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Il nuovo regime fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni
( Agenzia Entrate , circolare 09.08.2004 n° 36 )
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Esempio 17
Partecipazione nella società A) "non commerciale", con patrimonio così suddiviso:
Parte Immobiliare 60.000
Parte Commerciale 40.000
Nel 2003 A) si scinde in B) e C) neocostituite, nelle quali vengono conferiti i due rami d'azienda (rispettivamente, la parte immobiliare in B e la parte commerciale in C). La partecipata C si qualifica per l'esenzione qualora la cessione avviene dopo il triennio dalla scissione. Solo da tale data, infatti, rileva come società "commerciale".

Esempio 18
Partecipazione nella società A) "commerciale", con patrimonio così suddiviso:
Parte Immobiliare 40.000
Parte Commerciale 60.000
Nel 2003 la società A) - costituita nel 1998 - si scinde in B) e C) neocostituite, in cui vengono conferiti i due rami d'azienda (rispettivamente, la parte immobiliare in B e la parte commerciale in C). La partecipata C si qualifica immediatamente per l'esenzione, anche nel caso in cui le pervenga per effetto della scissione una parte non prevalente di immobili. La partecipata B, naturalmente, non si qualifica mai per la participation exemption.

Esempio 19
Partecipazione nella società A), prevalentemente "non commerciale", con patrimonio così suddiviso:
Parte Immobiliare 60.000
Parte Commerciale 40.000
Nel 2003 si scinde in due società: B) neocostituita, in cui viene conferito il ramo "commerciale", e C) preesistente (da più di un triennio) e con patrimonio esclusivamente "commerciale" di valore pari a 500.000 in cui viene conferito il ramo immobiliare. Quest'ultima si qualifica per l'esenzione immediatamente, perché dall'esame "retroattivo" dei patrimoni uniti per effetto della scissione di una parte del patrimonio di A in C, si osserva una prevalenza delle attività "commerciali" di quest'ultima rispetto alle attività "non commerciali" ereditate per effetto della fusione. Le azioni o quote di C che il socio di A riceve in cambio di queste ultime sono rappresentative di un patrimonio che - esaminato nel periodo di tempo previsto dal comma 2 dell'articolo 87 - è sempre prevalentemente commerciale. L'esame "retroattivo" della neocostituita B) porta, invece, ad escludere l'immediato riconoscimento della qualifica della commercialità per quest'ultima perché originato da un soggetto prevalentemente "non commerciale".

2.3.7. Consolidato nazionale e participation exemption
L'articolo 10 del D.M. 9 giugno 2004, recante disposizioni di attuazione del consolidato nazionale, ha precisato che in caso di cessione infragruppo di partecipazioni in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 123 del nuovo TUIR, ai fini della participation exemption:
- il cessionario mantiene la stessa classificazione attribuita alla partecipazione nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso del cedente;
- la verifica dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) (ininterrotto possesso) e c) (residenza fiscale in un paese non black list), va fatta tenendo conto anche del periodo di possesso del cedente.

3. Quantificazione delle plusvalenze esenti
In base all'articolo 86, comma 2, nelle ipotesi di realizzo della partecipazione mediante cessione a titolo oneroso o mediante risarcimento anche in forma assicurativa, "la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato".
Ai sensi del successivo comma 3, in caso di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, " la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni".
Per "costo non ammortizzato" si intende il costo fiscale attribuito alla partecipazione.
La legge delega n. 80 del 2003 prevede, all'articolo 4, lettera e), che siano indeducibili i "costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione...".
Tale principio, attuato in modo indiretto nel nuovo TUIR, emerge dal combinato disposto degli articoli 86, comma 2 ("la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato") e 109, comma 5 ("le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente").
Dalla Relazione illustrativa emerge, inoltre, che "i costi specificamente inerenti alla cessione di tali partecipazioni, che in base alla legge delega risultano indeducibili, possono non essere ricompresi tra gli "oneri accessori di diretta imputazione"; ne consegue che l'indeducibilità di tali costi, in base a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 109, non potrà che avvenire in sede di dichiarazione dei redditi mediante una variazione in aumento del reddito di esercizio"".
Si precisa che i "costi specificamente inerenti alla cessione", richiamati dalla Relazione illustrativa, sono da individuare:
- in primo luogo negli oneri accessori sostenuti in occasione della cessione della partecipazione (ad esempio, spese notarili, spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute agli intermediari, ecc.);
- in altri eventuali oneri che siano specificamente e non solo "indistintamente" collegati alla realizzazione della plusvalenza esente.
Il valore fiscalmente riconosciuto in capo al cessionario per l'acquisto della partecipazione (che si sia qualificata per l'esenzione in capo al cedente) è rappresentato dal costo che il cessionario ha sostenuto per l'acquisto della partecipazione stessa.
Ciò non determina alcun salto d'imposta, ma è naturale implicazione delle innovazioni che caratterizzano l'attuale sistema impositivo e della participation exemption, intesa non come regime agevolativo, ma come logica conseguenza dell'abolizione del credito d'imposta sui dividendi.

