PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE
DECRETO 5 maggio 2005
Condizioni agevolate per l'acquisto di un personal computer
per i dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma
208, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(GU n. 183 del 8-8-2005)
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto l'art. 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, che ha previsto la possibilita' per i dipendenti pubblici
di acquistare un personal computer usufruendo di riduzione
di costo;
Visto l'art. 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, che ha previsto, per l'anno 2004, condizioni agevolate
per l'acquisto di un personal computer portatile da parte
dei docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' del personale
docente presso le universita' statali;
Visto il proprio decreto del 3 giugno 2004, attuativo dell'art.
4 della legge n. 350 del 2003 recante «Riduzione di
prezzo ai docenti nelle scuole pubbliche, per l'acquisto di
un personal computer portatile»;
Considerato che l'art. 1, comma 208, della legge 2004, n.
311, ha previsto altresi' che la riduzione di costo per i
dipendenti pubblici venga ottenuta in esito ad una apposita
selezione di produttori o distributori operanti nel settore
informatico, esperita previa apposita indagine di mercato
dalla Consip S.p.a.;
Ritenuta la necessita' di fissare le modalita' attuative per
consentire l'accesso ai benefici previsti dal citato art.
1, comma 208, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Considerato che le modalita' di cui al decreto del 3 giugno
2004 di attuazione del progetto PC ai docenti hanno prodotto
esiti positivi;
Ritenuto pertanto di adottare le medesime modalita' anche
per l'attuazione del presente progetto;
Decreta:
Art. 1.
Beneficiari, oggetto e validita' temporale
1. I dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e delle autorita' amministrative indipendenti,
nonche' quelli con contratto a termine di durata non inferiore
a un anno (di seguito:
«beneficiari»), possono acquistare un personal
computer (di seguito:
«PC»), usufruendo della riduzione di costo ottenuta
in esito alla apposita selezione esperita ai sensi dell'art.
1, comma 208, della legge n. 311 del 2004.
2. I docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' il personale
docente presso le universita' statali beneficiari delle agevolazioni,
di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
3 giugno 2004, prorogate ai sensi dell'art. 1, comma 206,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono usufruire delle
condizioni agevolative previste dal presente decreto e per
la durata da questo stabilita.
3. I beneficiari di cui al presente articolo possono aderire
al progetto entro e non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 2.
Modalita' di conseguimento dell'agevolazione
1. Il beneficiario, per acquistare il PC alle condizioni
agevolate, deve:
a) scegliere il PC tra quelli proposti dai fornitori, anche
operanti on line, individuati all'esito delle relative procedure
selettive;
b) rivolgersi ad un rivenditore accreditato ai sensi dell'art.
3;
c) esibire al rivenditore la distinta delle competenze fisse
(di seguito: «cedolino») o l'attestato relativo
al possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto, e un proprio valido documento di riconoscimento.
2. Il cedolino da esibire ai fini del riconoscimento dell'agevolazione
deve essere riferito ad uno stipendio percepito nel corso
dei tre mesi precedenti l'acquisto.
3. L'eventuale attestato, di cui al comma 1, lettera c), presentato
in alternativa al cedolino, e' rilasciato dall'amministrazione
di appartenenza che utilizza a tal fine l'apposito formato
scaricabile dal sito www.innovazione.gov.it. Esso e' sottoscritto
dal dirigente del servizio o dell'ufficio responsabile.
4. Per gli acquisti effettuati on line i beneficiari trasmettono
al rivenditore il cedolino o l'eventuale attestato, sottoscritti
e inviati per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore,
ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Esperita apposita indagine di mercato dalla CONSIP S.p.a.,
ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge 2004, n. 311,
l'elenco dei PC offerti, individuati per marca e tipo, con
i relativi prezzi e percentuali di sconto applicate, nonche'
l'elenco dei rivenditori accreditati sono consultabili sui
siti www.innovazione.gov.it e www.italia.gov.it
Art. 3.
Accreditamento del rivenditore e relativa pubblicizzazione
1. Possono aderire al presente progetto sia i rivenditori
che operano mediante la normale distribuzione sia quelli che
operano on line. L'accreditamento presso il dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie si ottiene compilando on line
il foglio elettronico d'iscrizione disponibile sui siti www.italia.gov.it
e www.innovazione.gov.it
2. I rivenditori che hanno gia' aderito ai progetti di cui
al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
del 3 giugno 2004, relativo all'iniziativa PC ai docenti,
e di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
del 1° luglio 2004, relativo all'iniziativa PC alle famiglie,
ove intendano aderire anche al presente progetto, si accreditano
con le modalita' di cui al comma 1.
3. Al fine di ottenere l'accreditamento, i rivenditori forniscono
gli estremi identificativi del proprio eser-cizio commerciale,
il relativo indirizzo, il numero di partita I.V.A., gli estremi
di iscrizione alla Camera di commercio, nonche' accettano
le condizioni che li riguardano riportate nel sito medesimo.
4. All'atto dell'accreditamento, i rivenditori si impegnano
ad adempiere alla procedure prevista per l'ottenimento, da
parte dei beneficiari, della riduzione del prezzo d'acquisto
del PC prescelto.
5. Al fine di rendere noto l'avvenuto accreditamento, i rivenditori
espongono il logo del presente progetto, reso disponibile
dal dipartimento sui siti indicati al comma 1.
Art. 4.
Attivita' del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della CONSIP
S.p.a.
1. All'esito della indagine di mercato effettuata dalla CONSIP
S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge 2004,
n. 311, il Dipartimento sottoscrive singole convenzioni con
ciascun fornitore ammesso al progetto, nelle quali vengono
fissati i limiti quantitativi della fornitura dei PC offerti,
con indicazione delle relative condizioni di vendita, delle
percentuali di sconto o dei prezzi praticabili.
2. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione.
Roma, 5 maggio 2005
Il Ministro: Stanca
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