Istituito l'albo unico di Commercialisti
e Ragionieri con l'approvazione definitiva
del Disegno di legge dell'08/02/2005 n°
2516.
Non esisterá piú la separazione fra le
professioni di commercialista e di ragioniere commercialista
Il Parlamento ha definitivamente approvato il disegno
di legge che istituisce l'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli esperti contabili, il tutto si é reso
necessario, nell'adeguamento al contesto comunitario
DDL Senato 2516
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili
(Testo definitivamente approcato dalla Camera dei Deputati
l'8 febbraio 2005. In attesa di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale)
Art. 1.
1. L’Ordine dei dottori commercialisti e l’Ordine
dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell’Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
presso il quale è istituito l’Albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Art. 2.
1. All’unificazione di cui all’articolo
1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con decreto legislativo da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione
del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza
che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, il decreto legislativo può essere
comunque emanato.
Art. 3.
1. Con il decreto legislativo di cui all’articolo
2 sono definiti:
a) le modalità per la costituzione del Consiglio
nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale
e la relativa composizione, nel rispetto dei princìpi
di proporzionalità e rappresentatività,
assicurando comunque alla componente della sezione riservata
ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio
di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti
non inferiore alla metà e l’elettorato
passivo per la nomina del presidente;
b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché
i titoli regolati dall’ordinamento previgente
ai decreti emanati in applicazione dell’articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni, che costituiscono requisiti
di ammissione all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo
3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002,
n. 173;
c) l’istituzione di due sezioni dell’Albo,
rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di
cui alla lettera b);
d) l’ambito delle attività oggetto della
professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni
vigenti, con attribuzione specifica di attività
agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici
e agli iscritti nell’altra sezione. È consentita
l’attribuzione di nuove competenze agli iscritti
nella sezione dell’Albo unico riservata ai laureati
specialistici, che presentino profili di interesse pubblico
generale, nel rispetto del principio della libertà
di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente
attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad
altri Albi. Sono fatte salve, altresì, le attività
di natura privatistica già consentite dalla legge
agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali
tenuti dalla pubblica amministrazione;
e) le prove degli esami di Stato per l’iscrizione
alle sezioni dell’Albo, tenuto conto di quanto
disposto alla lettera d), con previsione della possibilità
di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi
specialistici ed esenzione da una delle prove scritte
dell’esame di Stato all’esito di un corso
realizzato sulla base di convenzioni tra università
e Ordini locali;
f) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento
nella sezione dell’Albo riservata ai laureati
specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,
questi ultimi con il titolo professionale di «ragioniere
commercialista», con specifica distinta indicazione,
per ciascuno, dell’anzianità di iscrizione,
del titolo di studio, del titolo professionale e dell’Ordine
o Collegio di provenienza;
g) la protezione dei titoli professionali di «dottore
commercialista», di «ragioniere commercialista»
e di «esperto contabile», nonché
del termine abbreviato di «commercialista»,
utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del
nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;
h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata
di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento
degli attuali organismi dirigenti di cui all’articolo
6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi,
nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze
ai ragionieri;
i) le norme transitorie che definiscono le modalità,
le procedure e i termini per la confluenza degli enti
nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi
enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, definendo altresì l’ambito
territoriale degli Ordini locali e le procedure per
la prima elezione dei relativi organismi direttivi.
Art. 4.
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti
misure volte a sostenere l’iniziativa dei competenti
organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza
e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore
dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all’unificazione,
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) definizione delle regole da seguire nel processo
di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli
articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto
applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione
da parte dei competenti organi delle Casse interessate
sulla base di bilanci di unificazione che considerino
le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle
dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare
al controllo di cui all’articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 509 del 1994 e a condizione che
eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino
effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali
previsti a normativa vigente;
b) applicazione da parte delle Casse unificande del
principio del pro rata, di cui all’articolo 3,
comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato
alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti
la propria gestione;
c) adeguamento delle normative legislative, già
applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione
come da esse definito;
d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti
finalizzati alla unificazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli
schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo
sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione
dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di
cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 5.
1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui all’articolo 2, su proposta del Ministro
della giustizia, sono attribuite all’Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze
sul registro dei revisori contabili di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni,
e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione del medesimo schema di decreto.
Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto
legislativo può essere comunque emanato.
3. Nell’esercizio della delega il Governo è
tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) salvaguardare l’autonomia del registro dei
revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dall’Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione
centrale per i revisori contabili prevista dal titolo
I del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
c) mantenere l’attuale disciplina normativa dell’esame
per l’accesso al registro dei revisori contabili
prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la
competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione,
sospensione e cancellazione dal registro dei revisori
contabili.
Art. 6.
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo
2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali
e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la proroga degli organi in carica fino
al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di entrata in vigore della presente legge;
b) prevedere la facoltà per i Consigli locali
prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza
del loro mandato, fermo restando che gli organi così
eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera
a).
La redazione di megghy.com |