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Esempio 17
Partecipazione nella società A) "non commerciale",
con patrimonio così suddiviso:
Parte Immobiliare 60.000
Parte Commerciale 40.000
Nel 2003 A) si scinde in B) e C) neocostituite, nelle quali
vengono conferiti i due rami d'azienda (rispettivamente,
la parte immobiliare in B e la parte commerciale in C).
La partecipata C si qualifica per l'esenzione qualora la
cessione avviene dopo il triennio dalla scissione. Solo
da tale data, infatti, rileva come società "commerciale".
Esempio 18
Partecipazione nella società A) "commerciale",
con patrimonio così suddiviso:
Parte Immobiliare 40.000
Parte Commerciale 60.000
Nel 2003 la società A) - costituita nel 1998 - si
scinde in B) e C) neocostituite, in cui vengono conferiti
i due rami d'azienda (rispettivamente, la parte immobiliare
in B e la parte commerciale in C). La partecipata C si qualifica
immediatamente per l'esenzione, anche nel caso in cui le
pervenga per effetto della scissione una parte non prevalente
di immobili. La partecipata B, naturalmente, non si qualifica
mai per la participation exemption.
Esempio 19
Partecipazione nella società A), prevalentemente
"non commerciale", con patrimonio così
suddiviso:
Parte Immobiliare 60.000
Parte Commerciale 40.000
Nel 2003 si scinde in due società: B) neocostituita,
in cui viene conferito il ramo "commerciale",
e C) preesistente (da più di un triennio) e con patrimonio
esclusivamente "commerciale" di valore pari a
500.000 in cui viene conferito il ramo immobiliare. Quest'ultima
si qualifica per l'esenzione immediatamente, perché
dall'esame "retroattivo" dei patrimoni uniti per
effetto della scissione di una parte del patrimonio di A
in C, si osserva una prevalenza delle attività "commerciali"
di quest'ultima rispetto alle attività "non
commerciali" ereditate per effetto della fusione. Le
azioni o quote di C che il socio di A riceve in cambio di
queste ultime sono rappresentative di un patrimonio che
- esaminato nel periodo di tempo previsto dal comma 2 dell'articolo
87 - è sempre prevalentemente commerciale. L'esame
"retroattivo" della neocostituita B) porta, invece,
ad escludere l'immediato riconoscimento della qualifica
della commercialità per quest'ultima perché
originato da un soggetto prevalentemente "non commerciale".
2.3.7. Consolidato nazionale e participation
exemption
L'articolo 10 del D.M. 9 giugno 2004, recante disposizioni
di attuazione del consolidato nazionale, ha precisato che
in caso di cessione infragruppo di partecipazioni in regime
di neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 123
del nuovo TUIR, ai fini della participation exemption:
- il cessionario mantiene la stessa classificazione attribuita
alla partecipazione nel primo bilancio chiuso durante il
periodo di possesso del cedente;
- la verifica dei requisiti di cui all'articolo 87, comma
1, lettere a) (ininterrotto possesso) e c) (residenza fiscale
in un paese non black list), va fatta tenendo conto anche
del periodo di possesso del cedente.
3. Quantificazione delle plusvalenze esenti
In base all'articolo 86, comma 2, nelle ipotesi di realizzo
della partecipazione mediante cessione a titolo oneroso
o mediante risarcimento anche in forma assicurativa, "la
plusvalenza è costituita dalla differenza fra il
corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato".
Ai sensi del successivo comma 3, in caso di assegnazione
ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa, " la plusvalenza è costituita
dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato
dei beni".
Per "costo non ammortizzato" si intende il costo
fiscale attribuito alla partecipazione.
La legge delega n. 80 del 2003 prevede, all'articolo 4,
lettera e), che siano indeducibili i "costi direttamente
connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano
per l'esenzione...".
Tale principio, attuato in modo indiretto nel nuovo TUIR,
emerge dal combinato disposto degli articoli 86, comma 2
("la plusvalenza è costituita dalla differenza
fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto
degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo
non ammortizzato") e 109, comma 5 ("le spese e
gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi,
tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità
sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono
ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri
proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi
concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente
ad attività o beni produttivi di proventi computabili
e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili
in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi
1, 2, e 3 dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui all'articolo
87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente").
Dalla Relazione illustrativa emerge, inoltre, che "i
costi specificamente inerenti alla cessione di tali partecipazioni,
che in base alla legge delega risultano indeducibili, possono
non essere ricompresi tra gli "oneri accessori di diretta
imputazione"; ne consegue che l'indeducibilità
di tali costi, in base a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo
109, non potrà che avvenire in sede di dichiarazione
dei redditi mediante una variazione in aumento del reddito
di esercizio"".
