"Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia
di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti
di interessi"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio
2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria
2003», ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2,
e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno
2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto
forma di pagamenti di interessi, così come modificata
dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004;
Vista la decisione 2004/587/CE del Consiglio, del 19 luglio
2004, relativa alla data di applicazione della citata direttiva
2003/48/CE;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 24 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Soggetti tenuti alle comunicazioni
1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare,
le Poste italiane S.p.a., le società di gestione del
risparmio, le società finanziarie e le società
fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, comunicano
all'Agenzia delle entrate le informazioni relative agli interessi
pagati o il cui pagamento e attribuito direttamente a persone
fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie
effettive; a tale fine le persone fisiche sono considerate
beneficiarie effettive degli interessi se ricevono i pagamenti
in qualità di beneficiario finale. Le suddette comunicazioni
sono, altresì, effettuate da ogni altro soggetto, anche
persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che
per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce
il pagamento di interessi alle persone fisiche indicate nel
primo periodo. Gli stessi obblighi si applicano alle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano le comunicazioni
quando agiscono sia come debitori del credito che produce
gli interessi, sia come incaricati dal debitore o dal beneficiario
effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate, all'atto
della riscossione, anche dalle entità alle quali sono
pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio
del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello
Stato e diverse da:
a) una persona giuridica;
b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri
di determinazione del reddito di impresa;
c) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio,
del 20 dicembre 1985.
4. Le entità di cui al comma 3 possono scegliere di
essere trattate, ai fini del presente decreto legislativo,
come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
autorizzato ai sensi della citata direttiva 85/611/CEE, mediante
presentazione di un'istanza all'Agenzia delle entrate, che,
in caso di accoglimento, rilascerà un certificato produttivo
di effetti dalla data di rilascio. Il certificato può
essere revocato dall'Agenzia delle entrate o a richiesta dell'entità.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalità per il
rilascio e la revoca del certificato.
Art. 2.
Pagamenti di interessi
1. Ai fini del presente decreto legislativo, costituiscono
oggetto di comunicazione i seguenti pagamenti di interessi:
a) gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi
a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie
ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione
agli utili del debitore, in particolare quelli derivanti da
titoli di debito pubblico e quelli prodotti da obbligazioni,
compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli
o obbligazioni; gli interessi moratori non costituiscono pagamenti
di interessi;
b) gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al
riscatto dei crediti di cui alla lettera a);
c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente
o tramite un'entità di cui all'articolo 1, comma 3,
anche situata in un altro Stato membro, distribuiti da:
1) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
2) entità che beneficiano dell'opzione per essere
trattate come un organismo di investimento collettivo in valori
mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
3) organismi di investimento collettivo stabiliti al di
fuori del territorio in cui si applica il Trattato dell'Unione
europea, in conformità all'articolo 299 del Trattato
medesimo;
d) i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto
di partecipazioni o quote negli organismi ed entità
indicati ai numeri 1), 2) e 3) della lettera c), se questi
investono direttamente o indirettamente, tramite altri organismi
di investimento collettivo o entità di cui alla lettera
c), oltre il 40 per cento del loro attivo in crediti di cui
alla lettera a). A decorrere dal 1° gennaio 2011 la percentuale
del 40 per cento è ridotta al 25 per cento.
2. è altresì considerato pagamento di interessi
il pagamento o l'accredito su un conto intestato ad un entità
di cui all'articolo 1, comma 3, dei proventi di cui al comma
1, a prescindere dall'effettiva attribuzione degli stessi
al beneficiario effettivo. Tale disposizione non si applica,
qualora sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo
1, comma 4, all'entità cui sono pagati o accreditati
i predetti proventi.
3. Non sono, tuttavia, considerati pagamenti di interessi
i redditi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, derivanti
da organismi ed entità situati nel territorio di quegli
Stati membri che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo
6, paragrafo 6, primo periodo, della direttiva 2003/48/CE,
ed il cui investimento nei crediti di cui al comma 1, lettera
a), non sia stato superiore al 15 per cento del loro attivo.
4. La percentuale di cui alla lettera d) del comma 1, è
determinata in base al regolamento o ai documenti costitutivi
degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
o delle entità interessate ovvero, in mancanza di tale
riferimento, in base all'effettiva composizione dell'attivo
dei suddetti organismi o entità, avendo riguardo all'ultimo
rendiconto o bilancio di esercizio approvato.
5. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10
della direttiva 2003/48/CE, e comunque non oltre il 31 dicembre
2010, non sono ricompresi tra i crediti di cui alla lettera
a) del comma 1, le obbligazioni nazionali e internazionali
e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati
emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001
o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione
sia stato approvato prima di tale data dalle autorità
competenti, ai sensi della direttiva 2001/34/CE del Consiglio,
del 28 maggio 2001, o dalle autorità responsabili di
Stati terzi, a condizione che la sottoscrizione di tali titoli
non abbia costituito oggetto di riapertura a decorrere dal
1° marzo 2002.
6. Qualora la sottoscrizione dei titoli di cui al comma 5
abbia costituito oggetto di riapertura a decorrere dal 1°
marzo 2002, rientrano tra i crediti di cui alla lettera a)
del comma 1:
a) l'intera emissione, costituita dalla prima emissione e
da quelle successive, per i titoli emessi da Governi o dagli
enti collegati, che agiscono in qualità di autorità
pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato
internazionale, indicati nell'allegato A;
b) le emissioni effettuate in occasione della riapertura
di emissione dei titoli di cui al comma 5 per i titoli emessi
da qualsiasi altro emittente.
7. Qualora i soggetti tenuti alle comunicazioni non siano
in possesso degli elementi informativi necessari per verificare
la sussistenza delle condizioni previste dai commi 5 e 6,
l'intera emissione del titolo è considerata un credito
di cui alla lettera a) del comma 1.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono apportate modifiche all'allegato A, conformemente a quanto
stabilito in sede comunitaria.
Art. 3.
Adempimenti dei soggetti che effettuano comunicazioni in caso
di pagamento di interessi ai beneficiari effettivi
1. I soggetti indicati ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 rilevano
l'identità e la residenza dei beneficiari effettivi
del pagamento degli interessi.
2. L'identità del beneficiario effettivo è
determinata secondo i seguenti criteri:
a) per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al
1° gennaio 2004, mediante la rilevazione del nome, cognome
ed indirizzo. A tale fine sono utilizzate le informazioni
acquisite ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197;
b) per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di
relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere
dal 1° gennaio 2004, mediante rilevazione del nome, cognome
ed indirizzo e, nel caso in cui esista, del codice fiscale
attribuito dallo Stato membro in cui ha la residenza fiscale,
attraverso i dati del passaporto o della carta d'identità
ufficiale presentati dal beneficiario effettivo. Se il passaporto
o la carta d'identità ufficiale non precisano l'indirizzo,
questo è determinato in base a qualsiasi altro documento
probante presentato dal beneficiario effettivo. Se il codice
fiscale non figura sul passaporto, sulla carta d'identità
ufficiale o su qualsiasi altro documento d'identità
probante, compreso, eventualmente, il certificato di residenza
fiscale presentato dal beneficiario effettivo, l'identità
è completata dall'indicazione della data e del luogo
di nascita, stabiliti sulla base del passaporto o della carta
d'identità ufficiale.
3. La residenza del beneficiario effettivo si considera stabilita
nello Stato in cui si trova l'indirizzo permanente del beneficiario
medesimo ed è determinata secondo i seguenti criteri:
a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1°
gennaio 2004, mediante l'utilizzazione delle informazioni
acquisite ai sensi del citato decreto-legge n. 143 del 1991,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197;
b) per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni
effettuate in mancanza di relazioni contrattuali, a decorrere
dal 1° gennaio 2004, sulla base dell'indirizzo che figura
sul passaporto o sulla carta d'identità ufficiale o,
se necessario, sulla base di qualsiasi altro documento probante
presentato dal beneficiario effettivo. Qualora una persona
fisica che presenta un passaporto o una carta d'identità
ufficiale rilasciati da uno Stato membro si dichiari residente
in uno Stato terzo, la residenza è determinata mediante
un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità
competente dello Stato terzo in cui la persona fisica afferma
di essere residente. In mancanza di tale certificato, si considera
che la residenza sia nello Stato membro che ha rilasciato
il passaporto o qualsiasi altro documento d'identità
ufficiale.
4. Ai fini del presente articolo, per autorità competente
di uno Stato terzo si intende l'autorità competente
ai sensi di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali
o, in mancanza, l'autorità competente a rilasciare
certificati attestanti la residenza fiscale.
Art. 4.
