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Scuole di specializzazione nelle professioni legali e pratica legale

TAR Calabria-Catanzaro, sentenza 08.07.2005 n° 1153
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,

Catanzaro - Sezione Seconda


composto dai signori magistrati:

Dr. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente

Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.

Dr. Roberta CICCHESE - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1612/2003 proposto da F. Nicolina, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Gullì, domiciliata, in assenza di domicilio eletto in Catanzaro, presso la Segreteria del T.A.R.,

CONTRO

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Gualtieri, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Catanzaro v. Nuova Bellavista n. 9,

per l’annullamento

del provvedimento di rigetto della domanda della ricorrente di rilascio del certificato di compiuta pratica adottato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro in data 13.11.2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 6 maggio 2005 il magistrato relatore, dr. Giuseppe Chiné;

Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente presentava il 10.11.2003 domanda di rilascio del certificato di compiuta pratica forense, documentando di avere conseguito il 29.10.2003 il diploma biennale di specialista per le professioni legali indirizzo giuridico – forense, di essersi iscritta in data 10.05.2002 al registro dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro e di aver svolto un anno di effettiva pratica forense.

Con il provvedimento impugnato, il Consiglio dell’Ordine rigettava la predetta domanda, evidenziando che il rilascio del richiesto certificato <<non può prescindere dal requisito temporale del biennio di formazione post-laurea>> previsto dall’art. 17 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 10578.

A sostegno del proposto gravame, con il quale chiedeva l’annullamento e la sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato, la ricorrente articolava un’unica complessa censura, con cui denunciava la violazione degli artt. 17, commi 113 e 114 della legge n. 127/97 e 16 del d. lgv. n. 398/97 nonché dell’art. 1 del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475.

Con ordinanza n. 41/2004 dell’8.01.2004, il Collegio accoglieva la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Si costituiva in giudizio il Consiglio dell’Ordine resistente, instando per l’inammissibilità ed il rigetto nel merito del proposto gravame.


All’udienza del 6 maggio 2005, sentiti i difensori delle parti, come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro.

Tale eccezione si fonda sulla lettera dell’art. 10, 3° comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui avverso le deliberazioni di rigetto delle richieste di rilascio dei certificati di compiuta pratica forense <<l’interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio nazionale forense>>.

La questione è già stata scrutinata, anche in tempi recenti, dalla giurisprudenza amministrativa, che ha concluso per l’infondatezza dell’argomento giuridico posto a supporto della proposta eccezione.

Ed invero, la possibilità per il richiedente il certificato di compiuta pratica di presentare reclamo avverso il provvedimento di diniego presso il Consiglio nazionale forense non integra una ipotesi di giurisdizione speciale devoluta al predetto Consiglio, bensì un rimedio amministrativo di tipo giustiziale (così, C.d.S., sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 619).

A sostegno di detta interpretazione depone: a) il principio di tassatività che regola le attribuzioni giurisdizionali degli organi di giurisdizione speciale; b) la lettera dell’ultimo comma dell’art. 10 cit., ove si precisa che il Consiglio si pronuncia <<sul merito della istanza>>, sì da evidenziare la natura di decisione di seconda istanza della pronuncia del Consiglio nazionale forense; c) l’equivocità del termine <<decisione>> usato dalla norma, il quale può individuare sia pronunce giurisdizionali, sia pronunce di natura prettamente amministrativa, come quelle rese sui ricorsi gerarchici, propri ed impropri.

Di qui la logica conclusione che avverso il provvedimento di diniego opposto dal Consiglio dell’ordine sull’istanza dell’interessato, quest’ultimo può proporre impugnazione diretta davanti al Tribunale amministrativo regionale, il quale decide nell’ambito della propria giurisdizione generale di legittimità. Ogni contraria interpretazione, oltre ad impingere in univoci indici ermeneutici, si paleserebbe inconciliabile con il principio di facoltatività dei rimedi gerarchici (art. 20 l. n. 1034/71) e con il suo corollario della non necessaria definitività dell’atto amministrativo ai fini della ricorribilità in sede giurisdizionale (cfr. T.R.G.A. Bolzano 16 marzo 2004, n. 138).

L’eccezione proposta deve essere, quindi, respinta.

2.1 Nel merito il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2.2 Risulta per tabulas che il diniego nella specie opposto dal Consiglio dell’Ordine è argomentato con riferimento all’art. 17 n. 5) R.D.L. n. 1578/1933, secondo cui per l’iscrizione all’albo degli avvocati è necessario <<avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica (...) almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea>>. In sintesi, per il Consiglio resistente, anche per i diplomati delle scuole di specializzazione per le professioni legali istituite ai sensi dell’art. 16 del d. lgv. 17 novembre 1997, n. 398 persiste l’obbligo di iscrizione biennale nel registro dei praticanti e, pertanto, di formazione biennale post-laurea.

