Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,
Catanzaro - Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Omissis
FATTO
Con ordinanze sindacali prot. X e prot. y, veniva ingiunto
ai ricorrenti, rispettivamente, di sospendere i lavori di
costruzione di un fabbricato in località “L”
del Comune di G. oggetto di concessione edilizia n. xx del
23.05.1985 e di demolire entro il termine di novanta giorni
le opere realizzate abusivamente. Entrambe le ordinanze si
fondavano su di una presunta violazione delle distanze legali
del fabbricato in corso di realizzazione dalla via comunale
“G - M”.
Con sentenza n. 768 del 19 dicembre 1997, il T.A.R. Calabria
– Catanzaro, in accoglimento del ricorso proposto da
VF e MN, annullava entrambe le predette ordinanze, statuendo
che <<le opere edilizie sanzionate con i provvedimenti
impugnati non sono state realizzate in difformità dalla
concessione edilizia rilasciata il 23.05.85 e che il fabbricato
dei ricorrenti rispetta le distanze legali dalla Via comunale
“G-M”>>.
Con il presente gravame, i medesimi ricorrenti hanno proposto
domanda di condanna del Comune resistente al risarcimento
dei danni patrimoniali discendenti dai provvedimenti illegittimi
annullati dal T.A.R., e segnatamente del danno coincidente
con la mancata ultimazione del fabbricato, con il maggior
costo attuale dei fattori di produzione necessari per detta
ultimazione, con il mancato godimento dell’immobile
per oltre dodici anni.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata,
instando per il rigetto del gravame.
All’udienza dell’8 aprile 2005, sentiti i difensori
delle parti, come da relativo verbale, il ricorso veniva trattenuto
in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.1 I ricorrenti hanno proposto domanda di risarcimento di
tutti i danni patrimoniali conseguenti all’adozione
da parte del Comune di G di due ordinanze sindacali con le
quali è stata interdetta la prosecuzione della costruzione
di un fabbricato per civile abitazione in località
“L” oggetto di concessione edilizia n. x del 23.05.1985.
A sostegno della domanda hanno allegato la sentenza del T.A.R.
Calabria – Catanzaro n. 768/1997 con la quale entrambe
le ordinanze sono state annullate. Il T.A.R., che ha disposto
in corso di giudizio incombenti istruttori, ha invero accertato
che <<le opere sanzionate con i provvedimenti impugnati
non sono state realizzate in difformità dalla concessione
edilizia rilasciata il 23.05.85 e che il fabbricato dei ricorrenti
rispetta le distanze legali dalla Via comunale “G-M”>>.
2.2. Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che l’accertata
illegittimità delle ordinanze sindacali annullate dal
Tribunale amministrativo non può giustificare, in assenza
di prova degli altri elementi della fattispecie risarcitoria,
l’accoglimento della proposta domanda di risarcimento
danni.
Ed invero, rievocando indirizzi ormai consolidati (cfr. Cass.
S.U. n. 500/1999), può affermarsi che la condanna al
risarcimento di danni conseguenti ad illegittima attività
provvedimentale presuppone la prova, il cui onere grava in
via principale sul danneggiato (che può avvalersi anche
di presunzioni semplici: v. C.d.S., sez. IV,6 luglio 2004,
n. 5012), non solo dell’illegittimità del provvedimento,
ma anche del danno del quale si invoca il ristoro, del nesso
di causalità tra provvedimento e danno nonché
dell’elemento soggettivo coincidente con la colpa dell’amministrazione.
Accentrando l’attenzione, alla luce della tesi difensiva
spiegata in atti dall’Amministrazione resistente, proprio
sull’elemento soggettivo dell’illecito, deve rilevarsi
che - in ossequio ad indirizzo giurisprudenziale incontrastato
(cfr. ex multis, C.d.S., sez. V, 28 maggio 2004, n. 3463;
Cass. 9 febbraio 2004, n. 2424) - la colpa dell’amministrazione
non è riferibile al singolo funzionario che ha assunto
la paternità del provvedimento illegittimo, bensì
all’amministrazione nel suo insieme, intesa come apparato.
