REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso n. 9411/1996 R.G. proposto dall’ing. Lorenzo
L., rappresentato e difeso dall’Avv. Ruggero Frascaroli,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo,
in Roma, Viale Regina Margherita n. 46;
CONTRO
- Comune di Latina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato
e difeso dall’Avv. Francesco Di Leginio, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avv. Paolo Pontecorvi,
in Roma, via Bocca di Leone n. 76,
PER LA RIFORMA
Della sentenza resa dal T.A.R. per il Lazio –Latina-
n. 952/95, pubblicata in data 23.12.1995.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune
di Latina;
Vista la memoria prodotta dal resistente a sostegno delle
proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi alla pubblica udienza del 23.11.2004 i difensori delle
parti gli avv.ti Frascaroli e Di Leginio come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con sentenza n. 952 del 23 dicembre 1995 il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio rigettò, previa riunione con
i ricorsi n. 1416/93, 1776/93 e 1777/93, il ricorso n. 985/95
con il quale l’ing. Lorenzo L. impiegato del Comune
di Latina presso l’U.T.C., sospeso dal servizio in relazione
a fatti di rilevanza penale, aveva chiesto l’annullamento
della deliberazione n. 10931 dell’8 febbraio 1995 del
Sindaco di suddetto Comune, e degli atti connessi, di non
accoglimento della propria richiesta di riammissione in servizio.
Avverso la predetta decisione, limitatamente alle statuizioni
sul citato ricorso 985/95, propose rituale appello l’ing.
Lorenzo L., assumendo l’erroneità della sentenza.
Si è costituito, per resistere all’appello,
il Comune di Latina.
Con memoria depositata in vista dell'udienza il resistente
ha insistito nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del 23.11.2004 la causa è stata
chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
D I R I T T O
L’appello è infondato.
Il Collegio può prescindere dalla disamina delle eccezioni
di inammissibilità del ricorso, proposte dal Comune
resistente, in quanto l’appello è comunque infondato
nel merito e pertanto non può essere favorevolmente
definito.
L’appellante sostiene l’erroneità della
sentenza impugnata in quanto il giudice di primo grado non
avrebbe rilevato il difetto di motivazione, sotto vari profili,
della nota n. 10931 dell’8 febbraio 1995 con cui il
Sindaco di Latina aveva comunicato al ricorrente di non poter
accogliere l’istanza di quest’ultimo di riammissione
in servizio.
La censura è priva di pregio.
Il Collegio osserva, anzitutto, che, per quanto riguarda
la motivazione del provvedimento di sospensione cautelare
dal servizio previsto dall'art. 91, comma 1, T.U. 10 gennaio
1957 n. 3 nei confronti dell’impiegato sottoposto a
procedimento penale, un consistente indirizzo giurisprudenziale,
meritevole di adesione, sostiene che, ai fini della sospensione
cautelare, il giudizio sulla compatibilità dei fatti
sottoposti all’accertamento del giudice penale con la
permanenza in servizio dell’imputato non richiede particolari
spiegazioni quando sia implicito nella gravità del
reato (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 1999, n.
262). E’ stato, altresì, esplicitato che il provvedimento
di sospensione cautelare di un pubblico impiegato sia adeguatamente
motivato con il solo riferimento al titolo dei reati contestatigli,
quando questi ultimi si riferiscono a fatti specificamente
attinenti alla sfera dell’Amministrazione e trovano
origine proprio dalle funzioni esercitate dall’impiegato
(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2001, n. 5832).
Nel caso in esame, considerata anche la gravità del
reato, va posto in rilievo che il provvedimento sindacale
impugnato dall’appellante, sostanzialmente confermativo
del precedente atto di sospensione cautelare dal servizio
disposto con delibera del Commissario Straordinario n. 1376
del 22.9.1993, è stato, comunque, sufficientemente
motivato. L’Amministrazione non si è limitata
a richiamare, per l’appunto, la gravità del reato,
ha anche fatto riferimento alla costituzione di parte civile
del Comune e all’esito negativo della istanza di sospensione
giurisdizionale del sopra citato atto n. 1376. In proposito,
la giurisprudenza di questa Sezione ha già riconosciuto
la rilevanza, ai fini della preclusione della riammissione
in servizio del dipendente, della conflittualità determinata
dalla decisione dell’Amministrazione di costituirsi
parte civile nel processo penale (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
15 novembre 2001, cit.). D’altra parte, nella determinazione
sindacale di rigetto dell’istanza di riammissione in
servizio dell’appellante si è anche precisato,
e ciò ad ulteriore testimonianza della compiuta valutazione
della situazione di fatto esistente, che non sussistevano
variazioni rispetto al richiamato precedente provvedimento
di sospensione cautelare dal servizio.
2. Per quanto considerato, il ricorso in appello va rigettato.
3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra
le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V)
rigetta l’appello in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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