4. Riserve di capitale
L'articolo 87, comma 6, del nuovo TUIR, prevede l'applicazione del regime della participation exemption anche nell'ipotesi delle somme e dei beni ricevuti dai soci delle società soggette all'IRES a titolo di ripartizione di determinate riserve o fondi, qualora le somme medesime o il valore normale dei beni ricevuti eccedano il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Le riserve o altri fondi distribuiti da soggetti IRES cui si applica la norma in esame, indicati nell'articolo 47, comma 5, del nuovo TUIR, sono quelli costituiti con:
- sopraprezzi di emissione delle azioni o quote;
- interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote;
- versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale;
- saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.
La distribuzione di tali riserve o fondi, come previsto dal medesimo comma 5 dell'articolo 47, determina - prima facie - la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Nell'ipotesi in cui l'importo delle riserve distribuite ecceda il valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote, il citato articolo 87, comma 6, stabilisce - per i soggetti IRES - che sulla eccedenza si applichi il regime previsto per le plusvalenze. Sussistendo i requisiti previsti dal medesimo articolo 87, la differenza in parola si qualifica per l'esenzione.
La disposizione che rende applicabile il regime delle plusvalenze alla differenza (positiva) tra le somme ricevute a titolo di distribuzione delle riserve di capitale in parola e costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote, si applica anche ai soggetti IRPEF che detengono le partecipazioni in regime d'impresa, per effetto del richiamo all'articolo 87 contenuto nell'articolo 58, comma 2, del nuovo TUIR. Tali plusvalenze saranno, pertanto, esenti per il 60 per cento del loro ammontare al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo 87.
Anche per i soggetti IRPEF che non detengono le partecipazioni in regime d'impresa, in applicazione del citato articolo 47, comma 5, del nuovo TUIR, la ripartizione delle riserve in esame non dà origine ad utili, ma a riduzione del costo delle partecipazioni possedute.
Per tali soggetti, tuttavia, è necessario qualificare l'eccedenza rispetto al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa in quanto - diversamente da quanto affermato per i soggetti IRES e per i soggetti IRPEF che detengono le partecipazioni in regime d'impresa - le somme ricevute dai soci delle società a titolo di ripartizione delle riserve o fondi in parola sono imponibili per l'eccedenza rispetto al valore fiscalmente riconosciuto di tali azioni o quote, quali "redditi di capitale" e, in particolare, quali utili di partecipazione.
D'altra parte, nell'ambito dei redditi diversi di natura finanziaria le disposizioni non prevedono tra le fattispecie che danno luogo a tali redditi la distribuzione di riserve, ma solo operazioni di cessione della partecipazione o di permuta.