Si precisa che i "costi specificamente inerenti alla
cessione", richiamati dalla Relazione illustrativa,
sono da individuare:
- in primo luogo negli oneri accessori sostenuti in occasione
della cessione della partecipazione (ad esempio, spese notarili,
spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute
agli intermediari, ecc.);
- in altri eventuali oneri che siano specificamente e non
solo "indistintamente" collegati alla realizzazione
della plusvalenza esente.
Il valore fiscalmente riconosciuto in capo al cessionario
per l'acquisto della partecipazione (che si sia qualificata
per l'esenzione in capo al cedente) è rappresentato
dal costo che il cessionario ha sostenuto per l'acquisto
della partecipazione stessa.
Ciò non determina alcun salto d'imposta, ma è
naturale implicazione delle innovazioni che caratterizzano
l'attuale sistema impositivo e della participation exemption,
intesa non come regime agevolativo, ma come logica conseguenza
dell'abolizione del credito d'imposta sui dividendi.
4. Riserve di capitale
L'articolo 87, comma 6, del nuovo TUIR, prevede l'applicazione
del regime della participation exemption anche nell'ipotesi
delle somme e dei beni ricevuti dai soci delle società
soggette all'IRES a titolo di ripartizione di determinate
riserve o fondi, qualora le somme medesime o il valore normale
dei beni ricevuti eccedano il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione.
Le riserve o altri fondi distribuiti da soggetti IRES cui
si applica la norma in esame, indicati nell'articolo 47,
comma 5, del nuovo TUIR, sono quelli costituiti con:
- sopraprezzi di emissione delle azioni o quote;
- interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di
nuove azioni o quote;
- versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale;
- saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.
La distribuzione di tali riserve o fondi, come previsto
dal medesimo comma 5 dell'articolo 47, determina - prima
facie - la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto
delle azioni o quote possedute. Nell'ipotesi in cui l'importo
delle riserve distribuite ecceda il valore fiscalmente riconosciuto
delle azioni o quote, il citato articolo 87, comma 6, stabilisce
- per i soggetti IRES - che sulla eccedenza si applichi
il regime previsto per le plusvalenze. Sussistendo i requisiti
previsti dal medesimo articolo 87, la differenza in parola
si qualifica per l'esenzione.
La disposizione che rende applicabile il regime delle plusvalenze
alla differenza (positiva) tra le somme ricevute a titolo
di distribuzione delle riserve di capitale in parola e costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote, si applica
anche ai soggetti IRPEF che detengono le partecipazioni
in regime d'impresa, per effetto del richiamo all'articolo
87 contenuto nell'articolo 58, comma 2, del nuovo TUIR.
Tali plusvalenze saranno, pertanto, esenti per il 60 per
cento del loro ammontare al verificarsi delle condizioni
previste nell'articolo 87.
Anche per i soggetti IRPEF che non detengono le partecipazioni
in regime d'impresa, in applicazione del citato articolo
47, comma 5, del nuovo TUIR, la ripartizione delle riserve
in esame non dà origine ad utili, ma a riduzione
del costo delle partecipazioni possedute.
Per tali soggetti, tuttavia, è necessario qualificare
l'eccedenza rispetto al valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione stessa in quanto - diversamente da
quanto affermato per i soggetti IRES e per i soggetti IRPEF
che detengono le partecipazioni in regime d'impresa - le
somme ricevute dai soci delle società a titolo di
ripartizione delle riserve o fondi in parola sono imponibili
per l'eccedenza rispetto al valore fiscalmente riconosciuto
di tali azioni o quote, quali "redditi di capitale"
e, in particolare, quali utili di partecipazione.
D'altra parte, nell'ambito dei redditi diversi di natura
finanziaria le disposizioni non prevedono tra le fattispecie
che danno luogo a tali redditi la distribuzione di riserve,
ma solo operazioni di cessione della partecipazione o di
permuta.
5. Recesso ed esclusione del socio, riscatto,
riduzione di capitale esuberante, liquidazione della partecipazione
La norma recata dall'articolo 87, comma 7, del nuovo TUIR
si occupa del trattamento delle somme o del valore normale
dei beni attribuiti ai soci in occasione dei seguenti eventi
elencati nell'articolo 47, comma 7:
- recesso del socio;
- esclusione del socio;
- riscatto delle azioni o quote;
- riduzione del capitale per esuberanza dello stesso;
- liquidazione anche concorsuale della società o
dell'ente.
