E' quanto prevede il decreto-legge n. 17 del 21
Febbraio 2005, che adegua inoltre il nuovo regime dell’impugnazione
tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole
durata dei processi
DECRETO-LEGGE 21 Febbraio 2005 , n. 17
Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze
contumaciali e dei decreti di condanna.
(Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22-2-2005 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire
il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze
contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone
condannate nei casi in cui esse non sono state informate in
modo effettivo dell'esistenza di un procedimento a loro carico,
cosi' come espressamente richiesto allo Stato italiano dalla
sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata sul ricorso n.
56581/00, della Corte europea dei diritti dell'uomo;
Considerata, altresi', la necessita' e l'urgenza di armonizzare
l'ordinamento giuridico interno al nuovo sistema di consegna
tra gli Stati dell'Unione europea, che consente alle autorita'
giudiziarie di Stati membri di rifiutare l'esecuzione del
mandato di cattura europeo emesso in base ad una sentenza
di condanna in contumacia ove non sia garantita, sempre che
ne ricorrano i presupposti, la possibilita' di un nuovo processo;
Considerata la necessita' di adeguare il nuovo regime dell'impugnazione
tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole
durata dei processi e, conseguentemente, di introdurre nuove
disposizioni in materia di notificazione all'imputato non
detenuto e di elezione di domicilio da parte della persona
sottoposta alle indagini o dell'imputato che abbiano nominato
un difensore di fiducia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale
1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La richiesta per la restituzione nel termine e' presentata,
a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale
e' cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se e' stata pronunciata sentenza contumaciale o
decreto di condanna, l'imputato e' restituito, a sua richiesta,
nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta
dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento
e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che
l'impugnazione o l'opposizione non siano state gia' proposte
dal difensore.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La richiesta indicata al comma 2 e' presentata,
a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello
in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione
della richiesta decorre dalla consegna del condannato.»;
d) al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione
nel termine e' presentata, a pena di decadenza, entro dieci
giorni da quello nel quale e' cessato il fatto costituente
caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal
comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza
dell'atto.» e' soppresso.
Art. 2.
Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura
penale
1. All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il
comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in
caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo
96, mediante consegna ai difensori.».
2. All'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il
comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai
sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta
alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato
domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori.».
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, 21 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
La redazione di megghy.com
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