Versione
stampabile
>>>>>Segue dalla pagina 1
Art. 5.
Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia
e la regolazione dei lavori pubblici
1. Il Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia
e la regolazione dei lavori pubblici e' cosi' articolato:
a) Direzione generale per le strade e autostrade;
b) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi
speciali;
c) Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche
urbane e abitative;
d) Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici;
e) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per le strade e autostrade svolge
le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attivita' di supporto per l'esercizio dell'alta vigilanza
sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti
alla rete nazionale; approvazione contratto di programma
e piano di investimenti;
b) relazioni e accordi internazionali nel settore delle
reti di trasporto viario;
c) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali
riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e autostrade;
d) archivio nazionale delle strade;
e) affidamento di concessioni di costruzione e gestione
di infrastrutture viarie di interesse nazionale - programmazione
della rete autostradale d'intesa con la Direzione generale
per la programmazione ed i programmi europei ed attivita'
di supporto alla detta Direzione ai fini dell'intesa sulla
programmazione della rete stradale di interesse nazionale;
f) individuazione di standard e predisposizione di normative
tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche
e funzionali delle strade ed autostrade; classificazione
e declassificazione delle strade di competenza statale;
g) attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale
e dei programmi operativi;
h) interventi sulla rete stradale di interesse locale previsti
da norme di legge.
3. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi
speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero
nei seguenti ambiti:
a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli
interventi di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria,
di edilizia demaniale di competenza statale, di edilizia
per le Forze armate, le Forze di polizia e i Vigili del
fuoco;
b) attivita' tecnico-amministrativa per l'espletamento delle
funzioni statali di competenza del Ministero funzionali
alla definizione dei criteri per l'individuazione delle
zone sismiche e delle relative norme tecniche per le costruzioni,
su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) interventi per la ricostruzione;
d) interventi di competenza statale per la citta' di Roma-Capitale;
e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi.
4. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le
politiche urbane e abitative svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti:
a) compiti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di spettanza
statale, ivi compresa l'edilizia per le Forze armate e di
polizia;
b) disciplina delle cooperative edilizie;
c) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
d) locazioni ed equo canone;
e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso
all'abitazione;
f) mutui edilizi;
g) programmi gia' di pertinenza del Segretariato generale
CER.
h) attuazione dei programmi di riqualificazione urbana:
recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di
incentivazione, societa' di trasformazione urbana, Prusst;
i) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio, anche
sulla base dei dati forniti dai comuni;
j) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione
e repressione dell'abusivismo edilizio;
k) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento
dell'attivita' delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
l) raccolta delle segnalazioni dei soggetti pubblici e privati
in ordine ai manufatti abusivi ed esercizio dei poteri sostitutivi
in materia;
m) promozione di accordi di programma quadro contro l'abusivismo
su beni demaniali da stipularsi nell'ambito delle intese
istituzionali di programma.
5. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) indirizzo e regolazione delle procedure di appalto di
lavori pubblici;
b) definizione delle normative tecniche di settore;
c) rapporti con l'Autorita' di vigilanza e con l'Osservatorio
dei lavori pubblici;
d) supporto all'attuazione della legge quadro in materia
di lavori pubblici;
e) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati;
f) gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori
e della Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.
6. L'ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di
supporto al capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi
e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione
del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attivita' di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal capo Dipartimento.
Art. 6.
Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo
ed aereo
1. Il Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo
ed aereo e' cosi' articolato:
a) Direzione generale per la navigazione e il trasporto
marittimo e interno;
b) Direzione generale per le infrastrutture della navigazione
marittima;
c) Direzione generale per la navigazione aerea;
d) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per la navigazione e il trasporto
marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) disciplina della navigazione marittima;
b) disciplina internazionale dei trasporti marittimi;
c) sicurezza della navigazione in acque marittime e interne,
disciplina in materia di sicurezza delle navi e delle strutture
portuali, sinistri in acque marittime;
d) servizi di trasporto sovvenzionato con le isole e sui
laghi Maggiore, di Garda e di Como;
e) formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale
della navigazione marittima;
f) proprieta' navale e regime amministrativo delle navi;
g) interventi a sostegno della flotta e delle costruzioni
navali;
h) disciplina della nautica da diporto e per finalita' private;
i) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale
di architettura navale;
j) predisposizione della normativa tecnica di settore.