In ciascuno degli eventi sopra elencati le somme corrisposte
ai soci possono essere attinte dalle riserve di capitale
di cui all'articolo 47, comma 5, ovvero da altre riserve
o fondi.
Considerato che le somme in parola scontano un regime tributario
differenziato in ragione sia della loro natura sia del soggetto
che le percepisce si rende opportuno esaminare partitamene
le diverse fattispecie che possono astrattamente configurarsi.
5.1. Soggetti IRES
Se il percettore è un soggetto IRES, la differenza
(positiva) tra le somme distribuite a titolo di ripartizione
delle riserve di capitale di cui all'articolo 47, comma
5, e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione
è assoggettata al regime proprio delle plusvalenze.
Tale eccedenza si qualificherà, pertanto, per l'esenzione
in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 87.
Nel caso in cui il percettore possieda partecipazioni che
non si qualificano per l'esenzione, la differenza positiva
tra somme ricevute a titolo di ripartizione di riserve di
capitali e costo fiscalmente riconosciuto concorre, quale
plusvalenza, alla formazione del reddito imponibile per
l'intero ammontare ai sensi dell'articolo 86.
In modo corrispondente, se la predetta differenza è
negativa la stessa risulterà:
- indeducibile, se le partecipazioni si qualificano per
la participation exemption;
- deducibile, se le partecipazioni non si qualificano per
l'esenzione.
Nell'eventualità che le somme o i beni in argomento
siano attribuiti ai soci a titolo diverso dalla ripartizione
di riserve di capitale, essi rilevano come dividendi e pertanto
saranno assoggettati al regime di parziale esclusione ai
sensi dell'articolo 89 del nuovo TUIR, a nulla rilevando
che le partecipazioni si qualifichino o meno per l'esenzione.
L'esempio che segue, peraltro già contenuto nel paragrafo
3.4. della circolare n. 26 del 16 giugno 2004, chiarisce
le modalità applicative di tale disposizione.
Esempio 20
a. Prezzo pagato = valore fiscalmente riconosciuto 3.000
b. Somma ricevuta in caso di recesso 4.500
c. di cui, a titolo di ripartizione capitale e riserve di
capitale 4.000
La differenza tra c) ed a), pari a 1.000, sarà assoggettato
al regime delle plusvalenze e si qualificherà per
l'esenzione, se ricorrono i requisiti di cui all' articolo
87.
La differenza tra c) e b), ossia l'eccedenza delle somme
distribuite a titolo di ripartizione delle riserve diverse
da quelle di capitale, pari a 500, costituirà un
utile ai sensi dell'articolo 89.
Il trattamento delle somme e dei valori in argomento, differenziato
a seconda che questi siano "attinti" da riserve
di capitale o da riserve diverse, discende dal combinato
disposto degli articoli 89, comma 2, e 87, comma 7.
Infatti, l'ambito applicativo della prima disposizione,
che prevede in via generale l'applicazione del regime dei
dividendi agli utili distribuiti "anche nei casi di
cui all'articolo 47, comma 7", è delimitato
dal disposto del citato articolo 87, comma 7, che con riferimento
alle stesse somme, corrisposte a titolo di ripartizione
di capitale e di riserve di capitale, prevede, invece, l'applicazione
del regime delle plusvalenze.
5.2. Soggetti IRPEF imprenditori
Regime analogo a quello previsto per i soggetti IRES è
applicabile alle somme attribuite ai soggetti IRPEF in occasione
degli eventi prima richiamati qualora essi detengano partecipazioni
in regime d'impresa. Infatti, per effetto del rinvio operato
dall'articolo 58, comma 2, anche ai predetti soggetti si
applica la disposizione contenuta nell'articolo 87, comma
7.
In presenza dei requisiti previsti dalla norma la plusvalenza
sarà, quindi, tassata in capo al soggetto IRPEF nei
limiti del 40 per cento del relativo ammontare.
Le somme ricevute a seguito di distribuzione di riserve
diverse da quelle di capitali, per effetto del rinvio operato
dall'articolo 59 all'articolo 47, si considerano, invece,
utili e concorreranno alla formazione del reddito per il
40 per cento del loro ammontare.
5.3. Soggetti IRPEF non imprenditori
Come chiarito nella circolare n. 26 del 16 giugno 2004,
l'intera somma ricevuta in occasione del recesso e degli
altri eventi prima richiamati dalle persone fisiche che
non detengono la partecipazione in regime d'impresa, si
qualifica come utile ai sensi dell'articolo 47, comma 7,
del nuovo TUIR.
