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La silicosi non ha termine massimo di indennizzabilità

Cassazione , sez. lavoro, sentenza 14.02.2005 n° 2913

La malattia professionale silicosi non ha termine massimo di indennizzabilità
É quanto ha stabilito la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2913 del 14 febbraio 2005

Corte di cassazione


Sezione lavoro


Sentenza 14 febbraio 2005, n. 2913

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il sig. P. Francesco ha chiesto al giudice del lavoro di Teramo di condannare l'Inail a corrispondergli rendita per malattia professionale silicosi polmonare o silicatosi.

Il primo giudice, accertato con c.t.u. che il P. era affetto da silicosi polmonare, e dichiarato di condividere tale diagnosi, ha respinto la domanda, perché decorso il termine massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione protetta. Indicava il periodo di venti anni previsto dalla voce n. 44 della tabella allegata al d.P.R. 1124/1965.

La Corte d'Appello di L'Aquila ha respinto l'appello del P.. Ribadito il decorso del termine massimo di indennizzabilità, ha rimproverato al P. di non avere provato l'esposizione al rischio per il periodo successivo a quello, più antico, sicuramente coperto da rischio silicotigeno.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il P., con due motivi.

L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del d.P.R. 1124/1965, allegato n. 8, e art. 1 l. 780/1975, per avere applicato il termine massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione protetta di venti anni alla silicosi.

Il motivo è fondato.

Il sistema tabellare, nel suo valore presuntivo favorevole al lavoratore, permane anche dopo la sentenza della Corte costituzionale 179/1988.

Esso è basato su tre elementi caratterizzanti, che devono coesistere:

a) la specifica malattia indicata nella prima colonna della tabella all. 4 al t.u. 1124/1965;
b) che la malattia sia contratta nelle lavorazioni indicate nella seconda colonna;
c) ove la malattia si sia manifestata dopo la cessazione della lavorazione morbigena, che tale manifestazione sia avvenuta entro il periodo indicato dalla terza colonna (c.d. periodo massimo di indennizzabilità), determinato in un periodo differente per ciascuna patologia, in base alle indicazioni di latenza della scienza medico-legale.

Per le stesse ragioni, per alcune patologie, che possono manifestarsi a grande distanza dalla cessazione della lavorazione morbigena, tale periodo è illimitato, vale a dire non vi è periodo massimo di indennizzabilità; è il caso delle manifestazioni neoplastiche di cui alle voci 5, 9, 36, 38, 42, 51, 56, 57, 58 della tabella all. 4. Identico è il regime per l'asbestosi (già nominata, per le eventuali conseguenze neoplastiche, nella voce 56 della tabella 4) e la silicosi, separatamente disciplinate negli artt. 140 ss. t.u. 1124, parzialmente modificati dalla l. 780/1975. Per queste due malattie la l. 455/1943, introduttiva della tutela professionale, prevedeva un periodo massimo di indennizzabilità di 10 anni, elevato a 15 anni dal d.P.R. 648/1956.

La tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro (all. 8 al t.u. 1124) non indica alcun termine, sicché si deve ritenere che l'articolo 140 t.u., con il rinvio alla tabella 8, abbia soppresso il limite temporale precedente.

Analogo, perché basato sui medesimi presupposti medico-legali, è il regime temporale per il diverso istituto della revisione della rendita.

La possibilità di rivedere nel tempo la misura della rendita accordata discende direttamente dall'art. 38, comma 2, Cost. Non assolverebbe infatti alla sua funzione di provvedere mezzi adeguati alle esigenze di vita una rendita che, in rapporto alle condizioni fisiologiche dell'infortunato, che possono mutare nel tempo in meglio o in peggio, fosse divenuta sperequata, in più o in meno, rispetto a tali esigenze.

Ciò non significa che la revisione della rendita possa essere chiesta in qualsiasi tempo, indefinitivamente. Tale possibilità va contemperata con l'opposto principio di stabilizzazione dei postumi, per il quale si presume che dopo un certo tempo gli esiti dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale siano stabilizzati (Corte costituzionale 358/1991).

Per gli infortuni l'art. 83 t.u. stabilisce il termine di consolidamento in dieci anni; per le malattie professionali l'art. 137 lo stabilisce in 15 anni, in base al rilievo medico-legale che in caso di tecnopatia il consolidamento dei postumi avviene in un arco temporale più lungo che nel caso di infortunio (Cassazione, 1905/1982; Id. 4095/1983; Id. 22 maggio 1987).

Per la silicosi e asbestosi espressamente l'art. 146, comma 5, d.P.R. 1124/1965 dispone che le revisioni possono essere richieste o disposte anche oltre il termine di quindici anni previsto dall'art. 137 per le malattie professionali, così sancendo il principio che non esiste termine per il consolidamento di tali specifiche malattie professionali. L'art. 13, comma 4, ultima parte, d.lgs. 38/2000 ha esteso tale regime anche alle malattie neoplastiche, quelle infettive e parassitarie.

Pur costituendo il termine massimo di indennizzabilità e il consolidamento della rendita due nozioni nettamente distinte, comune è il presupposto medico-legale che non consente limiti temporali, per entrambi gli istituti, per la silicosi e l'asbestosi, e cioè la possibilità di insorgere, di manifestarsi o di modificarsi della malattia a lunga distanza di tempo dal fatto generatore.

La sentenza impugnata ha disatteso tali norme di legge, ed ha confuso con la silicosi, come sopra disciplinata (già definita in passato dall'art. 3 l. 455/1943, come fibrosi polmonare provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero), le pneumoconiosi da polveri di calcari, distinta malattia professionale prevista dalla voce n. 44 d.P.R. 336/1994 (all. 4 al t.u. 1124). Il termine pneumoconiosi infatti è un termine generico che designa varie malattie respiratorie causate da inalazione di polveri, di qualsiasi origine, minerale, animale e vegetale (ad es. polveri di legno); al suo interno si distinguono le varie malattie specifiche causate dai diversi agenti, ed è evidente che la silicosi, causata da polveri di silicio, è cosa diversa dalla pneuomoconiosi da polveri di calcari, causata da composti del calcio.

L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Roma, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto: "la malattia professionale silicosi non ha termine massimo di indennizzabilità"; essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio.


P.Q.M.


Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma.

La redazione di megghy.com

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