5. Recesso ed esclusione del socio, riscatto, riduzione di capitale esuberante, liquidazione della partecipazione
La norma recata dall'articolo 87, comma 7, del nuovo TUIR si occupa del trattamento delle somme o del valore normale dei beni attribuiti ai soci in occasione dei seguenti eventi elencati nell'articolo 47, comma 7:
- recesso del socio;
- esclusione del socio;
- riscatto delle azioni o quote;
- riduzione del capitale per esuberanza dello stesso;
- liquidazione anche concorsuale della società o dell'ente.
In ciascuno degli eventi sopra elencati le somme corrisposte ai soci possono essere attinte dalle riserve di capitale di cui all'articolo 47, comma 5, ovvero da altre riserve o fondi.
Considerato che le somme in parola scontano un regime tributario differenziato in ragione sia della loro natura sia del soggetto che le percepisce si rende opportuno esaminare partitamene le diverse fattispecie che possono astrattamente configurarsi.

5.1. Soggetti IRES
Se il percettore è un soggetto IRES, la differenza (positiva) tra le somme distribuite a titolo di ripartizione delle riserve di capitale di cui all'articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione è assoggettata al regime proprio delle plusvalenze.
Tale eccedenza si qualificherà, pertanto, per l'esenzione in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 87.
Nel caso in cui il percettore possieda partecipazioni che non si qualificano per l'esenzione, la differenza positiva tra somme ricevute a titolo di ripartizione di riserve di capitali e costo fiscalmente riconosciuto concorre, quale plusvalenza, alla formazione del reddito imponibile per l'intero ammontare ai sensi dell'articolo 86.
In modo corrispondente, se la predetta differenza è negativa la stessa risulterà:
- indeducibile, se le partecipazioni si qualificano per la participation exemption;
- deducibile, se le partecipazioni non si qualificano per l'esenzione.
Nell'eventualità che le somme o i beni in argomento siano attribuiti ai soci a titolo diverso dalla ripartizione di riserve di capitale, essi rilevano come dividendi e pertanto saranno assoggettati al regime di parziale esclusione ai sensi dell'articolo 89 del nuovo TUIR, a nulla rilevando che le partecipazioni si qualifichino o meno per l'esenzione.
L'esempio che segue, peraltro già contenuto nel paragrafo 3.4. della circolare n. 26 del 16 giugno 2004, chiarisce le modalità applicative di tale disposizione.

Esempio 20
a. Prezzo pagato = valore fiscalmente riconosciuto 3.000
b. Somma ricevuta in caso di recesso 4.500
c. di cui, a titolo di ripartizione capitale e riserve di capitale 4.000
La differenza tra c) ed a), pari a 1.000, sarà assoggettato al regime delle plusvalenze e si qualificherà per l'esenzione, se ricorrono i requisiti di cui all' articolo 87.
La differenza tra c) e b), ossia l'eccedenza delle somme distribuite a titolo di ripartizione delle riserve diverse da quelle di capitale, pari a 500, costituirà un utile ai sensi dell'articolo 89.

Il trattamento delle somme e dei valori in argomento, differenziato a seconda che questi siano "attinti" da riserve di capitale o da riserve diverse, discende dal combinato disposto degli articoli 89, comma 2, e 87, comma 7.
Infatti, l'ambito applicativo della prima disposizione, che prevede in via generale l'applicazione del regime dei dividendi agli utili distribuiti "anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7", è delimitato dal disposto del citato articolo 87, comma 7, che con riferimento alle stesse somme, corrisposte a titolo di ripartizione di capitale e di riserve di capitale, prevede, invece, l'applicazione del regime delle plusvalenze.

5.2. Soggetti IRPEF imprenditori
Regime analogo a quello previsto per i soggetti IRES è applicabile alle somme attribuite ai soggetti IRPEF in occasione degli eventi prima richiamati qualora essi detengano partecipazioni in regime d'impresa. Infatti, per effetto del rinvio operato dall'articolo 58, comma 2, anche ai predetti soggetti si applica la disposizione contenuta nell'articolo 87, comma 7.
In presenza dei requisiti previsti dalla norma la plusvalenza sarà, quindi, tassata in capo al soggetto IRPEF nei limiti del 40 per cento del relativo ammontare.
Le somme ricevute a seguito di distribuzione di riserve diverse da quelle di capitali, per effetto del rinvio operato dall'articolo 59 all'articolo 47, si considerano, invece, utili e concorreranno alla formazione del reddito per il 40 per cento del loro ammontare.

