Definiti le regole per la concessione dei contributi, recante misure
per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori
in condizioni di disagio abitativo.E' quanto previsto dalla
circolare del Ministero delle Infrastrutture che stabilisce
altresi i necessari adempimenti per conseguirlo.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 10 marzo 2005, n.452
Sportello emergenza sfratti. Decreto-legge 13 settembre 2004,
n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre
2004, n. 269.
(GU n. 63 del 17-3-2005)
Agli Iacp comunque denominati e trasformati, tramite la Federcasa
Ai comuni, tramite l'Anci
Alle prefetture, tramite il Ministero dell'interno
Alle cancellerie dei tribunali, tramite il Ministero della
giustizia
Alle tesorerie provinciali dello Stato, tramite il Ministero
dell'economia e delle finanze
Alle regioni e province autonome, tramite il Cinsedo
Al Sunia
Al Sicet
All'Uniat
All'Unione inquilini
Alla Feder.Casa
Al Conia
Alla Confedilizia
All'Uppi
Alla Federproprieta'
All'Appc
Alla Confappi
All'Asppi
All'Unioncasa
e, per conoscenza:
Ai S.I.I.T. - Settore infrastrutture
All'Ufficio centrale di bilancio
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266, del 12
novembre 2004, e' stata pubblicata la legge 12 novembre 2004,
n. 269, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso
alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio
abitativo conseguenti a provvedimenti esecutivi di rilascio,
nonche' integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
L'introduzione della normativa anzidetta e' stata ritenuta
necessaria in conseguenza dell'avvenuta scadenza, il 30 giugno
2004, della proroga relativa all'esecuzione delle procedure
di rilascio degli immobili urbani per finita locazione, la
quale, alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 155/2004, deve considerarsi l'ultima legittimamente
consentita.
Al fine di evitare che numerose famiglie a basso reddito ed
aventi nel proprio nucleo anziani ultrasessantacinquenni o
portatori di handicap gravi possano trovarsi senza un alloggio
ove risiedere, la norma anzidetta ha previsto (art. 2, comma
7) particolari incombenze, anche di carattere economico, che
questo Ministero e' tenuto ad espletare, avvalendosi degli
Istituti autonomi case popolari o comunque gli stessi siano
attualmente denominati o trasformati.
Di particolare importanza nella normativa in esame e' l'obbligo
che impone la costituzione di uno «sportello emergenza
sfratti», il cui scopo e' quello di provvedere - d'intesa
con questo Ministero e come piu' adeguatamente sara' di seguito
chiarito - ai principali compiti diretti a favorire il miglior
esito del provvedimento.
La presente circolare tende, quindi, soprattutto ad evidenziare
quali siano i soggetti destinatari del contributo previsto
dalla norma, la misura dello stesso ed i necessari adempimenti
per conseguirlo.
Alla illustrazione delle ulteriori agevolazioni contemplate
dalla legge (incremento della quota di reddito imponibile
non assoggettata a tassazione; esenzione o riduzione dell'I.C.I.,
etc.) provvederanno, se del caso, i relativi organi competenti.
1. Obiettivi e destinatari finali della legge 12 novembre
2004, n. 269, di conversione del decreto-legge n. 240/2004.
1. L'obiettivo della norma e' quello di facilitare la ricerca
di soluzioni abitative temporanee o permanenti per i conduttori
oggetto di procedure di sfratto esecutivo che «siano,
o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni
o handicappati gravi e che inoltre:
a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti
ad accedere alla locazione di una nuova unita' immobiliare;
b) siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva
di rilascio ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe.
Rientrano in tale categoria, come previsto dall'art. 1, comma
1, lettera b), della normativa in discorso, anche coloro che
abbiano ottenuto il rinvio della data di esecuzione da parte
degli ufficiali giudiziari nonche' coloro che, privi di altra
abitazione o non disponendo di redditi adeguati per locarne
un'altra, abbiano subito sentenza od ordinanza di sfratto
fra il 1° luglio ed il 13 settembre 2004;
c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti
dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge
n. 388 del 2000 e successivi differimenti e proroghe.
Si ricorda che tali requisiti economici, definiti dal decreto
ministeriale 7 giugno 1999, consistono nel possesso di un:
reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni
minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione
risulti non inferiore al 14 per cento;
reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello
determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e Bolzano per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione
risulti non inferiore al 24 per cento.