3. La Direzione generale per le infrastrutture della navigazione
marittima e interna svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) infrastrutture portuali di rilievo nazionale ed internazionale,
nonche' interventi di edilizia per le Capitanerie di porto;
b) vigilanza e regolazione delle attivita' e servizi portuali
e del lavoro nei porti;
c) tutela del demanio marittimo e gestione del demanio marittimo
non di competenza regionale;
d) sistema idroviario padano-veneto;
e) vigilanza sulle Autorita' portuali e sugli altri enti
di settore;
f) predisposizione della normativa tecnica di settore.
4. La Direzione generale della navigazione aerea svolge
le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che
seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente
nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250:
a) indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica;
b) promozione di accordi comunitari ed internazionali;
c) programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali
da stipulare con gli enti vigilati;
d) valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
e) monitoraggio e statistiche sull'attivita' di trasporto
aereo.
5. L'Ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di
supporto al Capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi
e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione
del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attivita' di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal Capo Dipartimento.
6. Il Dipartimento per l'esercizio in sede decentrata delle
funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle
Capitanerie di porto.
Art. 7.
Dipartimento per i trasporti terrestri
1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri e' cosi' articolato:
a) Direzione generale per la motorizzazione;
b) Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose;
c) Direzione generale del trasporto ferroviario;
d) Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti
fissi;
e) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi
ed unita' tecnico indipendenti;
b) trasporto merci pericolose su strada; normativa e omologazione
e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
c) sicurezza del trasporto di merci pericolose;
d) parco circolante e conducenti;
e) archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione
dati motorizzazione;
f) normativa di settore nazionale ed internazionale;
armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
g) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione
e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;
h) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne
informative ed educative, adozione del Piano nazionale della
sicurezza stradale d'intesa con le Direzioni generali competenti
ed informazioni sulla viabilita';
i) relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;
j) Centro di documentazione sui problemi della circolazione
e sicurezza stradale.
3. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone
e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;
b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalita';
c) normativa di settore nazionale ed internazionale;
armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attivita'
di trasporto di persone e cose;
e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori
dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto
su strada;
f) regolamentazione dei servizi di trasporto di persone
e cose di competenza statale.
4. La Direzione generale del trasporto ferroviario svolge
le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti
di attivita':
a) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali
e sui titolari di licenze di esercizio;
b) attivita' di vigilanza sui progetti;
c) analisi economiche;
d) contratti di programma;
e) vigilanza sulle linee ferroviarie;
f) definizione di standards e norme di sicurezza;
g) interoperabilita' ferroviaria.
5. La Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti
fissi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) sicurezza tecnica dei sistemi di trasporto ad impianti
fissi;
b) normativa di settore nazionale ed internazionale;
c) programmi di investimento per la realizzazione dei sistemi
di trasporto ad impianti fissi;
d) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate
in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei
servizi locali non trasferiti;
e) programmi di investimenti nel settore degli interporti
e dei centri merci.
6. L'Ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di
supporto al Capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi
e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione
del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attivita' di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal Capo Dipartimento.
Art. 8.
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) ricerca e soccorso in mare;
b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di
controllo del traffico marittimo;
c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza
della navigazione marittima e indagini sulle cause e circostanze
dei sinistri marittimi a navi da carico o da passeggeri;
d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per
gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;
e) coordinamento delle attivita', organizzazione e ispezioni
relative ai servizi delle capitanerie di porto;
f) impiego del personale delle capitanerie di porto;
g) predisposizione della normativa tecnica di settore;
h) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza
delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.
2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere
gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo
le direttive dei Ministri competenti.
Capo IV Organizzazione decentrata Art. 9.
Servizi integrati infrastrutture e trasporti
1. Sono organi decentrati del Ministero i nove Servizi
integrati infrastrutture e trasporti, di seguito individuati
secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco
di ciascuno segnate:
1) SIIT Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino;
2) SIIT Lombardia - Liguria, con sede in Milano e sede coordinata
in Genova;
3) SIIT Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia,
con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
4) SIIT Emilia Romagna - Marche, con sede in Bologna e sede
coordinata in Ancona;
5) SIIT Toscana - Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata
in Perugia;
6) SIIT Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede in Roma e sedi
coordinate in L'Aquila e in Cagliari;
7) SIIT Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata
in Campobasso;
8) SIIT Puglia - Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata
in Potenza;
9) SIIT Sicilia - Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata
in Catanzaro.
2. I SIIT sono articolati in due settori organici di attivita'
rispettivamente denominati Settore infrastrutture e Settore
trasporti.
