Google
 
News
Giornale Giuridico
Istituzioni
Stradale e Multe
Fisco & Tributi
Leggi e Normativa
Penale e Procedura
Sentenze & Corti
Condominio & Locazioni
Edilizia e Urbanistica
Imprese & Società
Professioni & Associazioni
Europa & Internazionale
Scuola & Università
Consumatori & Privacy
Ambiente & Sicurezza
Lavoro & Previdenza
Articoli & Riviste
Informatica & Comunicazione
Amministrativo & Costituzionale
Biblioteca
Convegni & Iniziative
Proposte ed opinioni
Archivio
Ricerca leggi del Parlamento
blank.gif (130 byte)blank.gif (130 byte)

Società miste: sulla partecipazione alle gare di appalto indette da altri comuni

Consiglio di Stato , sez. V, decisione 30.05.2005 n° 2756

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente


decisione

sui ricorsi in appello:

- n. 10994/2003, proposto dalla Società E.N.E.L. SO.L.E – Società Luce Elettrica, S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Diego Corapi e Vittorio Cappuccilli, ed è elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, Via Flaminia, n. 318,


CONTRO

il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, c/o Gian Marco Grez,

l’A.C.E.A., S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo A.T.I. con la Società GRADED, S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Puca ed Enrico Soprano, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Via degli Avignonesi, n. 5,

la Società CITELUM, S.A., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con la SIRAM, S.p.A., GEMMO IMPIANTI, S.p.A., non costituita,

l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

il Ministero dei Lavori Pubblici, in persona del Ministro p.t., non costituito,

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., non costituito,

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, 1^ Sezione, del 30.10.2003, n. 13205;

- n. 11997/2003, proposto dalle Società CITELUM, S.A., SIRAM, S.p.A., GEMMO IMPIANTI, S.p.A., costituende in A.T.I., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese dagli Avv.ti Piero Amenta e Gherardo Marone ed elettivamente domiciliate presso il primo in Roma, Via Monte Zebio, n. 37,


CONTRO

il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, c/o Gian Marco Grez,

l’A.C.E.A., S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Puca e Soprano, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Via degli Avignonesi, n. 5,

l’E.N.E.L. SO.LE. – Società Luce Elettrica, S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Corapi e Vittorio Cappuccilli ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Via Flaminia n. 318;

l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

il Ministero dei Lavori Pubblici, in persona del Ministro p.t., non costituito,

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., non costituito,

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 19.10.2004, il Consigliere Claudio Marchitiello;

Uditi gli avv.ti Capuccilli, Tarallo, Marone, Soprano e Pivanti in sostituzione dell’avv. Amenta, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO

1. - Il Comune di Napoli, con bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 16.9.2002, n. 207, indisse una gara per l’affidamento biennale del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione cittadini.

Il bando prevedeva che la gara sarebbe stata aggiudicata con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 157 del 1995, con esclusione delle offerte anormalmente basse, e con aggiudicazione, in primo esperimento, con almeno due offerte valide, in secondo esperimento, anche con una sola offerta valida.

Alla gara chiesero di partecipare cinque concorrenti: la Siret, S.p.A., la Valerio Maioli Impianti, la Citelum, S.p.A., la Siram, S.p.A., e la Gemmo Impianti, S.p.A., che si sarebbero costituite in A.T.I. dopo l’aggiudicazione, l’A.T.I. A.C.E.A., S.p.A. e Graded, S.p.A, e la So.le. S.p.A.,Società Elettrica Gruppo E.N.E.L.

La commissione giudicatrice, procedendo, nella seduta del 13.12.2002, alla verifica dei requisiti di partecipazione, escluse dalla gara (oltre alla Siret e alla Valerio Maioli Impianti) il gruppo di imprese che si sarebbe costituito in A.T.I. in caso di aggiudicazione formato dalla Citelum, S.p.A., come mandataria, dalla Siram, S.p.A., e dalla Gemmo Impianti, S.p.A., come mandanti, sul rilievo che la mandataria non era in possesso del requisito ISO 9001.

La costituenda A.T.I. Citelum-Siram-Gemmo Impianti propose ricorso avverso il provvedimento di esclusione (ricorso n. 1671/2003).

Si costituirono in giudizio il Comune di Napoli e la Società So.le opponendosi all’accoglimento del ricorso.

