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Rilascio di sanatoria edilizia: risarcimento del danno per ritardo da parte del comune

Cassazione , SS.UU. civili, ordinanza 31.03.2005 n° 6745
Cassazione

Sezioni Unite Civile

Ordinanza 31 marzo 2005 n. 6745

OSSERVA

Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria scritta, dopo aver "premesso in fatto che:

- il signor Felice R., con atto di citazione notificato il 19.2.2002, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Isernia, il Comune di Macchiagodena, affinchè venisse accertato il colpevole ritardo di questo ultimo nel rilascio di una concessione edilizia in sanatoria e, conseguentemente, emessa pronuncia di condanna al risarcimento dei danni;

- costituendosi in giudizio, l'ente pubblico convenuto ha contestato la propria responsabilità, assumendo che la pratica non era stata evasa per incompletezza della documentazione;

- successivamente, in corso di giudizio, il Comune di Macchiagodena ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo riguardo al giudizio in questione." Ha osservato in diritto quanto segue.

"La Corte Costituzionale, con la sentenza 28 luglio 2004 n. 281, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998 nella parte in cui, eccedendo dai limiti della delega, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia dell'edilizia e dell'urbanistica, e non si è limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa - nei limiti in cui essa, in base alla disciplina previgente, già conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimità che in via esclusiva - alle controversie concernenti i diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.

Conseguentemente, secondo la Corte, l'art. 35 va interpretato nel senso che il potere di riconoscere i diritti patrimoniali consequenziali, ivi incluso il risarcimento del danno, è limitato alle sole ipotesi in cui il giudice amministrativo fosse già munito di giurisdizione, tanto di legittimità quanto esclusiva.

Ancor più esplicitamente nella precedente pronuncia n. 204 del 6 luglio 2004, la Corte aveva affermato che la dichiarazione di incostituzionalità non investiva in alcun modo l'art. 7 della legge n. 205 del 2000 nella parte in cui sostituiva l'art. 35 del d.lg. n.80 del 1998: il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce, infatti, sotto alcun profilo, una nuova "materia" attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Secondo la Corte, l'attribuzione di tale potere non soltanto appare conforme alla piena dignità di giudice riconosciuta dalla Costituzione al Consiglio di Stato, ma anche, e soprattutto, affonda le sue radici nella previsione dell'art. 24 Cost., il quale, garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri; e certamente il superamento della regola (avvenuto,peraltro, sovente in via pretoria nelle ipotesi "olim" di giurisdizione esclusiva), che imponeva, ottenuta tutela davanti al giudice amministrativo, di adire il giudice ordinario, per vedersi riconosciuti i diritti patrimoniali consequenziali e l'eventuale risarcimento del danno, costituisce null'altro che l'attuazione del precetto di cui all'art. 24 Cost.

Ciò premesso, va rilevato che, nel sistema normativo previgente alla riforma del 1998-2000, era stata costantemente riconosciuta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per l'intera area delle concessioni edilizie (v. Cass. 2003 n. 5903; 2001 n. 15641; 1998 n. 11934); ivi comprese, ovviamente, quelle in materia di sanatorie.

Come incidentalmente affermato nella sentenza delle sezioni unite n.500/1999 (ed in altre pronunce successive, quali ordinanza 2001 n. 15641; sentenza 2003 n. 157), per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998 non si poneva il problema di una giurisdizione esclusiva estesa ai diritti patrimoniali consequenziali, in ragione del limite posto dall'art. 7 della legge n. 1034 del 1971. Nella stessa sentenza, peraltro, si rilevava, per completezza di esame, che in relazione alle controversie instaurate a partire dal 1^ luglio 1998, la realizzata concentrazione dinanzi al giudice amministrativo della giurisdizione piena (di annullamento e di risarcimento), nella materia attribuita alla giurisdizione esclusiva di detto giudice, risolveva in radice il problema.

La conferma di ciò si ha nel fatto che nei lavori parlamentari che preludevano alla legge 205/2000 si affermava che, con la novella integrale degli artt. 33, 34 e 35 del d.lgs.vo 80/1998, si tendeva, tra l'altro, "a superare alcuni problemi posti dalla sentenza n. 500/1999".

Tutto ciò premesso, trattasi di stabilire se, alla luce della predetta normativa, e della lettura datane dalla Corte Costituzionale, il privato possa richiedere al giudice amministrativo anche il risarcimento del danno, o debba necessariamente farlo, risultandogli preclusa la facoltà di chiedere autonomamente il risarcimento del danno dinanzi al giudice ordinario.

Orbene, l'ampiezza della formulazione della norma di cui all'art. 35 cit., l'esiguità della riserva di giurisdizione ordinaria fatta salva nella seconda parte della disposizione; la chiara volontà del legislatore desumibile dai lavori preparatori; il carattere categorico delle affermazioni contenute nelle decisioni della Corte Costituzionale, ove chiaramente si privilegia l'esigenza, in attuazione del precetto di cui all'art. 24 Cost., di concentrare dinanzi ad un medesimo giudice la tutela piena ed effettiva delle situazioni giuridiche soggettive; sono tutti argomenti che inducono a ritenere maggiormente fondata la seconda ipotesi.

Interpretazioni approdanti al risultato della concorrenza delle giurisdizioni nell'area del risarcimento del danno da esercizio dei poteri amministrativi rischierebbero come è stato autorevolmente osservato - di rompere l'equilibrio costituzionale delineato nelle decisioni della Corte, introducendo poi inevitabili incertezze, non essendo la formazione del "diritto vivente" in materia affidato all'elaborazione di un unico giudice. Inoltre, tali interpretazioni contrasterebbero con il principio generale che esclude il condizionamento della giurisdizione rispetto a ragioni di connessione, precludendo l'ordinamento che la scelta del giudice possa dipendere dalla strategia processuale della parte che agisce in giudizio; ancor più perchè si rimetterebbe alla volontà delle parti il realizzare o meno quella concentrazione di tutela giudiziaria, la cui ratio è alla base della soluzione legislativa, avallata dal giudice delle leggi, che ha attribuito alla giurisdizione amministrativa anche le controversie risarcitone".

Questa Corte condivide le osservazioni del Pubblico Ministero, e le fa proprie.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa e condanna Felice R. a rifondere al Comune di Macchiagodena le spese di lite, che liquida in 1,600,00 euro (di cui 1.500,00 per onorari), oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2005.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2005.

La redazione di megghy.com

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