Cassazione
Sezioni Unite Civile
Ordinanza 31 marzo 2005 n. 6745
OSSERVA
Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria scritta, dopo
aver "premesso in fatto che:
- il signor Felice R., con atto di citazione notificato il
19.2.2002, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale
di Isernia, il Comune di Macchiagodena, affinchè venisse
accertato il colpevole ritardo di questo ultimo nel rilascio
di una concessione edilizia in sanatoria e, conseguentemente,
emessa pronuncia di condanna al risarcimento dei danni;
- costituendosi in giudizio, l'ente pubblico convenuto ha
contestato la propria responsabilità, assumendo che
la pratica non era stata evasa per incompletezza della documentazione;
- successivamente, in corso di giudizio, il Comune di Macchiagodena
ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione,
chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice
amministrativo riguardo al giudizio in questione." Ha
osservato in diritto quanto segue.
"La Corte Costituzionale, con la sentenza 28 luglio
2004 n. 281, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 34 comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 80 del
1998 nella parte in cui, eccedendo dai limiti della delega,
ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tutta la materia dell'edilizia e dell'urbanistica, e non si
è limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa
- nei limiti in cui essa, in base alla disciplina previgente,
già conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimità
che in via esclusiva - alle controversie concernenti i diritti
patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative
al risarcimento del danno.
Conseguentemente, secondo la Corte, l'art. 35 va interpretato
nel senso che il potere di riconoscere i diritti patrimoniali
consequenziali, ivi incluso il risarcimento del danno, è
limitato alle sole ipotesi in cui il giudice amministrativo
fosse già munito di giurisdizione, tanto di legittimità
quanto esclusiva.
Ancor più esplicitamente nella precedente pronuncia
n. 204 del 6 luglio 2004, la Corte aveva affermato che la
dichiarazione di incostituzionalità non investiva in
alcun modo l'art. 7 della legge n. 205 del 2000 nella parte
in cui sostituiva l'art. 35 del d.lg. n.80 del 1998: il potere
riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento
del danno ingiusto non costituisce, infatti, sotto alcun profilo,
una nuova "materia" attribuita alla sua giurisdizione,
bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a
quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare
per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica
amministrazione. Secondo la Corte, l'attribuzione di tale
potere non soltanto appare conforme alla piena dignità
di giudice riconosciuta dalla Costituzione al Consiglio di
Stato, ma anche, e soprattutto, affonda le sue radici nella
previsione dell'art. 24 Cost., il quale, garantendo alle situazioni
soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena
ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di
adeguati poteri; e certamente il superamento della regola
(avvenuto,peraltro, sovente in via pretoria nelle ipotesi
"olim" di giurisdizione esclusiva), che imponeva,
ottenuta tutela davanti al giudice amministrativo, di adire
il giudice ordinario, per vedersi riconosciuti i diritti patrimoniali
consequenziali e l'eventuale risarcimento del danno, costituisce
null'altro che l'attuazione del precetto di cui all'art. 24
Cost.
Ciò premesso, va rilevato che, nel sistema normativo
previgente alla riforma del 1998-2000, era stata costantemente
riconosciuta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
per l'intera area delle concessioni edilizie (v. Cass. 2003
n. 5903; 2001 n. 15641; 1998 n. 11934); ivi comprese, ovviamente,
quelle in materia di sanatorie.
Come incidentalmente affermato nella sentenza delle sezioni
unite n.500/1999 (ed in altre pronunce successive, quali ordinanza
2001 n. 15641; sentenza 2003 n. 157), per i giudizi pendenti
alla data del 30 giugno 1998 non si poneva il problema di
una giurisdizione esclusiva estesa ai diritti patrimoniali
consequenziali, in ragione del limite posto dall'art. 7 della
legge n. 1034 del 1971. Nella stessa sentenza, peraltro, si
rilevava, per completezza di esame, che in relazione alle
controversie instaurate a partire dal 1^ luglio 1998, la realizzata
concentrazione dinanzi al giudice amministrativo della giurisdizione
piena (di annullamento e di risarcimento), nella materia attribuita
alla giurisdizione esclusiva di detto giudice, risolveva in
radice il problema.
La conferma di ciò si ha nel fatto che nei lavori
parlamentari che preludevano alla legge 205/2000 si affermava
che, con la novella integrale degli artt. 33, 34 e 35 del
d.lgs.vo 80/1998, si tendeva, tra l'altro, "a superare
alcuni problemi posti dalla sentenza n. 500/1999".
Tutto ciò premesso, trattasi di stabilire se, alla
luce della predetta normativa, e della lettura datane dalla
Corte Costituzionale, il privato possa richiedere al giudice
amministrativo anche il risarcimento del danno, o debba necessariamente
farlo, risultandogli preclusa la facoltà di chiedere
autonomamente il risarcimento del danno dinanzi al giudice
ordinario.
Orbene, l'ampiezza della formulazione della norma di cui
all'art. 35 cit., l'esiguità della riserva di giurisdizione
ordinaria fatta salva nella seconda parte della disposizione;
la chiara volontà del legislatore desumibile dai lavori
preparatori; il carattere categorico delle affermazioni contenute
nelle decisioni della Corte Costituzionale, ove chiaramente
si privilegia l'esigenza, in attuazione del precetto di cui
all'art. 24 Cost., di concentrare dinanzi ad un medesimo giudice
la tutela piena ed effettiva delle situazioni giuridiche soggettive;
sono tutti argomenti che inducono a ritenere maggiormente
fondata la seconda ipotesi.
Interpretazioni approdanti al risultato della concorrenza
delle giurisdizioni nell'area del risarcimento del danno da
esercizio dei poteri amministrativi rischierebbero come è
stato autorevolmente osservato - di rompere l'equilibrio costituzionale
delineato nelle decisioni della Corte, introducendo poi inevitabili
incertezze, non essendo la formazione del "diritto vivente"
in materia affidato all'elaborazione di un unico giudice.
Inoltre, tali interpretazioni contrasterebbero con il principio
generale che esclude il condizionamento della giurisdizione
rispetto a ragioni di connessione, precludendo l'ordinamento
che la scelta del giudice possa dipendere dalla strategia
processuale della parte che agisce in giudizio; ancor più
perchè si rimetterebbe alla volontà delle parti
il realizzare o meno quella concentrazione di tutela giudiziaria,
la cui ratio è alla base della soluzione legislativa,
avallata dal giudice delle leggi, che ha attribuito alla giurisdizione
amministrativa anche le controversie risarcitone".
Questa Corte condivide le osservazioni del Pubblico Ministero,
e le fa proprie.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione esclusiva dell'autorità
giudiziaria amministrativa e condanna Felice R. a rifondere
al Comune di Macchiagodena le spese di lite, che liquida in
1,600,00 euro (di cui 1.500,00 per onorari), oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2005.
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