DECISIONE QUADRO 2005/214/GAI DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2005
relativa all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle sanzioni pecuniarie
(Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 22-03-2005, n. L
76 16)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare
l’articolo 31, lettera a) e l’articolo 34, paragrafo
2, lettera b),
vista l’iniziativa del Regno Unito, della Repubblica
francese e del Regno di Svezia,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16
ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento,
che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria
nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia
penale.
(2) Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie
comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative
al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni
in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state
comminate.
(3) Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente
alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l’attuazione
del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni
in materia penale, stabilendo come priorità l’adozione
di uno strumento che applichi il principio del reciproco riconoscimento
alle sanzioni pecuniarie (misura n. 18).
(4) La presente decisione quadro dovrebbe includere anche
le sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni al codice
della strada.
(5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali
ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato
e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della
presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel
senso che sia consentito rifiutare di dare esecuzione ad una
decisione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere
che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona
per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità,
lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che
la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata
per uno di tali motivi.
(6) La presente decisione quadro non osta a che gli Stati
membri applichino le loro norme costituzionali relative al
giusto processo, alla libertà di associazione, alla
libertà di stampa e alla libertà di espressione
negli altri mezzi di comunicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE
DECISIONE QUADRO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione quadro:
a) per "decisione" si intende una decisione definitiva
che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica
o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da:
i) un’autorità giudiziaria dello Stato della
decisione a seguito di un reato ai sensi della legislazione
di detto Stato;
ii) un’autorità dello Stato della decisione
diversa da un’autorità giudiziaria a seguito
di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché
alla persona interessata sia stata data la possibilità
di essere giudicata da un’autorità giudiziaria
competente, in particolare, in materia penale;
iii) un’autorità dello Stato della decisione
diversa da un’autorità giudiziaria a seguito
di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto
Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché
alla persona interessata sia stata data la possibilità
di essere giudicata da un’autorità giudiziaria
competente, in particolare, in materia penale;
iv) un’autorità giudiziaria competente, in particolare,
in materia penale, qualora la decisione sia stata resa per
quanto riguarda una decisione di cui al punto iii);
b) per "sanzione pecuniaria" si intende l’obbligo
di pagare:
i) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito
imposta in una decisione;
ii) il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione,
qualora la vittima non sia parte civile nel processo e l’autorità
giudiziaria agisca nell’esercizio della sua competenza
penale;
iii) una somma di denaro in ordine alle spese dei procedimenti
giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;
iv) una somma di denaro da versare a favore di un fondo pubblico
o di organizzazioni di assistenza alle vittime, imposta nella
stessa decisione.
La sanzione pecuniaria non include:
gli ordini di confisca degli strumenti o dei proventi di
reato,
le decisioni di natura civilistica scaturite da un’azione
di risarcimento di danni e di restituzione, esecutive ai sensi
del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre
2000, concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
c) per "Stato della decisione" si intende lo Stato
membro in cui è stata emessa una decisione ai sensi
della presente decisione quadro;
d) per "Stato di esecuzione" si intende lo Stato
membro al quale è stata trasmessa una decisione a fini
di esecuzione.
Articolo 2
Determinazione delle autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale
del Consiglio in merito all’autorità o alle autorità
che, ai sensi della propria legislazione nazionale, sono competenti
ai sensi della presente decisione quadro, allorché
detto Stato membro è lo Stato della decisione o lo
Stato di esecuzione.
2. Fatto salvo l’articolo 4, ciascuno Stato membro
può, se l’organizzazione del proprio sistema
interno lo rende necessario, designare una o più autorità
centrali quali responsabili della trasmissione e ricezione
amministrativa delle decisioni e dell’assistenza da
fornire alle autorità competenti.
3. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione
di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni
ricevute.
Articolo 3
Diritti fondamentali
La presente decisione quadro non modifica l’obbligo
di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici
fondamentali sancito dall’articolo 6 del trattato.