5.3. Soggetti IRPEF non imprenditori
Come chiarito nella circolare n. 26 del 16 giugno 2004, l'intera somma ricevuta in occasione del recesso e degli altri eventi prima richiamati dalle persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime d'impresa, si qualifica come utile ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del nuovo TUIR.


6. Minusvalenze di iscrizione e di realizzo della partecipazione
In attuazione del criterio direttivo enunciato all'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge delega n. 80 del 2003, negli articoli 64 e 101 del nuovo TUIR si affermano i seguenti principi:
- assoluta indeducibilità delle minusvalenze iscritte (rectius, minusvalenze da valutazione). Tale indeducibilità opera con riferimento a tutte le partecipazioni, siano esse qualificate o meno per l'esenzione;
- indeducibilità delle minusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione, in modo simmetrico alla esenzione prevista per le corrispondenti plusvalenze. Più precisamente, le minusvalenze realizzate sono indeducibili in modo assoluto per i soggetti IRES (articolo 101, comma 1, del nuovo TUIR) ed indeducibili nei limiti del 60 per cento per le società di persone e le imprese individuali (articolo 64, comma 1, del nuovo TUIR).
Al contrario sono deducibili secondo i criteri ordinari, sia per i soggetti IRES che per i soggetti IRPEF, ai sensi dell'articoli 101, comma 1, richiamato dall'articolo 56, comma 1 del nuovo TUIR, le minusvalenze da realizzo relative a partecipazioni che non si qualificano per l'esenzione. I principi precedentemente illustrati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Minusvalenze da realizzo

 
Soggetti IRES
Soggetti IRPEF esercenti attività d'impresa
Partecipazioni qualificate per l'esenzione
Indeducibili per l'intero ammontare (articolo 101, co. 1)
Indeducibili per il 60 per cento del loro ammontare (articolo 64, co. 1)
Partecipazioni non qualificate per l'esenzione
Deducibili per l'intero ammontare (articolo 101, co. 1)
Deducibili per l'intero ammontare (artt. 56 e 101, co. 1)

Minusvalenze da valutazione
 
Soggetti IRES
Soggetti IRPEF esercenti attività d'impresa
Partecipazioni che si qualificano per l'esenzione
Indeducibili per l'intero ammontare
Partecipazioni che non si qualificano per l'esenzione
 


Si ricorda che nel sistema introdotto dalla riforma è possibile attribuire rilevanza fiscale agli andamenti negativi delle società partecipate esercitando l'opzione per gli istituti della trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del nuovo TUIR o del consolidato di cui agli articoli 117 e seguenti del nuovo TUIR. Tali istituti consentono il diretto consolidamento, in capo alla società partecipante, delle perdite delle società partecipate.

7. Entrata in vigore e regime transitorio
Come stabilito al comma 1 dell'articolo 4 (rubricato "Disposizioni transitorie ed entrata in vigore"), il decreto legislativo in commento è entrato in vigore il 1 gennaio 2004. Esso produce effetti, tuttavia, per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere da tale data, salvo quanto stabilito dal seguito del comma 1 del medesimo articolo 4.
In particolare, le lettere c), d), g), e p) del comma 1 del citato articolo 4, recano disposizioni transitorie relative alla participation exemption per i soggetti IRES ed all'esenzione parziale delle plusvalenze per i soggetti IRPEF, al fine di coordinare l'applicazione del nuovo regime con le precedenti disposizioni sul trattamento fiscale delle partecipazioni.

