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7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di
eta' anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente
legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per
i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere
stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento
dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente
comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi
nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti
dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento,
risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle
previsioni e di entita' tale da garantire effetti finanziari
complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione
congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita'
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente
alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati
alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento
previdenziale del personale di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge
27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei rispettivi dirigenti
continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale
vigente.
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata
la possibilita' di conseguire il diritto all'accesso al
trattamento pensionistico di anzianita', in presenza di
un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque
anni e di un'eta' pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici
dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei
confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione
del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del
sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo
verifica i risultati della predetta sperimentazione, al
fine di una sua eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle finalita' finanziarie
di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione
dell'obiettivo dell'elevazione dell'eta' media di accesso
al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati
secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' agli altri regimi
e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, requisiti
diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo
le modalita' di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui
all'alinea, delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei
settori di attivita';
b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore
delle categorie che svolgono attivita' usuranti;
c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per
le lavoratrici madri;
d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera
c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati
con anzianita' contributiva pari o superiore ai quaranta
anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie di cui
all'alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle
finalita' finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative,
a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'eta' media di
accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai
medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente,
sui requisiti di eta' anagrafica e anzianita' contributiva,
nonche' sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale,
sia sul versante delle modalita' di finanziamento che su
quello del computo dei trattamenti, e' delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo
le modalita' di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti
a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi
6 e 7;
b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma
i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' gli altri
regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti,
alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti
diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze
dei rispettivi settori di attivita';
c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative
a favore delle categorie che svolgono attivita' usuranti;
d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per
i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere
stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non
meno di un anno in eta' compresa tra i 14 e i 19 anni, a
quaranta anni di anzianita' contributiva;
e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per
le lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera
c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati
con anzianita' contributiva pari o superiore ai quaranta
anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie di cui
all'alinea del presente comma.
12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il
posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli
oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti
del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi
indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e
7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al
pensionamento di anzianita', possono rinunciare all'accredito
contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza
dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo
di versamento contributivo da parte del datore di lavoro
a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza
utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente
e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta'.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla
contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare
all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata
la predetta facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore.
13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato
a favore del lavoratore che abbia esercitato la facolta'
di cui al comma 12 e' pari a quello che sarebbe spettato
alla data della prima scadenza utile per il pensionamento
prevista dalla normativa vigente e successiva alla data
dell'esercizio della predetta facolta', sulla base dell'anzianita'
contributiva maturata alla data della medesima scadenza.
Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento
pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione
automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo
del pensionamento.
14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente,
e' aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
"i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio,
da parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito
contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il
periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento
di anzianita', dopo aver maturato i requisiti minimi secondo
la vigente normativa".
15. Le modalita' di attuazione dei commi da 12 a 16 sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica
dei risultati del sistema di incentivazione previsto dai
commi da 12 a 15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilita'
finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo
si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione,
nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' abrogato.
18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita'
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di
10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti
per il pensionamento di anzianita' entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarieta' di
settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per i quali siano gia' intervenuti,
alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti
alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono
avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti
previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio
risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di
pensione, il predetto Istituto non prendera' in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.
20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate
derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati
alla riduzione del costo del lavoro nonche' a specifici
incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche
complementari anche per i lavoratori autonomi.
21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi
sono sostituiti dai seguenti: "Il Nucleo di valutazione
di cui al comma 44 e' composto da non piu' di 20 membri
con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale
nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed
attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro
anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina
l'intera struttura, e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate
le modalita' organizzative e di funzionamento del Nucleo,
la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti
per la determinazione dei compensi per attivita' di pari
qualificazione professionale, il numero e le professionalita'
dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato
da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso
l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale
della struttura di supporto del Nucleo e' preposto senza
incremento della dotazione organica un dirigente di seconda
fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla
specifica autorizzazione di spesa il Nucleo puo' avvalersi
di professionalita' tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento
di questioni attinenti le competenze istituzionali dello
stesso".
