Cassazione: Licenza di dare ai provider e-mail e dati altrui
Licenza di dare ai provider e-mail e dati personali dei propri
beniamini. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che ha ''annnullato
senza rinvio'' la sentenza con la quale il Tribunale di Como
aveva condannato a due mesi di reclusione (pena sostituita
con una pena pecuniaria di oltre duemila euro) Francesco P.,
un 37enne tifoso e ammiratore di una giocatrice della nazionale
femminile di basket per avere ''senza il consenso dell'interessata
comunicato ad alcuni provider i dati personali'' della sua
beniamina quali ''le generalità, l'indirizzo, i recapiti
telefonici e di posta elettronica, incluso il codice fiscale
a soggetti terzi, ed in particolare aprendo a suo nome un
dominio internet e due indirizzi di posta elettronica''. Per
questi motivi Francesco P. era stato condannato per violazione
dell'art. 35 della legge n. 675 del dicembre '96'' nel gennaio
2004. La Terza sezione penale, contrariamente alle richieste
della pubblica accusa che chiedeva la condanna del fan, ha
annullato la sentenza impugnata e, bacchettando il giudice
di Como, ha osservato che ''la condotta contestata all'imputato
è quella di avere comunicato ad alcuni provider senza
consenso la generalità, l'indirizzo, il numero telefonico''
dati che, sottolinea piazza Cavour, ''sono reperibili da chiunque
in pubblici registri, pubblici elenchi e siti internet''.
Un comportamento non censurabile secondo gli Ermellini anche
in considerazione del fatto che la pubblicazioni dei dati
personali non aveva procurato ''alcun nocumento'' alla giocatrice
di basket Francesca Z.
(fonte news: Adnkronos)
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