6. Minusvalenze di iscrizione e di realizzo
della partecipazione
In attuazione del criterio direttivo enunciato all'articolo
4, comma 1, lettera e), della legge delega n. 80 del 2003,
negli articoli 64 e 101 del nuovo TUIR si affermano i seguenti
principi:
- assoluta indeducibilità delle minusvalenze iscritte
(rectius, minusvalenze da valutazione). Tale indeducibilità
opera con riferimento a tutte le partecipazioni, siano esse
qualificate o meno per l'esenzione;
- indeducibilità delle minusvalenze realizzate a
seguito della cessione di partecipazioni che si qualificano
per l'esenzione, in modo simmetrico alla esenzione prevista
per le corrispondenti plusvalenze. Più precisamente,
le minusvalenze realizzate sono indeducibili in modo assoluto
per i soggetti IRES (articolo 101, comma 1, del nuovo TUIR)
ed indeducibili nei limiti del 60 per cento per le società
di persone e le imprese individuali (articolo 64, comma
1, del nuovo TUIR).
Al contrario sono deducibili secondo i criteri ordinari,
sia per i soggetti IRES che per i soggetti IRPEF, ai sensi
dell'articoli 101, comma 1, richiamato dall'articolo 56,
comma 1 del nuovo TUIR, le minusvalenze da realizzo relative
a partecipazioni che non si qualificano per l'esenzione.
I principi precedentemente illustrati sono sintetizzati
nella tabella che segue.
Minusvalenze
da realizzo |
|
Soggetti
IRES |
Soggetti IRPEF esercenti attività
d'impresa
|
Partecipazioni qualificate per
l'esenzione
|
Indeducibili per l'intero ammontare
(articolo 101, co. 1)
|
Indeducibili per il 60 per cento
del loro ammontare (articolo 64, co. 1)
|
Partecipazioni non qualificate
per l'esenzione
|
Deducibili per l'intero ammontare
(articolo 101, co. 1)
|
Deducibili per l'intero ammontare
(artt. 56 e 101, co. 1)
|
Minusvalenze
da valutazione
|
|
Soggetti
IRES |
Soggetti
IRPEF esercenti attività d'impresa |
Partecipazioni che si qualificano
per l'esenzione
|
Indeducibili per
l'intero ammontare
|
Partecipazioni che non si qualificano
per l'esenzione
|
|
Si ricorda che nel sistema introdotto dalla riforma è
possibile attribuire rilevanza fiscale agli andamenti negativi
delle società partecipate esercitando l'opzione per
gli istituti della trasparenza fiscale di cui agli articoli
115 e 116 del nuovo TUIR o del consolidato di cui agli articoli
117 e seguenti del nuovo TUIR. Tali istituti consentono
il diretto consolidamento, in capo alla società partecipante,
delle perdite delle società partecipate.
7. Entrata in vigore e regime transitorio
Come stabilito al comma 1 dell'articolo 4 (rubricato "Disposizioni
transitorie ed entrata in vigore"), il decreto legislativo
in commento è entrato in vigore il 1 gennaio 2004.
Esso produce effetti, tuttavia, per i periodi d'imposta
che hanno inizio a decorrere da tale data, salvo quanto
stabilito dal seguito del comma 1 del medesimo articolo
4.
In particolare, le lettere c), d), g), e p) del comma 1
del citato articolo 4, recano disposizioni transitorie relative
alla participation exemption per i soggetti IRES ed all'esenzione
parziale delle plusvalenze per i soggetti IRPEF, al fine
di coordinare l'applicazione del nuovo regime con le precedenti
disposizioni sul trattamento fiscale delle partecipazioni.
7.1. Svalutazioni operate ante riforma
L'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto prevede che
non rientrano nell'esenzione di cui agli articoli 87 (participation
exemption) e 58 (esenzione parziale) del nuovo TUIR e, quindi,
vanno assoggettate a tassazione le plusvalenze "relative
alle azioni o quote realizzate entro il secondo periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003
fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente".
La successiva lettera d) del comma 1 prevede, in modo corrispondente,
che "le svalutazioni delle stesse azioni o quote di
cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente
sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003".