2. - A seguito dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, operata nella stessa seduta del 13.12.2002, risultò che la offerta migliore era stata presentata dall’A.T.I. A.C.E.A.- Graded.

Il Comune di Napoli, tuttavia, ritenendo tale offerta anormalmente bassa (in quanto prevedeva un ribasso del 30,31 per cento, mentre la Società So.le aveva offerto un ribasso dello 0, 523 per cento), invitò l’A.T.I. A.C.E.A.- Graded a fornire chiarimenti ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 157 del 1995.

Nella seduta del 24.12.2002, peraltro, la Commissione giudicatrice escluse dalla gara anche l’A.T.I. A.C.E.A.- Graded, disponendo anche l’incameramento della cauzione prestata, sul rilievo che, da un controllo effettuato presso il Casellario Informatico dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, era risultato che l’attestazione Soa presentata dall’A.C.E.A. (n. 837/1/00) non era valida, in quanto dichiarata non utilizzabile dalla stessa Autorità, e che la nuova attestazione (n.988/1/00) aveva decorrenza soltanto a partire dal 19.12.2002. Rilevato, inoltre, che il bando di gara prevedeva l’aggiudicazione dell’appalto soltanto in presenza di due offerte valide e che, nella specie, era da ritenere valida unicamente l’offerta della Società So.le., la commissione giudicatrice dichiarò deserta la gara e il Comune con provvedimento dirigenziale del 31.12.2002, n. 67, indisse una nuova gara.

L’A.C.E.A., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con la Graded, propose ricorso (n. 1792/2003) impugnando il provvedimento di esclusione dalla gara, il provvedimento dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 325 del 2002, riposto dalla commissione giudicatrice della gara a fondamento del provvedimento di esclusione e l’atto dirigenziale di indizione di una nuova gara.

Il Comune di Napoli, la Società So.Le. e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si costituirono in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.

La Citelum, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con la Siram e la Gemmo Impianti propose in tale giudizio ricorso incidentale.

La Società So.Le, a sua volta, propose ricorso (n. 2208/2003) avverso gli atti con i quali la gara era stata dichiarata deserta e i provvedimenti di indizione della nuova gara.

Si costituirono in resistenza il Comune di Napoli e l’A.T.I. A.C.E.A.- Graded.

3. – Il T.A.R. della Campania, I Sezione, con la sentenza del 30.10.2003, n. 13205, previa riunione dei tre ricorsi, ha respinto il ricorso n. 1671/2003 proposto dalla Citelum, ha accolto il ricorso principale n. 1792/2003 proposto dall’A.C.E.A., ha dichiarato inammissibile per difetto d’interesse il ricorso incidentale della Citelum e improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso n. 2208/2003 proposto dalla Società So.Le.

4. – La Citelum, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con le Società Siram e Gemmo Impianti, appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma (n.11997/2003).

La sentenza è appellata anche dalla Società So.Le.

Resistono agli appelli il Comune di Napoli e l’A.C.E.A. in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con la Graded.

All’udienza del 19.10.2004, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.


DIRITTO

1. - Gli appelli in epigrafe sono diretti contro la stessa sentenza della 1^ Sezione del T.A.R. della Campania del 30.10.2003, n. 13205, e, pertanto, se ne deve disporre la riunione a norma dell'art. 335 cod. proc. civ.

2. - L’appello proposto dalla Citelum, S.p.A., dalla Siram, S.p.A., e dalla Gemmo Impianti è infondato nel profilo in cui contesta la pronuncia del T.A.R. per avere ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione delle Società appellanti dalla gara indetta dal Comune di Napoli per l’affidamento biennale del servizio di gestione, esercizio e manutenzione, ordinaria e programmata, degli impianti di pubblica illuminazione cittadini (per un importo complessivo di Euro 23.312.786,00).

Le Società appellanti, che hanno chiesto di partecipare alla gara, con riserva di riunirsi in associazione temporanea d’imprese in caso di aggiudicazione e designando come capogruppo la Citelum, sono state escluse dalla procedura concorsuale sul rilievo che anche la impresa mandataria, e non solo le altre imprese del gruppo, avrebbe dovuto possedere la certificazione ISO 9001, che attesta la qualità della progettazione. La Citelum non era in possesso di tale certificato ma del solo certificato ISO 9000 che non include l’attività di progettazione.