2. Per l'accertamento di tali requisiti minimi l'ammontare
dei redditi da assumere a riferimento e' quello risultante
dall'ultima dichiarazione annuale IRPEF (Unico 2003), mentre
il valore dei canoni e' quello risultante dai nuovi contratti
di locazione stipulati ai sensi della legge n. 269/2004 regolarmente
registrati, al netto degli oneri accessori.
Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale
del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione
autocertificata, come da allegato modello, ai sensi degli
articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Beneficiari del contributo.
1. I beneficiari del contributo possono essere:
a) gli enti locali (comuni) che affittino da proprietari (persone
fisiche o giuridiche) alloggi, secondo le tipologie contrattuali
previste dall'art. 2, commi 3 e 4 del decreto-legge n. 240,
convertito nella legge n. 269/2004, da mettere a disposizione
dei destinatari di cui al paragrafo 1 della presente circolare;
b) i singoli proprietari (persone fisiche o giuridiche) che
affittino un alloggio ai soggetti di cui al citato paragrafo
1, secondo le tipologie definite dall'art. 2, commi 2, 5 e
6, della normativa anzidetta.
2. Il contributo massimo concedibile e' fissato in relazione
alla dimensione demografica del comune in cui e' ubicato l'alloggio,
secondo il seguente schema:
a) euro 5.000 per comuni con popolazione pari o superiore
a 500.000 abitanti;
b) euro 4.000 per comuni con popolazione compresa tra 100.000
e 500.000 abitanti;
c) euro 3.000 per comuni con popolazione pari o inferiore
a 100.000 abitanti.
Il contributo e' erogato in unica soluzione ed a cura dello
«sportello emergenza sfratti», direttamente al
comune che affitti in proprio e conceda poi l'alloggio in
«concessione amministrativa» ai sensi del richiamato
art. 2, commi 3 e 4, della norma in esame ovvero al proprietario
che affitti l'alloggio ai sensi del predetto art. 2, commi
2, 5 e 6.
3. Compiti affidati allo Iacp comunque denominato.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera
per il tramite degli Iacp comunque denominati o trasformati
attraverso la costituzione di uno «sportello emergenza
sfratti».
2. Ogni Iacp comunque denominato o trasformato deve procedere,
pertanto, alla creazione di uno «sportello emergenza
sfratti» con delibera dell'organismo competente in base
allo Statuto dell'Ente (CdA, direttore, etc.) ed all'individuazione
di un soggetto responsabile dei rapporti con il Ministero
e di un soggetto responsabile del trattamento dei dati sensibili
in base al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dandone
immediata comunicazione con lettera raccomandata a:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane
e abitative - Divisione 2ª;
prefettura territorialmente competente;
comuni interessati;
tribunale competente per territorio (art. 6, comma 3, decreto-legge
n. 240/2004);
regione di appartenenza.
3. Lo «sportello emergenza sfratti» ha i seguenti
compiti:
assistenza agli inquilini per la verifica delle condizioni
soggettive di diritto ai benefici del decreto-legge n. 240/2004.
Per costoro e' richiesta la compilazione della allegata scheda
A;
assistenza ai proprietari che non possano o non intendano
rivolgersi alle relative associazioni di categoria. Sono equiparati
ai proprietari gli usufruttuari, i legali rappresentanti o
procuratori di societa' proprietarie ovvero il mandatario
di piu' proprietari od usufruttuari. Tutti costoro sono tenuti
alla compilazione della scheda B e di quella intitolata «Richiesta
contributo»;
raccolta degli elenchi dei contratti stipulati dai comuni,
i quali sono tenuti a compilare la scheda C;
supporto agli inquilini nella ricerca dell'alloggio tramite
appositi accordi con le associazioni degli inquilini e della
proprieta';
coordinamento, in conformita' alle direttive ministeriali,
delle iniziative consistenti in accordi con comuni, associazioni
della proprieta' e sindacati inquilini.
4. L'istruttoria delle domande, da effettuarsi a cura di ciascuno
«sportello» entro il 30 aprile 2005, consiste
nel riscontro dei requisiti degli inquilini, nella verifica
della tipologia dei contratti stipulati ai sensi del decreto-legge
n. 240/2004 e nella formazione della graduatoria in ordine
di stipula dei contratti (art. 3, comma 7).
5. L'elenco delle richieste, ordinate per tipo di contratti
e per data di stipula degli stessi, con l'indicazione dell'ammontare
del contributo complessivo da erogare e del distinto importo
dell'uno per cento di competenza dello Iacp, corredato della
dichiarazione di legittimita' e congruita' dell'importo liquidato,
e' trasmesso, entro il 15 maggio 2005, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
- Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche
urbane e abitative - Divisione 2ª;
6. Al fine di consentire l'accredito dell'importo da erogare
ai beneficiari, gli Iacp comunque denominati o trasformati
provvedono all'apertura di apposito conto corrente vincolato
presso la tesoreria provinciale dello Stato competente per
territorio e ne comunicano i dati alla predetta Direzione
generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
entro il 15 maggio 2005.