Con disposizione direttamente coordinata con tali norme,
la lettera p) del medesimo comma 1 dell'articolo 4, prevede
che per le svalutazioni delle azioni o quote operate fino
al periodo d'imposta antecedente a quello cui si applicano
le nuove disposizioni modificative del TUIR (ai sensi del
capoverso dell'articolo 4, il periodo d'imposta che ha inizio
a decorrere dal 1 gennaio 2004), "continuano ad applicarsi
anche successivamente i criteri di deduzione pro quota stabiliti
dall'articolo 1, comma 1, lettera b)" del decreto legge
n. 209 del 2002.
La medesima lettera p) prevede che, ai fini dell'applicazione
di quanto disposto dalle lettere c) e d) in precedenza enunciate,
le predette svalutazioni si considerano integralmente dedotte
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.
Come chiarito dalla relazione d'accompagnamento al provvedimento,
le lettere c) e d) del comma 1 stabiliscono che gli "effetti
derivanti dall'applicazione del regime della participation
exemption ovvero dell'esenzione parziale vanno più
attentamente verificati per le cessioni di azioni o quote
che sono realizzate nei primi due periodi d'imposta di vigenza
delle nuove disposizioni", nel caso in cui le stesse
partecipazioni siano state oggetto di svalutazioni nei due
periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore
del nuovo regime.
Ai sensi della citata lettera c), pertanto, la cessione
di azioni o quote oggetto di svalutazioni dedotte nei due
periodi d'imposta precedenti quello di entrata in vigore
del decreto (2002 e 2003, in ipotesi di periodo d'imposta
coincidente con l'anno solare), genera una plusvalenza soggetta
in ogni caso a tassazione, fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte, qualora la cessione avvenga entro il secondo periodo
d'imposta in cui si applicheranno le nuove disposizioni
(31 dicembre 2005, nell'esempio precedente).
Di conseguenza, il regime della participation exemption
(ovvero dell'esenzione parziale) sarà applicabile
per la quota parte di plusvalenza che eccede l'ammontare
delle svalutazioni dedotte.
In assenza di svalutazioni dedotte nei due periodi d'imposta
che precedono l'applicazione delle nuove disposizioni, o
in caso di svalutazioni dedotte prima di tali periodi, l'eventuale
plusvalenza - riferibile a partecipazioni che si qualificano
per l'esenzione - sarà esente per l'intero ammontare
se realizzata da un soggetto IRES, ovvero parzialmente esente
se realizzata da un soggetto IRPEF che detiene le partecipazioni
in regime d'impresa.
La medesima esenzione spetta in ogni caso per le plusvalenze
realizzate in occasione di cessioni di partecipazioni effettuate
a partire dal terzo periodo d'imposta di applicazione del
nuovo regime, a nulla rilevando la circostanza che le partecipazioni
siano state oggetto di svalutazioni fiscalmente dedotte
nei periodi precedenti l'entrata in vigore della riforma.
Scopo della norma, come si evince dalle affermazioni contenute
nella relazione d'accompagnamento, è quello di sterilizzare
l'effetto (potenzialmente elusivo) collegabile alla svalutazione
operata, su partecipazioni che si prevedeva di cedere in
regime di participation exemption, al fine di godere di
un doppio beneficio:
- svalutazione fiscalmente rilevante nel precedente regime;
- esenzione della plusvalenza nel nuovo regime.
E' opportuno ricordare che le svalutazioni operate su partecipazioni
immobilizzate sono state da ultimo disciplinate dal decreto
legge 209 del 2002, con effetto sul periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore della medesima norma
e sul successivo (cioè il 2002 e il 2003, in ipotesi
di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Nel
rinviare alla circolare 26 novembre 2002, n. 85/E per una
dettagliata analisi di tale provvedimento si ricorda, in
sintesi, che il menzionato decreto ha previsto:
- la ripresa a tassazione delle svalutazioni su partecipazioni
originate da diminuzioni patrimoniali della partecipata
derivanti da distribuzioni di riserve di utili ovvero da
perdite per la parte imputabile ad ammortamenti e accantonamenti
fiscalmente indeducibili (ammortamento dell'avviamento fiscalmente
indeducibile ovvero accantonamenti a fondi diversi da quelli
fiscalmente deducibili);
- la deducibilità frazionata in cinque periodi d'imposta
delle svalutazioni su partecipazioni, nei residui casi in
cui tali svalutazioni non fossero state riprese a tassazione.
In deroga al principio di indeducibilità delle minusvalenze
da valutazione introdotto dalla riforma, la citata lettera
p) del comma 1, stabilisce che per le svalutazioni delle
azioni o quote operate fino al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2003, "continuano ad applicarsi anche
successivamente i criteri di deduzione pro quota stabiliti
dall'articolo 1, comma 1, lettera b)" del decreto legge
n. 209 del 2002 e che, ai fini dell'applicazione della regola
di "sterilizzazione" delle plusvalenze potenzialmente
esenti appena commentata, le predette svalutazioni (seppur
dedotte pro quota) si considerano integralmente dedotte
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.