Articolo 4
Trasmissione delle decisioni e ricorso all’autorità
centrale
1. Una decisione, corredata del certificato di cui al presente
articolo, può essere trasmessa all’autorità
competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica
contro la quale è stata emessa la decisione dispone
di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel
caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria.
2. Il certificato, il cui modello figura nell’allegato,
deve essere firmato e l’esattezza del suo contenuto
deve essere attestata dall’autorità competente
dello Stato della decisione.
3. La decisione o una sua copia autenticata, corredata del
certificato, è trasmessa direttamente dall’autorità
competente dello Stato della decisione all’autorità
competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che
lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo
Stato di esecuzione di accertarne l’autenticità.
L’originale della decisione o una sua copia autenticata,
e l’originale del certificato sono inviati allo Stato
di esecuzione che lo richieda. Anche tutte le comunicazioni
ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità
competenti suddette.
4. Lo Stato della decisione trasmette quest’ultima
a un solo Stato di esecuzione per volta.
5. Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione
non è nota all’autorità competente dello
Stato della decisione, quest’ultima compie tutti i necessari
accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete
giudiziaria europea, al fine di ottenere l’informazione
dallo Stato di esecuzione.
6. Qualora l’autorità dello Stato di esecuzione
che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla
e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa
trasmette d’ufficio la decisione all’autorità
competente e ne informa l’autorità competente
dello Stato della decisione.
7. Il Regno Unito e l’Irlanda, rispettivamente, possono
stabilire in una dichiarazione che la decisione, corredata
del certificato, debba essere inviata tramite la propria autorità
centrale o le autorità da esse specificate nella dichiarazione.
In qualsiasi momento, tali Stati membri possono, mediante
un’ulteriore dichiarazione, limitare la portata di tale
dichiarazione allo scopo di dare maggiore efficacia al paragrafo
3. Essi procedono in tal senso quando sono messe in applicazione
nei loro confronti le disposizioni sull’assistenza giudiziaria
della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.
Le dichiarazioni sono depositate presso il segretariato generale
del Consiglio e notificate alla Commissione.
Articolo 5
Ambito di applicazione
1. I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione
e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione,
danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza
verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento
e all’esecuzione delle decisioni:
partecipazione ad un’organizzazione criminale,
terrorismo,
tratta di esseri umani,
sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
corruzione,
frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari
delle Comunità europee ai sensi della convenzione del
26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee,
riciclaggio di proventi di reato,
falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l’euro,
criminalità informatica,
criminalità ambientale, compreso il traffico illecito
di specie animali protette e il traffico illecito di specie
e di essenze vegetali protette,
favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,
omicidio volontario, lesioni personali gravi,
traffico illecito di organi e tessuti umani,
rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
razzismo e xenofobia,
furti organizzati o con l’uso di armi,
traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti
d’antiquariato e le opere d’arte,
truffa,
racket ed estorsioni,
contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti
falsi,
falsificazione di mezzi di pagamento,
traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di
crescita,
traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
traffico di veicoli rubati,
stupro,
incendio volontario,
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della
Corte penale internazionale,
dirottamento di aereo/nave,
sabotaggio,
infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative
alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle
norme sul trasporto di merci pericolose,
contrabbando di merci,
violazione dei diritti di proprietà intellettuale,
minacce e atti di violenza contro le persone anche in occasione
di eventi sportivi,
danno penale,
furto,
reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati
nell’attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti
adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato
UE.
2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento,
deliberando all’unanimità e previa consultazione
del Parlamento europeo alle condizioni di cui all’articolo
39, paragrafo 1, del trattato UE, di aggiungere altre categorie
di reati nell’elenco di cui al paragrafo 1.
