Decreto Legge 9 novembre 2004, n.266
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni
legislative.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre
2004, n.264)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere
alla proroga o al differimento di termini previsti da
disposizioni legislative, concernenti adempimenti di
soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire
una piu' concreta e puntuale attuazione dei medesimi
adempimenti, nonche' per corrispondere a pressanti esigenze
sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento
e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli
infermieri e dei tecnici di radiologia medica
1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e' prorogato al
31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate
in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza
pubblica.
Art. 2.
Servizio civile
1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo
5 aprile 2002, n. 77, le parole: "1° gennaio
2005" sono sostituite dalle seguenti:
"1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore
il 1° gennaio 2005".
Art. 3.
Direttive per il superamento del regime di nulla osta
provvisorio di prevenzione incendi
1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis
del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200, le parole: "entro il 31 dicembre 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2005".
Art. 4.
Ente irriguo umbro-toscano
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre
2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni,
le parole: "e' prorogato di tre anni" sono
sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di quattro
anni".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406
euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 5.
Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma
3, le parole: "per ciascuno degli anni dal 2004
al 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per
ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole:
"da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "da emanarsi entro il 31 dicembre
2004"; b) al comma 5, dopo le parole: "dell'articolo
1, comma 2", sono aggiunte le seguenti: "del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".
Art. 6.
Trattamento di dati personali
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005";
b) al comma 3, le parole: "31 marzo 2005"
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005".
Art. 7.
Codice della strada
1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e' abrogato.
2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: a) il comma 2-bis e' sostituito
dal seguente:
"2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli,
i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto
di cose, nonche' classificati per uso speciale o per
trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati
in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t., devono altresi' essere equipaggiati con strisce
posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche
tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento
internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione
devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente
comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione
entro il 31 dicembre 2005."; b) il comma 2-ter
e' sostituto dal seguente:
"2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi,
adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a
pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia
a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati
con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la
nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.
Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono
definite con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.".
Art. 8.
Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti
indispensabili
1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2004"
sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2005".
Art. 9.
Fornitura e manutenzione dei locali scolastici
1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle
risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici
scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze,
possono fissare una nuova scadenza del termine indicato
dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999,
n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005,
relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese
nei rispettivi programmi di intervento.
Art. 10.
Personale docente e non docente universitario
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 giugno 2004, n. 143, relativi all'anno 2004, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2005.
Art. 11.
Programma Socrates
1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione
e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' autorizzato ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato
con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza
nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma
Socrates.
Art. 12.
Consorzi agrari
1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre
1999, n. 410, le parole: "Entro cinquanta mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre
2005".
Art. 13.
Definizione transattiva delle controversie per opere
pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le
parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
Art. 14.
Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture
ricettive esistenti
1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.
463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
Art. 15.
Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419, e' prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente
agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto
legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e,
in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 16.
Canoni demaniali marittimi
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-quinquies,
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,
e' differito al 15 dicembre 2004.
Art. 17.
Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema
2000-2006
1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: «per il periodo 2000-2004»
sono sostituite dalle seguenti:«per il periodo
2000-2006».
Art. 18.
Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza
1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade
tra la data di entrata in vigore del presente decreto
ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita
la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge
22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto
di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge,
sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al
31 dicembre 2005.
2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori
onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche
per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n.
45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma
dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive
funzioni fino al 31 dicembre 2005.
Art. 19.
Tutela della salute dei non fumatori
1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' prorogato fino al 10
gennaio 2005.
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
La redazione di
megghy.com
|