La Sezione ritiene l’esclusione legittima, condividendo sul punto la pronuncia del T.A.R.

Il bando di gara non prescrive espressamente che le imprese costituite o costituende in associazione temporanea debbano essere tutte in possesso della certificazione ISO 9001.

Tuttavia, l’art. 7 del bando, dopo avere elencato i requisiti necessari per partecipare alla gara, tra cui anche il possesso della certificazione di qualità ISO 9001, stabilisce, all’ultimo comma, che “in caso di A.T.I., la documentazione è richiesta per tutte le imprese”.

La documentazione richiesta è evidentemente inerente a tutti i requisiti indicati nei commi precedenti dello stesso art. 7 e che, di conseguenza, tutte le imprese collegate in associazione temporanea sono tenute a presentare la certificazione di qualità ISO 9001 ed essere, pertanto, in possesso del relativo requisito.

Sul piano sostanziale, inoltre, si osserva che la certificazione di qualità, diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13.5.2002, n. 2569; V, 18.10.2001, n. 5517).

La Sezione ritiene che, contrariamente a quanto affermato dalle appellanti, l’art. 7, ultimo comma, del bando di gara non dia adito a dubbi interpretativi; non è affatto, cioè, una disposizione ambigua chiarita solo dalla interpretazione data ad essa dalla commissione giudicatrice nel corso della procedura.

La disposizione in parola, di conseguenza, doveva essere contestata dalle Società appellanti con la tempestiva impugnazione del bando di gara.

Non si condivide, infine, l’obiezione opposta dalle Società appellanti, secondo cui l’attività di progettazione rappresenta una minima parte del servizio oggetto dall’appalto, richiesta unicamente per la manutenzione straordinaria dell’impianto, in quanto il rilievo non esclude la necessità dell’attività di progettazione, benché ridotta, anche per la gestione ordinaria dell’impianto, e che anche la Citelum debba poter attendere a tale attività, stante la fungibilità delle prestazioni richieste alle imprese associate.

La qualificazione a svolgere tale attività costituisce quindi un requisito che doveva necessariamente essere posseduto da ciascuna delle tre imprese associate.

L’appello sulla sentenza del T.A.R., nella parte che ha deciso il ricorso n. 1671/2003, respingendolo, deve dunque essere rigettato.

3. - L’appello della Citelum e delle altre imprese ad essa collegate deve invece essere accolto nella parte in cui ha contestato la pronuncia in esame per la dichiarazione di inammissibilità e, quindi, per l’omesso esame nel merito, del ricorso incidentale da esse proposto in primo grado.

La Sezione non ritiene, innanzitutto, che possa condividersi la pronuncia in rito dei primi giudici.

Il T.A.R. ha rilevato che le Società appellanti, escluse dalla gara con provvedimento da considerarsi legittimo (come ritenuto dalla stessa pronuncia nella parte in cui ha respinto il ricorso n. 1671/2003) non avrebbero avuto più interesse all’annullamento della gara, neppure un interesse meramente strumentale, giacché, anche nell’eventualità di una rinnovazione della procedura concorsuale, non avrebbero potuto comunque prendervi parte, essendo la Citelum priva della certificazione di qualità ISO 9001.

La Sezione osserva, invece, che, su un piano più generale, è stato già affermato che un’impresa estromessa da una gara, perché priva di un requisito, è comunque legittimata ad impugnare gli atti della relativa procedura concorsuale e l’esito finale della stessa, giacché, in caso di accoglimento del ricorso e di annullamento della gara, potrebbe partecipare alla nuova gara o perché si è nel frattempo munita del requisito mancante o perché l’amministrazione non richiede più tale requisito tra quelli necessari per prendere parte alla gara.

Nel caso in esame, poi, le altre due società del gruppo escluso dalla gara, la Siram e la Gemmo Impianti, anch’esse ricorrenti incidentali in primo grado e appellanti, sono in possesso della certificazione relativa alla qualità della progettazione e, pertanto, potrebbero partecipare alla nuova gara singolarmente ovvero in associazione tra loro o con altre imprese, anche nel caso che l’amministrazione dovesse richiedere nuovamente il requisito di cui trattasi.

Ciò premesso in rito, si osserva che, nel merito, il ricorso incidentale è fondato.