7.1. Svalutazioni operate ante riforma
L'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto prevede che non rientrano nell'esenzione di cui agli articoli 87 (participation exemption) e 58 (esenzione parziale) del nuovo TUIR e, quindi, vanno assoggettate a tassazione le plusvalenze "relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente".
La successiva lettera d) del comma 1 prevede, in modo corrispondente, che "le svalutazioni delle stesse azioni o quote di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003".
Con disposizione direttamente coordinata con tali norme, la lettera p) del medesimo comma 1 dell'articolo 4, prevede che per le svalutazioni delle azioni o quote operate fino al periodo d'imposta antecedente a quello cui si applicano le nuove disposizioni modificative del TUIR (ai sensi del capoverso dell'articolo 4, il periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1 gennaio 2004), "continuano ad applicarsi anche successivamente i criteri di deduzione pro quota stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera b)" del decreto legge n. 209 del 2002.
La medesima lettera p) prevede che, ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalle lettere c) e d) in precedenza enunciate, le predette svalutazioni si considerano integralmente dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.
Come chiarito dalla relazione d'accompagnamento al provvedimento, le lettere c) e d) del comma 1 stabiliscono che gli "effetti derivanti dall'applicazione del regime della participation exemption ovvero dell'esenzione parziale vanno più attentamente verificati per le cessioni di azioni o quote che sono realizzate nei primi due periodi d'imposta di vigenza delle nuove disposizioni", nel caso in cui le stesse partecipazioni siano state oggetto di svalutazioni nei due periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del nuovo regime.
Ai sensi della citata lettera c), pertanto, la cessione di azioni o quote oggetto di svalutazioni dedotte nei due periodi d'imposta precedenti quello di entrata in vigore del decreto (2002 e 2003, in ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), genera una plusvalenza soggetta in ogni caso a tassazione, fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte, qualora la cessione avvenga entro il secondo periodo d'imposta in cui si applicheranno le nuove disposizioni (31 dicembre 2005, nell'esempio precedente).
Di conseguenza, il regime della participation exemption (ovvero dell'esenzione parziale) sarà applicabile per la quota parte di plusvalenza che eccede l'ammontare delle svalutazioni dedotte.
In assenza di svalutazioni dedotte nei due periodi d'imposta che precedono l'applicazione delle nuove disposizioni, o in caso di svalutazioni dedotte prima di tali periodi, l'eventuale plusvalenza - riferibile a partecipazioni che si qualificano per l'esenzione - sarà esente per l'intero ammontare se realizzata da un soggetto IRES, ovvero parzialmente esente se realizzata da un soggetto IRPEF che detiene le partecipazioni in regime d'impresa.
La medesima esenzione spetta in ogni caso per le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni di partecipazioni effettuate a partire dal terzo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime, a nulla rilevando la circostanza che le partecipazioni siano state oggetto di svalutazioni fiscalmente dedotte nei periodi precedenti l'entrata in vigore della riforma.
Scopo della norma, come si evince dalle affermazioni contenute nella relazione d'accompagnamento, è quello di sterilizzare l'effetto (potenzialmente elusivo) collegabile alla svalutazione operata, su partecipazioni che si prevedeva di cedere in regime di participation exemption, al fine di godere di un doppio beneficio:
- svalutazione fiscalmente rilevante nel precedente regime;
- esenzione della plusvalenza nel nuovo regime.
E' opportuno ricordare che le svalutazioni operate su partecipazioni immobilizzate sono state da ultimo disciplinate dal decreto legge 209 del 2002, con effetto sul periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della medesima norma e sul successivo (cioè il 2002 e il 2003, in ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Nel rinviare alla circolare 26 novembre 2002, n. 85/E per una dettagliata analisi di tale provvedimento si ricorda, in sintesi, che il menzionato decreto ha previsto:
- la ripresa a tassazione delle svalutazioni su partecipazioni originate da diminuzioni patrimoniali della partecipata derivanti da distribuzioni di riserve di utili ovvero da perdite per la parte imputabile ad ammortamenti e accantonamenti fiscalmente indeducibili (ammortamento dell'avviamento fiscalmente indeducibile ovvero accantonamenti a fondi diversi da quelli fiscalmente deducibili);
- la deducibilità frazionata in cinque periodi d'imposta delle svalutazioni su partecipazioni, nei residui casi in cui tali svalutazioni non fossero state riprese a tassazione.
In deroga al principio di indeducibilità delle minusvalenze da valutazione introdotto dalla riforma, la citata lettera p) del comma 1, stabilisce che per le svalutazioni delle azioni o quote operate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, "continuano ad applicarsi anche successivamente i criteri di deduzione pro quota stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera b)" del decreto legge n. 209 del 2002 e che, ai fini dell'applicazione della regola di "sterilizzazione" delle plusvalenze potenzialmente esenti appena commentata, le predette svalutazioni (seppur dedotte pro quota) si considerano integralmente dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.
La ratio della norma emerge chiaramente dalla relazione d'accompagnamento, la quale afferma che "la disposizione è finalizzata a precisare, senza ombra di dubbio, che le quote di svalutazioni operate ai sensi del decreto legge n. 209 del 2002 configurano diritti acquisiti che la riforma non influenza".
Ne deriva l'impossibilità di anticipare la deduzione delle residue quote, anche se, a seguito della cessione della partecipazione, dovesse realizzarsi una minusvalenza.
In sintesi, la lettera p) dell'articolo 4 afferma che:
- la deduzione per quinti continua ad operare in ogni caso, anche nei periodi d'imposta successivi al 2003, indipendentemente dal fatto che la cessione avvenga nel biennio 2004/2005 o successivamente,
- le medesime svalutazioni, ai fini dell'applicazione delle lettere c) e d), si considerano integralmente dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.
Gli esempi che seguono chiariscono i dettagli applicativi delle predette disposizioni.

