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LEGGE 23 agosto 2004, n.243
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel
settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla
previdenza complementare e all'occupazione stabile e per
il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.
(GU n. 222 del 21-9-2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l'eta' pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni
e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche
complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi
assicurativi estendendone l'operativita' anche alle ipotesi
in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto
alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati
i contributi.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma
1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste
dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo
V della parte II della Costituzione, si atterra' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza
dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale
dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
b) liberalizzare l'eta' pensionabile, prevedendo il preventivo
accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attivita'
lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti
per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi
di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni
di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia
per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facolta'
per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia
liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo,
di proseguire in modo automatico la propria attivita' lavorativa
fino all'eta' di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilita' di totale cumulabilita'
tra pensione di anzianita' e redditi da lavoro dipendente
e autonomo, in funzione dell'anzianita' contributiva e dell'eta';
d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione
della facolta' di richiedere la liquidazione del supplemento
di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della
pensione o del precedente supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entita'
dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari,
collettive e individuali, con contestuale incentivazione
di nuova occupazione con carattere di stabilita', prevedendo
a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita volonta' espressa
dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore
stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia,
le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati
dei fondi di previdenza complementare per i quali e' ammessa
l'adesione, nonche' sulla facolta' di scegliere le forme
pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto,
previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza
e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative
che gia' prevedono l'accantonamento del trattamento di fine
rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli
enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui
al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
2) l'individuazione di modalita' tacite di conferimento
del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi
dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione
pubblica all'uopo istituite, oppure in base ai contratti
e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
nonche' ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis)
dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo,
nel caso in cui il lavoratore non esprima la volonta' di
non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare
e non abbia esercitato la facolta' di scelta in favore di
una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo,
emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero
entro sei mesi dall'assunzione;
3) la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia diritto
ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla
previdenza complementare, detto contributo affluisca alla
forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla
quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo
debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla
libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno
del sistema della previdenza complementare, definendo regole
comuni, in ordine in particolare alla comparabilita' dei
costi, alla trasparenza e portabilita', al fine di tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione
dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
al fine della equiparazione tra forme pensionistiche;
l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le
adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonche'
il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca
volontariamente da una forma pensionistica all'altra del
diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro
in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di
fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche
possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento
del limite dell'eta' pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti
per il conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi
pensione nonche' l'incentivazione dell'attivita' di eventuali
organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni
collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo
5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria,
di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale
le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti
devolute;
8) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarita'
con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso
il trattamento di fine rapporto cui e' tenuto il datore
di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando
le modalita' di riscossione anche coattiva, a rappresentare
i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i
contributi omessi nonche' l'eventuale danno derivante dal
mancato conseguimento dei relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del trattamento di
fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza di
oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle
necessarie compensazioni in termini di facilita' di accesso
al credito, in particolare per le piccole e medie imprese,
di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione
del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia
del trattamento di fine rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento
tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione
del trattamento di fine rapporto;
11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare
a vincoli in tema di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita'
analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti
da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano
essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo
entro un anno dall'inizio dell'erogazione;
g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del
limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo
delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali
o di secondo livello;
h) perfezionare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema
di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare,
con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive
e individuali previste dall'ordinamento, e semplificare
le procedure amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dell'attivita' di alta vigilanza mediante
l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, di direttive generali in materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa
attribuite, del compito di impartire disposizioni volte
a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali
fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e
di vigilare sulle modalita' di offerta al pubblico di tutti
i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con
le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio,
al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti
destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esercizio, di riconoscimento della personalita' giuridica
dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei
regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione
delle risorse, prevedendo anche la possibilita' di utilizzare
strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione
di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti
a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare
introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori
dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie
imprese, la deducibilita' fiscale della contribuzione alle
forme pensionistiche complementari, collettive e individuali,
tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in
valore percentuale del reddito imponibile e l'applicazione
di quello piu' favorevole all'interessato, anche con la
previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia
dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare
il condizionamento fiscale nell'esercizio della facolta'
di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
rivedere la tassazione dei rendimenti delle attivita' delle
forme pensionistiche rendendone piu' favorevole il trattamento
in ragione della finalita' pensionistica; individuare il
soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni
pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello
che eroga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari
siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo
sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se
ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti
sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse
finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti
cosi come nell'esercizio dei diritti legati alla proprieta'
dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del
lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste
dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione
dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente
e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo di separazione tra assistenza
e previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano,
all'interno del bilancio, poste contabili riferite alle
attivita' rispettivamente assistenziali e previdenziali
svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali
squilibri finanziari e di consentire la quantificazione
e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio
a carico della finanza pubblica;
o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione
dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente
le possibilita' di sommare i periodi assicurativi previste
dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire
l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' sia al lavoratore
che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni
di anzianita' contributiva, indipendentemente dall'eta'
anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione
o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione,
almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono
stati versati i contributi sara' tenuto pro quota al pagamento
del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole
di calcolo. Tale facolta' e' estesa anche ai superstiti
di assicurato, ancorche' deceduto prima del compimento dell'eta'
pensionabile;
p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al
comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli
incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi
da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto
di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori
e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali
e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificita'
dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione
del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo
pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche,
ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine
di ottenere, a parita' di anzianita' contributiva e di retribuzione
pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale,
forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano
situazioni di disabilita' riconosciuta ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche'
per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano
nella predetta situazione di disabilita';
s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da
parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per
l'accesso al pensionamento di anzianita';
t) prevedere la possibilita', per gli iscritti alla gestione
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo
nei confronti di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza
obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo
per il diritto a pensione a carico delle predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1°
gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie,
i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque
volte il valore di cui al secondo periodo, un contributo
di solidarieta' nella misura del 4 per cento, non deducibile
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore
di riferimento e' quello stabilito dall'articolo 38, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai
fini in esame, fino all'anno 2007, nella misura stabilita
dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge
n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle
variazioni integrali del costo della vita. All'importo di
cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi
percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione
le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite
in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 357, nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque
ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle
regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli
enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese
la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo
75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente
dalle aziende private del gas e per il personale addetto
alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo
complessivo assoggettato al contributo non puo' comunque
risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo
di cui al primo periodo della presente lettera;
v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili
con la disciplina prevista nei decreti legislativi.
3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre
2007 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti
dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita',
nonche' alla pensione nel sistema contributivo, consegue
il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta
normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione
di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianita'
contributiva maturati fino alla data di conseguimento del
diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo
dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 puo' liberamente esercitare
il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento
successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui
al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica
della normativa.
6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione
dell'eta' media di accesso al pensionamento, con effetto
dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche
gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,
n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico
di anzianita' per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di
essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando
il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008
al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto
al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta',
in presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata esclusivamente
con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di
cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per le donne
e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere
al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di
un requisito di anzianita' contributiva pari ad almeno quaranta
anni;
2) con una anzianita' contributiva pari ad almeno trentacinque
anni, in presenza dei requisiti di eta' anagrafica indicati,
per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013,
nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo
successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono
al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per gli uomini
e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni
a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro
il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento
dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di eta' pari
o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere
al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.
I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione,
con eta' inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le
donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti
e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei
requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso
dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo
anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti
medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non
si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per
il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria,
si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti
di cui al presente comma e al comma 7.
SEGUE>>>>>>>
La redazione di megghy.com
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