Adempimenti dei soggetti che effettuano le comunicazioni in
caso di pagamento a persona fisica diversa dal beneficiario
effettivo o ad entità
1. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 3 non
si applicano nel caso in cui la persona fisica che percepisce
un pagamento di interessi o a favore della quale è
attribuito un pagamento di interessi non sia il beneficiario
effettivo degli interessi in quanto agisce:
a) come operatore economico che effettua o attribuisce il
pagamento di interessi a favore del beneficiario effettivo,
come debitore del credito che produce interessi o come incaricato
dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire
il pagamento di interessi;
b) per conto di una persona giuridica, di un'entità
i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione
del reddito di impresa, di un organismo di investimento collettivo
in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE
o di un'entità diversa da questi ultimi, alla quale
sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi
a vantaggio del beneficiario effettivo;
c) per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario
effettivo. In tale caso il percettore persona fisica comunica
l'identità di tale beneficiario effettivo determinata
ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti tenuti
alle comunicazioni acquisiscono una dichiarazione della persona
fisica che percepisce o a favore della quale è attribuito
un pagamento di interessi, che attesti la sussistenza di una
delle condizioni indicate alle lettere a), b) e c) del comma
1.
3. Qualora i soggetti tenuti alle comunicazioni siano in
possesso di informazioni secondo le quali il percettore persona
fisica potrebbe non essere il beneficiario effettivo, essi
si adoperano per determinare l'identità del beneficiario
effettivo. Se non sono in grado di identificare il beneficiario
effettivo, considerano la persona fisica di cui al comma 1
come beneficiario effettivo.
4. I soggetti tenuti alle comunicazioni che pagano o attribuiscono
interessi di cui all'articolo 2, comma 4, ad una entità
indicata all'articolo 1, comma 3, situata in un altro Stato
membro, rilevano la denominazione e l'indirizzo dell'entità
medesima, a meno che non sia provato, anche mediante apposita
dichiarazione, che:
a) l'entità rientra tra i soggetti indicati alle lettere
a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 1. A tali fini non sono
considerate persone giuridiche:
1) in Finlandia: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö
(Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;
2) in Svezia: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB);
b) nei confronti dell'entità è stato rilasciato
dal proprio Stato membro un certificato dal quale risulti
che la stessa ha optato, ai fini della direttiva 2003/48/CE,
per essere trattata come un organismo di investimento collettivo
in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
5. Le comunicazioni di cui al comma 4 non sono effettuate
nei confronti di quelle entità situate nel territorio
di uno Stato membro che abbia esercitato l'opzione di cui
all'articolo 6, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva
2003/48/CE, ed il cui investimento nei crediti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), non sia stato superiore al 15 per
cento del loro attivo. A tale fine, i soggetti tenuti alle
comunicazioni acquisiscono dalle suddette entità una
dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza di tale condizione.
Per la determinazione della percentuale si applicano i criteri
indicati all'articolo 2, comma 3.
6. Qualora la persona fisica che percepisce o alla quale
sia attribuito un pagamento di interessi dichiari di agire
per conto di un'entità di cui all'articolo 1, comma
3, situata in un altro Stato membro, nei confronti della quale
non sia stato rilasciato il certificato di cui al comma 4,
lettera b), i soggetti tenuti alle comunicazioni acquisiscono
dalla suddetta persona fisica gli elementi informativi sulla
denominazione e l'indirizzo dell'entità medesima, ai
fini della comunicazione di tali informazioni all'Agenzia
delle entrate.
7. Nel caso in cui i soggetti che effettuano le comunicazioni
non dispongano di informazioni circa la percentuale del 40
per cento dell'attivo investita in crediti ovvero in partecipazioni
o quote di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), considerano
tale percentuale superiore al 40 per cento.
8. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 2, qualora i
soggetti che effettuano le comunicazioni non siano in possesso
degli elementi informativi circa la percentuale del 15 per
cento dell'attivo investita in crediti di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 2, tale percentuale è
considerata superiore al 15 per cento.
Art. 5.
