Legittimi i segnali stradali senza il numero dell'ordinanza
sul retro
Ministero Infrastrutture, nota 19.10.2004 n° 5846/PL/2004
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Il Ministero delle Infrastrutture con la nota 5846/PL/2004,
ha chiarito che la mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza
sul cartello stradale non costituisce presupposto idoneo a
rendere il divieto inefficace.
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Nota nr. 3773 del 9
dicembre 2004
Segnali senza numero ordinanza sul retro: legittimità
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti terrestri
Direzione generale per la Motorizzazione
Roma, 9 dicembre 2004
Prot. n.3773
Alla Città di Nardò
Sett. 1/C - Polizia Locale
Via A. De Petris, 1
Rif. nota 5846/PL/2004 del 19/10/2004
Oggetto: Richiesta informazioni
Con riferimento alla nota a margine si comunica che l'art.
5 del Nuovo Codice della Strada attribuisce agli Enti proprietari
di strade il compito di provvedere alla regolamentazione della
circolazione con ordinanze motivate e rese note al pubblico
mediante i prescritti segnali.
Le ordinanze hanno essenzialmente lo scopo di legittimare
la collocazione dei segnali e per fissare termini di decorrenza
del provvedimento connesso, anche in funzione dell'art. 37
del citato codice che, al comma 3, prevede il ricorso contro
i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano
la collocazione di segnaletica entro un termine che decorre
proprio dallo stesso provvedimento.
L'utente della strada, ai sensi del comma 2 dell'art. 38
del Nuovo Codice della Strada è tenuto comunque al
rispetto delle prescrizioni imposte con la segnaletica presente
su strada, ed è soggetto alle eventuali conseguenze
sanzionatorie, dal momento che i segnali, in quanto installati,
esplicano comunque la loro funzione.
La mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza, nella
fattispecie in esame, non costituisce presupposto idoneo a
rendere il divieto inefficace.
Di converso, laddove il legislatore, dalla mancata apposizione
sul segnale degli estremi autorizzativi, ne ha voluto far
discernere una vera e propria causa di inefficacia dello stesso,
lo ha espressamente indicato, come per i segnali di cui all'art.
120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione che al comma
1, lettera e), per i segnali di passo carrabile prevede: "
... la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione
comporta l'inefficacia del divieto ...".
A sostegno di tale posizione si richiama anche la sentenza
della Cassazione civile n. 6474 del 18.05.2000.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini
La redazione di megghy.com
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