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Riammissione in servizio: rapporto fra giudizio penale e giudizio disciplinare

Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 23.08.2005 n° 4384

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 9411/1996 R.G. proposto dall’ing. Lorenzo L., rappresentato e difeso dall’Avv. Ruggero Frascaroli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Viale Regina Margherita n. 46;

CONTRO

- Comune di Latina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Di Leginio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Paolo Pontecorvi, in Roma, via Bocca di Leone n. 76,

PER LA RIFORMA

Della sentenza resa dal T.A.R. per il Lazio –Latina- n. 952/95, pubblicata in data 23.12.1995.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;

Vista la memoria prodotta dal resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;

Uditi alla pubblica udienza del 23.11.2004 i difensori delle parti gli avv.ti Frascaroli e Di Leginio come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con sentenza n. 952 del 23 dicembre 1995 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio rigettò, previa riunione con i ricorsi n. 1416/93, 1776/93 e 1777/93, il ricorso n. 985/95 con il quale l’ing. Lorenzo L. impiegato del Comune di Latina presso l’U.T.C., sospeso dal servizio in relazione a fatti di rilevanza penale, aveva chiesto l’annullamento della deliberazione n. 10931 dell’8 febbraio 1995 del Sindaco di suddetto Comune, e degli atti connessi, di non accoglimento della propria richiesta di riammissione in servizio.

Avverso la predetta decisione, limitatamente alle statuizioni sul citato ricorso 985/95, propose rituale appello l’ing. Lorenzo L., assumendo l’erroneità della sentenza.

Si è costituito, per resistere all’appello, il Comune di Latina.

Con memoria depositata in vista dell'udienza il resistente ha insistito nelle proprie conclusioni.

Alla pubblica udienza del 23.11.2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

L’appello è infondato.

Il Collegio può prescindere dalla disamina delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, proposte dal Comune resistente, in quanto l’appello è comunque infondato nel merito e pertanto non può essere favorevolmente definito.

L’appellante sostiene l’erroneità della sentenza impugnata in quanto il giudice di primo grado non avrebbe rilevato il difetto di motivazione, sotto vari profili, della nota n. 10931 dell’8 febbraio 1995 con cui il Sindaco di Latina aveva comunicato al ricorrente di non poter accogliere l’istanza di quest’ultimo di riammissione in servizio.

La censura è priva di pregio.

Il Collegio osserva, anzitutto, che, per quanto riguarda la motivazione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio previsto dall'art. 91, comma 1, T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 nei confronti dell’impiegato sottoposto a procedimento penale, un consistente indirizzo giurisprudenziale, meritevole di adesione, sostiene che, ai fini della sospensione cautelare, il giudizio sulla compatibilità dei fatti sottoposti all’accertamento del giudice penale con la permanenza in servizio dell’imputato non richiede particolari spiegazioni quando sia implicito nella gravità del reato (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 1999, n. 262). E’ stato, altresì, esplicitato che il provvedimento di sospensione cautelare di un pubblico impiegato sia adeguatamente motivato con il solo riferimento al titolo dei reati contestatigli, quando questi ultimi si riferiscono a fatti specificamente attinenti alla sfera dell’Amministrazione e trovano origine proprio dalle funzioni esercitate dall’impiegato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2001, n. 5832).

Nel caso in esame, considerata anche la gravità del reato, va posto in rilievo che il provvedimento sindacale impugnato dall’appellante, sostanzialmente confermativo del precedente atto di sospensione cautelare dal servizio disposto con delibera del Commissario Straordinario n. 1376 del 22.9.1993, è stato, comunque, sufficientemente motivato. L’Amministrazione non si è limitata a richiamare, per l’appunto, la gravità del reato, ha anche fatto riferimento alla costituzione di parte civile del Comune e all’esito negativo della istanza di sospensione giurisdizionale del sopra citato atto n. 1376. In proposito, la giurisprudenza di questa Sezione ha già riconosciuto la rilevanza, ai fini della preclusione della riammissione in servizio del dipendente, della conflittualità determinata dalla decisione dell’Amministrazione di costituirsi parte civile nel processo penale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2001, cit.). D’altra parte, nella determinazione sindacale di rigetto dell’istanza di riammissione in servizio dell’appellante si è anche precisato, e ciò ad ulteriore testimonianza della compiuta valutazione della situazione di fatto esistente, che non sussistevano variazioni rispetto al richiamato precedente provvedimento di sospensione cautelare dal servizio.

2. Per quanto considerato, il ricorso in appello va rigettato.

3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La redazione di megghy.com

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