La commissione giudicatrice aveva escluso dalla gara anche l’A.T.I. A.C.E.A.- Graded, in quanto, nell’esame dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla gara, era risultato che il certificato SOA n. 837/01/00 presentato dalla Società A.C.E.A. ai fini dell’ammissione, portava la dicitura “non utilizzabile” appostavi dal Consiglio dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici a seguito della propria deliberazione del 20.11.2002, n. 325.

Il T.A.R., con la sentenza appellata, ha accolto il ricorso (n. 1791/2003) dell’A.T.I. A.C.E.A. – Graded.

I primi giudici hanno ritenuto, innanzitutto, che la certificazione SOA, poteva essere considerata nel suo valore intrinseco e non in base alla dichiarazione di “non utilizzabilità” appostavi dall’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici. Il certificato in questione, pertanto, poteva ritenersi idoneo a dimostrare l’adeguatezza sotto l’aspetto tecnico della A.C.E.A. a svolgere il servizio oggetto dell’appalto e, quindi, il possesso da parte di detta impresa della qualificazione di ordine operativo richiesta dal bando di gara.

In secondo luogo, i primi giudici hanno rilevato l’illegittimità dell’esclusione in quanto la commissione giudicatrice della gara avrebbe aderito acriticamente alle effettive, non condivisibili ragioni alla base della dichiarazione di “non utilizzabilità” della certificazione SOA ovverosia del giudizio dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici secondo cui sarebbe stato precluso alla A.C.E.A., in quanto impresa pubblica costituita dal Comune di Roma, di assumere un’attività extraterritoriale, con inibizione, quindi, a partecipare alla gara in contestazione (“la vera ragione della impugnata esclusione dalla gara è stata individuata di riflesso, per derivazione, cioè, dalla citata deliberazione n. 325 dell’Autorità di Vigilanza nella carenza di legittimazione della A.C.E.A. a partecipare alla gara, in quanto Società mista”).

La commissione giudicatrice, secondo il T.A.R., ha aderito ai principi impliciti nella determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, nonostante fosse già riconosciuto (anche dalla giurisprudenza amministrativa: Cons. St., V, 3.9.2001, n. 4586), che la partecipazione di società miste, gerenti servizi pubblici comunali, alle gare di appalto indette da altri comuni non è affatto preclusa, ma è soltanto condizionata alla compatibilità dell’impegno da assumere, sotto il profilo tecnico e finanziario, con il vincolo funzionale che lega tali società all’ente locale di cui sono emanazione.

La illegittimità della procedura concorsuale in esame risiederebbe quindi nella omissione di ogni accertamento al riguardo.

La Sezione ritiene che tali argomentazioni, che riflettono, nella loro impostazione iniziale principi già affermati in giurisprudenza (Cfr. anche: Consiglio di Stato, Sez.V, 17.4.2002, n. 2010, seppure riferita ad un’azienda speciale), giungono ad una conclusione non coerente con tali premesse.

Nell’esame della questione relativa alla partecipazione delle società miste comunali alle gare di appalto di servizi pubblici indette da altri enti, la giurisprudenza amministrativa si è attestata sul principio, in base al quale tali società, pur legittimate in via di principio a svolgere la propria attività anche al fuori del territorio del Comune dal quale sono state costituite, in quanto munite dal legislatore di capacità imprenditoriale, sono pur sempre tenute, per il vincolo genetico-funzionale che le lega all’ente di origine, a perseguire finalità di promozione dello sviluppo della comunità locale di emanazione.

Questa Sezione (con la già richiamata decisione n. 4586 del 2001) ha chiarito che il vincolo funzionale che la norma istitutiva ha implicitamente imposto alle imprese miste va confrontato con l’impegno extraterritoriale richiesto in concreto e inibisce tale attività quando diventino rilevanti le risorse e i mezzi eventualmente distolti dalla attività riferibile alla collettività di riferimento senza apprezzabili utilità per queste ultime. Si tratta, in definitiva, di verificare che l’impegno da assumere non comporti una distrazione di mezzi e risorse tali da arrecare pregiudizio alla predetta collettività (“la necessità di una concreta verifica intesa ad accertare se l’impegno extraterritoriale eventualmente non distolga, e in caso positivo in che rilevanza, risorse e mezzi, senza apprezzabili ritorni di utilità (anch’essi da valutarsi in relazione all’impegno profuso e agli eventuali rischi finanziari) per la collettività di riferimento”).