Si ipotizza la seguente situazione riferita al periodo d'imposta 2003:
Periodo d'imposta 2003
Partecipazione iscritta (con valore fiscalmente rilevante) 250.000
valutazione fiscalmente rilevante 50.000
Valore fiscalmente riconosciuto al termine del periodo d'imposta 200.000

In uno dei due periodi d'imposta oggetto di "osservazione" si verifica la cessione della partecipazione e quindi occorre "sterilizzare" l'eventuale plusvalenza qualificabile per l'esenzione, per un importo pari a 50.000. In applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 209 del 2002, la minusvalenza da valutazione è deducibile per quote costanti nel periodo d'imposta 2003 e nei successivi quattro. Se nel periodo d'imposta 2004 (ovvero nel 2005) si dovesse cedere la medesima partecipazione, si possono verificare le seguenti situazioni.

Esempio 21
Periodo d'imposta 2004
Cessione partecipazione 250.000
Plusvalenza (tassata) 50.000
La plusvalenza (per un importo pari a 50.000), pur se qualificabile per l'esenzione, è integralmente tassata in applicazione del disposto dell'articolo 4, comma 1, lettere c) e p), in commento. I residui "quinti" della svalutazione operata nel 2003 continueranno ad essere deducibili nei periodi d'imposta successivi, in applicazione del disposto della medesima lettera p), primo capoverso.

Esempio 22
Periodo d'imposta 2004
Cessione partecipazione 280.000
Plusvalenza 80.000 di cui esente 30.000
La plusvalenza sarà esente solo per la parte che eccede la svalutazione precedentemente dedotta (50.000) ed a condizione che ricorrano i requisiti previsti dalla norma. Anche in tale ipotesi trova applicazione il disposto della lettera p), primo capoverso. In caso di soggetto IRPEF in regime d'impresa, l'esenzione sarà pari a (30.000 * 0,60) = 18.000.

Esempio 23
Periodo d'imposta 2004
Cessione partecipazione 220.000
Plusvalenza (tassata) 20.000
La plusvalenza realizzata, in quanto inferiore alla svalutazione dedotta (50.000), concorrerà integralmente alla formazione del reddito imponibile. Non si effettueranno riprese a tassazione per la parte di svalutazione precedentemente dedotta, che non trova capienza nella plusvalenza realizzata. Anche in tale ipotesi i residui "quinti" continueranno ad essere deducibili nei periodi d'imposta successivi, in applicazione del disposto della lettera p), primo capoverso.