La ratio della norma emerge chiaramente dalla relazione
d'accompagnamento, la quale afferma che "la disposizione
è finalizzata a precisare, senza ombra di dubbio,
che le quote di svalutazioni operate ai sensi del decreto
legge n. 209 del 2002 configurano diritti acquisiti che
la riforma non influenza".
Ne deriva l'impossibilità di anticipare la deduzione
delle residue quote, anche se, a seguito della cessione
della partecipazione, dovesse realizzarsi una minusvalenza.
In sintesi, la lettera p) dell'articolo 4 afferma che:
- la deduzione per quinti continua ad operare in ogni caso,
anche nei periodi d'imposta successivi al 2003, indipendentemente
dal fatto che la cessione avvenga nel biennio 2004/2005
o successivamente,
- le medesime svalutazioni, ai fini dell'applicazione delle
lettere c) e d), si considerano integralmente dedotte nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.
Gli esempi che seguono chiariscono i dettagli applicativi
delle predette disposizioni.
Si ipotizza la seguente situazione riferita al periodo
d'imposta 2003:
Periodo d'imposta 2003
Partecipazione iscritta (con valore fiscalmente rilevante)
250.000
valutazione fiscalmente rilevante 50.000
Valore fiscalmente riconosciuto al termine del periodo d'imposta
200.000
In uno dei due periodi d'imposta oggetto di "osservazione"
si verifica la cessione della partecipazione e quindi occorre
"sterilizzare" l'eventuale plusvalenza qualificabile
per l'esenzione, per un importo pari a 50.000. In applicazione
della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto legge n. 209 del 2002, la minusvalenza da
valutazione è deducibile per quote costanti nel periodo
d'imposta 2003 e nei successivi quattro. Se nel periodo
d'imposta 2004 (ovvero nel 2005) si dovesse cedere la medesima
partecipazione, si possono verificare le seguenti situazioni.
Esempio 21
Periodo d'imposta 2004
Cessione partecipazione 250.000
Plusvalenza (tassata) 50.000
La plusvalenza (per un importo pari a 50.000), pur se qualificabile
per l'esenzione, è integralmente tassata in applicazione
del disposto dell'articolo 4, comma 1, lettere c) e p),
in commento. I residui "quinti" della svalutazione
operata nel 2003 continueranno ad essere deducibili nei
periodi d'imposta successivi, in applicazione del disposto
della medesima lettera p), primo capoverso.
Esempio 22
Periodo d'imposta 2004
Cessione partecipazione 280.000
Plusvalenza 80.000 di cui esente 30.000
La plusvalenza sarà esente solo per la parte che
eccede la svalutazione precedentemente dedotta (50.000)
ed a condizione che ricorrano i requisiti previsti dalla
norma. Anche in tale ipotesi trova applicazione il disposto
della lettera p), primo capoverso. In caso di soggetto IRPEF
in regime d'impresa, l'esenzione sarà pari a (30.000
* 0,60) = 18.000.
Esempio 23
Periodo d'imposta 2004
Cessione partecipazione 220.000
Plusvalenza (tassata) 20.000
La plusvalenza realizzata, in quanto inferiore alla svalutazione
dedotta (50.000), concorrerà integralmente alla formazione
del reddito imponibile. Non si effettueranno riprese a tassazione
per la parte di svalutazione precedentemente dedotta, che
non trova capienza nella plusvalenza realizzata. Anche in
tale ipotesi i residui "quinti" continueranno
ad essere deducibili nei periodi d'imposta successivi, in
applicazione del disposto della lettera p), primo capoverso.
L'ulteriore disposizione recata dalla lettera p), secondo
la quale le svalutazioni dedotte "per quinti"
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
legge n. 209 del 2002 si considerano integralmente dedotte
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, si applica
anche alla fattispecie contemplata all'articolo 4, comma
1, lettera d) del decreto.
Questa riguarda le svalutazioni relative alle stesse azioni
o quote "riprese a tassazione nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente" le quali
"sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003".
