GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 7 settembre 2005
Misure in materia di propaganda elettorale.
(GU n. 212 del 12-9-2005)
IL GARANTE
per la protezione dei dati personali
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro
Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la normativa internazionale e comunitaria e il codice
in materia di protezione dei dati personali (direttive nn.
95/46/CE e 2002/58/CE; d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante
n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
Premesso:
1. Finalita' del provvedimento.
Le iniziative di propaganda elettorale, o collegate a referendum
o alla selezione di candidati alle elezioni, costituiscono
un momento particolarmente significativo della partecipazione
alla vita democratica (art. 49 Cost.).
In vista delle prossime consultazioni il Garante richiama
l'attenzione sui principali casi nei quali partiti, organismi
politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati
possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda
rispettando i diritti e le liberta' fondamentali degli interessati
(art. 2 del Codice).
2. Dati utilizzabili senza consenso.
A) Liste elettorali.
Possono essere anzitutto utilizzati, senza il preventivo consenso
degli interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali
che ciascun comune tiene, aggiorna costantemente e rilascia
in copia anche su supporto elettronico. L'intera platea degli
elettori puo' essere cosi' contattata agevolmente.
Possono essere altresi' utilizzati i seguenti altri elenchi
e registri in materia di elettorato attivo e passivo:
elenco degli elettori italiani residenti all'estero per le
elezioni del Parlamento europeo;
elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero
finalizzato a predisporre le liste elettorali, realizzato
unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
(Aire) e degli schedari consolari;
elenco dei cittadini italiani residenti all'estero aventi
diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani
all'estero (Comites);
c.d. liste aggiunte degli elettori di uno Stato membro dell'Unione
europea residenti in Italia e che intendano esercitare il
diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.
B) Altri elenchi e registri pubblici.
Oltre alle liste elettorali, possono essere utilizzate per
la propaganda, anche in questo caso senza il consenso degli
interessati, altre fonti documentali detenute da soggetti
pubblici qualora esse siano liberamente accessibili a chiunque
senza limitazioni di sorta in base ad una specifica disposizione
normativa. Occorre tuttavia rispettare le modalita' eventualmente
stabilite per accedere a tali fonti (es., identificazione
di chi ne chiede copia; accessi consentiti solo in determinati
periodi) o per utilizzarle (es., obbligo di indicare la fonte
dei dati nel materiale di propaganda;
rispetto delle finalita' per le quali determinati elenchi
sono resi pubblici).
C) Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre
funzioni pubbliche.
I titolari di cariche elettive possono utilizzare le informazioni
raccolte nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini
ed elettori.
Alcune specifiche disposizioni di legge prevedono altresi'
che il titolare della carica elettiva possa richiedere agli
uffici di fornire notizie utili all'esercizio del mandato,
che possono essere utilizzate solo per finalita' pertinenti
a tale esercizio.
L'eventuale impiego di tali informazioni per iniziative di
propaganda rivolte agli interessati e' pertanto consentita
solo in casi particolari nei quali le iniziative stesse possano
risultare in concreto obiettivamente riconducibili ad attivita'
e compiti espletati nel corso del mandato.
E' illegittima l'eventuale richiesta di ottenere dagli uffici
dell'amministrazione o dell'ente la comunicazione di intere
basi di dati, oppure la formazione di appositi elenchi «dedicati»
da utilizzare per la propaganda fuori dai predetti casi riconducibili
ad attivita' e compiti espletati nel corso del mandato.
Non puo' ritenersi parimenti consentito, da parte di soggetti
titolari di altre cariche pubbliche non elettive, l'utilizzo
per finalita' di propaganda di dati acquisiti per svolgere
i relativi compiti istituzionali.
D) Dati raccolti nell'esercizio di attivita' professionali
e di impresa.
I dati personali raccolti in quanto necessari nell'esercizio
di attivita' professionali e di impresa per prestazioni d'opera
o per fornire beni e servizi non sono utilizzabili. La finalita'
di propaganda non e' infatti riconducibile agli scopi per
i quali i dati sono raccolti.
E) Iscritti a partiti, organismi politici e comitati.
Nell'ambito di partiti, organismi politici, comitati di promotori
e sostenitori, si possono utilizzare lecitamente, senza un
apposito consenso, dati personali relativi ad iscritti ed
aderenti nonche' ad altri soggetti con cui intrattengono regolari
contatti (cfr. art. 26, com-ma 4, lettera a), del Codice).
F) Iscritti ad altri organismi associativi a carattere non
politico.
Altri enti, associazioni ed organismi senza scopo di lucro
(associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria,
ecc.), possono prevedere che tra i propri scopi vi siano anche
le finalita' di propaganda di cui al presente provvedimento
che, se perseguite direttamente dai medesimi enti, organismi
o associazioni, non richiedono il consenso (cfr. articoli
24, comma, 1, lettera h) e 26, comma 4, lettera a), del Codice).
