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Agenzia delle Entrate
CIRCOLARE N. 36 del 04.08.2004
Oggetto: Circolari IRES/3 - Il nuovo regime fiscale delle
plusvalenze da realizzo delle partecipazioni. Decreto Legislativo
12 dicembre 2003, n. 344
INDICE
Il nuovo regime di esenzione delle plusvalenze da realizzo
delle partecipazioni
1.
PREMESSA
2.
Presupposti di applicazione
2.1.
Ambito soggettivo
2.2.
Ambito oggettivo
2.2.1.
Partecipazioni in società ed enti
2.2.2.
Strumenti finanziari e contratti assimilati alle partecipazioni
2.2.2.1.
Strumenti finanziari similari alle azioni
2.2.2.2.
Contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza
agli utili
2.2.3.
Casi particolari
2.2.3.1.
Azioni proprie
2.2.3.2.
Diritto di usufrutto, diritti d'opzione e obbligazioni convertibili
2.2.3.3.
Quote dei Fondi comuni d'investimento e di partecipazione
alle SICAV
2.2.3.4.
Pronti contro termine e prestito titoli
2.2.3.5.
Titoli e strumenti finanziari dei non residenti
2.3.
Requisiti di applicazione
2.3.1.
Periodo minimo di possesso
2.3.2.
Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie
2.3.3.
Residenza fiscale
2.3.4.
Esercizio di impresa commerciale
2.3.5.
Società holding
2.3.6.
Operazioni straordinarie
2.3.6.1.
Effetti sui requisiti "soggettivi" delle operazioni
che interessano la partecipante
2.3.6.1.1.
Conferimento
2.3.6.1.2.
Fusione e scissione
2.3.6.2.
Effetti sui requisiti "soggettivi" delle operazioni
che interessano la partecipata
2.3.6.3.
Effetti sui requisiti "oggettivi" delle operazioni
che interessano la partecipante
2.3.6.4.
Effetti sui requisiti "oggettivi" delle operazioni
che interessano la partecipata
2.3.6.4.1.
Fusione
2.3.6.4.2.
Scissione
2.3.7.
Consolidato nazionale e participation exemption
3.
Quantificazione delle plusvalenze esenti
4.
Riserve di capitale
5.
Recesso ed esclusione del socio, riscatto, riduzione di
capitale esuberante, liquidazione della partecipazione
5.1.
Soggetti IRES
5.2.
Soggetti IRPEF imprenditori
5.3.
Soggetti IRPEF non imprenditori
6.
Minusvalenze di iscrizione e di realizzo della partecipazione
7.
Entrata in vigore e regime transitorio
7.1.
Svalutazioni operate ante riforma
7.2.
Partecipazioni già possedute all'entrata in vigore
della riforma
1. PREMESSA
La riforma del sistema fiscale statale, avviata con la legge
delega 7 aprile 2003, n. 80, è caratterizzata da
un nuovo assetto dei rapporti tra fiscalità delle
società e fiscalità dei soci che si basa sul
criterio di tassazione del reddito al momento della produzione
e non all'atto della sua distribuzione.
A tal fine è prevista l'irrilevanza reddituale dei
dividendi distribuiti e l'esenzione delle plusvalenze realizzate
in occasione della cessione delle partecipazioni che rispondono
a determinati requisiti. Tali istituti consentono di affermare
la tassazione a titolo definitivo in capo alla società
partecipata (che produce la materia imponibile) in quanto:
- sono parzialmente esclusi (in linea generale per il 95
o per il 60 per cento del loro ammontare a seconda del soggetto
percettore) dall'imposizione i dividendi distribuiti ai
soci;
- sono considerate esenti (parzialmente o totalmente, a
seconda dei casi) le plusvalenze da cessione delle partecipazioni
con simmetrica indeducibilità delle minusvalenze
e dei relativi costi.
I principi che ispirano il nuovo rapporto tra la fiscalità
delle società e quella dei soci, sono contenuti nelle
lettere c) ed e) dell'articolo 4 della legge delega n. 80
del 2003, cui è stata data attuazione con il decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (in G.U. 16 dicembre
2003 n. 291, supplemento ordinario n. 190, di seguito decreto).
Tale decreto ha apportato modifiche al Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (TUIR), introducendo nuovi articoli
e rinumerando i vecchi. Nel prosieguo si farà riferimento
al nuovo TUIR.
In particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera c), della
legge delega n. 80 del 2003 ha previsto l'introduzione di
un regime d'esenzione, noto come "participation exemption",
per le plusvalenze realizzate su partecipazioni caratterizzate
da determinati requisiti.