22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente
all'incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale disposto dal comma 21, e' rideterminata
la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo
medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
23. Presso l'INPS e' istituito il Casellario centrale delle
posizioni previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario",
per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati
e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche
con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di
disoccupazione o di altre indennita' o sussidi che prevedano
una contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o
l'esonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi,
dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati,
sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario,
ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate
dai sostituti d'imposta, le modalita', la periodicita' e
i protocolli di trasferimento delle stesse.
25. In sede di prima applicazione della presente legge,
gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i
dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri
archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni
dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie, secondo modalita' di consultazione
e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al
comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario
consente prioritariamente di:
a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva
dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede,
in base alle norme che lo consentono, la certificazione
dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse
secondo le modalita' e la periodicita' di cui al comma 24,
il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione
e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi
contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in
appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative
ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro
trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno,
secondo le modalita' di cui al comma 24, relative ai permessi
di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie
invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione
ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie -
Modificazione clinica) dell'Organizzazione mondiale della
sanita', trasmesse da istituzioni, pubbliche o private,
che accertino uno stato di invalidita' o di disabilita'
o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni continuativi
al medesimo titolo, secondo le modalita' di cui al comma
24 e i principi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresi
nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388,
per quanto di competenza.
28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute
nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario
centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per
la valutazione preliminare sulle iniziative legislative
e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario
elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo
in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli
enti autorizzati a fini di programmazione, nonche' per adempiere
agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
29. Per l'istituzione del Casellario e' autorizzata la
spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata
dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre 2003, n.
350.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali
direttive in merito all'individuazione del settore economico
di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi
e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo
49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,
anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza
della comunicazione di inizio e cessazione di attivita'
e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende
e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di
favorire la tempestivita' della trasmissione dei dati e
l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare
gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria,
perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalita' ed
efficacia dell'attivita' ad essi demandata e di una complessiva
riduzione dei costi gestionali.
32. Il Governo si attiene ai principi generali e ai criteri
direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge
14 gennaio 1994, n. 20, nonche' a quelli indicati nell'articolo
57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con
riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da:
"tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".
33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma
31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede
ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti
di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, puo' prevedere,
nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche
forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli
equilibri finanziari di ogni singola gestione.
35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e' inserito
il seguente:
"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,
n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata,
istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni
di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche
complementari".
36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono
accorparsi fra loro, nonche' includere altre categorie professionali
similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive
di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime
condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
n. 103 del 1996.
37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), e' aggiunto
il seguente periodo: "l'aliquota contributiva ai fini
previdenziali, ferma la totale deducibilita' fiscale del
contributo, puo' essere modulata anche in misura differenziata,
con facolta' di opzione degli iscritti;".
38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina
afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento
della proprieta' degli stessi e alle forme di realizzazione
di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo
decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati
ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
ancorche' la trasformazione in persona giuridica di diritto
privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
39. Le societa' professionali mediche ed odontoiatriche,
in qualunque forma costituite, e le societa' di capitali,
operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario
nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo
di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un
contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente
a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio
sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza
diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le
medesime societa' indicano i nominativi dei medici e degli
odontoiatri che hanno partecipato alle attivita' di produzione
del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva
di spettanza individuale.
40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi
agli altri rapporti di accreditamento per i quali e' previsto
il versamento del contributo previdenziale ad opera delle
singole regioni e province autonome, quali gli specialisti
accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni
fra professionisti o societa' di persone.
41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2,
10 e 11 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto
dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11,
la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata
in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con
la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo
11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote
contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati,
nonche' a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti
dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10
e 11.
44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi
dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali
deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti
finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati
dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori
e dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme procedurali
di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle Camere
ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere
una proroga di venti giorni per l'espressione del parere,
qualora cio' si renda necessario per la complessita' della
materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso
periodo all'esame delle Commissioni.
