GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Parere - 01 giugno 2005
"Schede d'albergo" e modalità di comunicazione
all'autorità di pubblica sicurezza. Il parere del Garante
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente,
del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti
e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno;
Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia
di protezione dei dati personali e, in particolare, la direttiva
n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995;
Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia
di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.
196);
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d.
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante
n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO:
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Garante
in ordine ad uno schema di decreto che individua le modalità
di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza,
con mezzi informatici, delle generalità delle persone
alloggiate in strutture ricettive. Il decreto sostituirebbe
solo l'art. 3 del d.m. 11 dicembre 2000 di attuazione dell'articolo
109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
più volte modificato sul punto (art. 109 r.d. n. 773/1931,
mod., da ultimo, dalla l. 29 marzo 2001, n. 135).
OSSERVA PRELIMINARMENTE:
1. Raccolta generalizzata dei dati e principio di proporzionalità
Prima di esprimere le osservazioni sullo schema di d.m. il
Garante rileva, in riferimento alla normativa primaria, che
alla luce del sopravvenuto Codice in materia di protezione
dei dati personali deve essere avviata una verifica sulla
necessità e proporzionalità di una raccolta
generalizzata dei dati relativi a cittadini italiani concernenti
tutte le loro presenze in alberghi e in luoghi equiparati,
da conservarsi presso le autorità di pubblica sicurezza.
La verifica deve riguardare anche il luogo in cui queste informazioni
sono conservate (una banca dati centralizzata, oppure archivi
distinti presso le autorità locali di p.s.).
Diversamente da quanto previsto dal testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, più volte modificato sul punto
negli ultimi anni (art. 109 t.u.l.p.s.), la Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen (art. 45) obbliga infatti
a rilevare dati relativi alle presenze in albergo solo nei
confronti di stranieri, anche europei, e non anche di cittadini
italiani.
La medesima Convenzione ritiene poi sufficiente che sia identificato
in albergo solo un componente di un gruppo soggiornante o
del nucleo familiare, senza necessità di identificare
anche il coniuge o i minori accompagnati; infine, prevede
che le schede su ciascun alloggiato siano trasmesse alle competenti
autorità di polizia (al posto di una disponibilità
temporanea dei dati presso la struttura alberghiera) solo
se ciò è necessario per determinate finalità
di prevenzione o di accertamento di reati.
Il Garante rileva inoltre l'esigenza che, al posto dello
schema sottoposto per il parere, sia adottato un più
ampio decreto ministeriale interamente sostitutivo dei precedenti
che si sono stratificati nel tempo. In attuazione del predetto
art. 109 sono infatti intervenuti, negli anni, diversi dd.mm.
alcuni dei quali già abrogati, e in mancanza di un
unico provvedimento attuativo permarrebbero incertezze applicative
tra gli operatori interessati. A ciò va aggiunta la
constatazione che il d.m. 11 dicembre 2000 di cui si prevede
la parziale modifica è stato, a suo tempo, adottato
in assenza del parere del Garante ed emerge quindi la necessità
che il Ministero lo sostituisca con un nuovo d.m. non viziato
e annullabile per violazione della normativa in materia di
protezione dei dati personali (art. 31, comma 2, l. n. 675/1996;
ora, art. 154, comma 4, del Codice in materia di protezione
dei dati personali). Si formulano a tal fine alcune osservazioni
anche sulle parti del d.m. del 2000 non oggetto dello schema
odierno.
OSSERVA ALTRESÍ:
2. Pertinenza dei dati trattati
Allo schema non sono allegati elementi idonei a ritenere giustificato
l'inserimento nelle schede della residenza e della data di
arrivo dell'alloggiato.
La stessa norma primaria (art. 109, comma 3, r.d. n. 773/1931)
- richiede la compilazione di una scheda di dichiarazione
delle sole "generalità" dei clienti, ovvero
la comunicazione con mezzi informatici o telematici dei "dati
nominativi" delle predette schede.
Devono essere quindi espunte le indicazioni previste nell'articolo
2 del d.m. 11 dicembre 2000 e riportate nell'allegato tecnico
allo schema di decreto (in particolare: la "Data di arrivo
dell'ospite"; il "Comune di residenza se in Italia";
la "Provincia di residenza se in Italia"; la "Codifica
Stato di residenza"; l'"Indirizzo di residenza,
comprensivo di maggiori dettagli sulla località se
all'estero") .
Analoga osservazione vale per la redazione cartacea di schede
e per il modello di scheda approvato con decreto 5 luglio
1994, che fa anch'esso riferimento a dati diversi dalle generalità
degli interessati.
3. Consegna delle schede agli uffici di polizia
Un chiarimento formale e organico è necessario a proposito
delle modalità di consegna delle schede all'autorità
di p.s., considerate le diverse e non omogenee espressioni
utilizzate nella disciplina in esame. In particolare, deve
essere chiarito se la consegna debba avvenire per copia (come
prevede la norma primaria), oppure producendo "un elenco
delle schede, anche elaborato per mezzo di sistemi automatizzati
(tabulato)" (art. 2, comma 1, d. m. 11 dicembre 2000;
v., invece, l'art. 109 nella parte in cui prevede, in alternativa
alla copia della scheda, la comunicazione informatica dei
dati nominativi delle schede).
Inoltre, le schede o i tabulati devono essere consegnati
dagli albergatori direttamente ad uffici o organi di polizia,
anziché per il tramite di altri enti o soggetti come
accade per i comuni (senza che, peraltro, si prevedano al
riguardo particolari cautele di riservatezza dei dati). Occorre
infatti assicurare che il trattamento dei dati sia effettuato
dai soli soggetti competenti a perseguire le finalità
in questione (art. 2, commi 3, secondo periodo, e 5, d. m.