A completamento di quanto disciplinato dalla precedente
lettera c), si osserva che all'atto del realizzo assumerà
rilevanza la svalutazione ripresa a tassazione (nel senso
di far valere una corrispondente variazione in diminuzione)
sia nel caso in cui si generi una plusvalenza sia nel caso
in cui si generi una minusvalenza. Pertanto, la minusvalenza
derivante dalla cessione di una partecipazione entro il
secondo periodo d'imposta in cui si applicheranno le nuove
disposizioni (ossia entro il 31 dicembre 2005, nell'ipotesi
di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) sarà
deducibile fino a concorrenza dell'importo ripreso a tassazione
delle corrispondenti svalutazioni effettuate nei periodi
d'imposta 2002 e/o 2003.
Presupposto di applicazione della lettera d) in esame è,
infatti, la svalutazione di una partecipazione operata nei
periodi d'imposta 2002 e 2003 (in ipotesi di periodo d'imposta
coincidente con l'anno solare) che sia stata ripresa a tassazione
nei medesimi periodi d'imposta, in applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge
n. 209 del 2002 (diminuzioni patrimoniali della partecipata
derivanti da distribuzioni di riserve di utili, ovvero da
perdite per la parte imputabile ad ammortamenti e accantonamenti
fiscalmente indeducibili) o, in generale, delle disposizioni
degli articoli 61 e 66 del "vecchio" TUIR, che
fissavano i limiti di rilevanza fiscale delle svalutazioni
civilistiche.
In buona sostanza la disposizione in commento recupera la
logica sottostante alla previsione del D.L. n. 209 del 2002,
che - si ricorda - rinviava la deducibilità delle
minusvalenze riprese a tassazione al periodo d'imposta in
cui le stesse fossero state realizzate per effetto di eventuali
cessioni della partecipazione. La stessa disposizione si
giustifica in quanto, con l'entrata in vigore del regime
di participation exemption, tale minusvalenza non sarebbe
stata fiscalmente rilevante se realizzata a seguito della
cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione.
Per effetto della lettera d) in commento, invece, l'effettivo
realizzo, entro il 31 dicembre 2005 (per i contribuenti
con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), di
una partecipazione in relazione alla quale fossero state
operate svalutazioni riprese a tassazione, rende deducibile
la svalutazione a suo tempo operata, anche se realizzata
a seguito della cessione di una partecipazione che si qualifica
per l'esenzione.
La disposizione in commento non si applica, tuttavia, alle
svalutazioni deducibili "per quinti" atteso che
il secondo periodo della lettera p) considera queste ultime
integralmente dedotte nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2003, escludendole di fatto dal novero di quelle
"riprese a tassazione" disciplinate dalla lettera
d).
Le minusvalenze realizzate successivamente al 31 dicembre
2005 (in ipotesi di periodo d'imposta coincidente con l'anno
solare), non saranno in alcun caso rilevanti, a prescindere
dalla sussistenza di svalutazioni non dedotte in precedenti
periodi d'imposta.
Alcuni esempi chiariranno l'ambito d'applicazione della
norma contenuta nella lettera d), anche con riferimento
alla disposizione contenuta nella lettera p).
Si ipotizza la seguente situazione riferita al periodo
d'imposta 2003:
Periodo d'imposta 2003
Partecipazione iscritta (con valore fiscalmente rilevante)
250.000
Svalutazione fiscalmente irrilevante ex art. 1, co. 1, a),
d.l. 209 50.000
Valore fiscalmente riconosciuto al termine del periodo d'imposta
250.000
Valore civilistico al termine del periodo d'imposta 200.000
In uno dei due periodi d'imposta oggetto di "osservazione"
si ha realizzo della partecipazione (ad esempio per effetto
di una cessione). Come si è detto, all'atto del realizzo
assumerà rilevanza la svalutazione ripresa a tassazione
(50.000) sia nel caso in cui si generi una plusvalenza sia
nel caso in cui si generi una minusvalenza, come chiarito
negli esempi che seguono.
Esempio 24
Periodo d'imposta 2004
Cessione partecipazione 190.000
Minusvalenza "civilistica" 10.000
Minusvalenza "fiscale" 60.000 di cui deducibile
50.000
La minusvalenza fiscale pari a 60.000, anche se relativa
a partecipazioni qualificate per l'esenzione, è deducibile
in applicazione del disposto del comma 1, lettera d). La
minusvalenza fiscalmente deducibile per un importo pari
a 50.000 (ossia pari alla svalutazione precedentemente ripresa
a tassazione) ha natura di variazione in diminuzione atteso
che civilisticamente la partecipazione aveva un valore pari
a 200.000. La residua minusvalenza "esente" darà
luogo ad una variazione in aumento per un importo pari a
10.000.
