La direttiva del Garante delle Comunicazioni,
del 10/12/2004, G.U.20/01/2005, definisce gli standard
minimi di qualitá per i soggetti che foniscono
servizi televisivi a pagamento, sia attraverso le, emergenti,
schede prepagate, sia tramite abbonamento.
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 10 dicembre 2004
Approvazione della direttiva in materia di carte dei
servizi e qualita' dei servizi di televisione a pagamento,
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2,
della legge 31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n.
278/04/CSP).
(Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20-1-2005)
L'AUTORITA' per le garanzie nelle comunicazioni
Nella sua riunione della commissione per i servizi
e i prodotti del 10 dicembre 2004;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 gennaio 1994, recante «Principi sull'erogazione
dei servizi pubblici», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio
1994;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita' e l'istituzione delle Autorita' di regolazione
dei servizi di pubblica utilita';
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo,
ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n.
2 e l'art. 3, commi 10 e 11;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti»;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,
di attuazione della direttiva 97/7/CE - relativa alla
protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme
di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a, nonche'
delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione»;
Vista la propria delibera 148/01/CONS del 28 marzo 2001,
recante
«Adozione del regolamento concernente la risoluzione
delle controversie tra organismi di telecomunicazioni»;
Vista la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre
2001, recante «Approvazione del regolamento relativo
alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n.
259;
Vista la propria delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno
2002, recante «Adozione del regolamento concernente
la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti
tra organismi di telecomunicazioni ed utenti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 18 luglio 2002, n. 167;
Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio
2003, recante
«Direttiva generale in materia di qualita' e carte
dei servizi di telecomunicazioni», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
21 agosto 2003, n. 193;
Considerato che la tutela degli utenti nelle attivita'
di fornitura di servizi televisivi a pagamento e, con
particolare riguardo ai profili della liberta' di scelta,
delle condizioni economiche e della qualita' delle prestazioni,
costituiscono principi generali dell'attivita' delle
Autorita' nazionali di regolamentazione;
Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2,
della legge n. 249/1997 attribuisce all'Autorita', in
generale e quindi con riferimento all'intero settore
delle comunicazioni, il potere di emanare direttive
concernenti i livelli generali di qualita' dei servizi
e per l'adozione di una carta del servizio recante l'indicazione
di standard minimi per ciascun comparto di attivita'
da parte di ciascun gestore;
Considerato che la legge n. 112/2004 individua in modo
autonomo la figura del fornitore di servizi di accesso
condizionato, senza introdurre un distinto regime in
ragione del mezzo utilizzato, via etere terrestre, cavo
o satellite, o della tecnica di trasmissione impiegata,
analogica o digitale, e quindi anche con riferimento
anche alle trasmissioni su frequenze terrestri, via
cavo o via satellite;
Considerato che l'art 3, commi 10 ed 11, della legge
n. 249/1997 attribuisce all'Autorita' un ampio potere
regolamentare per quanto riguarda la disciplina dei
servizi televisivi via cavo e satellite nell'ambito
del quale, sotto il profilo della tutela dell'utenza,
deve intendersi ricompresso il potere di imporre ai
fornitori di servizi di accesso condizionato, cosi'
come individuati dalla legge n. 112 del 2004 l'obbligo
di adottare carte dei servizi;
Considerato che la delibera 179/03/CSP rinviava a successive
direttive specifiche per ciascun comparto, ivi inclusi
i servizi ad accesso condizionato e televisione a pagamento,
la fissazione, previa consultazione dei soggetti interessati,
di un insieme minimo di indicatori di qualita' dei servizi,
la loro definizione e i metodi per misurarli, tenendo
conto delle norme tecniche internazionali, in particolare
di quelle dell'ETSI;
Considerato che il presente provvedimento stabilisce
i criteri specifici relativi alla qualita' dei servizi
televisivi a pagamento e detta le linee guida riguardo
all'adozione delle carte dei servizi da parte dei fornitori
di servizi al pubblico di accesso condizionato;
Considerato che il presente provvedimento tiene conto
dei principi fondamentali e delle disposizioni della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 gennaio 1994, adattandoli alle specificita' del settore
delle comunicazioni e all'evoluzione del contesto concorrenziale;
Sentiti in audizione gli operatori interessati dal presente
provvedimento e le associazioni dei consumatori di cui
alla legge n. 281/1998;
Udita la relazione del commissario Antonio Pilati relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione
e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. L'Autorita', ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera
b), n. 2, e dell'art. 3, commi 10 e 11 della legge 31
luglio 1997, n. 249, emana la seguente direttiva in
materia di carte dei servizi e qualita' dei servizi
di televisione a pagamento.
