Tasso soglia e spese del conto
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non
si può tenere conto dell’addebito trimestrale
sul conto corrente né della spesa di liquidazione degli
interessi debitori né di quella per diritti di chiusura
del conto, atteso che la prima di tali voci rientra fra quelle
già oggetto di rilevazione ed incluse nel calcolo del
t.e.g.m., mentre la seconda costituisce un onere applicato
indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti
di finanziamento o di deposito, sicché non può
considerarsi collegata alla erogazione del credito.
(Data: 02/03/2005 - Autore: www.ilcaso.it)
Tribunale di Mantova, Sez. II – Giudice Designato Dott.
Mauro Bernardi – Provvedimento del giorno 21 dicembre
2004.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 19-2-2003 R. L. e
S. L. proponevano tempestiva opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 1425/02 (provvisoriamente esecutivo) emesso
il 29-11-2002 dal Tribunale di Mantova con il quale era stato
loro ingiunto di pagare la somma di € 59.409,46 oltre
interessi convenzionali ed alle spese, quale saldo debitore
del conto corrente n. 12492/F acceso a favore di R. L. e garantito
da fideiussione rilasciata da L. S..
Gli istanti sostenevano l’illegittimità del
decreto in quanto gli interessi pattuiti su base annua (il
7,978% fino ad euro 517 e, oltre tale cifra, il 14,089%) avrebbero
superato il c.d. tasso soglia (fissato nella misura del 9,42%
con soglia usuraria al 14,13%) e ciò per effetto dell’addebito
trimestrale dei diritti di chiusura nonché delle spese
di liquidazione degli interessi debitori.
Inoltre gli opponenti assumevano che essendo il rapporto
di conto corrente cessato il 23-9-2002, le somme di cui agli
effetti successivamente tornati insoluti, trovando fondamento
nel diverso rapporto di sconto, risultavano del tutto estranee
al titolo dedotto nel ricorso per ingiunzione e, quindi, non
sarebbero dovute e, comunque, non provate: per le ragioni
sopra esposte concludevano che illegittimamente era stata
iscritta ipoteca in loro danno e chiedevano quindi il risarcimento
dei danni ex art. 96 c.p.c. e, il solo R., quello derivato
alla propria reputazione commerciale essendo imprenditore.
L’istituto di credito, costituitosi, chiedeva il rigetto
dell’opposizione rilevando che, secondo le istruzioni
emanate dalla Banca d’Italia ai fini del calcolo del
tasso soglia, non si poteva tenere conto degli addebiti degli
oneri menzionati dalla controparte.
Quanto poi all’altra censura sollevata dalla controparte,
la banca rilevava che la facoltà di addebito in conto
delle ricevute accreditate, salvo buon fine, era espressamente
prevista dall’art. 4 del contratto di conto corrente.
Rigettata l’istanza di ammissione di consulenza tecnica,
la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni
delle parti in epigrafe riportate.
Motivi
L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente va rilevato che, nel corso del giudizio di
opposizione, è stata prodotta dalla difesa della banca
opponente la procura generale alle liti (conferita con atto
24-1-2001 n. 8241 rep. notaio dott. A. **) meramente enunciata
nel decreto ingiuntivo e ciò vale a sanare ex tunc
l’irregolarità commessa (cfr. Cass. 20-10-1998
n. 10382; Cass. 7-7-1995 n. 7490) escludendosi quindi che
possa dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo.
In primo luogo va chiarito, a fronte dei rilievi sollevati
dalla difesa degli opponenti in comparsa conclusionale che,
in ordine al tasso di interesse sulle somme addebitate in
conto e concernenti effetti insoluti precedentemente presentati
all’incasso, deve aversi riguardo (per la verifica circa
il superamento del tasso soglia) a quello previsto per gli
addebiti delle operazioni in conto corrente e non invece al
diverso tasso che si applica al momento dello sconto degli
effetti portati all’incasso e, alla luce di ciò,
deve escludersi che si sia verificata la paventata violazione
di legge come si desume dal raffronto fra il tasso convenzionale
ed il tasso soglia sopra riportati.
In ordine al paventato superamento del tasso soglia che,
secondo la prospettazione degli opponenti, sarebbe avvenuto
per effetto dell’addebito trimestrale della spesa di
liquidazione degli interessi debitori nonché di quella
per diritti di chiusura del conto, l’assunto degli opponenti
non può essere condiviso.
In proposito va infatti osservato che la prima di tali voci
rientra fra quelle oggetto di rilevazione ed incluse nel calcolo
del t.e.g.m. sicché non può costituire oggetto
di ulteriore conteggio ai fini in questione altrimenti si
avrebbe una duplicazione del calcolo della medesima posta,
mentre, quanto alla seconda, deve rilevarsi che si tratta
di onere applicato indipendentemente dalla circostanza che
si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito, sicché,
non potendo considerarsi collegata alla erogazione del credito,
va esclusa dal calcolo per la determinazione del tasso-soglia
(in tal senso vedasi le istruzioni della Banca d’Italia
per la rilevazione del t.e.g.m. in G.U. 195 del 23-8-2001)
e, in concreto, va osservato che il conto corrente era stato
utilizzato per operazioni anche diverse da quelle relative
all’erogazione del credito.
Parimenti infondata deve ritenersi la doglianza degli opponenti
in relazione all’addebito degli effetti insoluti: premesso
che il regolamento in conto corrente anche degli effetti consegnati
per lo sconto e rimasti insoluti era stato espressamente pattuito
fra le parti (v. art. 4 commi 5 e 6 del contratto di conto
corrente), in ordine alla prova del credito va osservato che
la banca ha depositato copia dell’estratto conto in
cui sono analiticamente elencati gli effetti addebitati, in
relazione alle quali rilevazioni contabili, le censure sollevate
da parte degli opponenti appaiono del tutto generiche oltre
che infondate, dovendosi quindi dedurre che l’opposta
ha pienamente assolto al proprio onere probatorio (cfr. Cass.
25-9-2003 n. 14234; Cass. 2-5-2002 n. 6258; Cass. 16-11-2000
n. 14849).
Il rigetto dell’opposizione comporta l’infondatezza
della pretesa risarcitoria formulata dagli opponenti in relazione
all’iscrizione ipotecaria anche sotto il profilo di
cui all’art. 96 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così
provvede:
respinge l’opposizione promossa avverso il decreto
ingiuntivo n. 1425/02 emesso il 29-11-2002 dal Tribunale di
Mantova;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata anche
ex art. 96 c.p.c. dagli opponenti;
condanna R. L. e S. L., in solido fra loro, a rifondere all'opposta
le spese di lite liquidandole in complessivi euro 4.500,00
di cui € 1.300,00 per diritti ed € 3.200,00 per
onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art.
15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La redazione di megghy.com
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