Tale verifica non può che ritenersi rimessa alle commissioni giudicatrici delle gare quando a queste chiedano di partecipare società miste.

La capacità, in termini di mezzi tecnici e finanziari, della società mista ad assumere, in aggiunta a quelle derivanti dal servizio svolto per l’ente di riferimento, anche il servizio oggetto della specifica gara alla quale chiede di partecipare, attiene alla legittimazione della società a partecipare alla gara ed assume quindi la valenza di un requisito soggettivo che, in quanto tale, deve essere assoggettato a verifica come avviene per altri requisiti soggettivi.

La esigenza di siffatta verifica da parte dell’organo preposto alla procedura concorsuale è stata affermata anche dal T.A.R. nella sentenza appellata, che è giunto alla conclusione che, in mancanza essa, illegittimamente la commissione giudicatrice avrebbe escluso dalla gara in esame l’A.T.I. A.C.E.A. - Graded.

Ritiene la Sezione che al ragionamento del T.A.R., per quanto concerne la fattispecie in esame, debba conseguire un più logico corollario. L’A.C.E.A., invero, non sarebbe dovuta essere ammessa alla gara senza la previa verifica della sua capacità di assumere, in aggiunta a quello già in atto con l’ente di riferimento, anche l’impegno derivante dall’eventuale aggiudicazione della gara, per la entità delle risorse finanziarie richieste per la gestione del nuovo servizio (l’A.C.E.A. partecipa all’A.T.I. con la Graded per l’80 per cento delle risorse finanziarie), per le strutture organizzative, in mezzi e personale, richiesta dalla dimensione territoriale dell’impianto di pubblica illuminazione da prendere in gestione (tra l’altro non contiguo con quello gestito per l’ente di riferimento e, pertanto, insuscettibile di approfittare di economie di scala).

La Sezione ritiene, in definitiva, che le società miste debbano offrire, in positivo, elementi di valutazione sulla loro capacità ad assumere anche il nuovo impegno in modo da permettere alle commissioni giudicatrici di valutare la compatibilità di tale nuovo impegno con il vincolo funzionale con l’ente di riferimento e, quindi, la loro legittimazione a partecipare alla gara.

Solo dall’esito positivo di tale verifica può inferirsi che l’attività extraterritoriale in via di possibile assunzione non ridondi a detrimento dell’ente di riferimento e a violazione del vincolo funzionale con questo voluto dalla legge per le società miste comunali.

Nella specie, la omessione verifica in tale direzione, rilevata anche dal T.A.R., comporta che non possa essere considerata conforme a legge l’ammissione alla gara di cui trattasi dell’A.T.I. A.C.E.A.- Graded.

Ne consegue che, in conformità con le deduzioni proposte in appello dalla Società Citelum e dalle altre Società a questa collegate, debba ritenersi fondato ed accogliersi il ricorso incidentale proposto da dette società in primo grado e riformarsi la sentenza appellata con la reiezione del ricorso originario proposto dall’A.T.I. A.C.E.A. – Graded (ricorso n. 1792/2003).

4. L’appello della Società So.Le. deve invece essere respinto.

Con il ricorso originario, la Società So.Le. aveva chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale la gara in questione era stata dichiarata deserta per la mancanza di due offerte valide, come conseguenza della esclusione dalla gara sia della costituenda A.T.I. Citelum, Siram e Gemmo, sia dell’A.T.I. A.C.E.A.-Graded.

In appello, la Società So.Le. ha dedotto la erroneità della sentenza del T.A.R. nel profilo in cui ha ritenuto illegittimo e ha annullato il provvedimento di esclusione dell’A.T.I. A.C.E.A.- Graded dalla gara di cui trattasi.

L’appellante, peraltro, ha anche contestato la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del suo ricorso di primo grado, pronunciata dal T.A.R. in dipendenza dell’annullamento della esclusione dell’A.T.I. A.C.E.A.- Graded (da cui conseguiva, come si è rilevato, che la gara non potesse essere più considerata come andata deserta).