2. Il testo della direttiva di cui al precedente comma
e' riportato nell'allegato A alla presente delibera
e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale
dell'Autorita' ed e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita'
www.agcom.it
Roma, 10 dicembre 2004 Il presidente: Cheli
Allegato A
Direttiva in materia di qualita' e carte dei servizi
televisivi a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6,
lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «fornitore di servizi di accesso condizionato»:
il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di
rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante
distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione
alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi,
ed eventualmente alla fornitura di apparati;
b) «programmi televisivi numerici o palinsesti»
l'insieme dei contenuti, predisposto dal fornitore di
contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante
radiodiffusione televisiva e caratterizzati da un unico
marchio;
c) «fornitore di contenuti»: il soggetto
che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione
dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi
programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso
condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale,
via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione
elettronica e che e' legittimato a svolgere le attivita'
commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle
immagini o dei suoni e dei relativi dati;
d) «operatore di rete»: il soggetto titolare
del diritto di installazione, esercizio e fornitura
di una rete di comunicazione elettronica su frequenze
terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite,
e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione
e diffusione delle risorse frequenziali che consentono
la trasmissione dei programmi agli utenti;
e) «servizi di televisione a pagamento»:
il servizio offerto al pubblico dal fornitore dei servizi
di accesso condizionato che consiste principalmente
nella abilitazione alla visione di programmi, altrimenti
non accessibili, dietro pagamento di un corrispettivo.
Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione della presente direttiva
1. La presente direttiva contiene le disposizioni minime
di riferimento per l'adozione delle carte dei servizi
da parte dei soggetti che forniscono servizi di televisione
a pagamento e stabilisce, altresi', i criteri generali
relativi alla loro qualita'.
2. Sono tenuti all'adozione delle carte dei servizi
gli operatori che forniscono servizi di televisione
a pagamento.
3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano,
anche alla fornitura di servizi di televisione a pagamento
attraverso modalita' diverse dall'abbonamento, quali
ad esempio, carte prepagate a scalare, tranne quelle
di cui agli art. 3, comma 2, art. 9, art. 10, art. 13,
comma 1, e art. 17, comma 3, lettera c) e d).
4. Il fornitore di servizi di accesso condizionato e'
tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto
controllato o legato da accordi contrattuali che, in
tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti
finali.
5. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei
servizi di televisione a pagamento opera, in quanto
applicabile, anche per il fornitore di contenuti che
fornisce i programmi e per l'operatore di rete che li
diffonde.
6. Le carte dei servizi includono un richiamo alla presente
direttiva e ne attuano le disposizioni.
Art. 3.
Diffusione della carta dei servizi
1. I fornitori di servizi di televisione a pagamento
inviano all'Autorita' gli schemi delle carte dei servizi
con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'avvio
commerciale dell'attivita'.
2. I fornitori di servizi di televisione a pagamento:
a) rendono disponibile copia della carta dei servizi
agli abbonati contestualmente alla stipula del contratto;
b) rendono disponibile copia della carta dei servizi
presso i punti vendita dei loro servizi indipendentemente
dalla stipula di un contratto di abbonamento e sul loro
sito web;
c) includono nei contratti di abbonamento ai servizi
di televisione a pagamento un richiamo alle carte dei
servizi e indicano nella documentazione di fatturazione
le modalita' per accedere alle carte dei servizi, incluso
l'indirizzo del sito web in cui esse sono pubblicate;
d) informano l'Autorita' e gli abbonati, preferibilmente
mediante la documentazione di fatturazione, delle successive
variazioni ed integrazioni delle carte dei servizi con
almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla loro
applicazione.