Il Consiglio esamina, alla luce della relazione ad esso sottoposta
ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, se sia opportuno
estendere o modificare tale elenco. Questo punto sarà
riesaminato successivamente dal Consiglio sulla base di una
relazione sull’applicazione pratica della decisione
quadro che la Commissione elaborerà entro 5 anni dalla
data di cui all’articolo 20, paragrafo 1.
3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati
nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare
il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione alla
condizione che la decisione si riferisca a una condotta che
costituirebbe un reato ai sensi della legge dello Stato di
esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o
dalla sua qualifica.
Articolo 6
Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni
Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono
una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza
richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente
tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno
che l’autorità competente non decida di invocare
uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione
previsti dall’articolo 7.
Articolo 7
Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione
1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione
possono rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della
decisione qualora il certificato di cui all’articolo
4 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente
alla decisione in questione.
2. L’autorità competente dello Stato di esecuzione
può inoltre rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione
della decisione se risulta che:
a) esiste una decisione per gli stessi fatti nei confronti
della persona condannata nello Stato di esecuzione o in uno
Stato diverso dallo Stato della decisione o dallo Stato di
esecuzione e, in quest’ultimo caso, la decisione ha
ricevuto esecuzione;
b) in uno dei casi di cui all’articolo 5, paragrafo
3, la decisione si riferisce ad atti che non costituirebbero
reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;
c) la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della
legge dello Stato di esecuzione e la decisione si riferisce
ad atti che rientrano nella competenza di detto Stato secondo
la legislazione di quest’ultimo;
d) la decisione si riferisce ad atti:
i) considerati dalla legge dello Stato di esecuzione come
compiuti interamente o in parte nel suo territorio o in un
luogo trattato come tale, o
ii) compiuti al di fuori del territorio dello Stato della
decisione e la legge dello Stato di esecuzione non consente
azioni penali per gli stessi reati quando essi sono compiuti
al di fuori del suo territorio;
e) esiste un’immunità ai sensi della legge dello
Stato di esecuzione che rende impossibile l’esecuzione
della decisione;
f) la sanzione è stata inflitta a una persona fisica
che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione,
non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età,
penalmente responsabile per gli atti a seguito dei quali è
stata emessa la decisione;
g) in base al certificato di cui all’articolo 4, la
persona interessata:
i) in caso di procedura scritta, non è stata informata,
in conformità della legislazione dello Stato della
decisione, personalmente o tramite un rappresentante legale
competente, ai sensi della legislazione nazionale, del suo
diritto di opporsi al procedimento e dei termini di prescrizione,
o
ii) non è comparsa personalmente e il certificato
non dichiara:
che la persona è stata informata personalmente o tramite
un rappresentante competente, ai sensi della legislazione
nazionale del procedimento, in conformità della legislazione
dello Stato della decisione, oppure
che la persona ha dichiarato di non opporsi al procedimento;
h) la sanzione pecuniaria è inferiore a 70 EUR o all’equivalente
di tale importo.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere
c) e g), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione
a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità
competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi
appropriati l’autorità competente dello Stato
della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza
indugio le informazioni necessarie.
Articolo 8
Determinazione dell’importo da pagare
1. Ove risulti che la decisione si riferisce ad atti non
compiuti nel territorio dello Stato della decisione, lo Stato
di esecuzione può decidere di ridurre l’importo
della sanzione inflitta all’importo massimo previsto
per atti dello stesso tipo ai sensi della legislazione nazionale
dello Stato di esecuzione allorché gli atti rientrano
nella competenza di quest’ultimo.
2. L’autorità competente dello Stato di esecuzione
converte, se necessario, l’importo della sanzione nella
valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio
in vigore nel momento in cui la sanzione è stata inflitta.
Articolo 9
Legge applicabile all’esecuzione
1. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo
10, l’esecuzione della decisione è disciplinata
dalla legislazione dello Stato di esecuzione analogamente
ad una sanzione pecuniaria del medesimo. Le autorità
di detto Stato sono le sole competenti per prendere le decisioni
concernenti le modalità di esecuzione e per stabilire
tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi che pongono
fine all’esecuzione.
