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SENTENZE DANNO ESISTENZIALE
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Giudice di Pace di Milano, Sez. IV, 23 luglio 2002 [Attese in aeroporto]

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Giudice di Pace, Milano, Sez. IV, 23 luglio 2002 [Giud. Castiglioni]

Svolgimento del processo
Con citazione regolarmente notificata l’attore conveniva in giudizio Alitalia S.p.A., e S.E.A. S.p.A., esponendo che nella serata tra il 24 e il 25 dicembre 2000, a seguito di colposi inadempimenti delle stesse, non poteva avvenire, insieme a molti altri, la partenza del volo AZ 1731 diretto a Catania, contrattualmente fissata per le ore 19,40 del 24 dicembre. Seguivano gravi disagi, e situazioni di stress, che si concludevano solo alle ore 03,35 del 26 dicembre 2000, allorche' l’aereo sul quale i viaggiatori erano stati nuovamente imbarcati, dopo avere trascorso il giorno di Natale presso il Residence Hotel Leonardo da Vinci, alla periferia di Milano, decollava con la destinazione d’origine. L’attore concludeva pertanto chiedendo, previo accertamento della responsabilita' delle convenute, la condanna in via alternativa o solidale delle medesime al risarcimento di tutti i danni subiti, da quantificare anche in via equitativa in misura contenuta entro il limite dell’esenzione ... Omissis...