3. Nel caso di servizi di televisione a pagamento erogati
tramite carta prepagata, i fornitori di servizi di televisione
a pagamento:
a) rendono disponibile la carta dei servizi sul loro
sito web e, quando possibile, attraverso il servizio
televideo;
b) rendono disponibile, al momento dell'acquisto della
carta prepagata, un richiamo al sito web o a modalita'
alternative attraverso le quali gli utenti possono reperire
copia della carta dei servizi;
c) informano l'Autorita' e gli utenti, delle successive
variazioni ed integrazioni delle carte dei servizi con
almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla loro
applicazione.
Capo II INFORMAZIONI AGLI UTENTI E LORO TUTELA
Art. 4.
Principi generali
1. I comportamenti dei fornitori di servizi di televisione
a pagamento nei confronti degli utenti si ispirano a
criteri di eguaglianza, trasparenza e imparzialita'.
Le clausole delle condizioni generali e specifiche di
fornitura del servizio e delle norme regolatrici di
settore si interpretano in funzione di tale obbligo.
2. I servizi sono offerti in modo regolare, continuo
e senza interruzioni, ad eccezione di quelle dovute
ad interventi di manutenzione e riparazione. Il fornitore
di servizi televisivi a pagamento e' tenuto ad informare
in anticipo e con mezzi adeguati gli utenti degli interventi
programmati di manutenzione che comportino interruzioni
complete del servizio, con specifica indicazione della
durata presumibile dell'interruzione e del punto di
contatto, facilmente accessibile, per ottenere assistenza
e piu' dettagliate notizie. In caso di intervento presso
la sede dell'utente sono concordati la data e l'orario
ed il tecnico incaricato dovra' essere munito di apposito
tesserino di riconoscimento.
3. In ottemperanza al principio del diritto di scelta,
la stipula del contratto di fornitura del servizio di
televisione a pagamento, il recesso, le variazioni contrattuali
per includere od escludere la fornitura di un servizio
supplementare o di altre prestazioni aggiuntive sono
resi ugualmente accessibili e praticabili, attraverso
procedure semplici, chiare, ed equilibrate.
4. I fornitori di servizi di televisione a pagamento
garantiscono che ciascun utente possa esercitare il
diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano
in possesso dell'organismo medesimo, nonche' i diritti
dell'interessato nel trattamento dei dati di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. I fornitori di servizi di televisione a pagamento
perseguono il miglioramento progressivo dell'efficacia
e dell'efficienza dei servizi, attraverso l'adozione
delle soluzioni tecnologiche, organizzative, contabili
e procedurali piu' idonee allo scopo.
Art. 5.
Informazioni agli utenti
1. Ai fini della trasparenza contrattuale e della comparabilita'
dei risultati riguardo alla qualita' dei servizi, i
fornitori di servizi di televisione a pagamento, attraverso
la carta dei servizi, rendono disponibili o si impegnano
a fornire le informazioni di cui ai successivi articoli
del presente capo II.
Art. 6.
Indirizzo del fornitore di servizi di televisione a
pagamento e descrizione del servizio
1. Nella carta dei servizi sono specificati la denominazione
del fornitore dei servizi di televisione a pagamento
e almeno un suo indirizzo geografico.
2. Il servizio di televisione a pagamento fornito e
le sue modalita' di fruizione, compresi gli eventuali
servizi accessori inclusi nel prezzo, sono adeguatamente
descritti.
Art. 7.
Costi del servizio
1. Nella carta dei servizi sono indicate le informazioni
relative ai costi del servizio, comprensivi di IVA,
e in particolare:
a) il costo complessivo dell'attivazione del servizio;
b) l'importo di eventuali depositi cauzionali necessari
all'attivazione del servizio;
c) il costo delle chiamate al centro di assistenza e
la eventuale disponibilita' di un numero gratuito per
la segnalazione di disservizi;
d) eventuali altri costi accessori necessari alla fruizione
del servizio quali il noleggio del decoder o l'installazione
dell'apparato a cura del fornitore di servizio.
Art. 8.
Attivazione del servizio
1. Le carte dei servizi specificano le modalita' di
attivazione del servizio di televisione a pagamento
ed in particolare:
a) le procedure da seguire per ottenere l'attivazione
del servizio;
b) i tempi per l'attivazione del servizio stesso.
Art. 9.
