N. 98 REG. DEC.
N.893/2004
REG. RIC.
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,
SEZIONE SECONDA
alla presenza dei Signori:
PIERINA BIANCOFIORE Presidente ff.
GIOVANNI IANNINI Giudice
GIUSEPPE CHINE’ Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 893/2004 proposto da M. Giancarlo, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Mario De Grazia e Aurelio Paola, domiciliato,
in assenza di domicilio eletto in Catanzaro, presso la Segreteria
del T.A.R.,
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Catanzaro, legale domiciliataria,
per l’annullamento
del provvedimento prot. 313/2 del 6.04.2004 del Comandante
Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, con cui è
stata dichiarata l’irricevibilità del ricorso
gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare
inflittagli il 23.01.2004 prot. 385/3 dal Comandante della
Compagnia dei Carabinieri di Lamezia Terme.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTA la memoria di costituzione dell’Amministrazione;
VISTI gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2004 il
magistrato dr. Giuseppe CHINE’; uditi altresì
i difensori delle parti come da verbale di udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, maresciallo capo della stazione Carabinieri
di Gizzeria Lido, con nota prot. 385/1 del 15.11.2003, a firma
del Comandante della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme,
riceveva comunicazione dell’avvio di un procedimento
disciplinare nei suoi confronti, perché, in data 9.11.2003,
“ometteva di dare comunicazione alla centrale operativa
di essere impossibilitato ad intraprendere il servizio poiché
affetto da una momentanea indisposizione fisica”.
Dopo la presentazione di memoria difensiva in data 28.11.2003,
al ricorrente veniva comminata la sanzione disciplinare di
giorni tre di consegna, con provvedimento del Comandante della
Compagnia di Lamezia Terme, comunicatogli il 30.01.2004.
Avverso tale sanzione disciplinare, il ricorrente proponeva
ricorso gerarchico al Comandante Provinciale dei Carabinieri
di Catanzaro, inoltrandolo mediante posta elettronica il 1°.03.2004.
Tale ricorso veniva inoltre trasmesso in originale, su supporto
cartaceo, a mezzo corriere, al Comando Provinciale il 2.03.2004
(data di avvenuta ricezione).
Con il provvedimento oggetto di presente gravame, il ricorso
veniva dichiarato irricevibile, in quanto proposto oltre il
termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento
disciplinare.
Avverso detto provvedimento, il ricorrente ha articolato
un triplice ordine di motivi, contestando la dichiarazione
di irricevibilità e riproponendo censure attinenti
al merito del provvedimento applicativo della sanzione disciplinare
inflittagli.
Con la memoria di costituzione in giudizio, l’Amministrazione
intimata ha chiesto il rigetto del proposto gravame.
All’udienza del 3 dicembre 2004, sentiti i difensori
delle parti come da relativo verbale, il ricorso veniva trattenuto
in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito
esplicitate.
2. Con il primo motivo, è stata invero contestata
la declaratoria di irricevibilità del ricorso gerarchico
proposto dal ricorrente, in quanto l’Amministrazione
resistente non avrebbe considerato che la trasmissione a mezzo
posta elettronica deve considerarsi equivalente agli altri
mezzi di trasmissione previsti dalla legge.
Il motivo si appalesa privo di pregio.
Risulta per tabulas che la trasmissione mediante posta elettronica
avvenne il 1°.03.2004, alle ore 22.06, mentre la presentazione
del ricorso su supporto cartaceo presso gli Uffici della Compagnia
di Lamezia Terme avvenne il giorno successivo. Del pari documentalmente
provato è che il provvedimento applicativo della sanzione
disciplinare venne comunicato al ricorrente il 30.01.2004.
Per effetto della disposizione dell’art. 2, 1°
comma, l. n. 1199/71, il ricorso gerarchico deve essere presentato
nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione in via amministrativa dell’atto
impugnato; il comma successivo precisa che tale ricorso può
essere inoltrato “direttamente o mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento” e che allorquando sia inoltrato
a mezzo posta, “la data di spedizione vale quale data
di presentazione”.
Nel caso di specie, il ricorso non fu inoltrato a mezzo posta
ordinaria, bensì mediante utilizzo dello strumento
telematico della posta elettronica e, di seguito, mediante
corriere.
Il mancato utilizzo dello strumento della posta ordinaria,
segnatamente della lettera raccomandata a.r., rende chiaramente
inapplicabile la disposizione normativa secondo cui “la
data di spedizione vale quale data di presentazione”.
Facendo applicazione in subiecta materia della disciplina
generale sul computo dei termini contenuta nell’art.
