DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n.42
Istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della
rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma
dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
(Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30-3-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio
2003, n. 229, recante riassetto in materia di societa' dell'informazione
finalizzato a rivedere la disciplina vigente al fine precipuo
di garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi
per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli
altri soggetti pubblici;
Visto l'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante
delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo
2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, recante disposizioni in materia di monitoraggio della
spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni
sanitarie, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo
1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
Rilevato che, ai sensi del citato articolo 10 della legge
29 luglio 2003, n. 229, si deve procedere, attraverso uno
o piu' decreti legislativi ad un generale coordinamento e
riassetto della disciplina normativa vigente, al fine di garantire
la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica
delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuto necessario riordinare in un sistema unitario ed organico,
che consente la massima semplificazione, gli strumenti operativi,
attualmente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni;
Considerato il documento «L'e-goverment per un federalismo
efficiente. Una visione condivisa, una realizzazione cooperativa»,
approvato dalla Conferenza unificata il 24 luglio 2003;
Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per la societa'
dell'informazione del 18 marzo 2003, con la quale sono stati
stanziati 17 milioni di euro per la realizzazione della Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 21 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 29 dicembre 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio deI Ministri,
adottata nella riunione del 14 maggio 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea
di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva
98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio
1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata
dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso
nella riunione del 23 settembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, epresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 14 giugno
e 30 agosto 2004;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera
dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della
Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
degli affari esteri;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Principi generali
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «documento informatico»: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
b) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione,
gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione
di dati, oggetti multimediali e fonia;
c) «interoperabilita' di base»: i servizi per
la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per
lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni
e tra queste e i cittadini;
d) «connettivita»: l'insieme dei servizi di trasporto
di dati e di interoperabilita' di base;
e) «interoperabilita' evoluta»: i servizi idonei
a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni,
e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste
e i cittadini;
f) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema
pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra
i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per
garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti
amministrativi.
Art. 2.
Sistema pubblico di connettivita'
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera
r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione
interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie
locali il presente decreto definisce e disciplina il sistema
pubblico di connettivita', di seguito «SPC», al
fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico
dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali
e promuovere l'omogeneita' nella elaborazione e trasmissione
dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle
informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione
di servizi integrati.
2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di
regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione
e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della
pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita'
di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi
informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza,
la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia
e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica
amministrazione.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti
principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire
la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita'
e di supporto alla cooperazione applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 3.
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale
delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
La Rete costituisce l'infrastruttura di connettivita' che
collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche
amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo
adeguati livelli di sicurezza e qualita'.
Capo II
Sistema pubblico di connettivita'
Art. 4.
Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'
1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio
delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa
nazionale, consultazioni elettorali.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche' dell'articolo
25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque
garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi
degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni
di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse
e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza.
E' altresi' garantita la possibilita' di connessione al SPC
delle autorita' amministrative indipendenti.
Art. 5.
Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico
di connettivita'
1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni
nell'ambito del SPC, avvengono nel rispetto delle procedure
di cooperazione applicativa finalizzate allo svolgimento di
procedimenti amministrativi e costituiscono invio documentale
valido ad ogni effetto di legge se realizzate nel rispetto
delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 16.
Art. 6.
Finalita' del Sistema pubblico di connettivita'
1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita':
a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi
dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli
aspetti di funzionalita', qualita' e sicurezza, ampiamente
graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze
delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione
centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a
Internet, nonche' con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione
di servizi di qualita' e la miglior fruibilita' degli stessi
da parte dei cittadini e delle imprese;
c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che
consenta l'interoperabilita' tra tutte le reti delle pubbliche
amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo
su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti
effettuati;
d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche
amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere
l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare cosi' anche
l'infrastruttura interna di comunicazione;
e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore
coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni
del progetto stesso;
f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito
del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza
delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio
informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Art. 7.
Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico
di connettivita'
1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia
funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione
dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi,
soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa
con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole
tecniche di cui all'articolo 16.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilita'
di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile
dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo
10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Art. 8.
Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita'
1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC,
di seguito denominata: «Commissione», preposta
agli indirizzi strategici del SPC.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche,
nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna
di esse;
b) approva le linee guida, le modalita' operative e di funzionamento
dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione
applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura
tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze
delle pubbliche amministrazioni e delle opportunita' derivanti
dalla evoluzione delle tecnologie;
d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni,
nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 16;
e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito
alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi
dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 11;
f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei
fornitori qualificati di cui all'articolo 11;
g) verifica la qualita' e la sicurezza dei servizi erogati
dai fornitori qualificati del SPC;
h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire
la connettivita', l'interoperabilita' di base e avanzata,
la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza
semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento
in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi
dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare
con maggioranza qualificata dei suoi componenti.