Durata del contratto di abbonamento rinnovo e modalita'
per la cessazione del contratto
1. Il fornitore di servizi di televisione a pagamento
specifica nell'ambito della carta dei servizi l'eventuale
previsione di una durata minima del contratto di abbonamento
standard, nonche' le condizioni del suo rinnovo e di
cessazione.
Art. 10.
Informazioni sul recesso
1. Il fornitore di servizi di televisione a pagamento
specifica nell'ambito della carta dei servizi le procedure
necessarie per recedere dal contratto e in particolare:
a) l'eventuale periodo di preavviso necessario;
b) la previsione di una procedura scritta attraverso
lettera raccomandata o la possibilita' di comunicare
il recesso tramite il numero per l'assistenza clienti,
e le modalita' con cui e' assicurata la tracciabilita'
della comunicazione;
2. Nella carta dei servizi si specifica inoltre:
a) l'importo delle eventuali penali applicabili in caso
di recesso dal contratto prima della sua scadenza;
b) le situazioni nelle quali, ai sensi della normativa
vigente, e' consentito all'abbonato di recedere dal
contratto prima della sua scadenza senza pagamento di
penali;
c) le modalita' con cui verranno comunicate agli abbonati
modifiche alle condizioni contrattuali, anche ai fini
dell'esercizio del diritto di recesso.
Art. 11.
Assistenza agli utenti
1. I fornitori di servizi di televisione a pagamento
indicano nella carta dei servizi se e a quali condizioni
e' offerto un servizio di assistenza agli utenti attivabile
tramite telefono, in via telematica o presso centri
di assistenza. Nella carta dei servizi sono specificati
i costi del servizio di assistenza in relazione alle
varie modalita' in cui esso e' prestato.
2. Il numero telefonico di assistenza e gli eventuali
costi del servizio sono indicati, oltre che nella carta
dei servizi, nella documentazione di fatturazione, ove
disponibile.
Art. 12.
Servizio di manutenzione del decoder
1. Nella carta dei servizi e' specificata la eventuale
disponibilita' di un servizio di manutenzione agli utenti
per guasti o malfunzionamenti del decoder tramite i
punti vendita o altri centri convenzionati e le condizioni
alle quali esso e' fornito.
2. Il fornitore di servizi di televisione a pagamento
indica, inoltre, nella carta dei servizi la eventuale
previsione, in caso di malfunzionamento del decoder
in comodato:
a) della sostituzione dell'apparato;
b) di misure compensative per il periodo in cui l'abbonato
e' impossibilitato a fruire del servizio;
c) di un tempo massimo per la riparazione del decoder
presso i centri convenzionati.
Art. 13.
Fatturazione e pagamenti
1. I fornitori di servizi di televisione a pagamento
indicano nelle carte dei servizi:
a) le differenti modalita' con cui e' possibile ricevere,
su richiesta dell'abbonato, la fattura che specifica
il dettaglio delle spese riferite al periodo di fatturazione;
b) la periodicita' dell'invio della fattura;
c) l'anticipo con il quale la fattura e' inviata all'abbonato
rispetto alla data di scadenza dei pagamenti;
d) gli importi da pagare nei casi di inadempimento o
ritardato adempimento;
e) il termine e le modalita' per la restituzione degli
eventuali depositi cauzionali.
2. Nel caso di servizi di televisione a pagamento forniti
tramite carta prepagata, la carta dei servizi specifica:
a) le modalita' attraverso le quali gli utenti possono
visualizzare il riepilogo delle transazioni effettuate
ed il credito residuo sulla carta;
b) il periodo di validita' della carta prepagata, qualora
questa sia soggetta a scadenza;
c) le modalita' attraverso le quali l'utente puo' utilizzare
l'eventuale credito residuo non sufficiente all'acquisto
di un evento;
d) se sia previsto un rimborso ovvero un'altra forma
di compensazione per il credito residuo su carte il
cui periodo di validita' sia terminato.
Art. 14.
Reclami
1. I fornitori di servizi di televisione a pagamento
indicano nelle carte dei servizi le procedure da seguire
per sporgere eventuali reclami ed in particolare:
a) il numero del centro di assistenza, le ore in cui
esso e' funzionante e il costo eventuale per inoltrare
reclami attraverso l'operatore;
b) il sistema attraverso il quale e' garantita la identificazione
del reclamo e la sua tracciabilita';
c) il termine per la definizione dei reclami;
d) le modalita' di comunicazione all'utente dell'esito
del reclamo;
e) i provvedimenti o le misure idonee per rimuovere
le irregolarita' riscontrate e per il ristoro dei pregiudizi
arrecati in caso di accoglimento del reclamo.