La Sezione, senza soffermarsi sulla concatenazione logica delle diverse tesi sostenute dalla Società appellante nei due gradi del giudizio, rileva che la sentenza appellata va tenuta ferma in ordine alla statuizione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

Sono diverse, peraltro, le ragioni che sono alla base di tale statuizione.

L’appello, per quanto riguarda la impugnativa della sentenza del T.A.R. nella parte in cui ha ritenuto illegittimo e ha annullato il provvedimento di esclusione dalla gara dell’A.T.T. A.C.E.A. – Graded diviene improcedibile con la riforma di tale parte della sentenza.

La restante parte dell’appello che riguarda la improcedibilità del ricorso originario proposto dalla So.Le., a sua volta, non prospetta deduzioni che inducono la Sezione a modificare tale statuizione.

Il bando relativo alla gara in contestazione dispone che la gara non possa essere aggiudicata in mancanza di due offerte valide.

L’annullamento della partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi sia dell’A.T.I. Citelum, Siram e Gemmo Impianti, sia del’A.T.I. composta dall’A.C.E.A. e dalla Graded, quale risultante dell’esame dell’appello proposto dall’A.T.I. Citelum, Siram e Gemmo Impianti comporta quindi che la gara non sia aggiudicabile essendo rimasto la Società So.Le. come unica concorrente.

L’accoglimento dell’appello e, quindi, la riforma della sentenza appellata con l’accoglimento del ricorso originario, non sarebbe pertanto di alcuna utilità per la Società So.Le. La gara in parola comunque è da considerare come andata deserta.

La tesi sostenuta dalla Società appellante al riguardo in ogni caso è infondata.

La Società So.Le. contesta che potesse essere dichiarata deserta la gara a seguito della esclusione dalla gara dell’A.T.I. Citelum, Siram e Gemmo Impianti e dell’A.T.I. A.C.E.A. – Graded dalla gara e, quindi, anche nella situazione determinatasi dopo la conferma delle due esclusioni di cui alla presente decisione.

La Sezione ritiene che offerte valide sono quelle che si confrontano una volta che le imprese concorrenti abbiano superato la fase preliminare dell’ammissione alla gara.

Secondo la Società appellante, invece, sarebbe sufficiente, per non considerare deserta la gara, la sola ammissione alla gara di due imprese.

La sentenza del T.A.R. della Campania n. 1301 del 2002, richiamata dalla Società appellante a sostegno di tale tesi, non è stata citata in modo appropriato.

E’ evidente che, l’affermazione contenuta in tale sentenza, secondo cui “la procedura di una gara deve essere dichiarata deserta ove non siano state presentate ed ammesse alla gara due offerte valide, potendo solo in tale evenienza essere assicurata l’effettività di un confronto fra più soggetti”, sta a significare che, se non superano la fase dell’ammissione almeno due imprese, si realizza subito la mancata presenza di due offerte valide. Ma la successiva estromissione di una o più concorrenti dalla procedura concorsuale, in modo che rimane in gara una sola concorrente, realizza ugualmente la fattispecie della mancanza di due offerte valide.

Dopo l’accoglimento dell’appello dell’A.T.I. Citelum, Siram e Gemmo Impianti e la conferma, in riforma della sentenza appellata, del provvedimento di esclusione dalla gara dell’A.T.I. A.C.E.A. - Graded, si è determinato, come si è già rilevato, la improcedibilità per altra via della impugnativa proposta dalla Società So.Le.

Ne consegue la reiezione dell’appello.

Le spese dei due gradi del giudizio sussistendo giusti motivi possono compensarsi fra tutte le parti costituite.


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, riuniti gli appelli in epigrafe, accoglie in parte l’appello dell’A.T.I. Citelum, S.p.A., Siram, S.p.A. e Gemmo Impianti, S.p.A. e, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso incidentale annullando l’ammissione alla gara dell’A.T.I. A.C.E.A. – Graded. Respinge l’appello della Società So.Le., S.p.A.

Compensa le spese tra tutte le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 19.10.2004, con l'intervento dei signori:

Raffaele Iannotta Presidente

Raffaele Carboni Consigliere

Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Claudio Marchitiello Raffaele Iannotta


IL SEGRETARIO

Rosi Graziano


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30 maggio 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


IL DIRIGENTE

Antonio Natale

La redazione di megghy.com

blank.gif (130 byte)blank.gif (130 byte)

 

 

 
 
Privacy ©-2004-2015 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati