DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n.140
Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli
Stati membri.
(GU n. 168 del 21-7-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea
del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza
dei richiedenti asilo negli Stati membri;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2003
che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva
2003/9/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato A della
medesima legge;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni,
nonche' il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, cosi'
come integrato e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n.
189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure
per il riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia
e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme
relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento
dello status di rifugiato nel territorio nazionale.
2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui
sono operative le misure di protezione temporanea, disposte
ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante
attuazione della direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio
di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «richiedente asilo»: lo straniero richiedente
il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status
dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31
gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio
1954, n. 722;
b) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea e l'apolide;
c) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento
dello status di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi
della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa
allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New
York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge
24 luglio 1954, n. 722;
d) «Commissione territoriale»: la Commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;
e) «minore non accompagnato»: lo straniero di
eta' inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi
causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza
legale;
f) «familiare»: i soggetti per i quali e' previsto
il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, di seguito denominato: «testo unico»,
che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione
della domanda di asilo.
Art. 3.
Informazione
1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi dell'articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: «regolamento»
provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni
dalla presentazione, all'informazione sulle condizioni di
accoglienza del richiedente asilo, con la consegna all'interessato
dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento.
Art. 4.
Documentazione
1. Quando non e' disposto il trattenimento del richiedente
asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge»,
la questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione
della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica
la sua qualita' di richiedente asilo, nonche', entro venti
giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno
per richiesta di asilo, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo
unico.
2. Quando e' disposto il trattenimento del richiedente asilo,
ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura
rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica
la sua qualita' di richiedente asilo presente nel centro di
identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea
ed assistenza, di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento.
3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano l'identita'
del richiedente asilo.
Art. 5.
Misure di accoglienza
1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione
ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza ai
sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza
nelle strutture in cui e' ospitato, per il tempo stabilito
e secondo le disposizioni del regolamento.
2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di
soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire
una qualita' di vita adeguata per la salute e per il sostentamento
proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari,
alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente
decreto.
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza,
di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore
a sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale
del Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per
motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno,
di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico.
4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2
e' garantito a condizione che il richiedente dimostri che
ha presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto
dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, decorrente dall'ingresso
nel territorio nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia
soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro
titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi
di persecuzione addotti nella domanda.
5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento
della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi
assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione
della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni
del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento
di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'interno
2 gennaio 1996, n. 233.
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della
comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento,
in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di
rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a
soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza
solo per il periodo in cui non gli e' consentito il lavoro,
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui
le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.
Art. 6.
Accesso all'accoglienza
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente
asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per
se' e per i propri familiari, redige apposita richiesta, previa
dichiarazione, al momento della presentazione della domanda,
di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene
trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui
al comma 1, valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza,
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,
la disponibilita' di posti all'interno del sistema di protezione
dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo
l-sexies del decreto-legge.
3. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma
2, l'accoglienza e' disposta nei centri d'identificazione
ovvero nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge
30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre
1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario all'individuazione
del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2,
del regolamento.
4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede
all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche
avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal
centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.
5. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed
e' subordinata all'effettiva residenza del richiedente in
quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro,
che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura
- Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura
di accoglienza che ospita il richiedente.
6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, e' comunicato,
a cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo,
alla Questura, nonche' alla Commissione territoriale e costituisce
il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti
della notifica e della comunicazione degli atti relativi al
procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato,
nonche' alle procedure relative all'accoglienza, disciplinate
dal presente decreto. E' nella facolta' del richiedente asilo
comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o
consulente legale.
7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di
cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo eroga il contributo di cui all'articolo 1-sexies,
comma 3, lettera c), del decreto-legge. L'erogazione del contributo
e' limitata al tempo strettamente necessario ad acquisire
la disponibilita' presso un centro di accoglienza e subordinata
alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo che lo eroga.
8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza
e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 7.
Competenza delle Commissioni territoriali
1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate
dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, e' la Commissione territoriale nella
cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro individuato
per l'accoglienza.
2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo e' trasmessa
alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma
1, nei casi in cui quest'ultima sia diversa da quella individuata
secondo l'articolo 12, comma 2, del regolamento.
Art. 8.
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle esigenze
dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare
delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani,
donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori,
persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica
o sessuale.
2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali
di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari,
stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione
con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure
assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico,
finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 8, comma 1, del regolamento.
3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo
e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge,
sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti
asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto
delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione
alle sue specifiche esigenze.
4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata,
secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera
dell'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione
dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge, gli enti locali interessati possono
prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai
minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che
partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell'asilo.
5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base
delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i minori,
con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM)
ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione di programmi
diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati.
L'attuazione dei programmi e' svolta nel superiore interesse
dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in
modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo.