Art. 15.
Procedure di risoluzione delle controversie
1. Alle controversie tra utenti e fornitori di servizi
di televisione a pagamento relative alle materie oggetto
della presente direttiva si applicano le procedure definite
dalla delibera 182/02/CONS «Regolamento concernente
la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti
tra organismi di telecomunicazioni ed utenti»,
intendendosi attribuiti alla Commissione servizi e prodotti
i poteri previsti dal predetto regolamento in capo alla
commissione infrastrutture e reti.
2. Per la risoluzione di eventuali controversie tra
fornitori di servizi di televisione a pagamento, operatori
di rete e fornitori di contenuti relative alle materie
oggetto della presente direttiva si applica l'art. 1,
comma 11, della legge n. 249/97, con la medesima disciplina
procedurale di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12
e 13 dell'allegato A alla delibera n. 148/01/CONS intendendosi
attribuiti alla Commissione servizi e prodotti i poteri
previsti dal predetto regolamento in capo alla Commissione
infrastrutture e reti.
Art. 16.
Tutela dei minori
1. I fornitori di servizi di televisione a pagamento
che offrono contenuti destinati alla fruizione da parte
di adulti specificano nell'ambito della piattaforma
gli strumenti tecnici disponibili agli utenti stessi
per inibire la visione di tali contenuti ai minori.
2. I fornitori si servizi di televisione a pagamento
specificano altresi' con quale modalita' sara' comunicato
il pin necessario per la fruizione di programmi protetti
da meccanismi di «parental control».
Capo III LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO INDENNIZZI
E RIMBORSI
Art. 17.
Parametri per l'individuazione dei livelli di qualita'
1. I fornitori di servizi di televisione a pagamento
individuano gli indicatori generali e specifici di qualita'
del servizio, le relative definizioni e i metodi di
misura, fissando un obiettivo per ciascun anno solare
di riferimento.
2. Gli indicatori di qualita' del servizio ed i relativi
obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, sono
riportati nelle carte dei servizi, annualmente aggiornati
e comunicati agli utenti nella documentazione di fatturazione,
ove prevista, e attraverso il sito web.
3. Gli indicatori di qualita' del servizio includono:
a) il tempo di attivazione del servizio;
b) il tempo di risposta per le chiamate al servizio
di assistenza;
c) la percentuale di fatture contestate rispetto al
numero di fatture emesse;
d) la percentuale di fatture errate rispetto alle fatture
emesse;
e) il tasso di malfunzionamento degli impianti di trasmissione,
ovverosia il tasso di disponibilita' annuale del servizio,
salvo eventi non imputabili al fornitore di servizi.
4. I dati circa i parametri di qualita' di cui al comma
3 devono essere rilevati e comunicati all'Autorita'
sulla base delle specifiche incluse negli allegati da
1 a 5.
5. I fornitori di servizi di televisione a pagamento:
a) utilizzano almeno gli indicatori di cui agli allegati
da 1 a 5, con le precisazioni ivi contenute, nel fissare
annualmente gli obiettivi per la qualita' dei servizi
di televisione a pagamento;
b) pubblicano, nel proprio sito web, una relazione annuale
sui risultati raggiunti in materia di qualita' contestualmente
alla pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio
o, comunque, entro il 30 giugno dell'anno successivo
a quello di riferimento, fatta salva la possibilita'
di richiedere proroghe di un mese qualora il bilancio
si chiuda oltre tale termine;
c) inviano contestualmente tale relazione all'Autorita',
indicando l'indirizzo della pagina web in cui la relazione
e' disponibile ed eventuali ulteriori forme e modi in
cui ne e' avvenuta la pubblicazione;
d) comunicano agli utenti nella prima documentazione
di fatturazione utile, ove prevista, e attraverso il
sito web, gli obiettivi prefissati annualmente per gli
indicatori generali e specifici di qualita' del servizio
ed i risultati raggiunti.