3. Fonti documentali non utilizzabili per propaganda.
Alcune fonti documentali detenute da soggetti pubblici non
sono utilizzabili, neanche da parte di titolari di cariche
elettive, in ragione della specifica normativa che ne precluda
l'acquisizione a fini di propaganda, oppure del segreto d'ufficio
o della circostanza che esse sono state acquisite in base
ad una normativa che ne vincola l'utilizzo. Cio' avviene ad
esempio nei seguenti casi:
archivi dello stato civile;
anagrafe della popolazione residente, utilizzabile pero' per
la comunicazione istituzionale di amministrazioni pubbliche;
liste elettorali di sezione gia' utilizzate nei seggi, sulle
quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono
utilizzabili solo per controllare la regolarita' delle operazioni
elettorali;
dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti
di lista, durante operazioni elettorali;
particolari indirizzari e dati raccolti solo per svolgere
le attivita' istituzionali del soggetto pubblico o, in generale,
per la prestazione di servizi, anche di cura.
4. Dati utilizzabili previo consenso.
Con il consenso preventivo degli interessati possono essere
utilizzate per iniziative di propaganda altre fonti documentali.
A) Simpatizzanti e persone contattate.
Partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori
e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati relativi
a simpatizzanti o ad altre persone gia' contattate per singole
iniziative o che vi hanno partecipato occasionalmente (petizioni,
proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme,
ecc).
In questi casi, occorre pero' aver acquisito preventivamente
il consenso scritto, trattandosi di dati sensibili. Tale consenso
puo' essere anche manifestato una tantum.
B) Elenchi telefonici.
Nei nuovi elenchi telefonici cartacei ed elettronici, derivanti
dalla disciplina di origine comunitaria vincolante per il
legislatore nazionale, accanto ai nominativi di alcuni abbonati
figurano due simboli che attestano il consenso prestato, rispettivamente,
alla ricezione di posta a domicilio o di chiamate telefoniche
per finalita' diverse dalla comunicazione interpersonale.
In tali casi, i nominativi sono pertanto utilizzabili anche
per inviare a domicilio materiale di propaganda, oppure per
effettuare chiamate aventi finalita' di propaganda, a seconda
dei simboli apposti sull'elenco.
C) Particolari modalita' di comunicazione.
In base alla disciplina di origine comunitaria vincolante
per il legislatore nazionale, alcune particolari modalita'
di comunicazione richiedono il consenso specifico di abbonati
a servizi di comunicazione elettronica, compresi gli abbonati
a servizi di telefonia mobile e gli utilizzatori di schede
di traffico prepagato (invio di fax, di messaggi tipo Sms
o Mms; chiamate telefoniche preregistrate; messaggi di posta
elettronica).
Il consenso, che anche in questo caso puo' essere acquisito
una tantum, deve comunque precedere la chiamata o il messaggio
e deve essere raccolto sulla base di formule chiare che specifichino
espressamente la finalita' di propaganda politica o elettorale.
Non e' possibile ricorrere a modalita' di silenzio-assenso.
Senza un preventivo consenso informato non e' lecito l'invio
di messaggi, newsletter e di altro materiale di propaganda
quando si utilizzano:
dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi
software;
liste di abbonati ad un provider;
dati pubblicati su siti web per specifiche finalita' di informazione
aziendale, comunicazione commerciale o attivita' istituzionale
od associativa;
dati ricavati da forum o newsgroup;
dati consultabili in Internet solo per le finalita' di applicazione
della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.
D) Dati raccolti e messi a disposizione da terzi.
L'eventuale acquisizione dei dati personali da un soggetto
terzo (il quale potrebbe averli raccolti in base ad un consenso
riferito ai piu' diversi scopi, compresi quelli di tipo promozionale
o commerciale) non esime il partito, l'organismo politico,
il comitato o il candidato dall'onere di verificare, anche
con modalita' a campione e avvalendosi del mandatario elettorale,
che il terzo:
abbia informato gli interessati riguardo all'utilizzo dei
dati per finalita' di propaganda e abbia ottenuto il loro
consenso idoneo ed esplicito. Il consenso deve risultare manifestato
liberamente, in termini differenziati rispetto all'eventuale
prestazione di beni e servizi e documentato per iscritto;
non abbia violato il principio di finalita' nel trattamento
dei dati associando informazioni provenienti da piu' archivi,
anche pubblici, aventi finalita' incompatibili (articoli 11
e 61 del Codice).
Queste cautele vanno adottate anche quando il terzo, oltre
a fornire i dati, svolge le funzioni di responsabile del trattamento
designato da chi effettua la propaganda.
5. Obbligo di informativa.
Se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo
deve essere comunque informato a norma di legge delle caratteristiche
del trattamento, salvo che per gli elementi che gli siano
gia' noti (art. 13, commi 1 e 2). Quando i dati sono raccolti
altrove, e il caso non rientra tra quelli di cui al successivo
punto 6, l'informativa va fornita all'atto della registrazione
o della prima, eventuale comunicazione a terzi (art. 13, commi
4 e 5).
