lievi mancanze
e dileggio da parte dei compagni d'arme perché
affetto da un'imbarazzante infermità (condilomi
acuminati).
Questa Sezione giurisdizionale per la Liguria, con
sentenza n. 85 del 12 marzo 1999, aveva respinto tale
ricorso. La Sezione II centrale di questa Corte, con
pronuncia n. 6 del 3 gennaio 2001, annullava in appello
la suddetta sentenza e rimetteva gli atti al giudice
di primo grado perché provvedesse, fra l'altro,
all'acquisizione di ulteriore parere medico-legale,
stante il contrasto fra i pareri resi da C.M.O. e U.S.L.,
e la perizia di parte prodotta dalla difesa del ricorrente.
Questo Giudice monocratico, con ordinanza del 10 giugno
2002, aveva pertanto disposto di acquisire l'avviso
dell'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute,
il quale, previo esame degli atti ed eventuale visita
diretta, doveva esprimere motivato parere in merito
alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità
sopra citata. Il suddetto avviso dell'U.M.L. è
stato reso in data 24 luglio 2003, dando risposta negativa
al quesito proposto.
La difesa di parte attrice svolgeva successivamente
argomentazioni in senso contrario a tale parere, allegando
ulteriore documentazione medico-legale. Ai fini della
decisione, questo Giudice riteneva pertanto necessario,
quale elemento utile alla valutazione di quanto già
emerso dalle perizie medico-legali in atti, acquisire
parere di organismo qualificato, identificato nel Dipartimento
di Scienze Psichiatriche dell'Università degli
Studi di Genova, in merito al seguente quesito: “Se,
allo stato attuale delle conoscenze mediche e della
ricerca scientifica, la schizofrenia debba ritenersi
una affezione di origine endogena, nella cui genesi
o aggravamento non svolgono alcun ruolo gli stress psicofisici
o i disagi ambientali, ovvero se tali accadimenti possano,
in soggetti predisposti, costituire elementi concausali
fondamentali per la genesi di tale patologia, che altrimenti
resterebbe allo stato latente”.
Con memoria del 26 luglio 2004, la difesa ha allegato
ulteriore parere medico-legale del dr. Guido Meduri,
chiedendo l'accoglimento del ricorso, con il riconoscimento
del diritto a percepire il trattamento pensionistico
privilegiato vitalizio di 1^ categoria più superinvalidità
tabella E lettera F e diritto all'accompagnatore.
All'odierna udienza l'avv. Massimo Cassiano, per il
ricorrente, ha ulteriormente argomentato, richiamandosi
alla memoria e confermandone le conclusioni.
Considerato in
DIRITTO
Come ricordato in narrativa, a conclusione della lunga
vicenda processuale relativa al presente giudizio, questo
Giudice riteneva necessario, quale elemento utile alla
valutazione di quanto già emerso dalle perizie
in atti, acquisire parere di organismo qualificato,
in merito al quesito riportato in narrativa, la cui
formulazione, slegata da ogni riferimento al caso specifico,
era di carattere generale e mirava ad accertare se,
allo stato attuale delle conoscenze mediche e della
ricerca scientifica, la schizofrenia, sotto il profilo
etiologico, debba ritenersi di origine endogena e non
influenzata da stress psicofisici o disagi ambientali
o se, in soggetti predisposti, fattori esterni possano
costituire elementi concausali per la genesi di tale
patologia, altrimenti latente.
Le conclusioni delle perizie già effettuate,
infatti, non differivano tanto in merito alla diagnosi
o alla ricostruzione della vicenda, quanto piuttosto
per le opposte conclusioni sulla sussistenza o meno
di un'influenza dovuta a fattori non endogeni.
Il richiesto avviso è stato reso il 3 maggio
2004 a firma del prof. Filippo Gabrielli, direttore
dell'U.O. Clinica Psichiatrica 1, Sezione di Psichiatria
del Dipartimento di neuroscienze, oftalmologia e genetica
dell'Università degli Studi di Genova.
Il parere, dopo avere illustrato le caratteristiche
e la natura della patologia considerata, formule le
seguenti conclusioni, allo stato attuale delle conoscenze
mediche e della ricerca scientifica:
1. Secondo il modello più accreditato, la schizofrenia
è ritenuta una malattia di origine endogena,
derivante da un'alterazione neuronale diffusa, che ha
una predisposizione genetica che può essere accentuata
da fattori interagenti durante la gestazione o in fase
perinatale; la maturazione encefalica e lo stress caratteristico
della fase adolescenziale ne favoriscono la comparsa,
nei soggetti con strutture neuronali predisposte.
