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LAVORO E PREVIDENZA
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Riforma delle pensioni: in Gazzetta la legge-delega
( Legge 23.08.2004 n° 243, G.U. 21.09.2004 )
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7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di eta' anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entita' tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.

8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.

9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata la possibilita' di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita', in presenza di un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

10. Il Governo, nel rispetto delle finalita' finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le modalita' di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita';
b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attivita' usuranti;
c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianita' contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie di cui all'alinea del presente comma.

11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalita' finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di eta' anagrafica e anzianita' contributiva, nonche' sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalita' di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le modalita' di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di attivita';
c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attivita' usuranti;
d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta' compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianita' contributiva;
e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianita' contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie di cui all'alinea del presente comma.

12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianita', possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore.

13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facolta' di cui al comma 12 e' pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta', sulla base dell'anzianita' contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, e' aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
"i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa".

15. Le modalita' di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilita' finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.

18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianita' entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano gia' intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.

20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonche' a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.

21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da non piu' di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo e' preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo puo' avvalersi di professionalita' tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso".

22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente all'incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, e' rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

23. Presso l'INPS e' istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario", per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennita' o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.

24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalita', la periodicita' e i protocolli di trasferimento delle stesse.

25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.

26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalita' di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:
a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.

27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalita' e la periodicita' di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalita' di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione mondiale della sanita', trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidita' o di disabilita' o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalita' di cui al comma 24 e i principi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresi nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.

28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonche' per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.

29. Per l'istituzione del Casellario e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attivita' e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestivita' della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.

31. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalita' ed efficacia dell'attivita' ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

32. Il Governo si attiene ai principi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonche' a quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".

33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, puo' prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari".

36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonche' includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.

37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), e' aggiunto il seguente periodo: "l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilita' fiscale del contributo, puo' essere modulata anche in misura differenziata, con facolta' di opzione degli iscritti;".

38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorche' la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.

39. Le societa' professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le societa' di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime societa' indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attivita' di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.

40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali e' previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o societa' di persone.

41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonche' a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.

44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonche' con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

46. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.

47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalita' di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato gia' emanato il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.

50. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una piu' precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attivita' amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo e' altresi delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificita', anche con riferimento alle aree di particolare problematicita', rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi.
Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

51. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto e' adottato anche in mancanza del parere.

52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50, il Governo puo' adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate e' subordinato al compimento dell'eta' indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati gia' iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.


TABELLA A
(ARTICOLO 1, COMMI 6 E 7)
Eta' anagrafica

=====================================================================
|Lavoratori dipendenti pubblici | Lavoratori autonomi iscritti
Anno| e privati | All'INPS
=====================================================================
2008|60 |61
---------------------------------------------------------------------
2009|60 |61
---------------------------------------------------------------------
2010|61 |62
---------------------------------------------------------------------
2011|61 |62
---------------------------------------------------------------------
2012|61 |62
---------------------------------------------------------------------
2013|61 |62

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 agosto 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali


Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2145):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro del lavoro e politiche sociali
(Maroni) il 28 dicembre 2001.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 14 gennaio 2002, con pareri delle commissioni
I, V, VI, X, XII e XIII.
Esaminato dalla XI commissione il 29 gennaio 2002; 13,
19 febbraio 2002; 7, 9, 14, 15, 28, 29 maggio 2002; 4, 13,
20, 27 giugno 2002; 3, 9 luglio 2002; 17, 19 settembre
2002; 1, 23, 24, 30 ottobre 2002; 6, 27, 28 novembre 2002;
4, 10, 11, 17, 18 dicembre 2002; 14, 15, 16, 21, 30 gennaio
2003; 12 e 19 febbraio 2003.
Esaminato in aula il 25, 26 febbraio 2003 e approvato
il 27 febbraio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2058):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede
referente, il 6 marzo 2003, con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 11ª commissione il 20 marzo 2003;
2 aprile 2003; 29 ottobre 2003; 25, 26 novembre 2003; 3, 4,
9, 10, 11, 16, 17 dicembre 2003; 14, 20, 21, 22, 27,
28 gennaio 2004; 3, 4, 5, 10, 26 febbraio 2004; 4, 5, 8, 9,
11, 16, 17, 18, 23, 24, 30, 31 marzo 2004; 1, 6, 20, 21 e
27 aprile 2004.
Esaminato in aula il 9 marzo 2004; 29 aprile 2004; 4,
12 maggio 2004 e approvato con modificazioni, il 13 maggio
2004.

Camera dei deputati (atto n. 2145-B):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 17 maggio 2004, con parere delle commissioni
I, V, VI, VII, X, XII e XIII e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla XI commissione il 22, 30 giugno 2004;
6, 7, 8, 13 e 15 giugno 2004.
Esaminato in aula il 19, 20 e 27 luglio 2004 e
approvato il 28 luglio 2004.

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