Nei casi in cui gli ex Iacp, in conseguenza dell'avvenuta
trasformazione in s.p.a., non abbiano titolo all'apertura
di un conto corrente presso la tesoreria provinciale potranno
utilizzare nella propria tesoreria apposito conto corrente
infruttifero e vincolato alla finalita' in argomento.
7. Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione dell'elenco
di cui al punto 5, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, verificata l'istituzione del capitolo di bilancio
e la relativa disponibilita' finanziaria, procede:
a) alla ripartizione dei fondi sulla base degli elenchi pervenuti
ed alla comunicazione delle risorse attribuite a ciascuno
«sportello», in relazione all'importo complessivo
dei contratti inseriti negli elenchi trasmessi;
b) all'emanazione del provvedimento di accredito, a ciascun
sportello, dell'importo totale, distinguendo quello destinato
al contributo e quello relativo al compenso pari all'uno per
cento di spettanza degli Iacp. Per quest'ultimo importo gli
Iacp avranno cura di comunicare il numero del proprio conto
corrente di tesoreria non vincolato sul quale accreditarlo.
In conseguenza di quanto sopra, gli Iacp provvedono, entro
trenta giorni dal ricevimento dell'accredito sul conto corrente
vincolato, alla comunicazione, a favore degli aventi diritto,
dell'ammissione al contributo e della erogazione, dandone
contemporanea notizia all'inquilino ed a questo Ministero.
4. Adempimenti dei soggetti destinatari.
1. L'inquilino destinatario del provvedimento di sfratto
di cui al paragrafo 1, entro il 31 marzo 2005, deve improrogabilmente:
inoltrare, con lettera raccomandata con ar, una dichiarazione
irrevocabile al giudice competente, di volersi avvalere delle
forme contrattuali previste nel decreto-legge n. 240/2004;
consegnare, in alternativa, analoga dichiarazione all'ufficiale
giudiziario che ne fara' menzione nel processo verbale dal
medesimo redatto.
2. Copia della dichiarazione o del processo verbale di cui
sopra deve essere allegata alla domanda del proprietario,
come richiesto dal modello di richiesta di contributo di cui
alla unita modulistica.
3. Si rammenta che i soggetti che si avvalgono delle condizioni
contrattuali previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2, mantengono,
fino alla scadenza del nuovo rapporto locativo, il punteggio
precedentemente conseguito per l'assegnazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica e continuano, anche durante
tale rapporto, ad essere considerati conduttori assoggettati
a procedure esecutive ai fini dell'assegnazione degli anzidetti
alloggi da parte di qualunque ente.
5. Compiti dei comuni.
I comuni, per avvalersi dei benefici finanziari previsti
dalla norma, devono provvedere:
entro l'improrogabile scadenza del 31 marzo 2005, alla stipula,
quali conduttori, dei contratti di locazione indicati ai commi
3 e 4 dell'art. 2, della durata fino a due anni non rinnovabili
ne' prorogabili oppure di durata triennale, prorogabile di
altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti
contraenti;
all'invio, allo «sportello emergenza sfratti»,
entro lo stesso 31 marzo, degli elenchi ordinati per tipo
di contratto e data di stipula, con l'indicazione dell'importo
del contributo complessivo da erogare. Si e' ritenuto che
anche tale operazione debba essere effettuata entro il termine
indicato, per effetto di quanto prescritto dall'art. 8 della
legge in esame, in merito alla efficacia della stessa;
alla formazione dell'atto di concessione amministrativa con
gli aventi diritto; alla compilazione del relativo elenco
ed alla trasmissione dello stesso allo «sportello emergenza
sfratti», per essere successivamente inoltrato a questo
Ministero.
6. Adempimenti dei proprietari.
I proprietari interessati o gli altri soggetti titolari sopra
enunciati, per avvalersi dei contributi contemplati dalla
legge devono provvedere, improrogabilmente entro il 31 marzo
2005, a:
stipulare una delle forme contrattuali previste dal decreto-legge
n. 240/2004 con gli aventi diritto di cui al relativo art.
1, ovvero con i comuni per i casi indicati all'art. 2, commi
3 e 4 del decreto-legge stesso;
presentare allo «sportello emergenza sfratti»,
per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, commi 2, 5
e 6, la domanda redatta sulla modulistica unificata di cui
al successivo paragrafo 8, corredata della relativa documentazione.