6. Al fine di garantire che gli utenti abbiano accesso
ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione,
l'Autorita' pubblica nel proprio sito web, tabelle comparative
di risultati di qualita' di servizio raggiunti dai fornitori
di servizi, comunicati ai sensi della presente direttiva.
7. L'Autorita' puo', altresi', realizzare nel proprio
sito web collegamenti ipertestuali alle pagine web dei
fornitori di servizi di televisione a pagamento ove
sono reperibili le carte dei servizi e le relazioni
annuali in materia di qualita' dei servizi.
8. I dati di cui al presente articolo sono contestualmente
inviati anche all'indirizzo di posta elettronica dvecqos@agcom.it
indicando in oggetto il titolo della presente direttiva.
Art. 18.
Indennizzi e rimborsi
1. I fornitori di servizi di televisione a pagamento
fissano ed indicano nelle carte dei servizi e nella
documentazione di fatturazione le procedure per ottenere
indennizzi e rimborsi specificando:
a) i casi di indennizzo a richiesta e di eventuale indennizzo
automatico;
b) gli importi previsti per gli indennizzi relativi
a ciascuna fattispecie o i parametri per determinarli
univocamente;
c) le modalita' ed i tempi con i quali vengono corrisposti
gli indennizzi dovuti.
Art. 19.
Disposizioni transitorie e finali
1. I fornitori di servizi di televisione a pagamento
adeguano le proprie carte dei servizi alle disposizioni
di cui alla presente direttiva entro sessanta giorni
dalla sua entrata in vigore.
2. Per il primo anno di applicazione della direttiva
la fissazione degli obiettivi di cui all'art. 17 e'
facoltativa, fermi restando gli altri adempimenti ivi
definiti.
3. I fornitori di servizi di televisione a pagamento
presentano all'Autorita' entro il 31 dicembre 2005,
un resoconto sull'esperienza maturata con riguardo all'applicazione
della direttiva stessa ed in particolare degli indicatori
di cui agli allegati da 1 a 5 anche al fine di valutare
una possibile revisione della presente direttiva.
4. In caso di mancata osservanza della presente direttiva
si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Allegato 1 (art. 17 comma 4)
TEMPO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO Definizione dell'indicatore:
tempo misurato in giorni solari che intercorre tra il
giorno dell'ordine valido ed il giorno in cui il servizio
e' realmente disponibile per l'uso, inclusa la funzionalita'
di eventuali apparati installati dal-l'operatore.
Obbligatorieta' dell'indicatore:
obbligatorio.
Periodi di riferimento per la valutazione dell'indicatore:
1° gennaio-30 giugno - 1° semestre;
1° luglio-31 dicembre - 2° semestre;
1° gennaio-31 dicembre - annuale.
Rilevazione dei dati:
censuaria - raccolta di tutti gli ordini validi pervenuti
nel periodo di rilevazione considerato.
N.B. un servizio s'intende disponibile per l'uso quando
e' funzionante e quindi quando anche eventuali apparati
installati dall'operatore presso il domicilio dell'utente
sono funzionanti.
Per le sole misure a) e b2), sono esclusi i casi in
cui il ritardo rispetto al tempo massimo contrattualmente
previsto non dipende dalla volonta' dell'operatore che
fornisce il servizio diretto, quali:
a) assenza del cliente o inaccessibilita' dei locali
al momento dell'appuntamento concordato;
b) rinvio richiesto dal cliente o dall'altro operatore
di accesso che fornisce la struttura;
c) necessita' di autorizzazioni da parte di pubbliche
amministrazioni o di soggetti terzi.
Periodi di rilevazione:
1° gennaio-30 giugno - 1° semestre;
1° luglio-31 dicembre - 2° semestre;
1° gennaio-31 dicembre - annuale.
Misure:
a) Percentili 1' 95% e 99% del tempo di attivazione
del servizio;
b1) Percentuale degli ordini validi completati entro
la data concordata con il cliente (per servizi diretti
forniti con proprie strutture);
b2) Percentuale degli ordini validi completati entro
il termine massimo contrattualmente previsto (per servizi
diretti forniti utilizzando strutture di altro operatore
di accesso).
Unita' di misura:
per la misura a) giorni solari;
per le misure b1) e b2) Valore percentuale.