L'informativa sintetica, ma efficace, puo' essere basata sulla
seguente formula semplificata che puo' essere inserita anche
nei messaggi di posta elettronica o nelle lettere di propaganda
(art. 13, comma 3, del Codice):
Informativa Art. 13 del Codice in materia di protezione dei
dati personali
«I dati che ha fornito liberamente (oppure: che sono
stati estratti da...) sono utilizzati da... (indicare il titolare
del trattamento)
solo a fini di propaganda (o per la selezione dei candidati
indicare anche se i dati verranno utilizzati per analoghe
iniziative o anche da singoli candidati, oltre che da parte
degli organi della forza politica), anche con strumenti informatici,
e non saranno comunicati a terzi (indicare, se utilizzata,
l'eventuale organizzazione esterna che cura l'inoltro). Lei
puo' in ogni momento accedere ai dati, ottenere di non ricevere
piu' materiale di propaganda, opporsi al trattamento dei dati
o chiedere di integrarli, rettificarli, ecc., rivolgendosi
a ...» (indicare le coordinate del predetto titolare
del trattamento o di un suo referente, ad esempio del responsabile
del trattamento facoltativamente designato).
6. Casi in cui l'informativa non e' dovuta.
Il Garante ritiene che nei due seguenti casi il partito, l'organismo
politico, il comitato di promotori e sostenitori o il singolo
candidato non debbano fornire l'informativa agli interessati
secondo le ordinarie modalita' di legge relativamente alle
iniziative e consultazioni in programma sino al 30 giugno
2006.
Questa Autorita', analogamente a quanto gia' provveduto in
passato, ritiene infatti che l'impiego dei mezzi necessario
per le finalita' in esame sia sproporzionato rispetto ai diritti
tutelati (art. 13, comma 5, lettera c), del Codice), qualora
il partito, l'organismo politico, il comitato di promotori
e sostenitori o il singolo candidato utilizzi i dati solo
per le finalita' di cui al presente provvedimento e:
a) li raccolga direttamente da pubblici registri, elenchi,
atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare
gli interessati, oppure b) invii materiale propagandistico
di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di
un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire
un'idonea informativa anche sintetica.
L'Autorita' intende anche evitare che, in un breve arco di
tempo, un alto numero di interessati riceva un elevato numero
di informative analoghe da parte di piu' soggetti impegnati
in iniziative politiche e campagne elettorali.
Qualora gli interessati siano invece contattati mediante lettere
cartacee, messaggi per posta elettronica o missive e plichi
contenenti piu' documenti anche di dimensioni ridotte, l'informativa
- secondo la predetta formula semplificata - potra' essere
inserita nella lettera, nel messaggio, nella missiva o plico,
anziche' essere inviata all'atto della registrazione dei dati
(art. 13, comma 5, lettera c), del Codice).
Dopo il 31 ottobre 2006 partiti, movimenti politici, comitati
di promotori e sostenitori e singoli candidati che intendano
conservare i dati per i quali non si sia gia' provveduto all'informativa
dovranno informare gli interessati nei modi previsti dal predetto
art. 13 qualora intendano inviare loro una comunicazione.
7. Garanzie e adempimenti.
Nelle iniziative di propaganda e di selezione di candidati
che comportano l'utilizzo di dati personali va posta attenzione
alle garanzie che il Codice prevede a tutela delle persone
a cui essi si riferiscono, i quali sono a volte di natura
sensibile.
Il trattamento non deve essere comunque notificato al Garante
(art. 37 del Codice), quale che sia il soggetto titolare (partito,
organismo politico, comitato di promotori e sostenitori o
singolo candidato).
E' altresi' facoltativo designare uno o piu' responsabili
del trattamento (art. 29 del Codice).
Occorre pero' designare le persone fisiche incaricate del
trattamento (art. 30 del Codice) e adottare, in conformita'
al Codice, idonee misure di sicurezza conformi a quelle previste,
a seconda dei casi, dagli articoli 31-36 e dall'Allegato b)
del medesimo Codice.
Deve essere infine dato tempestivo riscontro ad eventuali
richieste con le quali gli interessati esercitino i propri
diritti ad esempi o per accedere ai dati che li riguardano,
conoscerne l'origine e alcune modalita' del trattamento od
opporsi al loro utilizzo, ad esempio all'ulteriore ricezione
di materiale o chiamate (art. 7 del Codice).
Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro
idoneo l'interessato puo' rivolgersi all'autorita' giudiziaria,
oppure presentare un ricorso al Garante; puo' altresi' presentare
a questa Autorita' una segnalazione o un reclamo.
Tutto cio' premesso il garante:
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del Codice
prescrive ai titolari interessati di conformare il trattamento
dei dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento;
b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice, dispone che
partiti e movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori
e singoli candidati possano prescindere dall'informativa agli
interessati nei casi indicati nel punto del presente provvedimento;
c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi
e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2,
del Codice.
Roma, 7 settembre 2005
Il Presidente Pizzetti
Il relatore Chiaravalloti
Il segretario generale Buttarelli
La redazione di megghy.com |