155 c.p.c., ne discende, inoltre, che per essere tempestivo
il ricorso gerarchico avrebbe dovuto essere presentato il
1°.03.2004, giacché il termine di trenta giorni,
decorrente dal 30.01.2004 (data di comunicazione del provvedimento
disciplinare), non computando il dies a quo e tenendo conto
del fatto che il 29.02.2004 era giorno festivo, scadeva proprio
in tale data.
Secondo l’approccio prescelto dal ricorrente, poiché
la trasmissione a mezzo posta elettronica deve essere considerata
equivalente alla presentazione personale, il ricorso sarebbe
stato nel caso di specie tempestivo.
Tale approccio non può essere condiviso dal Collegio,
giacché non conforme alla disciplina contenuta nel
vigente Testo unico in materia di documentazione amministrativa
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Ed invero, sebbene l’art.
14, 1° comma, stabilisca che “Il documento informatico
trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto
al destinatario, se trasmesso all’indirizzo elettronico
da questi dichiarato”, e l’art. 1, lett. b) definisca
documento informatico “la rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, tale
disciplina non è nella specie applicabile in quanto
il ricorso gerarchico inoltrato per via telematica non era
accompagnato da firma digitale o altra tipologia di firma
elettronica. Detta mancanza, rende difatti inapplicabili le
previsioni normative dell’art. 10, 2° e 3° comma,
del Testo unico, secondo le quali, rispettivamente, “il
documento informatico, sottoscritto con firma elettronica,
soddisfa il requisito legale della forma scritta” e
“quando è sottoscritto con firma digitale o con
un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è
basata su di un certificato qualificato ed è generata
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura,
fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza
delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto”.
Ne discende che il documento inviato mediante posta elettronica
il 1°.03.2004, alle ore 22.06, non essendo stato sottoscritto
con firma digitale o altra tipologia di firma elettronica,
non possedeva i requisiti legali necessari per ricondurne
con certezza la paternità al ricorrente e, pertanto,
detta trasmissione per via telematica non può essere
considerata equivalente a quella di un documento formato per
iscritto a mezzo posta ordinaria o corriere.
L’impossibilità di ritenere rituale detta proposizione
del ricorso gerarchico, impone al Collegio la conclusione
che il ricorso in questione fu presentato ritualmente, sebbene
tardivamente, soltanto il 2.03.2004, allorquando, a mezzo
corriere, pervenne al Comando Compagnia di Lamezia Terme ed
ivi fu assunto al protocollo n. 183/1 (v. attestazione in
atti, a firma del Capitano Paolo S.).
Per le ragioni sin qui esposte, la declaratoria di irricevibilità
per tardività di cui al provvedimento oggetto di gravame,
sfugge alle censure proposte dal ricorrente.
3. Da tale ultima conclusione discende quella della inammissibilità
del ricorso giurisdizionale in epigrafe, e ciò in ossequio
all’art. 16, 2° comma, della legge 1° luglio
1978, n. 382 (“Norme di principio sulla disciplina militare).
Secondo la norma citata, avverso le sanzioni disciplinari
di corpo non è ammesso il ricorso giurisdizionale o
straordinario, se prima non sia stato esperito il ricorso
gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di
presentazione del ricorso. La Corte Costituzionale (C. Cost.
22 aprile 1997, n. 113), scrutinando talune censure di incostituzionalità
sollevate all’insegna della norma, ha chiarito che è
pienamente conforme alla Carta fondamentale ed a una ponderata
considerazione, da un lato, dell’ordinamento gerarchico
militare, dall’altro del diritto di difesa costituzionalmente
garantito, la previsione legislativa della necessità
per il militare di previa impugnazione in via amministrativa
del provvedimento disciplinare, ove intenda percorrere la
strada della tutela davanti ad organi giurisdizionali dello
Stato.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto all’onere
previsto dall’art. 16, 2° comma, l. n. 382/78, giacché
il ricorso gerarchico, come già evidenziato, è
stato proposto tardivamente. Né si può ritenere
che la tardiva proposizione sia comunque sufficiente per soddisfare
il requisito normativo della previa proposizione del ricorso
gerarchico, in quanto tale ultima interpretazione svuoterebbe
di qualsiasi contenuto la norma legislativa, la cui ratio
è di postergare, nel rispetto della gerarchia propria
dell’ordinamento militare, l’intervento giurisdizionale
rispetto al pronunciamento degli organi interni del corpo.
Poiché un ricorso gerarchico tardivo deve essere dichiarato
irricevibile, la ratio legislativa verrebbe chiaramente elusa.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità
del ricorso giurisdizionale in epigrafe.
4. La natura delle questioni esaminate configura comunque
giusto motivo per compensare integralmente tra le parti spese,
diritti ed onorari di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria –
Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul ricorso in
epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio
del 3 dicembre 2004.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Depositata in Segreteria il 9 febbraio 2005
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