3. A ciascun Settore e' preposto un dirigente di livello
dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
rispettivamente denominato Direttore del Settore infrastrutture
e Direttore del Settore trasporti, con funzioni di direzione
e coordinamento delle attivita'.
4. Il Direttore del Settore infrastrutture del SIIT per
il Veneto -
Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia svolge le funzioni
di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia
di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi
interventi, nonche' le residuali attivita' di competenza
statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al SIIT per
il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' preposto un dirigente
generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, denominato Direttore
generale, con funzioni di direzione, coordinamento e controllo
delle attivita' nell'ambito di detta struttura. In particolare,
il Direttore generale:
a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicita',
efficacia ed efficienza nonche' di rispondenza del servizio
al pubblico interesse;
b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale
secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti
di personale all'interno del SIIT;
c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva
ministeriale;
d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione
alle risorse assegnate al SIIT e di controllo di gestione;
e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali,
con le regioni, le province e gli enti locali, nonche' le
relazioni sindacali.
Art. 10.
Competenze dei SIIT
1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale
e trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale,
e delle province autonome di Trento e Bolzano, i SIIT assicurano,
in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti
di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo
42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.
In particolare, i SIIT svolgono, anche su base convenzionale,
le funzioni di carattere amministrativo, operativo, gestionale
ed i connessi servizi sulle materie della progettazione
e realizzazione di opere pubbliche, repressione dell'abusivismo
edilizio, vigilanza sugli enti gestori, demanio marittimo
statale, navigazione, trasporto terrestre, sicurezza dei
trasporti ad impianti fissi, circolazione e sicurezza stradale,
espletamento del servizio di polizia stradale nonche' altre
attivita' tecnico-amministrative su base convenzionale.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione,
il Settore infrastrutture svolge le funzioni di competenza
del SIIT nei seguenti ambiti di attivita':
a) opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture
e trasporti;
b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate
anche in parte dal Ministero;
c) attivita' di supporto, su base convenzionale nella programmazione,
progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza
di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo,
economico e non, nonche' di Enti ed organismi;
d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione
delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
e) gestione e tutela del demanio marittimo statale;
f) attivita' di competenza statale di supporto alla repressione
dell'abusivismo edilizio;
g) supporto alla attivita' di vigilanza sull'Anas e sui
gestori delle infrastrutture autostradali;
h) supporto alla attivita' di vigilanza sulle dighe ricadenti
nel bacino territoriale;
i) supporto alla attivita' di gestione dei programmi di
iniziativa comunitaria;
j) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
k) rapporti istituzionali con le Regioni, le Province e
gli enti locali;
l) supporto alla gestione del contenzioso nelle materie
di competenza;
m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
3. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione,
il Settore trasporti svolge le funzioni di competenza del
SIIT nei seguenti ambiti di attivita':
a) attivita' in materia di omologazione dei veicoli a motore,
loro rimorchi, componenti ed unita' tecniche indipendenti;
b) attivita' in materia di collaudi e revisione dei veicoli
in circolazione;
c) attivita' in materia di conducenti: rilascio di patenti,
certificati di abilitazione professionale, ecc.;
d) attivita' in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto
ad impianto fisso di competenza statale;
e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione
dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
f) attivita' in materia di navigazione interna di competenza
statale;
g) attivita' in materia di immatricolazioni veicoli;
h) circolazione e sicurezza stradale;
i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e
con gli enti locali;
j) funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo
tecnico;
k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
l) coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto;
m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale,
a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento
autonomo nelle materie di competenza;
o) attivita' in materia di autotrasporto;
p) attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca.
Art. 11.
Organizzazione
1. L'organizzazione dei SIIT e' ispirata al criterio dell'efficiente
dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita'
e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei
compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino
di utenza e all'ambito territoriale interessato nonche'
alla dotazione organica complessiva. La struttura organizzativa
e', altresi', ispirata al generale principio dell'integrazione
e cooperazione tra uffici del medesimo ambito territoriale
in ragione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento
complessivo dell'istituto.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare,
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede
alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello
non generale in cui si articolano i settori organici dei
SIIT ed alla definizione dei relativi compiti, prevedendo,
per ciascun SIIT, l'istituzione di almeno due uffici con
funzioni di natura amministrativa ed almeno quattro con
funzioni di natura tecnica.