Come emerge dalla relazione governativa al disegno di legge
delega, l'obiettivo perseguito dal legislatore delegante
è quello di armonizzare il nostro sistema fiscale
con quelli in essere in altri Paesi membri dell'Unione Europea,
eliminando lo svantaggio competitivo delle imprese residenti,
e rendendo, quindi, di fatto non necessario sotto tale profilo,
il ricorso alla localizzazione delle holding in Paesi in
cui è già vigente - o di prossima istituzione
- il regime della participation exemption (Austria, Belgio,
Danimarca, Lussemburgo, Germania, Olanda, Spagna e Regno
Unito).
Ulteriore obiettivo della riforma è quello di incentivare
i trasferimenti di complessi aziendali per mezzo della cessione
delle partecipazioni societarie che li rappresentano, in
alternativa alla cessione diretta (che viene scoraggiata
attraverso l'abrogazione dell'imposta sostituiva del 19
per cento prevista dal d.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358).
L'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge delega circoscrive
l'esenzione alle plusvalenze realizzate relative a partecipazioni
in società con o senza personalità giuridica,
sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle seguenti
condizioni:
"1) riconducibilità della partecipazione alla
categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo
oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche
il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non
inferiore ad un anno;
2) esercizio da parte della società partecipata di
un'effettiva attività commerciale;
3) residenza della società partecipata in un Paese
diverso da quello a regime fiscale privilegiato (...), salvi
i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso
articolo 127-bis;(...)".
A fronte dell'esenzione delle plusvalenze, la successiva
lettera e), comma 1, del citato articolo 4, prevede l'indeducibilità
"delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità
di quelle realizzate (...)", vale a dire l'irrilevanza
fiscale sia delle minusvalenze iscritte che di quelle realizzate
tramite atti traslativi della titolarità di partecipazioni
esenti.
I principi contenuti nella legge delega, attuati con il
d.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, sono recepiti nei seguenti
articoli del nuovo TUIR:
- 58, comma 2, per quanto attiene alla parziale imponibilità
delle plusvalenze su partecipazioni detenute da soggetti
IRPEF in regime di impresa;
- 64, comma 1, per quanto attiene all'indeducibilità
delle minusvalenze su partecipazioni parzialmente esenti
detenute da soggetti IRPEF in regime di impresa;
- 87, per quanto attiene alle plusvalenze esenti (participation
exemption);
- 101, comma 1, per quanto attiene all'indeducibilità
delle minusvalenze su partecipazioni detenute da soggetti
IRES.
A completamento del quadro normativo che disciplina la tassazione
delle plusvalenze, si ricorda che nell'ipotesi in cui le
partecipazioni non abbiano i requisiti per essere considerate
esenti, il comma 4 dell'articolo 86 del nuovo TUIR dispone
che le plusvalenze concorrono per l'intero ammontare alla
formazione del reddito nell'esercizio di realizzo, con facoltà
di opzione per la loro rateizzazione in cinque anni, a condizione
che le partecipazioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni
finanziarie per un periodo non inferiore a tre anni. In
forza del generale rinvio alla determinazione della base
imponibile dei soggetti IRES operato dall'articolo 56, comma
1, del nuovo TUIR, tale disposizione trova applicazione
anche con riferimento ai soggetti IRPEF (che nel progetto
di riforma sarà sostituita dall'IRE).
Come precedentemente accennato, il regime di esenzione delle
plusvalenze e la parziale esclusione da imposizione dei
dividendi rappresentano due aspetti della riforma del sistema
fiscale, tra loro funzionalmente connessi. La detassazione
delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni costituisce
il logico corollario del nuovo regime di tassazione dei
dividendi, che sono parzialmente esclusi da imposizione,
siano essi di fonte nazionale ovvero estera (con l'eccezione
degli utili derivanti da società residenti nei cd.
paradisi fiscali).
Nella logica della riforma, che prevede la tassazione del
reddito esclusivamente presso il soggetto che lo ha realmente
prodotto, l'esclusione da imposizione dei dividendi è,
quindi, naturalmente accompagnata dall'irrilevanza fiscale
dei componenti reddituali positivi e negativi connessi alla
cessione della partecipazione stessa.
I nuovi regimi di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze
danno attuazione al principio, desumibile dalla relazione
al disegno di legge delega, secondo cui "(...) la determinazione
del prelievo va baricentrata sulla situazione oggettiva
dell'impresa e non su quella soggettiva del socio".
