Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Sezione III
Sentenza 6 giugno 2005, n. 1180
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe è impugnato il provvedimento
di revisione della patente di guida, che è stato adottato
dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Milano,
ai sensi dell'art. 128 del Codice della strada (d.lgs. n.
285/1992), per il comportamento tenuto dal ricorrente in occasione
del sinistro nel quale era stata coinvolta l'autovettura dallo
stesso condotta.
Avverso il provvedimento sono dedotte censure per mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento; per violazione
di legge, in quanto la determinazione di dar corso alla revisione
deriva da un'infrazione soggetta ad impugnazione e, quindi,
da un accertamento non definitivo della dinamica dell'incidente,
dal quale non è possibile trarre univoci indizi di
responsabilità del ricorrente; per difetto di motivazione
circa la sussistenza della violazione dell'obbligo di dare
precedenza contestata all'interessato e il connesso venir
meno dei requisiti di idoneità alla guida.
L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio,
controdeducendo con memoria.
Con ordinanza n. 735 del 18 marzo 2004 è stata respinta
la domanda di sospensione cautelare dell'atto impugnato.
Il ricorrente ha insistito con memoria per l'accoglimento
del gravame. In essa precisa che il ricorso presentato contro
la contestazione dell'infrazione è stato accolto con
sentenza n. 332 del 27 maggio 2004 del Giudice di pace di
Rho, che ha annullato il verbale di accertamento sul quale
era fondato il provvedimento di revisione della patente.
All'udienza il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
2. Il verbale di contestazione che ha dato origine al provvedimento
è stato annullato con sentenza del Giudice di pace.
La pronuncia ha giudicato che le circostanze descritte nel
verbale non fossero "sufficienti a dare la prova certa
sulla dinamica dell'incidente" e non integrassero elementi
probanti che potessero consentire di ipotizzare con sicurezza
la responsabilità del ricorrente nella causazione del
sinistro.
In forza della pronuncia di annullamento del verbale, è
quindi venuto meno il presupposto sul quale era fondato il
provvedimento impugnato, che ha disposto la revisione della
patente di guida in considerazione del comportamento asseritamente
irregolare del ricorrente cui si imputava di aver omesso,
nel corso di una manovra di svolta a sinistra, di dare la
precedenza ad altro veicolo proveniente dal senso opposto.
La sentenza del Giudice di pace ha escluso la sussistenza
dell'infrazione alle norme di comportamento dettate dal Codice
della strada, il che priva il provvedimento qui impugnato
del suo presupposto.
3. Merita accoglimento anche il motivo fondato sull'omessa
comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art.
7 l. n. 241/1990.
In effetti, ogniqualvolta intenda emanare un atto che incida
sfavorevolmente sulla sfera giuridica altrui, la pubblica
Amministrazione è tenuta a darne preventivo avviso
al soggetto destinatario, salvo che esistano particolari esigenze
di celerità richiamate nel provvedimento, ovvero che
l'interessato sia stato comunque posto in condizione di partecipare
al procedimento stesso;
Detto principio trova applicazione anche ai casi di revisione
della patente di guida per inidoneità (cfr., al riguardo,
T.A.R. Lombardia Milano, I, 7 marzo 2002, n. 986; id. 5 giugno
2002, n. 2336; 15 novembre 2002, n. 4452; TAR Marche 7 marzo
2002 n. 217; TAR Toscana, I 7 febbraio 2005 n. 470).
Nella fattispecie, dunque, non essendo pacifici ed incontestati
da parte del ricorrente i presupposti di fatto della misura
assunta, lo stesso aveva titolo ad essere informato della
decisione che stava maturando, al fine di essere messo in
condizione di far rilevare circostanze ed elementi che l'Amministrazione
avrebbe dovuto vagliare prima dell'emanazione del provvedimento.
Questo, anche se volto a garantire la sicurezza della circolazione,
non riveste, di per sé, quelle caratteristiche di urgenza,
tali da escludere, in via di principio, l'obbligo della previa
comunicazione, dal momento che il procedimento di revisione
della patente non si articola in tempi strettissimi e, soprattutto,
non determina, nelle more del suo svolgimento, il divieto
di guida (cfr. CdS VI 13 febbraio 2004, n. 580).
Nel caso in esame non ricorrono le condizioni "esimenti"
di cui all'art. 21-octies, secondo comma, l. n. 241/1990,
come modificata con la l. n. 15/2005, trattandosi di provvedimento
avente natura discrezionale e non avendo l'amministrazione
fornito in giudizio la dimostrazione che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello
in concreto adottato.
Non può quindi escludersi che, qualora gli fosse stata
data comunicazione dell'avvio del procedimento, l'interessato
avrebbe potuto offrire un utile apporto partecipativo.
L'accoglimento delle censure esaminate assume carattere assorbente
di ogni altro motivo di ricorso (cfr. CdS VI 17 settembre
2001, n. 4877).
3. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere
accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione
delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza
Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1415/04
così dispone:
- accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla
l'atto impugnato;
- compensa per intero le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
La redazione di megghy.com |