Versione
stampabile
Giudice di Pace, Milano, Sez. IV, 23 luglio
2002 [Giud. Castiglioni]
Svolgimento del processo
Con citazione regolarmente notificata l’attore conveniva
in giudizio Alitalia S.p.A., e S.E.A. S.p.A., esponendo
che nella serata tra il 24 e il 25 dicembre 2000, a seguito
di colposi inadempimenti delle stesse, non poteva avvenire,
insieme a molti altri, la partenza del volo AZ 1731 diretto
a Catania, contrattualmente fissata per le ore 19,40 del
24 dicembre. Seguivano gravi disagi, e situazioni di stress,
che si concludevano solo alle ore 03,35 del 26 dicembre
2000, allorche' l’aereo sul quale i viaggiatori erano
stati nuovamente imbarcati, dopo avere trascorso il giorno
di Natale presso il Residence Hotel Leonardo da Vinci, alla
periferia di Milano, decollava con la destinazione d’origine.
L’attore concludeva pertanto chiedendo, previo accertamento
della responsabilita' delle convenute, la condanna in via
alternativa o solidale delle medesime al risarcimento di
tutti i danni subiti, da quantificare anche in via equitativa
in misura contenuta entro il limite dell’esenzione
... Omissis...
Motivi della decisione
... Omissis... Quanto alla questione preliminare posta dalla
convenuta S.E.A. S.p.A., ed afferente all’eccepito
difetto in capo a se stessa della legittimazione passiva
(rectius: titolarita' passiva del rapporto controverso dedotto
in giudizio), si osserva che detta eccezione non ha rilievo
alcuno. A giudizio dello scrivente, non vi e' ostacolo all’esercizio
cumulativo da parte dell’attore dell’azione
contrattuale (che gli consente di scaricarsi dell’onere
della prova della colpa), in concorso di quella extracontrattuale,
atteso che, qualora il vettore abbia assolto l’onere
probatorio di cui all’art. 408 c.d.n. (Responsabilita'
del vettore per inesecuzione del trasporto per ritardo),
potra' essere esercitata nei confronti del terzo responsabile
l’azione di danno extracontrattuale.
Non ha pregio altresi' la pretesa individuazione dello Stato,
quale responsabile della disciplina della sicurezza operativa,
per il tramite del Direttore dell’Aeroporto, poiche'
la sussistenza di una totale autonomia tecnica ed organizzativa
del gestore aeroportuale, concessionario del servizio pubblico,
esclude che altri soggetti possano essere ritenuti responsabili.
Quanto poi alla relazione tra gestore aeroportuale e vettore
aereo, relazione che viene ricondotta dagli esperti di diritto
aeronautico nell’ambito di un rapporto contrattuale
avente ad oggetto la prestazione dei servizi aero portuali,
va detto che una tale qualificazione non risulta inficiata
dalla circostanza per la quale, relativamente ad alcuni
servizi, come quelli di handling, il gestore aeroportuale
assuma la qualita' di preposto del vettore, come asserito
dalla convenuta S.E.A.
Dovra' pertanto dichiararsi l’inammissibilita' della
eccezione preliminare proposta da quest’ultima, con
conseguente declaratoria di avvenuta regolare costituzione
del contraddittorio inter partes. Quanto ai fatti, i prodotti
servizi giornalistici, non contestati, consentono di invocare
il notorio, ai sensi del disposto dell’art. 115, comma
2, c.p.c., in quanto riferito, come nella specie, ad eventi
di carattere generale ed obbiettivo, che, proprio perche'
tali, non hanno bisogno di essere provati (Cass. 5 aprile
1986, n. 2371).
Sotto un tale profilo bastera' ricordare le parole di Guido
Gentili nell’articolo di fondo apparso sul Corriere
della Sera del 27 dicembre 2000: «Il terzo Natale
della Grande Malpensa non poteva che aprirsi e chiudersi
peggio. Una nevicata, tutt’altro che epocale, ha messo
in ginocchio uno scalo intercontinentale costato duemila
miliardi, e la cui storia, dal 1985 ad oggi, e' stata a
dir poco travagliata. Migliaia di persone sono rimaste intrappolate
per circa due giorni. Trenta centimetri di neve per un aeroporto
di questa stazza, e con questa ubicazione (la brughiera
prealpina), dovrebbero essere considerati un’eventualita'
normale...». Ora, circa la regula iuris da applicare
nei confronti di S.E.A. S.p.A., quale responsabile della
gestione aeroportuale, e' stato condivisibilmente ritenuto
(Tribunale di Genova 5 ottobre 2001, Tnt Express Ltd. c.