Sia il dividendo che la plusvalenza originano, infatti,
da redditi che tendenzialmente devono essere tassati in
capo al soggetto che li ha prodotti (società partecipata)
considerando fiscalmente neutre, attraverso la previsione
dell'esenzione, tutte le manifestazioni reddituali successive
alla produzione di tali redditi.
L'assunto da cui muove l'istituto della esclusione da imposizione
dei dividendi e la corrispondente esenzione delle plusvalenze
si riconnette ai criteri economici di formazione delle plusvalenze
e, in particolare, alla circostanza che il plusvalore realizzato
in occasione della cessione di una partecipazione è
costituito da utili già conseguiti o conseguibili
in futuro dalla partecipata, i quali hanno già scontato
o sconteranno in via definitiva le imposte presso il soggetto
che li ha prodotti.
Va, peraltro, evidenziato che nel caso di utili da partecipazione
si è in presenza di una "esclusione", mentre
in ipotesi di plusvalenze deve propriamente parlarsi di
"esenzione". La distinzione assume rilievo sostanziale
agli effetti della deducibilità dei costi. L'articolo
109, comma 5, del nuovo TUIR, prevede, infatti, che "le
spese e gli altri componenti negativi.........sono deducibili
se e nella misura in cui si riferiscono ad attività
o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono
a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi".
In particolare, in applicazione della predetta norma, si
desume che:
- i costi connessi alla gestione delle partecipazioni risultano
deducibili in quanto afferenti a proventi "esclusi"
dall'imponibile; ciò in coerenza con il criterio
direttivo indicato all'articolo 4, lett. d), della legge
delega;
- i costi di cessione della partecipazione non sono deducibili
in quanto correlati ad un provento esente, quale è
la plusvalenza realizzata in occasione di detta cessione.
La stretta correlazione tra i due istituti è evidenziata
dal fatto che:
- per i soggetti IRES è prevista, a fronte dell'imponibilità
del dividendo per il 5 per cento, un'esenzione totale della
plusvalenza;
- per i soggetti IRPEF è prevista, in entrambi i
casi, con perfetta simmetria, un'imponibilità parziale
nei limiti del 40 per cento del loro ammontare.
Fa eccezione a tale schema il trattamento riservato agli
enti non commerciali, ossia agli enti pubblici e privati
diversi dalle società, residenti in Italia, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali.
Come noto, gli enti non commerciali - pur rimanendo transitoriamente
soggetti passivi dell'IRES in base all'articolo 143 del
nuovo TUIR - determinano il reddito complessivo secondo
le stesse disposizioni stabilite dall'articolo 8 del nuovo
TUIR per i soggetti IRPEF.
In forza della disposizione transitoria di cui all'articolo
4, comma 1, lettera q), del decreto, gli utili percepiti,
anche nell'esercizio di impresa, dagli enti non commerciali,
fino a quando non sarà data attuazione alla delega
(nella parte in cui prevede l'inclusione di tali enti tra
i soggetti passivi dell'imposta sul reddito IRPEF), concorrono
alla formazione del reddito imponibile nella misura del
5 per cento del loro ammontare, così come previsto
per i soggetti IRES.
A fronte dell'imponibilità dei dividendi per il 5
per cento del loro ammontare, l'esenzione delle plusvalenze
su partecipazioni realizzate da tali soggetti spetta, invece,
nella misura del 60 per cento, come ordinariamente previsto
per i soggetti IRPEF.
In quest'ultimo caso trova applicazione, infatti, il disposto
dell'articolo 58 del nuovo TUIR.
Rinviando ai chiarimenti forniti con la circolare n. 26
del 16 giugno 2004 in ordine al regime di tassazione dei
dividendi, con la presente circolare si forniscono i primi
chiarimenti in ordine all'istituto della participation exemption.
2. Presupposti di applicazione
Il perimetro di applicazione della participation exemption
è delineato:
- dalle caratteristiche dei soggetti che realizzano la plusvalenza,
analizzate nel paragrafo 2.1;
- dalla tipologia di titoli partecipativi la cui cessione
realizza una plusvalenza qualificata per l'esenzione, illustrata
nel paragrafo 2.2;
- dai requisiti delle partecipazioni qualificate per l'esenzione,
esaminati nel paragrafo 2.3.
In presenza dei presupposti indicati dal legislatore, il
regime della participation exemption deve essere obbligatoriamente
applicato, anche con riferimento al trattamento di eventuali
minusvalenze, approfondito nel paragrafo 6.