Art. 9.
Composizione della Commissione di coordinamento del Sistema
pubblico di connettivita'
1. La Commissione e' formata da tredici componenti incluso
il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata
professionalita' ed esperienza nel settore, nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sei in rappresentanza
delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie ed i restanti sei su designazione della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Quando esamina questioni di interesse
della rete internazionale della pubblica amministrazione,
la Commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero
degli affari esteri.
2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, e' componente di diritto e presiede
la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano
in carica per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce
almeno quattro volte l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione
e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno
luogo a compensi e gli eventuali oneri di missione sono a
carico delle amministrazioni di appartenenza.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale
del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
di seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di
specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.
6. La Commissione puo' avvalersi, senza alcun aggravio di
spesa, della consulenza di uno o piu' organismi di consultazione
e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del
SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica
e della comunicazione, la Commissione puo' avvalersi di consulenti
di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque
secondo le modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo
17. I relativi costi sono a carico del CNIPA.
Art. 10.
Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione
1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi
forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi,
gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative
preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte
le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la
progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione
del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Art. 11.
Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'
1. Sono istituiti uno o piu' elenchi di fornitori a livello
nazionale e regionale in attuazione delle finalita' di cui
all'articolo 6.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi
dei regolamenti previsti dall'articolo 17, sono inseriti negli
elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili
in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione
della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente
dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione di competenza
a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti
requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.
3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi
del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente
dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco
di competenza nazionale o regionale.
4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati
SPC e' necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti
requisiti:
a) disponibilita' di adeguate infrastrutture e servizi di
comunicazioni elettroniche;
b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione
ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali,
anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da
terzi qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita'
dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale
di esercizio dell'attivita';
b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche
nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche,
anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione
dei dati.
Art. 12.
Contratti quadro
1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello
nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio,
per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza
e indipendenza di giudizio, nonche' per garantire la fruizione,
da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli
di disponibilita' dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali
proposte dal miglior offerente, nonche' una maggiore affidabilita'
complessiva del sistema, promuovendo, altresi', lo sviluppo
della concorrenza e assicurando la presenza di piu' fornitori
qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad
evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto
delle vigenti norme in materia, uno o piu' contratti-quadro
con piu' fornitori per i servizi di cui all'articolo 6, con
cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni
alle condizioni ivi stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a
stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno
o piu' fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA.
Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e,
ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non
ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta'
di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.
Art. 13.
Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla
Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al
CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i piani
di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi
dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui
all'articolo 12, comma 1, termine di cessazione dell'operativita'
della Rete unitaria della pubblica amministrazione, e comunque
non oltre trenta mesi dalla medesima data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ogni riferimento normativo alla Rete unitaria
della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.
Capo III
Rete internazionale della pubblica amministrazione
Art. 14.
Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale
delle pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza
di connettivita' verso l'estero, sono tenute ad avvalersi
dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni, interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono
di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro
e non oltre due anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
4, commi 2 e 3.
3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
ivi incluse le autorita' amministrative indipendenti, possono
aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
Art. 15.
Compiti del CNIPA
1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione
ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica
per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi
contratti-quadro secondo modalita' analoghe a quelle di cui
all'articolo 12.
Capo IV
Art. 16.
Regole tecniche
1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu' decreti, adottati sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e
di sicurezza per il funzionamento del SPC.
Art. 17.
Regolamenti
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del
SPC e della Commissione di cui all'articolo 9, per l'avvalimento
dei consulenti di cui all'articolo 9, comma 7, e per la determinazione
dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione
agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo
11.
Art. 18.
Disposizioni finali
1. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione
del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere
dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo
12, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise,
a valere sulle risorse gia' previste nel bilancio dello Stato.
2. Al termine del periodo di cui al comma 1 i costi relativi
alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori
proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura,
e una quota di tali costi e' a carico delle pubbliche amministrazioni
relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri
e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza
unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate
a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel
rispetto di quanto previsto dal comma 5.
3. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti
in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo
14, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale,
decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro
di cui all'articolo 12; per gli anni successivi ogni onere
e' a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente
ai servizi acquisiti.
4. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 14, comma 3, ne sostengono gli oneri
relativi ai servizi che utilizzano.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 19.
Abrogazioni
1. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e' abrogato trascorsi trenta mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Siniscalco, Ministro dell'e-conomia e delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
La redazione di megghy.com
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