MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 29 luglio 2005
Termini e modalita' di presentazione di proposte progettuali
da parte di raggruppamenti di grandi imprese e piccole e medie
imprese, con l'eventuale partecipazione di universita' ed
enti pubblici di ricerca, relative ad attivita' di sviluppo
precompetitivo finalizzate all'innovazione radicale di prodotto
attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali.
(GU n. 213 del 13-9-2005)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)», ed in particolare l'art.
1, comma 354, che prevede l'istituzione, presso la gestione
separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., di un apposito
fondo rotativo, denominato
«Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli
investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»),
con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, recante:
«Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe
al Governo per la modifica del codice di procedura civile
in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche'
per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 100 alla Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005;
Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto-legge n. 35 del
2005 che, al comma 1, definisce prioritarie le azioni dirette
a promuovere un'economia basata sulla conoscenza attraverso
il sostegno di attivita', programmi e progetti strategici
di ricerca e sviluppo delle imprese;
Visto il decreto 28 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive che all'art. 2 prevede lo stanziamento di risorse
pari a 360 milioni di euro e individua le procedure per l'attuazione
dell'intervento attraverso la pubblicazione di un decreto
per la presentazione di proposte progettuali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 maggio 2005 recante la delega di funzioni in materia di
innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott.
Lucio Stanca, il quale pertanto ha tra i propri compiti l'esercizio
delle funzioni nella materia dello sviluppo della Societa'
dell'Informazione, nonche' delle connesse innovazioni per
le imprese, con particolare riferimento allo sviluppo ed all'uso
delle tecnologie digitali;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante direttive per
la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46;
Considerato che sono in corso di definizione le specifiche
modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al richiamato
art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Considerato che il Consiglio dei Ministri ha approvato, su
proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in
data 31 maggio 2002, le «Linee guida per lo sviluppo
della Societa' dell'Informazione nella legislatura»,
per la promozione di azioni finalizzate a favorire l'utilizzo
delle tecnologie digitali al sistema delle imprese;
Rilevata l'esigenza che siano tempestivamente attivate le
procedure piu' idonee per l'efficace avvio degli interventi;
Decretano:
Art.
1.
Finalita' dell'intervento
1. La finalita' dell'intervento di cui in premessa e' quella
di promuovere la realizzazione di poli ad alto contenuto tecnologico
che presentino potenzialita' di export sui mercati internazionali
e di innovazione digitale di prodotto.
2. Per poli ad alto contenuto tecnologico si intendono raggruppamenti
di grandi imprese e piccole e medie imprese, compresi i relativi
centri di ricerca, eventualmente in raggruppamento anche con
universita' ed enti pubblici di ricerca, non necessariamente
territorialmente contigui che cooperino su progetti di sviluppo
di nuovi prodotti il cui fattore di innovazione di prodotto
e' rappresentato dalle tecnologie digitali.
3. I progetti di cui al comma 2, di seguito denominati come
«progetti di cooperazione», perseguono l'obiettivo
di rappresentare un potenziale di sviluppo a medio lungo termine
e quello di fornire al polo ad alto contenuto tecnologico
una visibilita' nazionale ed internazionale.
4. Con il presente decreto il Ministro delle attivita' produttive
ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie invitano
i poli ad alto contenuto tecnologico di cui al comma 2 a presentare
progetti con le caratteristiche di cui al comma 3. A seguito
dell'esame delle proposte pervenute, si procedera' all'apertura
dello sportello, secondo le procedure previste dal decreto
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
16 gennaio 2001, per programmi di sviluppo precompetitivo
nei settori e territori ritenuti prioritari, tenuto conto
delle disponibilita' finanziarie previste all'art. 2 del decreto
28 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
Art. 2.
Obiettivi dei progetti
1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1,
i soggetti di cui all'art. 3 del decreto 16 gennaio 2001 del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
presentano congiuntamente progetti relativi ad attivita' di
sviluppo precompetitivo, comprendenti eventualmente anche
attivita' non preponderanti di ricerca industriale e le attivita'
connesse ai centri di ricerca, cosi' come definite dall'art.
2 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 16 gennaio 2001, finalizzate all'innovazione
radicale di prodotto attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali.
2. I soggetti che rappresentano i poli ad alto contenuto tecnologico
di cui all'art. 1, comma 2, partecipano direttamente ai
«progetti di cooperazione».
3. Il costo complessivo ammissibile di ciascun progetto, con
durata non inferiore a 18 mesi e non superiore ai 48 mesi,
deve essere non inferiore a 10 milioni di euro e non superiore
a 24,5 milioni di euro.