Motivi della decisione
... Omissis... Quanto alla questione preliminare posta dalla convenuta S.E.A. S.p.A., ed afferente all’eccepito difetto in capo a se stessa della legittimazione passiva (rectius: titolarita' passiva del rapporto controverso dedotto in giudizio), si osserva che detta eccezione non ha rilievo alcuno. A giudizio dello scrivente, non vi e' ostacolo all’esercizio cumulativo da parte dell’attore dell’azione contrattuale (che gli consente di scaricarsi dell’onere della prova della colpa), in concorso di quella extracontrattuale, atteso che, qualora il vettore abbia assolto l’onere probatorio di cui all’art. 408 c.d.n. (Responsabilita' del vettore per inesecuzione del trasporto per ritardo), potra' essere esercitata nei confronti del terzo responsabile l’azione di danno extracontrattuale.
Non ha pregio altresi' la pretesa individuazione dello Stato, quale responsabile della disciplina della sicurezza operativa, per il tramite del Direttore dell’Aeroporto, poiche' la sussistenza di una totale autonomia tecnica ed organizzativa del gestore aeroportuale, concessionario del servizio pubblico, esclude che altri soggetti possano essere ritenuti responsabili.
Quanto poi alla relazione tra gestore aeroportuale e vettore aereo, relazione che viene ricondotta dagli esperti di diritto aeronautico nell’ambito di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione dei servizi aero portuali, va detto che una tale qualificazione non risulta inficiata dalla circostanza per la quale, relativamente ad alcuni servizi, come quelli di handling, il gestore aeroportuale assuma la qualita' di preposto del vettore, come asserito dalla convenuta S.E.A.
Dovra' pertanto dichiararsi l’inammissibilita' della eccezione preliminare proposta da quest’ultima, con conseguente declaratoria di avvenuta regolare costituzione del contraddittorio inter partes. Quanto ai fatti, i prodotti servizi giornalistici, non contestati, consentono di invocare il notorio, ai sensi del disposto dell’art. 115, comma 2, c.p.c., in quanto riferito, come nella specie, ad eventi di carattere generale ed obbiettivo, che, proprio perche' tali, non hanno bisogno di essere provati (Cass. 5 aprile 1986, n. 2371).
Sotto un tale profilo bastera' ricordare le parole di Guido Gentili nell’articolo di fondo apparso sul Corriere della Sera del 27 dicembre 2000: «Il terzo Natale della Grande Malpensa non poteva che aprirsi e chiudersi peggio. Una nevicata, tutt’altro che epocale, ha messo in ginocchio uno scalo intercontinentale costato duemila miliardi, e la cui storia, dal 1985 ad oggi, e' stata a dir poco travagliata. Migliaia di persone sono rimaste intrappolate per circa due giorni. Trenta centimetri di neve per un aeroporto di questa stazza, e con questa ubicazione (la brughiera prealpina), dovrebbero essere considerati un’eventualita' normale...». Ora, circa la regula iuris da applicare nei confronti di S.E.A. S.p.A., quale responsabile della gestione aeroportuale, e' stato condivisibilmente ritenuto (Tribunale di Genova 5 ottobre 2001, Tnt Express Ltd. c. Autorita' portuale di Genova, Aeroporto di Genova S.p.A.) che essa rientri appieno nell’esercizio di un’attivita' pericolosa, quale definita dall’art. 2050 c.c. (i parametri piu' significativi sono stati individuati come segue: la frequenza di eventi dannosi attestata da incontrovertibili dati statistici, e da elementi di comune esperienza; la potenzialita' altamente lesiva dell’attivita'; la particolare incidenza di fattori ambientali e climatici, che aumentano il rischio di collisione; la sussistenza di una normativa tecnica, e di strutture amministrative volte alla prevenzione di infortuni e alla tutela dell’incolumita' degli utenti).
L’ancoraggio del regime di responsabilita' del gestore di aeroporto, la S.E.A. S.p.A., alla suindicata norma, determina una rilevante conseguenza: l’assunzione a suo carico della prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. In ogni caso, anche a voler dissentire da un tale giudizio di sussumibilita', non potrebbe non rilevare nella fattispecie la previsione della clausola generale dell’art. 2043 c.c.; con la conseguenza che, attraverso le stesse ammissioni fatte dai massimi responsabili della convenuta S.E.A. S.p.A., come riportate dalla stampa quotidiana, non contestate, puo' ben ritenersi provato il pregiudizio, anche grave, causato agli utenti, quale diretta conseguenza di omissioni colpevoli del gestore aeroportuale. Al contrario, nulla puo' essere rimproverato alla convenuta Alitalia S.p.A., la quale si e' attivata per contenere i gravi disagi dei passeggeri, sino al nuovo imbarco. Pertanto la convenuta S.E.A. S.p.A. andra' condannata al risarcimento del danno lamentato dall’attore, come accertato e liquidato giudizialmente.
Nulla puo' essere riconosciuto a titolo di danno biologico, o psichico, come chiesto dal predetto attore, da ricomprendere nel primo (in considerazione dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, che configura la nozione di danno biologico in termini onnicomprensivi, tali da comprendere tutti i possibili risvolti areddituali della lesione alla salute), essendo necessaria la prova di una menomazione della salute mediante accertamento medico legale (legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 3 Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione dell’integrita' psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale); ed in proposito l’attore nulla ha provato, ne' ha chiesto di provare. Tuttavia e' stato condivisibilmente statuito (Corte d’appello di Torino, sez. III, 4 ottobre 2001, n. 1285) che «La qualificazione, da parte di chi agisce, del danno... come danno biologico, non e' causa ostativa dell’esame della domanda del danno esistenziale, essendo dovere del giudice individuare quale e' il bene protetto che si assume essere stato leso, e valutare in tal modo la domanda al di la' delle qualificazioni della difesa». E' noto che il danno esistenziale configura un nuovo titolo di pregiudizio di natura patrimoniale (il danno morale, o non patrimoniale, e' in oggi vincolato al concetto di reato), elaborato da alcuni anni a livello dottrinale, con piu' di un riscontro giurisprudenziale (Cass., sez. I, 7 giugno 2000, n. 7713), ed identificato nella lesione della serenita' personale, garantita da norme di rango costituzionale, le quali tutelano i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita' (art. 2 Cost.).
Non vi e' dubbio che nella vanificazione della legittima aspettativa di riunirsi alla propria famiglia nel giorno di Natale, debba essere riconosciuta una sofferenza morale costituente un danno ingiusto, quasi violazione dello status familiare, come tale suscettibile di risarcimento ai sensi del disposto del gia' citato art. 2043, da quantificare con equo apprezzamento nella somma di Euro 619,75, in moneta attuale, oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza, comprensiva dei maggiori esborsi conseguenti all’interruzione forzata del viaggio, immancabili in tali situazioni, secondo comune esperienza, anche se non sempre esattamente documentabili. ... Omissis...

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