L'ulteriore disposizione recata dalla lettera p), secondo la quale le svalutazioni dedotte "per quinti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 209 del 2002 si considerano integralmente dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, si applica anche alla fattispecie contemplata all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto.
Questa riguarda le svalutazioni relative alle stesse azioni o quote "riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente" le quali "sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003".
A completamento di quanto disciplinato dalla precedente lettera c), si osserva che all'atto del realizzo assumerà rilevanza la svalutazione ripresa a tassazione (nel senso di far valere una corrispondente variazione in diminuzione) sia nel caso in cui si generi una plusvalenza sia nel caso in cui si generi una minusvalenza. Pertanto, la minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione entro il secondo periodo d'imposta in cui si applicheranno le nuove disposizioni (ossia entro il 31 dicembre 2005, nell'ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) sarà deducibile fino a concorrenza dell'importo ripreso a tassazione delle corrispondenti svalutazioni effettuate nei periodi d'imposta 2002 e/o 2003.
Presupposto di applicazione della lettera d) in esame è, infatti, la svalutazione di una partecipazione operata nei periodi d'imposta 2002 e 2003 (in ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) che sia stata ripresa a tassazione nei medesimi periodi d'imposta, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 209 del 2002 (diminuzioni patrimoniali della partecipata derivanti da distribuzioni di riserve di utili, ovvero da perdite per la parte imputabile ad ammortamenti e accantonamenti fiscalmente indeducibili) o, in generale, delle disposizioni degli articoli 61 e 66 del "vecchio" TUIR, che fissavano i limiti di rilevanza fiscale delle svalutazioni civilistiche.
In buona sostanza la disposizione in commento recupera la logica sottostante alla previsione del D.L. n. 209 del 2002, che - si ricorda - rinviava la deducibilità delle minusvalenze riprese a tassazione al periodo d'imposta in cui le stesse fossero state realizzate per effetto di eventuali cessioni della partecipazione. La stessa disposizione si giustifica in quanto, con l'entrata in vigore del regime di participation exemption, tale minusvalenza non sarebbe stata fiscalmente rilevante se realizzata a seguito della cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione.
Per effetto della lettera d) in commento, invece, l'effettivo realizzo, entro il 31 dicembre 2005 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), di una partecipazione in relazione alla quale fossero state operate svalutazioni riprese a tassazione, rende deducibile la svalutazione a suo tempo operata, anche se realizzata a seguito della cessione di una partecipazione che si qualifica per l'esenzione.
La disposizione in commento non si applica, tuttavia, alle svalutazioni deducibili "per quinti" atteso che il secondo periodo della lettera p) considera queste ultime integralmente dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, escludendole di fatto dal novero di quelle "riprese a tassazione" disciplinate dalla lettera d).
Le minusvalenze realizzate successivamente al 31 dicembre 2005 (in ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), non saranno in alcun caso rilevanti, a prescindere dalla sussistenza di svalutazioni non dedotte in precedenti periodi d'imposta.
Alcuni esempi chiariranno l'ambito d'applicazione della norma contenuta nella lettera d), anche con riferimento alla disposizione contenuta nella lettera p).

Si ipotizza la seguente situazione riferita al periodo d'imposta 2003:
Periodo d'imposta 2003
Partecipazione iscritta (con valore fiscalmente rilevante) 250.000
Svalutazione fiscalmente irrilevante ex art. 1, co. 1, a), d.l. 209 50.000
Valore fiscalmente riconosciuto al termine del periodo d'imposta 250.000
Valore civilistico al termine del periodo d'imposta 200.000

In uno dei due periodi d'imposta oggetto di "osservazione" si ha realizzo della partecipazione (ad esempio per effetto di una cessione). Come si è detto, all'atto del realizzo assumerà rilevanza la svalutazione ripresa a tassazione (50.000) sia nel caso in cui si generi una plusvalenza sia nel caso in cui si generi una minusvalenza, come chiarito negli esempi che seguono.

Esempio 24
Periodo d'imposta 2004
Cessione partecipazione 190.000
Minusvalenza "civilistica" 10.000
Minusvalenza "fiscale" 60.000 di cui deducibile 50.000
La minusvalenza fiscale pari a 60.000, anche se relativa a partecipazioni qualificate per l'esenzione, è deducibile in applicazione del disposto del comma 1, lettera d). La minusvalenza fiscalmente deducibile per un importo pari a 50.000 (ossia pari alla svalutazione precedentemente ripresa a tassazione) ha natura di variazione in diminuzione atteso che civilisticamente la partecipazione aveva un valore pari a 200.000. La residua minusvalenza "esente" darà luogo ad una variazione in aumento per un importo pari a 10.000.