In sintesi, la colpa deve essere accertata in senso oggettivo,
tenendo conto dei vizi che hanno determinato l’illegittimità
del provvedimento, della gravità delle violazioni commesse
in relazione all’ampiezza del potere discrezionale esercitato,
dei precedenti giurisprudenziali, dell’univocità
o meno del dato normativo, delle condizioni concrete e dell’eventuale
apporto dei privati.
Ne discende che ove si accerti che l’errore in cui
sia incorsa l’amministrazione, e dal quale è
scaturita l’illegittimità provvedimentale, sia
scusabile, ovvero indotto da equivocità del dato normativo,
da contrasti giurisprudenziali, da interpretazioni divergenti
fornite da altri organi amministrativi, dalle risultanze di
istruttorie procedimentali ovvero dalla particolare complessità
e difficoltà dell’azione amministrativa, deve
essere esclusa la colpa (cfr. ex multis, C.d.S., sez. VI,
4 novembre 2002, n. 6000; C.d.S., sez. V, 18 novembre 2002,
n. 6393).
2.3 Traslando i superiori principi alla presente controversia,
e tenendo conto delle specifiche risultanze documentali degli
accertamenti istruttori che hanno preceduto l’adozione
delle ordinanze sindacali annullate dal Giudice amministrativo,
si impone la conclusione dell’assenza dell’elemento
soggettivo della colpa dell’Amministrazione resistente,
la quale ha nella specie agito in virtù di errore scusabile
nell’accezione suindicata.
Risulta, invero, per tabulas che l’ordinanza sindacale
di sospensione dei lavori (n. 2/85) fu adottata sulla falsariga
delle conclusioni raggiunte dai tecnici comunali (ing. Maio
e geom. Mohamed) che eseguirono, tra l’altro, puntuali
rilievi topografici, accertando una grave violazione, da parte
dei proprietari di immobili adiacenti la strada G-M, delle
distanze legali (v. relazione tecnica del 22.11.1985, pag.
1).
E’ del pari documentalmente provato che dopo il predetto
accertamento, su incarico del Sindaco di G fu eseguito, in
data 3.12.1985, un nuovo sopralluogo presso il fabbricato
in costruzione di proprietà dei ricorrenti, ad opera
di un tecnico comunale, le cui risultanze, per quanto quivi
rileva, furono esattamente conformi a quelle dell’accertamento
topografico precedente (v. nota n. 3024 del 6.12.1985).
Solo dopo i suindicati incombenti istruttori, il Sindaco
di G si determinò ad emanare l’ordinanza di sospensione
dei lavori, cui seguì l’ordinanza di ingiunzione
della demolizione delle opere già realizzate.
Ne discende con immediatezza che il vizio rilevato dal Tribunale
amministrativo, che ha annullato entrambe le ordinanze, è
stato chiaramente indotto da un errore caratterizzato dalla
scusabilità, in quanto ben due accertamenti istruttori
avevano evidenziato la ricorrenza di una violazione delle
distanze legali in correlazione all’attività
edilizia già assentita con concessione n. 19/1985.
Né può essere addebitata all’Amministrazione,
tenendo conto del contesto storico in cui l’azione amministrativa
si è sviluppata, un difetto di approfondimento istruttorio
in ordine alla violazione oggetto di contestazione a carico
dei ricorrenti, poiché le risultanze univoche già
acquisite rendevano obiettivamente obbligata l’adozione
proprio di quelle misure cautelari e sanzionatorie oggetto
delle ordinanze sindacali in questione.
In conclusione, nell’azione amministrativa censurata
dai ricorrenti non si ravvisano gli estremi della colpa, essendo
evidente la ricorrenza di un errore scusabile nell’accezione
emersa nel diritto vivente.
Mancando il requisito essenziale della colpa dell’Amministrazione,
si impone pertanto il rigetto della domanda di risarcimento
danni spiegata dai ricorrenti.
3. Non residuando altre domande oltre a quella risarcitoria,
il gravame deve essere respinto.
4. La natura delle questioni esaminate, configura comunque
giusto motivo per compensare integralmente spese, diritti
ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria –
Catanzaro - Sez. II – respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio
dell’8 aprile 2005.
L’Estensore Il Presidente
Il Segretario
Depositata in Segreteria il 5 maggio 2005.
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