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Con il D.P.R. n.184 del 2 luglio 2004 è stato riorganizzato
il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in considerazione
della normativa sopravvenuta.
Il Ministero è articolato, a livello centrale, in
16 direzioni generali e 4 uffici di livello dirigenziale
generale incardinati nei seguenti quattro Dipartimenti di
cui si compone la struttura:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del
territorio, per il personale ed i servizi generali;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia
e la regolazione dei lavori pubblici;
c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo
ed aereo;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2004, n.184
Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
(GU n. 174 del 27-7-2004)
Capo I Organizzazione del Ministero IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per
la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante
riforma dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, in attuazione
delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n.
177, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
2001, n.
320, recante regolamento di organizzazione degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre
2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 marzo 2004;
Considerata la necessita' di recepire i rilievi formulati
dalla Corte dei conti in data 24 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 22 giugno 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Organizzazione centrale e decentrata
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
seguito denominato: «Ministero», esercita le
funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2
del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.
2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso
demandati, e' articolato, a livello centrale, in 16 direzioni
generali e 4 uffici di livello dirigenziale generale incardinati
nei seguenti quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del
territorio, per il personale ed i servizi generali;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia
e la regolazione dei lavori pubblici;
c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo
ed aereo;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
2001, n. 320, sono, inoltre conferiti, nel quadro della
dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, sei incarichi
con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca
o altri incarichi di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, di cui uno finalizzato al monitoraggio e sviluppo delle
politiche sulla sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture
ed uno finalizzato alle politiche culturali connesse alla
realizzazione delle infrastrutture.
4. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Servizi
integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati:
«SIIT», ciascuno dei quali e' articolato in
due settori rispettivamente relativi all'area infrastrutture
e all'area trasporti.
5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
dipende dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti
nelle attribuzioni del Ministero.
Art. 2.
Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti
1. E' istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti
del Ministero, di seguito denominata: «Conferenza».
La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale
sulle questioni interdipartimentali o comuni e puo' formulare
al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive
diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti
e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere
chiamati a partecipare per materia i dirigenti di prima
e seconda fascia delle strutture centrali e i Direttori
dei Settori dei SIIT, sono dedicate a singole questioni
oltre che all'elaborazione delle linee e delle strategie
generali in materia di gestione delle risorse umane e informatiche,
nonche' al coordinamento delle attivita' di rispettiva competenza.
3. La direzione per il personale, il bilancio ed i servizi
generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici
operano al servizio di tutti i Dipartimenti sulla base di
direttive concordate dal Capo Dipartimento in sede di conferenza
permanente. I Capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili
della gestione delle risorse loro assegnate.
4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di
porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti
nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle
Capitanerie di Porto.
Capo II Attribuzioni dei Dipartimenti Art. 3.
Aree funzionali
1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio
delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle
aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo
12 giugno 2003, n. 152, secondo la seguente ripartizione:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del
territorio, il personale ed i servizi generali - identificazione
delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale
con particolare riferimento all'articolazione territoriale
delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza
statale, nonche' al sistema delle citta' e delle aree metropolitane;
rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali e
coordinamento con l'Unione europea in materia di governo
del territorio e politica urbana;
monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; profili
comuni ed interdipartimentali del rapporto di lavoro, formazione
e politiche del personale, bilancio, risorse strumentali;
gestione del contenzioso del lavoro; gestione dei beni mobili
ed immobili e della Cassa di previdenza assistenza; edilizia
e impianti per gli immobili dell'Amministrazione decentrata;
gestione dei sistemi informativi e statistici; nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici; attivita'
per la salvaguardia di Venezia; indirizzo, coordinamento,
monitoraggio e verifica dell'attivita' dei SIIT per le materie
di competenza;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia
e la regolazione dei lavori pubblici - vigilanza sui gestori
delle reti di trasporto viario; rete nazionale stradale
e autostradale; edilizia residenziale; edilizia demaniale;
realizzazione delle opere corrispondenti alle reti e i nodi
infrastrutturali viari di interesse nazionale e valutazione
dei relativi interventi; attuazione delle politiche abitative
e dell'edilizia concernenti anche il sistema delle citta'
e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione
urbana; repressione dell'abusivismo; regolazione dei lavori
pubblici; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali
in materia di appalti pubblici; realizzazione di programmi
speciali; grandi eventi; indirizzo, coordinamento, monitoraggio
e verifica dell'attivita' dei SIIT per le materie di competenza;
c) Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo
ed aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in materia
di navigazione, trasporto marittimo e trasporto intermodale;
infrastrutture portuali; vigilanza sui porti; demanio marittimo;
programmazione, previa intesa con le regioni interessate,
del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione;
aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi
nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione
europea in materia di navigazione e trasporto marittimo
ed aereo; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica
dell'attivita' dei SIIT per le materie di competenza;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri - programmazione,
indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre
ed intermodale; trasporto su strada: veicoli, conducenti,
autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti
fissi; rapporti con organismi nazionali ed internazionali
e armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle
materie di competenza;
sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; indirizzo,
coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attivita' dei
SIIT per le materie di competenza;
2. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilita'
amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279.