2. Qualora la persona condannata possa fornire la prova di
un pagamento, totale o parziale, effettuato in uno Stato,
l’autorità competente dello Stato di esecuzione
consulta l’autorità competente dello Stato della
decisione secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo
3. Le parti della sanzione pecuniaria riscosse a qualsiasi
titolo in uno Stato membro sono dedotte dall’importo
che è oggetto di esecuzione nello Stato di esecuzione.
3. La sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica
riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette
il principio della responsabilità penale delle persone
giuridiche.
Articolo 10
Detenzione o altra sanzione alternativa in sostituzione
del mancato recupero della sanzione pecuniaria
Qualora risulti totalmente o parzialmente impossibile dare
esecuzione alla decisione, lo Stato di esecuzione può
applicare sanzioni alternative, tra cui pene privative della
libertà, ove la sua legislazione lo preveda in tali
casi e lo Stato della decisione abbia consentito l’applicazione
di tali sanzioni alternative nel certificato di cui all’articolo
4. L’entità della sanzione alternativa è
determinata secondo la legislazione dello Stato di esecuzione,
ma non può superare il limite massimo indicato nel
certificato trasmesso dallo Stato della decisione.
Articolo 11
Amnistia, grazia, revisione della condanna
1. L’amnistia e la grazia possono essere concesse dallo
Stato della decisione e anche dallo Stato di esecuzione.
2. Fatto salvo l’articolo 10, solo lo Stato della decisione
può decidere sulle domande di revisione della decisione.
Articolo 12
Cessazione dell’esecuzione
1. L’autorità competente dello Stato della decisione
informa immediatamente l’autorità competente
dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura
il cui effetto è di privare la decisione del suo carattere
esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi
altro motivo, la decisione di esecuzione.
2. Lo Stato di esecuzione deve porre fine all’esecuzione
della decisione non appena viene informato di tale decisione
o misura dall’autorità competente dello Stato
della decisione.
Articolo 13
Attribuzione delle somme provenienti dall’esecuzione
delle decisioni
Le somme ottenute in seguito all’esecuzione delle decisioni
spettano allo Stato di esecuzione, salvo diverso accordo tra
quest’ultimo e lo Stato della decisione, in particolare
nei casi di cui all’articolo 1, lettera b), punto ii).
Articolo 14
Informazioni dallo Stato di esecuzione
L’autorità competente dello Stato di esecuzione
informa senza indugio l’autorità competente dello
Stato della decisione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia
scritta:
a) della trasmissione della decisione all’autorità
competente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6;
b) dell’eventuale decisione di non riconoscere ed eseguire
una decisione, ai sensi dell’articolo 7 o dell’articolo
20, paragrafo 3, con i motivi della decisione;
c) della mancata esecuzione totale o parziale della decisione
per i motivi di cui all’articolo 8, all’articolo
9, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 11, paragrafo 1;
d) dell’esecuzione della decisione, non appena l’esecuzione
è stata conclusa;
e) dell’applicazione di una sanzione alternativa, ai
sensi dell’articolo 10.
Articolo 15
Conseguenze della trasmissione di una decisione
1. Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato della decisione non
può procedere all’esecuzione di una decisione
trasmessa ai sensi dell’articolo 4.
2. Lo Stato della decisione riacquista il diritto di procedere
all’esecuzione della decisione:
a) ove lo Stato di esecuzione lo informi della mancata esecuzione
totale o parziale oppure del mancato riconoscimento o della
mancata esecuzione della decisione nel caso dell’articolo
7, ad eccezione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera
a), dell’articolo 11, paragrafo 1 e dell’articolo
20, paragrafo 3, oppure
b) ove lo Stato della decisione abbia informato lo Stato
di esecuzione che la decisione di esecuzione è stata
ritirata allo Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo
12.