11 dicembre 2000; art. 11, comma 1, lett. a) e b) del Codice).
Il nuovo, complessivo, decreto da adottare deve contenere
una norma espressamente ricognitiva del fatto che la struttura
ricettiva, una volta acquisita idonea documentazione che dimostri
di aver assolto l'obbligo di comunicare i dati all'autorità
di p.s. per via cartacea o telematica, deve non conservare
presso di sé e cancellare i dati, salvo che per eventuali
fini fiscali e contabili e nella misura a ciò strettamente
necessaria (ad esempio, le informazioni da inserire nella
fattura o ricevuta).
Nel sostituire nel 2001 il predetto art. 109, il legislatore
non ha infatti previsto l'obbligo di conservare le schede
presso la struttura ricettiva anche dopo la consegna delle
copie o la comunicazione dei dati alla competente autorità
(art. 109 r. d. n. 773/1931, come modificato dall'art. 8 della
legge 29 marzo 2001, n. 135). Tale obbligo era già
cessato a decorrere dal 30 giugno 1996 in base alla precedente
formulazione della norma (art. 109 r. d. n. 773/1931 nella
versione modificata dalla l. n. 203/1995 di conversione del
d.l. n. 97/1995, poi interamente sostituito dal predetto art.
8 l. n. 135/ 2001).
4. Comunicazione dei dati con mezzi informatici
Lo schema prevede, in luogo del collegamento telematico diretto
con le questure (cui fa riferimento il vigente articolo 3
del d.m. 11 dicembre 2000), un collegamento Internet ad una
applicazione in rete (web application), da utilizzare con
un comune browser per la navigazione web.
In particolare, al gestore della struttura ricettiva verrebbe
consentito di inserire direttamente i dati nell'applicazione
medesima in modalità interattiva, oppure di interfacciare
il sistema informativo alberghiero con una web application.
Nel primo caso, l'esercente, nell'accedere all'applicazione
in rete, dovrebbe acquisire la "certificazione digitale".
Tale disposizione sembra far riferimento all'accettazione
da parte della postazione dell'esercente del certificato digitale
associato al web server che eroga il servizio. La disposizione
deve essere integrata prevedendo maggiori garanzie in merito
al processo di certificazione dell'identità digitale
dell'erogatore del servizio, in modo da assicurare all'esercente
che il destinatario della comunicazione sia effettivamente
il soggetto cui devono essere trasmesse le informazioni (la
questura) anziché, per esempio, un falso sito (fenomeno
del web phishing). Appare, infatti, insufficiente la mera
citazione dello standard ISO X.509 nell'allegato tecnico.
Il riferimento al certificato digitale lascia peraltro supporre
che l'applicazione telematica sia accessibile con connessione
cifrata, come appare opportuno per assicurare che la trasmissione
dei dati avvenga in condizioni di sicurezza.
Inoltre, se -come sembra- con l'espressione "segnale
di avvenuta ricezione" si intende far riferimento ad
una "ricevuta applicativa" (ad esempio, un documento
PDF firmato digitalmente dalla questura), deve essere meglio
specificato il contenuto di tale ricevuta e il modo in cui
essa viene formata e trasmessa.
In sintonia con quanto già osservato, deve ribadirsi
anche in questa parte del d.m. che i dati presso la struttura
ricettiva vanno cancellati una volta acquisita l'attestazione
di aver adempiuto all'obbligo di trasmissione dei dati all'autorità
di p. s. (il predetto "segnale di avvenuta ricezione").
Andrebbe infine modificato il tenore formale dell'art. 3
del d.m. del 2000 nella parte in cui (comma 1), in riferimento
al collegamento telematico, presuppone anche un'"accettazione"
della domanda dell'albergatore (essendo sufficiente verificare
che quest'ultimo sia dotato dei requisiti tecnici di autenticazione
ed autorizzazione all'accesso al sistema), nonché nella
parte in cui (allegato tecnico) utilizza espressioni desuete
("capo famiglia").
5. Conservazione e accesso ai dati da parte degli organi di
polizia
Il complessivo d.m. da emanare costituisce un'utile occasione
per chiarire se le informazioni trasmesse alle questure restino
conservate, come sembra, solo presso le autorità provinciali
di pubblica sicurezza, in archivi informatizzati o cartacei
oggetto di agevoli consultazioni in caso di esigenze investigative
diffuse sul territorio.
Non consta infatti l'esistenza di elementi idonei a giustificare
l'ulteriore inserimento di tali dati in una banca dati centralizzata,
anche nell'ambito del Centro elaborazione dati della pubblica
sicurezza.
I dati devono essere comunque conservati separatamente da
altri dati personali detenuti per finalità di giustizia
o di pubblica sicurezza (art. 53, comma 2, del Codice), e
dovrà essere previsto un termine breve di conservazione
in conformità alle norme applicabili (artt. 11, comma
1, lett. e), 53 e 57, comma 1, lett. d) del Codice).
Infine, è necessario individuare in maniera selettiva
i soggetti che possono accedere alle informazioni (con riferimento
alle sole unità di personale di polizia giudiziaria
e di pubblica sicurezza appartenenti alle forze di polizia,
espressamente autorizzate con apposito provvedimento) e prevedere
che tali unità possano accedere ai dati per esclusive
finalità di prevenzione, accertamento e repressione
dei reati o di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica,
e limitatamente a quelli necessari rispetto a specifiche attività
in corso.
TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE:
esprime il parere richiesto nei termini di cui in motivazione.
Roma, 1 giugno 2005
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
La redazione di megghy.com |