Tale conclusione contrasta con inequivoci elementi ermeneutici.

L’art. 17, comma 114, della legge n. 127/97 stabilisce testualmente che <<Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato (. . .) il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministero della Giustizia (. . .) titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica>>.

In attuazione di tale norma, con l’art. 1 del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475 (Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile) si è stabilito che <<Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno>>.

Dal combinato disposto degli articoli che precedono, si evince che il legislatore, all’atto della costituzione delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, ha inteso introdurre una disciplina di particolare favore per i diplomati presso tali scuole, autorizzando, anche in deroga alla disciplina settoriale previgente, la valutazione del titolo di specializzazione al fine di ridurre il periodo di pratica necessario per l’accesso alle professioni forensi. In particolare, per quanto concerne l’accesso alle professioni di notaio ed avvocato, ha inteso ridurre di un anno il periodo di pratica necessario per sostenere i relativi esami di abilitazione.

Tale inequivoca voluntas legis verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si seguisse l’approccio ermeneutico prescelto dal Consiglio resistente, in base al quale anche per il diplomato presso le scuole di specializzazione troverebbe integrale applicazione il dettato dell’art. 17 n. 5) R.D.L. n. 1578/1933. Pretendere anche per tali soggetti il requisito della iscrizione biennale nel registro dei praticanti equivarrebbe, difatti, a rinnegare in radice il beneficio che il legislatore ha inteso riconoscere.

Né può sostenersi, con gli scritti difensivi del Consiglio resistente, che un beneficio residuerebbe a favore dei diplomati delle scuole di specializzazione, giacché – fermo restando l’obbligo di iscrizione biennale nel registro dei praticanti – i primi comunque riceverebbero per un anno l’esenzione dall’espletamento della effettiva pratica forense.

Tale percorso ermeneutico, oltre a porsi in chiaro contrasto con la lettera della legge che ha inteso derogare in radice alla disciplina previgente (art. 17, comma 114, l. n. 127/97), patrocina una conclusione palesemente irragionevole, non comprendendosi quale sia la ratio legis a supporto della regola che obbligherebbe il diplomato a garantire l’iscrizione biennale nel registro dei praticanti, laddove per un anno non sia tenuto a compiere effettiva pratica forense, perché di essa tiene luogo la formazione teorico-pratica compiuta presso la scuola di specializzazione.

Ne consegue che – nel rispetto della lettera e delle rationes sottese alla disciplina normativa suindicata – con la costituzione delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, ed a favore dei diplomati, deve ritenersi ormai derogata la norma che impone il requisito della iscrizione biennale nel registro dei praticanti e, su di un piano più generale, i due anni consecutivi di pratica forense.

L’art. 17 n. 5) R.D.L. n. 1578/1933, per le considerazioni che precedono, è invero norma incompatibile con la disciplina sopravvenuta relativa alla valutazione dei titoli conseguiti presso le scuole forensi, di talché – in ossequio ai principi che regolano la successione di leggi nel tempo e limitatamente all’accesso degli specializzati alla professione di avvocato – deve ritenersi travolta in seguito alla costituzione delle scuole di cui all’art. 16 d. lgv. n. 398/97.

Concludendo sul punto, in adesione ad orientamento già emerso presso i giudicanti amministrativi (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 24 febbraio 2004, n. 506; T.A.R. Lecce, sez. I, 2 dicembre 2004, n. 8391), può quindi affermarsi che i diplomati presso le scuole di specializzazione per le professioni forensi non hanno l’obbligo di espletare un periodo consecutivo di due anni di pratica ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato, riducendosi per essi tale periodo ad un solo anno, e ciò in virtù dell’equiparazione voluta dal legislatore (ed attuata con l’art. 1 del D.M. n. 475/2001) tra diploma di specializzazione ed un anno di effettiva pratica forense.

2.3 Trasferendo i superiori principi alla presente controversia, ne discende con immediatezza la fondatezza del ricorso, che deve pertanto essere accolto.

Risulta, invero, per tabulas che la ricorrente si è iscritta presso il registro dei praticanti del Consiglio dell’Ordine di Catanzaro il 10.05.2002 (delibera del 23.05.2002), ha svolto da tale data un anno di effettiva pratica forense ed ha conseguito il diploma di specializzazione presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro il 20.10.2003. Alla stessa avrebbe dovuto, pertanto, essere rilasciato dal Consiglio dell’Ordine competente il certificato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato.

Il diniego nella specie opposto dal Consiglio dell’Ordine con provvedimento del 13.11.2003 si palesa quindi illegittimo e deve essere conseguentemente annullato.

3. La novità delle questioni esaminate configura comunque giusto motivo per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro - Sez. II – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 6 maggio 2005.

L’Estensore Il Presidente


Il Segretario


Depositata in Segreteria l’8 luglio 2005.

La redazione di megghy.com

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