Indicazioni obbligatorie:
a) orari in cui gli ordini possono essere presi;
b) nel caso in cui l'operatore indichi un'accuratezza
standard per gli appuntamenti (es. un'ora, due ore,
etc.), tale dato deve essere fornito.
Rapporti, dati separati per:
a) allacciamenti per servizi diretti forniti con proprie
strutture;
b) servizi diretti forniti utilizzando strutture di
altro operatore di accesso.
Date d'invio dei rapporti all'Autorita':
1° semestre - periodo 1° gennaio-30 giugno -
entro 3 mesi (30 settembre);
2° semestre - 1° luglio-31 dicembre - entro
3 mesi (31 marzo);
annuale 1° gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.
(1) Il percentile 95% del tempo di attivazione del servizio
e' il tempo massimo entro il quale sono effettuate le
attivazioni del servizio del 95% delle richieste. Ovvero,
il 95% delle attivazioni sono eseguite con un tempo
non superiore al «percentile 95%», mentre
il rimanente 5% delle attivazioni sono eseguite con
un tempo superiore al «percentile 95%».
Allegato 2 (art. 17 comma 4)
TEMPI DI RISPOSTA ALLE CHIAMATE AI SERVIZI DI ASSISTENZA
CLIENTI DELL'OPERATORE Definizione dell'indicatore:
intervallo di tempo tra la ricezione da parte della
rete del numero di assistenza completo e l'istante in
cui l'operatore umano risponde all'utente per fornire
il servizio richiesto.
Obbligatorieta' dell'indicatore:
obbligatorio.
Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:
1° gennaio-30 giugno - 1° semestre;
1° luglio-31 dicembre - 2° semestre;
1° gennaio-31 dicembre - annuale.
Rilevazione dei dati, sono possibili due alternative:
a) censuaria - tutte le chiamate entranti a servizi
tramite operatore nel periodo di campionamento;
b) campionaria - sulla base di un campione significativo
delle chiamate entranti a servizi tramite operatore
nel periodo di campionamento.
N.B. - Sono inclusi i tempi di attesa dovuti a operatore
occupato e i tempi dovuti a sistemi di risposta automatica
che precedono il colloquio con l'operatore. Non sono
inclusi i tempi di trattamento della chiamata da parte
dell'operatore (per esempio il periodo di colloquio
tra operatore e utente).
Il tempo di instaurazione del collegamento dal NTP al
«call center», puo' essere omesso e in tal
caso va indicata l'omissione.
Quando un operatore affida il servizio a terze parti,
l'operatore mantiene la responsabilita' di fornitura
dei dati sulla qualita', ma puo' affidare la misurazione
alla terza parte, la quale dovra' fare misure separate
per ciascun operatore con cui ha contratti.
Nel caso in cui le rilevazioni siano basate su campioni,
questi devono essere scelti in modo casuale e tali da
essere statisticamente indipendenti. Il numero minimo
di campioni deve essere tale da garantire un valore
di accuratezza relativa (rapporto tra intervallo di
confidenza e media) non superiore al 10% con un intervallo
di confidenza del 95%.
Periodi di rilevazione:
1° gennaio-30 giugno - 1° semestre;
1° luglio-31 dicembre - 2° semestre;
1° gennaio-31 dicembre - annuale.
Misure:
a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti;
b) percentuale di chiamate entranti in cui il tempo
di risposta e' inferiore a 20 secondi.
Unita' di misura:
per la misura a) secondi;
per la misura b) Valore percentuale.
Indicazioni obbligatorie:
a) metodo di rilevazione utilizzato, scelto tra quelli
previsti;
b) numero di campioni osservati (nel caso di rilevazione
su base campionaria).
Date d'invio dei rapporti all'Autorita':
1° semestre - periodo 1° gennaio-30 giugno -
entro 3 mesi (30 settembre);
2° semestre - 1° luglio-31 dicembre - entro
3 mesi (31 marzo);
annuale 1° gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.
Allegato 3 (art. 17 comma 4)
FATTURE CONTESTATE Definizione dell'indicatore:
la percentuale di fatture per cui l'utente ha reclamato
(in forma scritta o in altra forma riconosciuta dall'operatore
e tracciabile) rispetto al numero di fatture emesse
nello stesso periodo.