Autorita' portuale di Genova, Aeroporto di Genova S.p.A.)
che essa rientri appieno nell’esercizio di un’attivita'
pericolosa, quale definita dall’art. 2050 c.c. (i
parametri piu' significativi sono stati individuati come
segue: la frequenza di eventi dannosi attestata da incontrovertibili
dati statistici, e da elementi di comune esperienza; la
potenzialita' altamente lesiva dell’attivita'; la
particolare incidenza di fattori ambientali e climatici,
che aumentano il rischio di collisione; la sussistenza di
una normativa tecnica, e di strutture amministrative volte
alla prevenzione di infortuni e alla tutela dell’incolumita'
degli utenti).
L’ancoraggio del regime di responsabilita' del gestore
di aeroporto, la S.E.A. S.p.A., alla suindicata norma, determina
una rilevante conseguenza: l’assunzione a suo carico
della prova liberatoria di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitare il danno. In ogni caso, anche a voler
dissentire da un tale giudizio di sussumibilita', non potrebbe
non rilevare nella fattispecie la previsione della clausola
generale dell’art. 2043 c.c.; con la conseguenza che,
attraverso le stesse ammissioni fatte dai massimi responsabili
della convenuta S.E.A. S.p.A., come riportate dalla stampa
quotidiana, non contestate, puo' ben ritenersi provato il
pregiudizio, anche grave, causato agli utenti, quale diretta
conseguenza di omissioni colpevoli del gestore aeroportuale.
Al contrario, nulla puo' essere rimproverato alla convenuta
Alitalia S.p.A., la quale si e' attivata per contenere i
gravi disagi dei passeggeri, sino al nuovo imbarco. Pertanto
la convenuta S.E.A. S.p.A. andra' condannata al risarcimento
del danno lamentato dall’attore, come accertato e
liquidato giudizialmente.
Nulla puo' essere riconosciuto a titolo di danno biologico,
o psichico, come chiesto dal predetto attore, da ricomprendere
nel primo (in considerazione dell’ormai consolidato
indirizzo giurisprudenziale, che configura la nozione di
danno biologico in termini onnicomprensivi, tali da comprendere
tutti i possibili risvolti areddituali della lesione alla
salute), essendo necessaria la prova di una menomazione
della salute mediante accertamento medico legale (legge
5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 3 Agli effetti di cui
al comma 2, per danno biologico si intende la lesione dell’integrita'
psicofisica della persona, suscettibile di accertamento
medico legale); ed in proposito l’attore nulla ha
provato, ne' ha chiesto di provare. Tuttavia e' stato condivisibilmente
statuito (Corte d’appello di Torino, sez. III, 4 ottobre
2001, n. 1285) che «La qualificazione, da parte di
chi agisce, del danno... come danno biologico, non e' causa
ostativa dell’esame della domanda del danno esistenziale,
essendo dovere del giudice individuare quale e' il bene
protetto che si assume essere stato leso, e valutare in
tal modo la domanda al di la' delle qualificazioni della
difesa». E' noto che il danno esistenziale configura
un nuovo titolo di pregiudizio di natura patrimoniale (il
danno morale, o non patrimoniale, e' in oggi vincolato al
concetto di reato), elaborato da alcuni anni a livello dottrinale,
con piu' di un riscontro giurisprudenziale (Cass., sez.
I, 7 giugno 2000, n. 7713), ed identificato nella lesione
della serenita' personale, garantita da norme di rango costituzionale,
le quali tutelano i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo, che nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalita' (art. 2 Cost.).
Non vi e' dubbio che nella vanificazione della legittima
aspettativa di riunirsi alla propria famiglia nel giorno
di Natale, debba essere riconosciuta una sofferenza morale
costituente un danno ingiusto, quasi violazione dello status
familiare, come tale suscettibile di risarcimento ai sensi
del disposto del gia' citato art. 2043, da quantificare
con equo apprezzamento nella somma di Euro 619,75, in moneta
attuale, oltre ad interessi legali dalla data della presente
sentenza, comprensiva dei maggiori esborsi conseguenti all’interruzione
forzata del viaggio, immancabili in tali situazioni, secondo
comune esperienza, anche se non sempre esattamente documentabili.
... Omissis...
La redazione di megghy.com
|