2.1. Ambito soggettivo
La disciplina della participation exemption è contenuta
nell'articolo 87 del nuovo TUIR, che prevede l'esenzione
da IRES delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni
o quote di partecipazioni in società aventi determinati
requisiti.
Tale istituto, per effetto del rinvio contenuto nell'articolo
58, comma 2, del nuovo TUIR, trova parziale applicazione
anche nei confronti dei soggetti IRPEF (futura IRE): la
cessione di partecipazioni detenute nell'ambito di attività
di impresa, infatti, dà luogo in capo ad imprenditori
individuali e società di persone ad un'esenzione
parziale della plusvalenza nella misura del 60 per cento.
In capo ai soggetti non imprenditori, invece, la plusvalenza
derivante da cessione di partecipazioni costituisce reddito
diverso ai sensi dell'articolo 68 del nuovo TUIR.
Con riserva di approfondire, in apposita circolare, gli
effetti della cessione di partecipazioni che realizzano
redditi diversi, in questa sede si evidenzia che:
- per la plusvalenza relativa a partecipazione qualificata
(ossia che rappresenta complessivamente una percentuale
di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria
superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione
al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per
cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni), il richiamato
articolo 68, comma 3, del nuovo TUIR, prevede la tassazione
in dichiarazione - con applicazione dell'aliquota IRPEF
del soggetto che ne è possessore - nella misura del
40 per cento del relativo ammontare, al netto di eventuali
minusvalenze realizzate su altre cessioni di partecipazioni,
anch'esse assunte in misura pari al 40 per cento del relativo
ammontare;
- per la plusvalenza relativa a partecipazione non qualificata,
si applica, come nel passato, l'imposta sostitutiva del
12,5 per cento sull'intera plusvalenza.
Possono avvalersi del regime della participation exemption
le seguenti categorie soggettive:
- soggetti passivi dell'Imposta sul Reddito delle Società
(IRES), come individuati dall'articolo 73 del nuovo TUIR,
vale a dire:
> società per azioni ed in accomandita per azioni;
> società a responsabilità limitata;
> società cooperative e di mutua assicurazione;
> enti pubblici o privati che abbiano o meno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
residenti;
> società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente
alle stabili organizzazioni;
> società di persone (società in nome collettivo,
in accomandita semplice e ad esse assimilate) e persone
fisiche titolari di reddito d'impresa, per effetto del rinvio
alle disposizioni contenute nell'articolo 87 operato dall'articolo
58, comma 2, del nuovo TUIR.
Tali categorie di contribuenti applicano il regime di participation
exemption qualora sussistano i requisiti illustrati nel
paragrafo 2.3.
Considerato che una delle condizioni necessarie per fruire
della participation exemption è l'iscrizione delle
partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, si ritiene
che il regime in esame non possa essere applicato per le
plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni
detenute in regime d'impresa dai contribuenti c.d. "minori",
i quali determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66
del nuovo TUIR.
Gli stessi, non essendo tenuti agli obblighi di redazione
del bilancio previsti per i soggetti in contabilità
ordinaria, non possono accedere al regime in esame, data
l'impossibilità di riscontrare la sussistenza dei
requisiti previsti dalla legge e, in particolare, quello
della classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni
finanziarie.
Si ricorda che ad analoga conclusione l'Amministrazione
finanziaria è pervenuta nella circolare 19 dicembre
1997, n. 320/E, con riferimento alla possibilità
di applicare l'imposta sostitutiva alle plusvalenze da cessione
di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, del d. Lgs. 8 ottobre 1997, n.
358, il quale prevedeva un'imposizione sostitutiva, a condizione
che tali partecipazioni risultassero iscritte negli ultimi
tre bilanci ante cessione tra le immobilizzazioni finanziarie.
In quella sede, è stato precisato che l'espresso
riferimento al bilancio contenuto nella norma agevolativa,
doveva intendersi nel senso che la stessa fosse rivolta
solo ai soggetti che conseguivano la plusvalenza nell'esercizio
d'attività commerciali in regime di contabilità
ordinaria.
Da quanto precede discende che la cessione di partecipazioni
detenute in regime d'impresa in contabilità semplificata
ai sensi dell'articolo 66 del nuovo TUIR, darà sempre
luogo a plusvalenze interamente tassabili ovvero a minusvalenze
interamente deducibili. Quando la partecipazione non sia
detenuta in regime d'impresa, si applicherà, invece,
il regime di tassazione previsto per i redditi diversi dall'articolo
68 del nuovo TUIR.
SEGUE>>>>>
La redazione di megghy.com
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