Esempio 25
Periodo d'imposta 2004
Cessione partecipazione 280.000
Plusvalenza "civilistica" 80.000
Plusvalenza "fiscale" 30.000 di cui esente 30.000
La plusvalenza fiscale sarà ovviamente esente se
ricorrono i requisiti previsti dalla norma. Il contribuente
in esame rileverà una variazione in diminuzione pari
a 30.000 in applicazione dell'articolo 87. Ovviamente andrà
anche effettuata un'ulteriore variazione in diminuzione
pari a 50.000 per il "riallineamento" del valore
fiscale a quello civilistico.
Esempio 26
Periodo d'imposta 2004
Cessione partecipazione 220.000
Plusvalenza "civilistica" 20.000
Minusvalenza "fiscale" 30.000
La plusvalenza realizzata ha natura esclusivamente civilistica
e non va tassata. La minusvalenza fiscale è inferiore
alla svalutazione precedentemente recuperata a tassazione
e darà luogo ad una variazione in diminuzione pari
a 30.000, per il recupero parziale della svalutazione tassata
nel 2003. Un'ulteriore variazione in diminuzione pari a
20.000 sarà necessaria per il "riallineamento"
del valore fiscale a quello civilistico, onde evitare la
doppia tassazione del componente positivo dovuto al disallineamento
civilistico/fiscale.
7.2. Partecipazioni già possedute all'entrata
in vigore della riforma
Il comma 1, lettera b) dell'articolo 87 del nuovo TUIR,
come già evidenziato, prevede - tra i requisiti per
l'esenzione - la classificazione della partecipazione tra
le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso. Le eventuali riclassificazioni
successive a tale iscrizione "di riferimento"
non influiscono sull'applicazione del regime della participation
exemption atteso che, come affermato dalla relazione governativa
d'accompagnamento al provvedimento, "sin dalla prima
iscrizione in bilancio la partecipazione è etichettata:
si determina una plusvalenza esente soltanto nel caso in
cui tale iscrizione è effettuata tra le immobilizzazioni
finanziarie".
Al fine di regolare la portata della disposizione anzidetta
con riferimento alle partecipazioni già detenute
alla data d'entrata in vigore della riforma, il legislatore
ha previsto una norma transitoria.
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 prevede, per le
"partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti
di cui all'articolo 87, commi 1 e 3 (...) già posseduti
o in essere all'inizio del primo periodo d'imposta cui si
applicano le disposizioni" del nuovo TUIR, che il requisito
di cui allo stesso articolo 87, comma 1, lettera b), "sussiste
se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti
dei contratti risultano classificati nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo
periodo d'imposta precedente" a quello cui si applicano
per la prima volta le nuove disposizioni.
Inoltre, per i titoli "acquisiti nel periodo d'imposta
anteriore a quello di entrata in vigore del medesimo testo
unico", il medesimo requisito sussiste "se ne
è effettuata la classificazione nella medesima categoria
nel bilancio relativo al predetto periodo d'imposta".
Come chiarito dalla citata relazione governativa, in assenza
di disposizioni transitorie che regolassero la materia,
avrebbero potuto generarsi non pochi problemi nei casi di
partecipazioni detenute da molto tempo e per le quali sarebbe
risultato difficile dimostrare la natura delle stesse connessa
all'iscrizione nel primo bilancio (dovuta sia all'indisponibilità
del bilancio, sia eventualmente all'acquisto risalente ad
un periodo antecedente all'introduzione della classificazione
delle partecipazioni in immobilizzazioni o circolante da
parte del d.Lgs. n. 127 del 1991 di recepimento della IV
direttiva CEE).
Il legislatore, al fine di risolvere in anticipo tali problemi
applicativi ed allo scopo di semplificare l'applicazione
della norma in commento, ha introdotto una presunzione assoluta
secondo la quale si considera rispettato il requisito richiesto
qualora l'iscrizione sia effettuata nel bilancio relativo
al secondo periodo d'imposta precedente l'entrata in vigore
del nuovo regime.
In sostanza, nel caso di periodo d'imposta coincidente con
l'anno solare tutte le partecipazioni, gli strumenti finanziari
ed i contratti posseduti al 1 gennaio 2004, fermo restando
gli altri requisiti richiesti dall'articolo 87, si qualificano
per l'esenzione delle relative plusvalenze o minusvalenze
qualora siano iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie
nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre
2002 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente
con l'anno solare).
Tale presunzione è inderogabile salvo quanto previsto
per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti
acquisiti nel corso del 2003, per i quali si fa riferimento
al bilancio relativo allo stesso anno.
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La redazione di megghy.com
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