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Non esisterá piú la separazione fra le professioni di commercialista e di ragioniere commercialista
Disegno di legge , dell' 08.02.2005 n° 2516

Istituito l'albo unico di Commercialisti e Ragionieri con l'approvazione definitiva del Disegno di legge dell'08/02/2005 2516.
Non esisterá piú la separazione fra le professioni di commercialista e di ragioniere commercialista
Il Parlamento ha definitivamente approvato il disegno di legge che istituisce l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, il tutto si é reso necessario, nell'adeguamento al contesto comunitario

 


DDL Senato 2516

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

(Testo definitivamente approcato dalla Camera dei Deputati l'8 febbraio 2005. In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

Art. 1.

1. L’Ordine dei dottori commercialisti e l’Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito l’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 2.

1. All’unificazione di cui all’articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Art. 3.

1. Con il decreto legislativo di cui all’articolo 2 sono definiti:
a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l’elettorato passivo per la nomina del presidente;
b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché i titoli regolati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 173;
c) l’istituzione di due sezioni dell’Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);
d) l’ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell’altra sezione. È consentita l’attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell’Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi. Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione;
e) le prove degli esami di Stato per l’iscrizione alle sezioni dell’Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell’esame di Stato all’esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e Ordini locali;
f) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nella sezione dell’Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di «ragioniere commercialista», con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell’anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell’Ordine o Collegio di provenienza;
g) la protezione dei titoli professionali di «dottore commercialista», di «ragioniere commercialista» e di «esperto contabile», nonché del termine abbreviato di «commercialista», utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;
h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all’articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;
i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì l’ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.

Art. 4.

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l’iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all’unificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente;
b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;
c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;
d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 5.

1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salvaguardare l’autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
c) mantenere l’attuale disciplina normativa dell’esame per l’accesso al registro dei revisori contabili prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori contabili.

Art. 6.

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a).

La redazione di megghy.com

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