Esempio 25
Periodo d'imposta 2004
Cessione partecipazione 280.000
Plusvalenza "civilistica" 80.000
Plusvalenza "fiscale" 30.000 di cui esente 30.000
La plusvalenza fiscale sarà ovviamente esente se ricorrono i requisiti previsti dalla norma. Il contribuente in esame rileverà una variazione in diminuzione pari a 30.000 in applicazione dell'articolo 87. Ovviamente andrà anche effettuata un'ulteriore variazione in diminuzione pari a 50.000 per il "riallineamento" del valore fiscale a quello civilistico.

Esempio 26
Periodo d'imposta 2004
Cessione partecipazione 220.000
Plusvalenza "civilistica" 20.000
Minusvalenza "fiscale" 30.000
La plusvalenza realizzata ha natura esclusivamente civilistica e non va tassata. La minusvalenza fiscale è inferiore alla svalutazione precedentemente recuperata a tassazione e darà luogo ad una variazione in diminuzione pari a 30.000, per il recupero parziale della svalutazione tassata nel 2003. Un'ulteriore variazione in diminuzione pari a 20.000 sarà necessaria per il "riallineamento" del valore fiscale a quello civilistico, onde evitare la doppia tassazione del componente positivo dovuto al disallineamento civilistico/fiscale.

7.2. Partecipazioni già possedute all'entrata in vigore della riforma
Il comma 1, lettera b) dell'articolo 87 del nuovo TUIR, come già evidenziato, prevede - tra i requisiti per l'esenzione - la classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Le eventuali riclassificazioni successive a tale iscrizione "di riferimento" non influiscono sull'applicazione del regime della participation exemption atteso che, come affermato dalla relazione governativa d'accompagnamento al provvedimento, "sin dalla prima iscrizione in bilancio la partecipazione è etichettata: si determina una plusvalenza esente soltanto nel caso in cui tale iscrizione è effettuata tra le immobilizzazioni finanziarie".
Al fine di regolare la portata della disposizione anzidetta con riferimento alle partecipazioni già detenute alla data d'entrata in vigore della riforma, il legislatore ha previsto una norma transitoria.
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 prevede, per le "partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti di cui all'articolo 87, commi 1 e 3 (...) già posseduti o in essere all'inizio del primo periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni" del nuovo TUIR, che il requisito di cui allo stesso articolo 87, comma 1, lettera b), "sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti dei contratti risultano classificati nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente" a quello cui si applicano per la prima volta le nuove disposizioni.
Inoltre, per i titoli "acquisiti nel periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore del medesimo testo unico", il medesimo requisito sussiste "se ne è effettuata la classificazione nella medesima categoria nel bilancio relativo al predetto periodo d'imposta".
Come chiarito dalla citata relazione governativa, in assenza di disposizioni transitorie che regolassero la materia, avrebbero potuto generarsi non pochi problemi nei casi di partecipazioni detenute da molto tempo e per le quali sarebbe risultato difficile dimostrare la natura delle stesse connessa all'iscrizione nel primo bilancio (dovuta sia all'indisponibilità del bilancio, sia eventualmente all'acquisto risalente ad un periodo antecedente all'introduzione della classificazione delle partecipazioni in immobilizzazioni o circolante da parte del d.Lgs. n. 127 del 1991 di recepimento della IV direttiva CEE).
Il legislatore, al fine di risolvere in anticipo tali problemi applicativi ed allo scopo di semplificare l'applicazione della norma in commento, ha introdotto una presunzione assoluta secondo la quale si considera rispettato il requisito richiesto qualora l'iscrizione sia effettuata nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente l'entrata in vigore del nuovo regime.
In sostanza, nel caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare tutte le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti posseduti al 1 gennaio 2004, fermo restando gli altri requisiti richiesti dall'articolo 87, si qualificano per l'esenzione delle relative plusvalenze o minusvalenze qualora siano iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
Tale presunzione è inderogabile salvo quanto previsto per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti acquisiti nel corso del 2003, per i quali si fa riferimento al bilancio relativo allo stesso anno.

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