Art. 9.
Modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza
1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza
temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni
del testo unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture
che garantiscono:
a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;
b) la possibilita' di comunicare con i parenti, gli avvocati,
nonche' con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati, di seguito denominato «ACNUR»,
ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui
all'articolo 11 del regolamento.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui
territorio e' collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo
6, comma 2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali
del comune, i necessari controlli per accertare la qualita'
dei servizi erogati.
3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno
una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle
strutture di assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza
in ordine ai dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia
di centri di permanenza temporanea e assistenza e dall'articolo
8 del regolamento, sono ammessi nei centri, di cui all'articolo
l-sexies del decreto-legge, gli avvocati, i rappresentanti
dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di cui all'articolo
11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai richiedenti
asilo ivi ospitati.
Art. 10.
Assistenza sanitaria e istruzione dei minori 1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 10 del regolamento, i richiedenti asilo
e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge, sono iscritti, a cura del gestore
del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale,
ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del testo unico.
2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro
di identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori
richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono
soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38
del testo unico.
Art. 11.
Lavoro e formazione professionale
1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga
adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda
ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo,
il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato
per la durata di sei mesi e consente di svolgere attivita'
lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma
1 non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro.
3. Il ritardo e' attribuito al richiedente asilo, in particolare,
nei seguenti casi:
a) presentazione di documenti e certificazioni false relative
alla sua identita' o nazionalita' o, comunque, attinenti agli
elementi della domanda di asilo;
b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento
della sua identita' o nazionalita';
c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione
sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero
nel luogo del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza
maggiore.
4. Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa,
ai sensi del comma 1, puo' continuare ad usufruire delle condizioni
di accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi dell'articolo
1-sexies del decreto-legge, nel centro assegnato e a condizione
di contribuire alle relative spese. Il gestore del servizio
di accoglienza determina l'entita' e le modalita' di riscossione
del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente
e dei costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato
non costituisce corrispettivo del servizio ed e' utilizzato
per il pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore
del richiedente che lo versa.
5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di formazione
professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente
locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo.
Art. 12.
Revoca delle misure di accoglienza
1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di
accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con
proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza
in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero
abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente
asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura
- Ufficio territoriale del Governo competente;
b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione
sia stata comunicata presso il centro di accoglienza;
c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;
d) accertamento della disponibilita' del richiedente asilo
di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;
e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di
accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato,
ovvero comportamenti gravemente violenti.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore
del centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura
-
Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione
o l'abbandono del centro da parte del richiedente asilo. Qualora
il richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente
alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto
dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi
addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure
di accoglienza. Il ripristino e' disposto soltanto se la mancata
presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore
o caso fortuito.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore
del centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo
all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.
4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza
ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo
6, comma 6. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1,
lettera d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore
del centro, che ha provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti
per le misure precedentemente erogate.
Art. 13.
Disposizioni finanziarie
1. Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5,
commi 2 e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge
e' aumentata, per l'anno 2005, di euro 8.865.500 e, a decorrere
dal 2006, di euro 17.731.000.
2. Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, e' autorizzata
la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005
e di euro 124.800 a decorrere dal 2006.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e in euro 17.855.800
a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente utilizzo
delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, per la quota destinata al processo normativo comunitario;
i predetti importi sono versati, per ciascuno di detti anni,
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno;
a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida
e del formulario, di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera
a), del decreto-legge, con le disposizioni del presente decreto.
La Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il suo parere
nel termine di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento.
Con il medesimo decreto si prevede la fissazione di un termine
non superiore a trenta giorni per la presentazione delle domande
di contributo, relative all'anno 2005, da parte degli enti
locali, a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i
servizi dell'asilo. Per gli anni successivi, la ripartizione
del Fondo avviene secondo le modalita' ed i tempi previsti
dal decreto del Ministro dell'interno, di cui al citato articolo
l-sexies del decreto-legge.
5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza, erogato
nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell'asilo, e' fissato, anche in
deroga al limite dell'80 per cento previsto dall'articolo
1-sexies, comma 2, del decreto-legge, entro un limite massimo
individuato annualmente, con riferimento al costo dell'accoglienza,
giornaliero ed a persona, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
che per gli anni 2005 e 2006 e' adottato entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure
correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della medesima legge.
Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della
data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure
di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 14.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3
e 5, si applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso
di soggiorno, la cui domanda di asilo e' pendente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali
non e' applicabile l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge,
l'accoglienza e' disposta, esclusivamente, nell'ambito del
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di
cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge e nei
limiti della disponibilita' gia' finanziata prima della data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 15.
Norme finali
1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4
e 5, il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Pisanu, Ministro dell'interno
Fini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
La redazione di megghy.com |