2. Gli stress psicofisici o i disagi ambientali possono
concorrere ed avere un ruolo di concausa, sia in fase
prenatale e fino al terzo anno di vita, sia nell'adolescenza
o nella prima giovinezza.
3. L'insorgenza dei primi sintomi in età adolescenziale
è connessa con la relativa, ultima fase di maturazione
neuronale, e con lo stress psicofisico dovuto alle trasformazioni
tipiche di quell'età.
4. “Eventi stressanti, inoltre, spesso precedono
l'esordio della sintomatologia (e forse hanno un ruolo
slatentizzante della stessa in soggetti predisposti)
così come eventi stressanti possono favorire
le successive riacutizzazioni della malattia, come si
evince anche dal fatto che nelle famiglie con alti livelli
di emozioni negative espresse (con ipercoinvolgimento
emotivo, critica e ostilità dei famigliari nei
confronti del paziente) il tasso di ricadute è
elevato”.
5. Tali stress psicofisici e/o ambientali tuttavia
non possono da soli determinare la malattia.
La sopra illustrata risposta al quesito posto da questo
Giudice consente allo stesso di poter concludere che,
nel caso in esame, l'esperienza del servizio militare,
non ovviamente in quanto tale, ma in quanto contrassegnata
da fattori specifici di stress (punizioni, scherno dei
commilitoni), abbia potuto svolgere in un soggetto predisposto
una funzione non solo di slatentizzazione, ma di aggravamento
e di accelerazione della patologia da cui è affetto
il ricorrente.
Si osserva, in merito, che nel parere citato si parla
di tasso di ricadute elevato nel caso di ostilità
dei famigliari nei confronti del paziente; non diversi
appaiono, nel caso, gli effetti dell'ostilità
dell'ambiente e dei commilitoni.
Del resto non v'è dubbio che anche soltanto
l'anticipazione dell'insorgere dei sintomi e quindi
del precipitare della condizioni del soggetto, sottraendo
alla sua esistenza un periodo residuo di vita normale,
costituisca già in sé un rilevante nocumento
alla salute del medesimo.
Va ancora citato quanto argomentato dalla giurisprudenza
di questa Corte (cfr.: Sezione IV pensioni militari,
n. 65619 del 4 luglio 1984; Sezione III pensioni civili,
n. 67148 del 2 dicembre 1991): nella tabella A sono
indicate le alterazioni delle facoltà mentali
(fra le quali la schizofrenia) che rendono l'individuo
incapace a qualsiasi attività. Se il Legislatore
ha riconosciuto che tali infermità possono derivare
la loro origine o ingravescenza, sia pure concausalmente,
da fatti di servizio, ne ha ammesso una genesi non soltanto
endogeno costituzionale, ma anche psicogeno reattiva.
Appaiono dunque fondate le conclusioni della difesa
e del suo perito, secondo le quali una patologia silente
è stata acutizzata in seguito alla prestazione
del servizio, che è dunque intervenuto, quanto
meno concausalmente, nel processo etiopatogenetico.
Da ciò deve conseguire, in applicazione degli
artt. 64 e 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell'infermità.
Alla luce di quanto sopra argomentato, il ricorso in
esame deve trovare accoglimento e va pertanto affermato
il diritto al trattamento pensionistico privilegiato
a vita di 1^ categoria tabella A, più superinvalidità
tabella E, lettera F, a decorrere dal congedo.
In conformità alla sentenza della Corte dei
Conti a Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre
2002, deve trovare applicazione l'art. 429 comma terzo
del c.p.c., richiamato dall'art. 5 della legge 21 luglio
2000 n. 205: sulle somme che verranno corrisposte in
esecuzione della presente sentenza, sarà pertanto
riconosciuto il maggiore importo fra interessi legali
e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno
della maturazione del diritto.
Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione
delle spese di giustizia.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie
il ricorso in epigrafe, e per l'effetto riconosce il
diritto del ricorrente al trattamento pensionistico
privilegiato a vita di 1^ categoria, tabella A, più
superinvalidità tabella E, lettera F, a decorrere
dal congedo.
Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione
della presente sentenza dovrà essere riconosciuto,
ai sensi dell'art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato
dall'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore
importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria,
con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti siano
trasmessi all'Amministrazione per l'esecuzione del giudicato.
Spese compensate.
Così deciso in Genova, il 23 settembre 2004.
IL GIUDICE
(Cominelli)
Deposito in Segreteria il 16/11/2004.
La redazione di megghy.com
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