45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei
pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza
dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente
legge, nonche' con riferimento all'esigenza di garantire
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi
delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
46. Qualora il termine per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine e'
invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa,
ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del termine
per l'espressione del parere.
47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo,
ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 44,
secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso
i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i
testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine
ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari,
i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10,
11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalita' di cui ai commi
da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato gia' emanato il testo
unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni correttive
e integrative andranno formulate con riferimento al citato
testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.
50. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione
previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico
obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle
norme introdotte ai sensi della presente legge, il Governo
e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto
legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una
piu' precisa determinazione dei campi di applicazione delle
diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione
delle procedure amministrative, anche con riferimento alle
correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una
armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a
modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente
norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione
delle prestazioni, all'attivita' amministrativa e finanziaria
degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni
sociali. Il Governo e' altresi delegato ad adottare, nell'ambito
del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la
razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore
agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per
gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente
adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificita',
anche con riferimento alle aree di particolare problematicita',
rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali
e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone
l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri
induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata
con criteri oggettivi.
Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
51. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50
e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere
da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro
il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono
il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione;
decorso tale termine il decreto e' adottato anche in mancanza
del parere.
52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 50, il Governo puo' adottare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi
e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura
di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto
legislativo di cui al comma 50, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, e' costituito un gruppo
di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque,
e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale
artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni
concertistiche assimilate e' subordinato al compimento dell'eta'
indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo
ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati
gia' iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso
il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento
a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi,
l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che
la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo
11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si
applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa
esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico
di propria pertinenza.
TABELLA A
(ARTICOLO 1, COMMI 6 E 7)
Eta' anagrafica
=====================================================================
|Lavoratori dipendenti pubblici | Lavoratori autonomi iscritti
Anno| e privati | All'INPS
=====================================================================
2008|60 |61
---------------------------------------------------------------------
2009|60 |61
---------------------------------------------------------------------
2010|61 |62
---------------------------------------------------------------------
2011|61 |62
---------------------------------------------------------------------
2012|61 |62
---------------------------------------------------------------------
2013|61 |62
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2145):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro del lavoro e politiche sociali
(Maroni) il 28 dicembre 2001.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 14 gennaio 2002, con pareri delle commissioni
I, V, VI, X, XII e XIII.
Esaminato dalla XI commissione il 29 gennaio 2002; 13,
19 febbraio 2002; 7, 9, 14, 15, 28, 29 maggio 2002; 4, 13,
20, 27 giugno 2002; 3, 9 luglio 2002; 17, 19 settembre
2002; 1, 23, 24, 30 ottobre 2002; 6, 27, 28 novembre 2002;
4, 10, 11, 17, 18 dicembre 2002; 14, 15, 16, 21, 30 gennaio
2003; 12 e 19 febbraio 2003.
Esaminato in aula il 25, 26 febbraio 2003 e approvato
il 27 febbraio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2058):
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede
referente, il 6 marzo 2003, con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª e parlamentare
per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 11ª commissione il 20 marzo 2003;
2 aprile 2003; 29 ottobre 2003; 25, 26 novembre 2003; 3,
4,
9, 10, 11, 16, 17 dicembre 2003; 14, 20, 21, 22, 27,
28 gennaio 2004; 3, 4, 5, 10, 26 febbraio 2004; 4, 5, 8,
9,
11, 16, 17, 18, 23, 24, 30, 31 marzo 2004; 1, 6, 20, 21
e
27 aprile 2004.
Esaminato in aula il 9 marzo 2004; 29 aprile 2004; 4,
12 maggio 2004 e approvato con modificazioni, il 13 maggio
2004.
Camera dei deputati (atto n. 2145-B):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 17 maggio 2004, con parere delle commissioni
I, V, VI, VII, X, XII e XIII e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla XI commissione il 22, 30 giugno 2004;
6, 7, 8, 13 e 15 giugno 2004.
Esaminato in aula il 19, 20 e 27 luglio 2004 e
approvato il 28 luglio 2004.
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