Analogamente a quanto prescritto per la presentazione degli
elenchi da parte degli enti locali, anche il recapito di tale
domanda deve, infatti, avvenire nel termine di efficacia della
norma sopra indicato.
7. Contributi.
1. La corresponsione del contributo una tantum, in conto
capitale ed a fondo perduto, da erogare in unica soluzione
a favore degli aventi diritto, e' prevista unicamente per
la stipula dei contratti di cui all'art. 2, commi 2, 3, 4,
5 e 6.
Il relativo ammontare e' pari, di norma, agli importi di cui
all'art. 4 del decreto-legge n. 240/2004, qualora il canone
complessivo corrisposto sia superiore o uguale al massimale
ivi previsto. E' pari invece all'importo di tale canone complessivo
qualora lo stesso risulti inferiore al rispettivo contributo.
Per il calcolo del contributo da erogare per i contratti di
locazione contemplati dal comma 2, dell'art. 2, occorre invece
tener conto anche dell'importo dei canoni derivanti dal precedente
contratto di locazione, che dovra' essere detratto dall'importo
complessivo del canone relativo al nuovo contratto. La differenza,
in tal modo determinata, costituisce l'importo da confrontare
con il complessivo contributo. Qualora tale differenza sia
superiore, il contributo dovra' essere erogato per intero,
in caso diverso il contributo sara' pari alla differenza stessa
(art. 3, comma 3).
Relativamente, infine, ai contratti stipulati ai sensi del
richiamato art. 2, commi 5 e 6, si richiama l'attenzione su
quanto precisato al secondo periodo del comma 2, dell'art.
3 della norma in esame, sulla necessita' di rapportare il
contributo massimo concedibile all'importo complessivo dei
canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione
per un triennio. Ne consegue che, qualora il canone totale
dei contratti della specie fosse riferito ad un periodo diverso
da quello indicato dalla norma, occorrera' determinare previamente
il canone mensile e da questo, calcolandone il prodotto per
trentasei, giungere alla definizione dell'importo triennale
da confrontare con il massimale di contributo.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, l'erogazione
del contributo da parte di ogni singolo «sportello»
e' disposta, in unica soluzione, secondo l'ordine cronologico
della data di stipula dei contratti, la cui sottoscrizione
deve improrogabilmente avvenire, come innanzi precisato, entro
il 31 marzo 2005. Nell'ambito delle domande presentate sotto
la stessa data, si ritiene invece di poter affermare che la
precedenza nella trattazione debba essere accordata alle istanze
degli enti locali, come appare chiaramente dall'ordine di
elencazione indicato sia all'art. 2, comma 7, lettera a),
che all'art. 3.
3. E' da chiarire infine che, pur prevedendo la norma l'erogazione
di un contributo «in relazione a ciascun contratto stipulato»,
tale espressione deve essere indubbiamente riferita a «ciascun
alloggio locato». La detta interpretazione discende
infatti dalla necessita' di evitare che, qualora da un solo
proprietario e con un unico contratto vengano acquisiti (specie
da parte dei comuni) piu' alloggi da destinare in concessione
amministrativa ad altrettanti beneficiari, possano crearsi
ingiustificate disparita' di trattamento non volute dalla
legge, quale, ad esempio, l'erogazione al comune di un solo
contributo in relazione all'unico contratto cumulativo stipulato,
anziche' di tanti contributi per quanti sono gli alloggi effettivamente
locati.
8. Modulistica.
Al fine di agevolare le operazioni di istruttoria delle domande,
le stesse devono essere redatte sull'apposita modulistica
allegata alla presente circolare e corredate degli ulteriori
allegati ivi indicati.
La citata modulistica deve essere personalizzata a cura dello
«sportello» con il logo del Ministero e dello
Iacp territorialmente competente.
I Ministeri, gli enti e le associazioni in indirizzo vogliano
cortesemente e sollecitamente dare la massima divulgazione
alla presente circolare attraverso i propri organi ed uffici
territoriali.
Il relativo testo sara' comunque pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet dello scrivente all'indirizzo:
https://www.infrastrutturetrasporti.it
Roma, 10 marzo 2005
Il vice Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Martinat
Allegati:
Modello per la Richiesta di contributo
Scheda A (dati relativi al conduttore)
Scheda B (dati relativi al contratto ed all’alloggio)
Scheda C (per gli enti locali)
Modello per l’autocertificazione
La redazione di megghy.com
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