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Istanza di Interpello - Registrazione delle ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione

Agenzia Entrate , risoluzione 11.07.2005 n° 86

Agenzia delle Entrate

RISOLUZIONE N. 86 del 11.07.2005

Oggetto: Istanza di Interpello - Registrazione delle ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione

Con istanza di interpello n. .........., presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato chiesto il parere della scrivente in ordine al regime dell'imposta di registro applicabile alle ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione. In proposito è stato esposto il seguente

QUESITO
Il Ministero della Giustizia ha chiesto di conoscere se le ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate ex articolo 314 cod. proc. pen., debbano essere assoggettate a registrazione e, in caso affermativo, quali siano le modalità operative di esecuzione della formalità. Più precisamente chiede se l'imposta di registro dovuta debba essere prenotata a debito (ex articolo 59 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) ovvero corrisposta contemporaneamente alla richiesta di registrazione.
L'interpellante, nel far presente l'esistenza di prassi operative assai diversificate negli Uffici periferici dell'amministrazione giudiziaria, chiede quale sia il corretto trattamento fiscale delle suddette ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che "(...) le ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione hanno natura indennitaria patrimoniale e derivano da un atto dell'Autorità giudiziaria che è formalmente lecito. In ragione di tale natura, le somme oggetto delle ordinanze in questione non possono essere assimilate ad un comune trasferimento di danaro, difettando nella fattispecie l'arricchimento del beneficiario, il quale si vede corrispondere una somma che giammai potrà considerarsi sufficiente a ristorare le sofferenze patite per l'indebita privazione della libertà personale. Già tale considerazione parrebbe sufficiente a concludere per l'esenzione dall'imposta; tuttavia, è dato riscontrare che in caso di indennizzo (e dunque di soccombenza dell'Amministrazione), è di per sé escluso che dall'assoggettamento ad imposta dell'ordinanza possa scaturire un vantaggio fiscale, sia pur minimo. Difatti in tal caso la parte vittoriosa, se pure in primo momento è gravata dall'obbligazione tributaria, azionerà la pretesa di rimborso delle somme sborsate a titolo di registrazione, unitamente all'obbligazione principale relativa all'indennizzo, in sede esecutiva nei confronti dell'Amministrazione (...)".
Sulla base di quanto esposto, l'istante ritiene che i provvedimenti in oggetto siano esenti da registrazione.

RISPOSTA DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE
Con riferimento al quesito posto, la scrivente osserva che l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, disciplinato dall'articolo 314 cod.proc.pen., riconosce a favore di chi ha subito una detenzione "ingiusta" un vero e proprio diritto alla riparazione del danno, ancorché soltanto equa.
La riparazione è attuata, ai sensi dell'articolo 643 cod.proc.pen, con diverse modalità che tengono conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno:
1) mediante pagamento di una somma di denaro;
2) mediante la costituzione di una rendita vitalizia.
Il provvedimento della competente autorità giudiziaria comporta, quindi, l'obbligo al pagamento di somme o valori.
In merito al trattamento fiscale delle ordinanze in questione, emesse dalla Corte d'Appello, si evidenzia che le stesse rientrano tra gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso, per il combinato disposto degli articoli 37 del Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con d.P.R. n. 131 del 1986, e dell'articolo 8, lettera b) della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso Testo Unico.
Tali ordinanze, infatti, sono riconducibili agli "(...) atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio (...) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili (...)" (articolo 37). Più precisamente si tratta di atti "recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura" per i quali l'articolo 8, comma 1, lettera b), Tariffa parte prima, stabilisce l'imposta nella misura del tre per cento.
In ordine alle modalità operative di registrazione, le ordinanze rientrano tra "(...) i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato (...)" per i quali è prevista la registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell'imposta dovuta (articolo 59, comma 1, lettera a, atteso che la domanda riparatoria viene proposta proprio nei confronti dello Stato e il provvedimento della Corte d'Appello va notificata al Ministro dell'Economia e Finanze (Tesoro) (cfr. Parere del Consiglio di Stato del 28 ottobre 1996, n. 1368/96). In proposito si rinvia alle istruzioni amministrative impartite con circolare n. 13 del 23 marzo 2004 dell'Agenzia delle Entrate, in tema di equa riparazione per mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo.
In tema di modalità di recupero delle spese prenotate a debito, il Consiglio di Stato con circolare del 02/08/2002, n. 564, ha precisato che, ai sensi dell'articolo 158, comma 3 "... sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore". Il soggetto "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è definito dall'articolo 3, comma 1, lett. q) del Testo Unico in materia di spese di giustizia: "... amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico". Pertanto, la singola amministrazione, parte in causa, ammessa alla prenotazione a debito delle spese, deve - successivamente al passaggio in giudicato della sentenza - recuperare nei confronti della controparte soccombente le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario.
Si può, quindi, affermare che ogni qualvolta l'amministrazione dello Stato è 'parte processuale' nel giudizio, il provvedimento giudiziario deve essere sottoposto a registrazione a debito e, in caso di soccombenza definitiva dello Stato - con il passaggio in giudicato del provvedimento decisorio -, il cancelliere deve procedere ad annullare d'ufficio la partita di credito dell'erario.
Tale conclusione è riferibile anche alle ordinanze di riparazione dell'errore giudiziario, ex articolo 643 cod.proc.pen..

La redazione di megghy.com

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