3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede
all'individuazione, a livello centrale, degli uffici dirigenziali
di livello non generale ed alla definizione dei relativi
compiti.
Capo III Articolazione dei Dipartimenti Art. 4.
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio,
il personale ed i servizi generali
1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo
del territorio, il personale ed i servizi generali e' cosi'
articolato:
a) Direzione generale per il personale, il bilancio ed i
servizi generali;
b) Direzione generale per la programmazione e i programmi
europei;
c) Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio;
d) Direzione generale per le reti;
e) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici;
f) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per il personale, il bilancio ed
i servizi generali svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a
variazioni ed assestamenti;
b) redazione delle proposte per la legge finanziaria, attivita'
di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
c) rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale;
d) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di
valutazione dei carichi di lavoro, di semplificazione delle
procedure, di organizzazione funzionale e logistica degli
uffici;
e) attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso
del lavoro;
f) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei
beni, economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione
dei beni immobili dell'Amministrazione centrale; opere civili,
impianti a corredo e relative attrezzature tecniche per
gli immobili dell'Amministrazione decentrata;
g) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile
dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
h) relazioni con il pubblico;
i) Cassa di previdenza e assistenza.
3. La Direzione generale per la programmazione ed i programmi
europei svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) predisposizione del Piano generale dei trasporti e della
logistica;
b) programmazione fondi strutturali - PON trasporti;
c) pianificazione pluriennale della viabilita';
d) programmazione di interventi infrastrutturali, anche
attraverso la finanza di progetto, sulla rete stradale e
attivita' di supporto ai fini dell'intesa con la Direzione
generale per le strade e autostrade, sulla rete autostradale;
e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di
programma degli accordi tra lo Stato e le regioni;
f) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg,
Interreg II, Interreg III;
g) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici
dei programmi Interreg affidati all'Italia ed alla conseguente
attivita' di gestione e pagamento;
h) programmi di iniziativa comunitaria di cui all'articolo
10 del regolamento FERS: coordinamento, regolamentazione
e monitoraggio;
i) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE,
CEMIT-OCSE, CDS-CSRR, CETMO, OTIF e attivita' correlate
per le materie di competenza del Dipartimento;
j) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli
interventi comunitari nelle materie di competenza del Dipartimento;
k) programmi comunitari per la mobilita' sostenibile;
l) programmi URBAN.
4. La Direzione generale per le politiche di sviluppo del
territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero
nei seguenti ambiti:
a) programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle
citta';
b) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento
delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali
di rilievo nazionale;
c) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del
territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e
al sistema delle citta' e delle aree metropolitane;
d) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio;
e) individuazione di standars di sicurezza nelle zone interessate
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre
aree sensibili: attuazione direttiva «Seveso II»
- decreto ministeriale 9 maggio 2001.
5. La Direzione generale per le reti svolge le funzioni
di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione
delle reti elettriche, fatto comunque salvo quanto disposto
con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, delle reti
idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse;
b) azione di supporto e assistenza alle regioni e agli enti
locali e rapporti con la Sogesid;
c) monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche
ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico;
d) vigilanza sul registro italiano dighe;
e) determinazione delle tariffe dell'acqua erogata tramite
le reti idriche;
f) opere necessarie e consequenziali al rilascio delle concessioni
di grande derivazione delle acque.
6. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero;
b) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, di cui alla
direttiva del Ministro per l'innovazione e la tecnologia
del 21 dicembre 2001, ivi inclusi i rapporti con l'Autorita'
informatica per la pubblica amministrazione;
c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici
e delle banche dati;
d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici;
e) coordinamento e sviluppo integrato dei Portali del Ministero;
f) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici
relativi all'attivita' amministrativa, tecnica ed economica
del Ministero.
7. L'ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di
supporto al capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi
e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione
del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attivita' di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal capo Dipartimento.
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