Oggetto delle comunicazioni
1. Sono oggetto di comunicazione:
a) l'identità e la residenza del beneficiario effettivo,
determinate ai sensi dell'articolo 3;
b) la denominazione e l'indirizzo del soggetto che effettua
la comunicazione;
c) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza
di tale riferimento, gli elementi che consentono l'identificazione
del credito che produce gli interessi;
d) gli elementi informativi relativi al pagamento di interessi
determinati nel seguente modo:
1) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a): l'ammontare degli interessi pagati o accreditati;
2) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma
1, lettere b) e d): l'ammontare del corrispettivo della cessione
o delle somme attribuite in sede di rimborso o di riscatto;
3) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c): l'intero ammontare della distribuzione;
4) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 2, comma
4: l'ammontare degli interessi attribuibili a ciascuno dei
membri dell'entità per i quali sussista l'obbligo di
comunicazione;
5) per i pagamenti di interessi di cui all'articolo 4, comma
4, l'ammontare totale degli interessi pagati o attribuiti
all'entità, nonchè la denominazione e l'indirizzo
dell'entità medesima.
Art. 6.
Trasmissione degli elementi informativi
1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, comunicano
gli elementi informativi indicati all'articolo 5, secondo
le modalità e i termini stabiliti con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione
di cui al comma 1, da parte dei soggetti indicati nel medesimo
comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 2.065 euro
a 20.658 euro.
3. Nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate con
un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione
minima.
Art. 7.
Scambio automatico di informazioni
1. L'Agenzia delle entrate comunica gli elementi informativi
acquisiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, all'autorità
competente dello Stato membro di residenza del beneficiario
effettivo.
2. La comunicazione di informazioni è automatica e
ha luogo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
nel corso del quale sono stati effettuati i pagamenti di interessi
di cui all'articolo 2.
3. Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio,
del 19 dicembre 1977, si applicano allo scambio di informazioni
previsto dal presente decreto legislativo, a condizione che
le disposizioni in esso contenute non vi deroghino. Tuttavia,
l'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE non si applica alle
informazioni da fornire ai sensi del presente decreto legislativo.
4. Ai fini del presente articolo, per autorità competente
di uno Stato membro si intende una qualsiasi delle autorità
notificate dagli Stati membri alla Commissione europea.
Art. 8.
Trasferimento di una quota del gettito della ritenuta
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalità di riversamento della quota
del gettito della ritenuta alla fonte, di cui all'articolo
11 della direttiva 2003/48/CE.
Art. 9.
Richiesta di non applicazione della ritenuta alla fonte
1. Il beneficiario effettivo residente nel territorio dello
Stato può chiedere la non applicazione della ritenuta
alla fonte di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE
da parte degli Stati membri autorizzati a prelevarla e che
abbiano adottato la procedura di cui alla lettera b) del paragrafo
1 dell'articolo 13 della direttiva medesima. A tale fine il
beneficiario effettivo richiede all'Agenzia delle entrate
il rilascio di un certificato indicante:
a) il nome, il cognome, l'indirizzo e il codice fiscale del
beneficiario effettivo;
b) la denominazione e l'indirizzo del soggetto non residente
che è tenuto all'applicazione della ritenuta di cui
al citato articolo 11 della direttiva nei predetti Stati;
c) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza
di tale riferimento, l'identificazione del titolo di credito.
2. Tale certificato produce effetti per un periodo di tre
anni a decorrere dalla data di rilascio. Esso viene rilasciato
al beneficiario effettivo che ne faccia richiesta entro due
mesi dalla presentazione della richiesta medesima.
Art. 10.
Eliminazione delle doppie imposizioni
1. Allo scopo di eliminare la doppia imposizione che potrebbe
derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui
all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE, se gli interessi
percepiti dal beneficiario effettivo residente nel territorio
dello Stato sono stati assoggettati alla suddetta ritenuta,
è riconosciuto al beneficiario effettivo medesimo un
credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Se l'importo della ritenuta operata di cui al comma 1
è superiore all'ammontare del credito d'imposta determinato
ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui non sia applicabile
il citato articolo 165, il beneficiario effettivo può
chiedere il rimborso, rispettivamente, dell'eccedenza o dell'intera
ritenuta; in alternativa, può utilizzare la modalità
di compensazione prevista dall'articolo 17, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Art. 11.
Applicazione ai territori dipendenti o associati
1. Il presente decreto legislativo si applica anche nei confronti
dei territori dipendenti o associati di cui all'allegato B
al presente decreto legislativo, in conformità alle
disposizioni contenute negli accordi internazionali stipulati
con i suddetti territori ed a condizione che gli stessi ne
applichino le disposizioni.
Art. 12.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pagamenti
di interessi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2005.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
ALLEGATO
A
ALLEGATO
B
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