Obbligatorieta' dell'indicatore:
facoltativo per il primo anno di attuazione della delibera
(2005) ed obbligatorio dal secondo anno in poi.
Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:
1° gennaio-31 dicembre - annuale.
Rilevazione dei dati:
censuaria - tutti i reclami ricevuti nel periodo di
osservazione indipendentemente dalla fondatezza del
reclamo.
Periodi di rilevazione:
1° gennaio-31 dicembre - annuale.
Misura:
rapporto tra il numero dei reclami ricevuti nel periodo
considerato e il numero di fatture emesse nello stesso
periodo.
Unita' di misura:
valore percentuale.
Date d'invio dei rapporti all'Autorita':
annuale 1° gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.
Allegato 4 (art. 17 comma 4)
ACCURATEZZA DELLE FATTURAZIONE Definizione dell'indicatore:
la percentuale di fatture con rettifica di precedenti
fatture rispetto al numero di fatture emesse nello stesso
periodo.
Obbligatorieta' dell'indicatore:
obbligatorio.
Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:
1° gennaio-31 dicembre - annuale.
Rilevazione dei dati:
censuaria - tutte le fatture che riportano una correzione
di precedenti fatture, indipendentemente dal periodo
a cui si riferisce la fattura errata, emesse nel periodo
di osservazione.
Periodi rilevazione:
1° gennaio-31 dicembre - annuale.
Misura:
rapporto tra il numero delle fatture che riportano una
rettifica di precedenti fatture emesse nel periodo considerato
e il numero totale di fatture emesse nello stesso periodo.
N.B. - La percentuale e' calcolata considerando tutte
le fatture che riportano una correzione di precedenti
fatture, indipendentemente dal periodo a cui si riferisce
la fattura errata, e il numero di fatture emesse nel
periodo considerato.
Unita' di misura:
valore percentuale.
Rapporti:
dati riferiti alle fatture emesse.
Date d'invio dei rapporti all'Autorita':
annuale 1° gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.
Allegato 5 (art. 17 comma 4)
DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO Definizione dell'indicatore:
percentuale di indisponibilita' del servizio e tempo
medio di disponibilita'.
Obbligatorieta' dell'indicatore:
facoltativo per il primo anno di attuazione della delibera
(2005) ed obbligatorio dal secondo anno in poi.
Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:
1° gennaio-31 dicembre - annuale.
Rilevazione dei dati, sono possibili due alternative:
1) censuaria - sulla base di tutti i dati rilevati,
ovvero di tutti i cambiamenti di stato da disponibilita'
a indisponibilita' del servizio e viceversa;
2) campionaria - su base di misurazioni effettuate su
base campionaria.
N.B. - Nel caso si utilizzasse il secondo metodo, i
campioni devono essere scelti in modo casuale e distribuiti
in maniera uniforme sul territorio. Il numero minimo
di campioni deve essere tale da garantire un valore
di accuratezza relativa (rapporto tra intervallo di
confidenza e media) non superiore al 10% considerando
un intervallo di confidenza del 95%.
Nel caso il servizio sia fornito via satellite, il metodo
di misura e' il primo. Negli altri casi si possono utilizzare
entrambe i metodi.
Periodi di rilevazione:
1° gennaio-31 dicembre - annuale.
Misure:
a) indisponibilita' media del servizio misurata in (ore/anno)
b) tempo medio tra due indisponibilita' del servizio.
N.B. - Il servizio puo' essere in uno stato di disponibilita'
o indisponibilita'. Un servizio e' nello stato di disponibilita'
quando e' usufruibile dall'abbonato. La misura a) e'
data dalla somma dei periodi di disponibilita' ininterrotta
durante il periodo di osservazione diviso il periodo
di osservazione stesso. Mentre la misura b) fornisce
il valore medio dei periodi di indisponibilita' del
servizio.
Unita' di misura:
per la misura a) ore/anno;
per la misura b) giorni solari.
Date d'invio dei rapporti all'Autorita':
1° semestre: 1° gennaio-30 giugno - entro 3
mesi (30 settembre);
2° semestre: 1° luglio-31 dicembre - entro 3
mesi (31 marzo);
annuale: 1° gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.
La redazione di megghy.com |