3. Presso ciascun Settore infrastrutture del SIIT e' istituito
il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito
Comitato. Il Comitato e' costituito, per la durata di un
triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
ed e' cosi' composto:
a) Direttore del Settore infrastrutture del SIIT con funzioni
di Presidente;
b) Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale
del Settore infrastrutture;
c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali
rientranti nella competenza territoriale del SIIT;
d) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello
Stato;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze;
g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole
e forestali;
h) un rappresentante del Ministero della salute;
i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
j) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in
qualita' di esperti per la trattazione di speciali problemi,
studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni
dello Stato. Nel SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
il Comitato e' presieduto dal Direttore generale.
5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce
modalita' uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato,
nonche' criteri di articolazione territoriale per assicurare
il rispetto del principio di rappresentativita'. Lo stesso
decreto prevede, altresi', la possibilita' di integrare
la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti
eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze
dell'ambito territoriale interessato.
6. Il Comitato e' competente a pronunciarsi:
a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di
opere attribuite alla competenza dei SIIT - Settore infrastrutture,
da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonche'
sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da
privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno
il 50 per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni
di legge richiedano il parere degli organi consultivi del
Ministero, quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza
dei SIIT per maggiori oneri o per esonero di penalita' contrattuali
e per somme non eccedenti i 50.000 euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti,
nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di
importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile
del procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di
importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile
del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni
dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione
dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni
vigenti richiedano il parere del Comitato;
g) sugli affari per i quali il Direttore del Settore infrastrutture
ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, i Direttori
dei Settori organici dei SIIT assicurano lo svolgimento
delle attivita' di competenza.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
gli Uffici speciali del genio civile delle opere marittime
e gli Uffici dei sistemi di trasporto ad impianti fissi
confluiscono negli uffici di livello dirigenziale non generale
rispettivamente del Settore infrastrutture e del Settore
trasporti dei SIIT competenti per territorio.
9. E' istituita la Conferenza permanente dei Direttori dei
Settori organici dei SIIT con funzioni di natura consultiva,
propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza,
coordinata dal Capo dipartimento competente in materia ai
sensi dell'articolo 3.
Capo V Dotazione organica e norme finali Art. 12.
Dotazione organica
1. La dotazione organica del Ministero e' individuata nell'allegata
tabella A che forma parte integrante del presente regolamento.
2. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale
del Ministero nel quale confluisce il personale, proveniente
dai Ministeri e dalle altre strutture soppresse o accorpate,
indicato nella tabella A di cui al comma 1. Sino alla costituzione
del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei
ruoli di provenienza, e' fatta comunque salva la possibilita',
nell'ambito delle normative contrattuali vigenti, tenendo
conto delle specifiche professionalita', di utilizzare il
personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Prima
della costituzione del ruolo, sono comunque portati a compimento
i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri.
Art. 13.
Uffici di diretta collaborazione
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 2001, n. 320, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Presso il Servizio, nell'ambito della dotazione
organica complessiva, e' istituito un Ufficio di funzione
di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al servizio e' assegnato un apposito contingente di personale
costituito complessivamente fino ad un massimo di tredici
unita', di cui una di qualifica dirigenziale di seconda
fascia del ruolo unico. Si applicano il comma 1, secondo
periodo, dell'articolo 5 ed il comma 4 del medesimo articolo
5.».
Art. 14.
Verifica dell'organizzazione del Ministero
1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta
a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne
la funzionalita' e l'efficienza.
Art. 15.
Abrogazioni e modificazioni di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,
n. 177;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1955, n. 1534.
2. Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica
26 settembre 1985, n. 950, e nel relativo allegato la dizione:
«Ministero dei trasporti e della navigazione»
e' sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti» e la dizione: «Ministro dei
trasporti e della navigazione» e' sostituita dalla
seguente: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
Art. 16.
Disposizioni transitorie e finali
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
3. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali
individuati ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione
delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia
ferroviaria, e' istituito l'«Ufficio per la regolazione
dei servizi ferroviari». Per garantire assoluta autonomia
e piena indipendenza di carattere organizzativo, giuridico
e decisionale, l'Ufficio e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro. Il predetto Ufficio non rientra tra gli Uffici
di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.
5. L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge
i compiti individuati nell'articolo 37 del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188 con particolare riferimento alla vigilanza
sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario,
al controllo sulle attivita' del gestore delle infrastrutture
ed alla risoluzione del relativo contenzioso.
6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 e' preposto,
nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente
di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando uno
dei posti funzione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente
regolamento.
Art. 17.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture
ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 44
Tabella A
(prevista dall'art. 1, comma 3)
<<<<<Pagina
precedente
La redazione di megghy.com
|