3. Qualora dopo la trasmissione della decisione a norma dell’articolo
4 un’autorità dello Stato della decisione riceva
una somma di denaro pagata volontariamente dal condannato
in esecuzione della decisione, tale autorità ne informa
senza indugio l’autorità competente dello Stato
di esecuzione. Si applica l’articolo 9, paragrafo 2.
Articolo 16
Lingue
1. Il certificato, il cui formato standard è riportato
nell’allegato, deve essere tradotto nella lingua ufficiale
o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.
Ogni Stato membro può, al momento dell’adozione
della presente decisione quadro o successivamente, esprimere
in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale
del Consiglio che accetta una traduzione in una o più
altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
2. L’esecuzione della decisione può essere sospesa
per il tempo necessario a ottenerne la traduzione; le relative
spese sono a carico dello Stato di esecuzione.
Articolo 17
Spese
Gli Stati membri rinunciano a reclamare il rimborso delle
spese risultanti dall’applicazione della presente decisione
quadro.
Articolo 18
Rapporto con altri accordi o intese
La presente decisione quadro non pregiudica l’applicazione
di accordi bilaterali o multilaterali o intese tra Stati membri
nella misura in cui detti accordi o intese consentano di andare
oltre la presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare
o agevolare ulteriormente le procedure per l’esecuzione
delle sanzioni pecuniarie.
Articolo 19
Applicazione territoriale
La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.
Articolo 20
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi
alle disposizioni della presente decisione quadro entro il
22 marzo 2007.
2. Ciascuno Stato membro può, per un periodo non superiore
a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
decisione quadro, limitarne l’applicazione:
a) alle decisioni di cui all’articolo 1, lettera a),
punti i) e iv); e/o
b) per quanto riguarda le persone giuridiche, alle decisioni
che si riferiscono ad una condotta per la quale uno strumento
europeo prevede l’applicazione del principio della responsabilità
delle persone giuridiche.
Uno Stato membro che intenda avvalersi di questo paragrafo
notifica una dichiarazione in tal senso al segretario generale
del Consiglio all’atto dell’adozione della presente
decisione quadro. Tale dichiarazione viene pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Ciascuno Stato membro può, se il certificato di
cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale
violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici
fondamentali enunciati nell’articolo 6 dei trattati,
opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni.
Si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo
3.
4. Uno Stato membro può applicare il principio della
reciprocità nei confronti di qualsiasi Stato membro
che si avvalga del paragrafo 2.
5. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale
del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni
inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli
obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base
di una relazione elaborata dalla Commissione sulla scorta
di tali informazioni il Consiglio esamina entro 22 marzo 2008
in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla
presente decisione quadro. 6. Il segretariato generale del
Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le
dichiarazioni formulate a norma dell’articolo 4, paragrafo
7 e dell’articolo 16.
7. Fatto salvo l’articolo 35, paragrafo 7 dei trattati,
lo Stato membro che abbia constatato reiterate difficoltà
o mancanza di attività da parte di un altro Stato membro
in fatto di riconoscimento reciproco ed esecuzione delle decisioni,
che non sono state risolte mediante consultazioni bilaterali,
può informare il Consiglio perché sia valutata
l’attuazione della presente decisione quadro a livello
dello Stato membro.
8. Ciascuno Stato membro, che nel corso di un anno civile
ha applicato il paragrafo 3, informa il Consiglio e la Commissione
all’inizio dell’anno civile successivo dei casi
in cui sono stati applicati i motivi di diniego di riconoscimento
o di esecuzione di una decisione di cui alla succitata disposizione.
9. Entro sette anni dall’entrata in vigore della presente
decisione quadro, la Commissione redige una relazione in base
alle informazioni ricevute, accompagnata dalle iniziative
di cui può ravvisare l’opportunità. Il
Consiglio, sulla scorta di tale relazione, riesamina il presente
articolo per valutare se sia necessario mantenere il paragrafo
3 o sostituirlo con una disposizione più specifica.
Articolo 21
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
La redazione di megghy.com
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