Art. 3.
Requisiti dei progetti
1. Ciascun progetto e' predisposto sulla base dei seguenti
elementi:
a) sintesi della proposta progettuale che evidenzi, in particolare,
i prodotti potenziali attesi, correlati al mercato di riferimento,
i tempi di ingresso nel mercato stesso, i conseguenti effetti
sulle quote di export e sull'occupazione attesa;
b) gli obiettivi di breve-medio e di medio-lungo periodo che
si intendono perseguire;
c) la lista delle attivita' di progetto;
d) i soggetti coinvolti, la loro localizzazione geografica,
ed i rispettivi ruoli e risorse impiegate nelle attivita'
di progetto;
e) la struttura del polo ad alto contenuto tecnologico: in
particolare dimensione delle imprese, eventuale organizzazione
in filiera, tipologia di relazione tra i soggetti;
f) il posizionamento internazionale che evidenzi la crescita
nel mercato di riferimento ed i tempi di perseguimento, le
zone di competenza concorrenti nel mondo, individuate per
rapporto settore-tecnologia, stesso settore o stessa tecnologia;
g) l'impegno dei singoli soggetti partecipanti in ciascuna
delle attivita' ricomprese nel progetto;
h) il costo del progetto, evidenziando altresi' il costo di
ciascuna attivita' in esso ricompresa;
i) il programma temporale complessivo del progetto, evidenziando
altresi' lo sviluppo temporale delle singole attivita' in
esso ricomprese;
j) gli eventuali partenariati internazionali o nazionali,
anche per attivita' di internazionalizzazione;
k) le tecnologie digitali prevalenti ed il livello di maturita'
di utilizzo delle stesse;
l) le risorse umane coinvolte nel progetto e loro specializzazione.
Art. 4.
Valutazione dei progetti
1. I progetti sono sottoposti alla valutazione della Commissione
interministeriale di coordinamento cui all'art. 3 del decreto
28 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
2. Sono valutati come prioritari i progetti ad uno stadio
di sviluppo avanzato, con potenzialita' di crescita occupazionale
qualificata su un arco temporale da due a cinque anni e con
possibilita' di posizionamento competitivo sui mercati internazionali,
i quali presentino un elevato numero e livello di qualificazione
delle piccole e medie imprese aggregate, anche in termini
di integrazione di filiera a livello locale, nazionale o internazionale,
nonche' la partecipazione di universita' e enti pubblici di
ricerca.
3. Al fine di procedere all'apertura dello sportello, secondo
le procedure previste dal decreto del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, per programmi
di sviluppo precompetitivo nei settori e territori ritenuti
prioritari, il Ministro delle attivita' produttive, sulla
base dell'esame, da parte della Commissione di cui al comma
1, delle proposte pervenute, sentito il Comitato tecnico di
cui all'art. 16, comma 2 della legge n. 46 del 1982, integrato
ai sensi dell'art. 4 del decreto 28 luglio 2005 del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive, emana, entro trenta giorni dalla
data di scadenza di presentazione delle proposte progettuali
di cui al successivo art. 5, il relativo decreto.
Art. 5.
Modalita' di presentazione delle proposte progettuali
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, propongono il «progetto
di cooperazione», da redigere utilizzando la modulistica
il cui fac-simile e' riportato nell'allegato 1, entro e non
oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Al modulo di presentazione della proposta deve essere allegata
la scheda tecnica redatta secondo lo schema di cui all'allegato
2. Le pagine del modulo e della scheda tecnica devono essere
poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a
cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro del
soggetto capofila; sull'ultima pagina di ciascun singolo documento
deve essere apposta la firma del legale rappresentante della
societa' o di un suo procuratore speciale con le modalita'
previste dall'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Il suddetto
modulo deve essere firmato dai legali rappresentanti di tutti
i soggetti proponenti, i quali designano uno dei soggetti
medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare
la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i
rapporti con il Ministero delle attivita' produttive. La proposta,
in bollo e completa dei relativi allegati, deve essere presentata
al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ufficio
C1, via Giorgione, 2/b - 00147 Roma, a mezzo raccomandata,
la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei
termini predetti. Le proposte presentate fuori dai termini
non saranno prese in considerazione.
3. Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni
dei documenti, comunicati dai soggetti proponenti dopo la
scadenza dei termini di presentazione di cui al precedente
comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2005
Il Ministro delle attività produttive
Scajola
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2005 Ufficio
di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 4, foglio n. 7
Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 42 a pag. 48 della G.U.
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Allegato 2
----> Vedere Allegato da pag. 49 a pag. 50 della G.U.
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